iperammortamenti.it
HomeCalcolatoreRisorseArticoliFAQRichiedi Perizia
  1. Home
  2. /Articoli
  3. /Decreto Attuativo Iperammortamento 2026 In Arrivo Le Novita Punto Per Punto
iperammortamenti.it
powered by DIRATEC SRL

DIRATEC S.R.L.

Via Brescia 108 G/H – 25018 Montichiari (BS)

Cod. Fisc. e P.IVA 04274200981

Numero REA: BS-601891

Codice SDI: W7YVJK9

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.

Strumenti

  • Calcolatore Iperammortamento
  • Risorse
  • Documenti di prassi
  • Articoli
  • FAQ

Contatti

  • [email protected]
  • +39 030 808 8065

Altri nostri servizi

DIRATEC – www.diratec.it

L'ingegneria al servizio delle imprese

© 2026 DIRATEC SRL. Tutti i diritti riservati.
Strumenti e consulenza per l'iperammortamento 2026
Privacy Policy
Aggiornamento11 aprile 2026

Decreto attuativo iperammortamento 2026 in arrivo: le novità punto per punto

Secondo la stampa specializzata, la bozza del decreto attuativo è in dirittura d'arrivo. Soglie annuali, software in cloud, perizia per tutti: ecco cosa prevede il testo uscito dal confronto MIMIT-MEF.

Sommario

  1. I tempi: quando sarà operativo il decreto
  2. Soglie annuali, non triennali
  3. Il momento rilevante: conta la consegna, non l'ordine
  4. Struttura produttiva: definizione semplificata
  5. Le tre comunicazioni GSE
  6. Possibile quarta comunicazione annuale
  7. Leasing: chiarito il requisito del 20%
  8. Software in cloud: canoni SaaS agevolabili
  9. Perizia asseverata e certificazione contabile per tutti gli investimenti
  10. Energie rinnovabili e accumulo indipendente
  11. La sequenza obbligata: dalla consegna alla comunicazione di completamento
  12. Decadenza e sostituzione del bene
  13. Conservazione documenti e controlli
  14. In attesa della Gazzetta

Secondo quanto pubblicato dalla stampa specializzata l'11 aprile 2026, la nuova bozza del decreto attuativo dell'iperammortamento 2026 è in dirittura d'arrivo. Il testo, frutto di tre mesi di confronto tra MIMIT e MEF, riscrive capitoli interi rispetto alla versione di gennaio. Alcune novità erano attese — e sciolgono nodi che avevamo individuato mesi fa. Altre sollevano domande nuove.

Resta una bozza, non il decreto in Gazzetta Ufficiale. Chi ha seguito il percorso di Transizione 5.0 — con il suo susseguirsi di versioni che sembravano definitive — sa che fino alla pubblicazione ufficiale conviene mantenere prudenza. Detto questo, il testo sembra in stato molto avanzato e la firma dei ministri Urso e Giorgetti è data per imminente.

Vediamo cosa contiene, punto per punto.

I tempi: quando sarà operativo il decreto

La firma dei ministri Urso e Giorgetti è data per imminente, già all'inizio della prossima settimana secondo la stampa specializzata. Dopodiché il decreto passa alla Corte dei Conti per la registrazione — un passaggio che per il decreto attuativo di Transizione 5.0 richiese pochi giorni — e viene pubblicato sul sito del MIMIT con avviso in Gazzetta Ufficiale.

A quel punto serviranno i decreti direttoriali con le istruzioni operative, i moduli delle domande e l'apertura della piattaforma GSE. Le previsioni più attendibili indicano almeno un altro mese di attesa dopo la pubblicazione del decreto, con la piena operatività della misura non prima della seconda metà di maggio. In ogni caso, la pubblicazione del decreto — anche prima dell'apertura della piattaforma — dovrebbe dare alle imprese le certezze normative necessarie per sbloccare gli investimenti in attesa.

Soglie annuali, non triennali

Era uno dei quattro nodi che il decreto doveva sciogliere, e probabilmente il più atteso. Le tre fasce di maggiorazione — 180% fino a 2,5 milioni, 100% da 2,5 a 10 milioni, 50% da 10 a 20 milioni — si calcolano sugli investimenti completati in ciascuna annualità. Non sull'intero triennio 2026-2028.

La conferma arriva direttamente dal testo della bozza. In concreto: un'impresa che completa 2,5 milioni di investimenti nel 2026 applica il 180% sull'intero importo. Se nel 2027 completa altri 2,5 milioni, le soglie ripartono da zero e il 180% si applica di nuovo per intero. Su tre anni, 7,5 milioni di investimenti agevolati tutti al 180% — mentre con soglie triennali la quota eccedente i 2,5 milioni sarebbe scivolata al 100%. Chi aveva già ragionato sugli scenari possibili trova qui la conferma dell'ipotesi più favorevole.

Il momento rilevante: conta la consegna, non l'ordine

Il decreto conferma il criterio dell'articolo 109 del TUIR per definire quando un investimento si considera effettuato: per i beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione, non quella dell'ordine. Per il leasing, la data di consegna del bene al locatario. Per l'appalto, la data di ultimazione della prestazione o dell'ultimo SAL accettato.

È questo il criterio che determina se l'investimento rientra nel perimetro temporale dell'agevolazione (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028). La data dell'ordine è irrilevante: un'impresa che ha ordinato un macchinario nel 2024 con consegna nel 2026 rientra pienamente. Così come rientra chi ha formalizzato ordini a fine 2025 con consegna nei primi mesi del 2026.

Non è una sorpresa — il principio era già nella bozza di gennaio e coerente con la prassi consolidata — ma la conferma formale chiude un'incertezza che avevamo segnalato tra i nodi irrisolti: chi aveva firmato contratti con consegna nel 2026 si trovava in un limbo, con il bene nel perimetro agevolativo ma senza poter adempiere alle formalità preventive.

Sul fronte del cumulo, il comma 431 della L. 199/2025 vieta il cumulo con il credito d'imposta Transizione 4.0. Il divieto opera per gli investimenti che effettivamente beneficiano del credito, non per quelli semplicemente prenotati con il versamento dell'acconto del 20%. Chi ha prenotato il 4.0 senza aver ancora fruito del credito può dunque optare per il regime più favorevole.

Struttura produttiva: definizione semplificata

La bozza di gennaio riprendeva la definizione di Transizione 5.0, che richiedeva alla struttura produttiva di costituire «un centro autonomo di imputazione di costi» e di avere «la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o parte di esso, ovvero la completa erogazione di servizi o parte di essi». Requisiti stringenti che escludevano stabilimenti con funzioni parziali o di supporto.

La nuova bozza semplifica: basta che il sito sia costituito da una o più unità locali su particelle catastali contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, e che sia dotato di autonomia tecnico funzionale e organizzativa. Cadono sia il vincolo di centro autonomo di costi sia il requisito del ciclo produttivo completo. Una semplificazione che allarga la platea delle strutture ammissibili e semplifica la vita a chi opera su più siti produttivi con funzioni complementari.

Le tre comunicazioni GSE

La procedura per accedere al beneficio passa per tre comunicazioni tramite la piattaforma del GSE, per ciascuna struttura produttiva:

Comunicazione preventiva (ex-ante): dati dell'impresa, della struttura produttiva, tipologia e ammontare degli investimenti. Può riguardare più beni o un singolo bene. Il GSE notifica entro 10 giorni il corretto caricamento; in caso di informazioni carenti, l'impresa ha 10 giorni per integrare.

Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dalla notifica positiva del GSE, l'impresa deve dimostrare il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Anche qui il GSE notifica entro 10 giorni.

Comunicazione di completamento: a investimento ultimato e beni interconnessi, comprensiva della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. Termine ultimo: 15 novembre 2028 (prorogato di 15 giorni in caso di richiesta integrativa del GSE). Il beneficio è fruibile a partire dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette la comunicazione di completamento.

La novità procedurale più rilevante: il completamento può essere parziale. La bozza consente di inviare comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni all'interno della stessa comunicazione di conferma, senza attendere che tutti gli investimenti previsti siano ultimati. Un esempio concreto: un'impresa che ordina otto macchine a maggio e ne riceve due a giugno, quattro a dicembre e le ultime due a gennaio dell'anno successivo, può inviare una comunicazione di completamento per le prime due a giugno, un'altra per le quattro a dicembre, e la terza l'anno dopo per le ultime. Ogni comunicazione sblocca la fruizione del beneficio per i beni completati, senza attendere l'ultimo della lista.

Le tre categorie di investimento — beni materiali 4.0, beni immateriali 4.0, impianti per l'energia rinnovabile — sono inoltre trattate come filoni indipendenti, senza il meccanismo trainante-trainato che vincolava Transizione 5.0. Un investimento in software non richiede un contestuale acquisto di macchinari, né viceversa. Resta da chiarire un aspetto operativo: se un'impresa inserisce in un'unica comunicazione preventiva beni di categorie diverse — ad esempio una macchina acquistata in proprietà e un impianto fotovoltaico in leasing — non è esplicito se la comunicazione di conferma debba essere necessariamente unica o se possano essere inviate comunicazioni distinte per ciascun bene, purché entro i 60 giorni.

Un aspetto da non sottovalutare: i 10 giorni per la risposta del GSE — che presumibilmente saranno solari, non lavorativi — implicano che chi vuole chiudere il ciclo di comunicazioni entro fine anno dovrà muoversi con largo anticipo. L'esperienza di Transizione 5.0 insegna che nelle ultime settimane dell'anno la piattaforma GSE finisce sotto pressione.

Possibile quarta comunicazione annuale

Tra i punti ancora in discussione c'è l'ipotesi di una quarta comunicazione periodica, da inviare alla fine di ogni anno solare. L'obiettivo dichiarato: consentire al MEF di monitorare l'andamento della spesa e depennare dal conteggio delle risorse prenotate gli investimenti rinunciati o ridimensionati, senza dover attendere il 15 novembre 2028.

Il punto è che il GSE già riceve e registra in tempo reale ogni comunicazione preventiva, di conferma e di completamento. Sa esattamente quante risorse sono state prenotate, quante confermate e quante effettivamente utilizzate — in qualsiasi momento, non a fine anno. Un nuovo articolo, inserito su input della Ragioneria dello Stato, prevede peraltro che il GSE trasmetta al MIMIT e al MEF almeno mensilmente i dati relativi agli investimenti comunicati. Se il GSE già dispone di un quadro aggiornato mese per mese, non è chiaro cosa aggiungerebbe un'ulteriore dichiarazione a carico delle imprese. Se confermata, sarebbe un quarto adempimento in una procedura che ne prevede già tre, senza un evidente valore informativo aggiuntivo.

Leasing: chiarito il requisito del 20%

Per i beni acquisiti in leasing finanziario, il pagamento dell'acconto del 20% del costo di acquisizione «si considera comunque soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l'impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto».

In pratica: stipula del contratto + ordine al fornitore = acconto versato. Nessun esborso monetario aggiuntivo richiesto in fase di comunicazione di conferma. Per la fruizione, la bozza rimanda all'articolo 102, comma 7, del TUIR: la maggiorazione si calcola sulla quota capitale dei canoni, incluso il riscatto finale, esclusi gli interessi.

Un chiarimento atteso — chi aveva dubbi sul leasing nel contesto 4.0 trova qui una risposta esplicita.

Software in cloud: canoni SaaS agevolabili

Era l'altro nodo cruciale che avevamo analizzato: l'Allegato V menziona esplicitamente le soluzioni cloud, ma il meccanismo dell'iperammortamento — maggiorazione delle quote di ammortamento — sembrava escludere i canoni SaaS, che sono costi di esercizio e non si ammortizzano. Un paradosso che, secondo le stime di Anitec-Assinform, rischiava di tagliare fuori la gran parte degli investimenti software — in un mercato in cui la modalità as-a-service è ormai prevalente.

La bozza risolve il problema. Il beneficio si calcola «anche rispetto ai costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso» ai beni immateriali dell'Allegato V, «limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa».

Per le imprese che hanno migrato in cloud ERP, MES o sistemi di progettazione, la portata è immediata. Un canone annuo da 120.000 euro per un gestionale SaaS rientrante nell'Allegato V genererebbe, con il 180%, una maggiorazione di 216.000 euro.

Perizia asseverata e certificazione contabile per tutti gli investimenti

La bozza di gennaio prevedeva una perizia tecnica asseverata per tutti gli investimenti, con un'eccezione: per i beni di Allegato IV e V con costo unitario non superiore a 300.000 euro era sufficiente un'autodichiarazione del legale rappresentante. La certificazione contabile, invece, era già obbligatoria per tutti gli investimenti senza distinzione di importo, così come la perizia per gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili.

Nella nuova bozza l'eccezione dell'autodichiarazione è stata stralciata, su spinta del MEF. La perizia tecnica asseverata diventa obbligatoria per tutti i beni agevolati, indipendentemente dall'importo. Il quadro documentale si uniforma: perizia e certificazione contabile per ogni investimento, senza soglie differenziate.

La perizia deve dimostrare:

  • la rispondenza dei beni alle categorie merceologiche previste negli elenchi di cui agli Allegati IV e V;
  • l'interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • il soddisfacimento dei requisiti specificamente previsti per i beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Sono titolati al rilascio della perizia gli ingegneri e i periti industriali iscritti ai rispettivi albi, o gli enti di certificazione accreditati. Per il settore agricolo si aggiungono dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati. Tutti i soggetti abilitati devono essere dotati di idonee coperture assicurative.

Accanto alla perizia, il decreto richiede una certificazione contabile che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile dell'impresa. Il rilascio è riservato ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti; per le imprese non obbligate alla revisione, a un revisore legale o una società di revisione iscritti nella sezione A del registro.

A differenza di quanto previsto per Transizione 5.0, la normativa dell'iperammortamento 2026 non prevede alcun rimborso per le spese di perizia e certificazione.

Energie rinnovabili e accumulo indipendente

L'iperammortamento 2026 agevola gli investimenti in beni per l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo. A differenza di Transizione 5.0, questi investimenti sono indipendenti da quelli in beni 4.0 degli Allegati IV e V: non serve il meccanismo trainante-trainato. Un'impresa può utilizzare l'iperammortamento anche esclusivamente per un impianto fotovoltaico o eolico, senza dover acquistare contestualmente macchinari o software.

Le spese agevolabili comprendono:

  • gruppi di generazione dell'energia elettrica;
  • trasformatori e misuratori funzionali alla produzione;
  • impianti per la produzione di energia termica come calore di processo (non riscaldamento ambienti), con elettrificazione dei consumi termici alimentata da energia rinnovabile autoprodotta e autoconsumata, oppure certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11;
  • servizi ausiliari di impianto;
  • impianti per lo stoccaggio dell'energia, anche al servizio di impianti di generazione preesistenti.

Quest'ultimo punto è la novità più rilevante per il comparto manifatturiero. Chi ha un fotovoltaico installato da anni ma non dispone di batterie per ottimizzare l'autoconsumo può investire nello stoccaggio e accedere alla maggiorazione. Lo stoccaggio diventa un investimento autonomamente pianificabile, non vincolato all'installazione di nuova capacità di generazione.

Gli impianti devono essere localizzati sulle medesime particelle catastali della struttura produttiva, oppure su particelle diverse purché connessi tramite POD riconducibili alla stessa struttura, o ancora nella medesima zona di mercato elettrico. Il dimensionamento resta vincolato al 105% del fabbisogno energetico della struttura, calcolato sui consumi medi dell'esercizio precedente al 1° gennaio 2026. Per i sistemi di accumulo, il costo massimo ammissibile è di 900 euro/kWh.

Non è previsto alcun vincolo di efficientamento energetico né di riduzione dei consumi — a differenza di Transizione 5.0, dove l'investimento in rinnovabili era subordinato al raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico certificati ex ante ed ex post. L'iperammortamento 2026 tratta le rinnovabili come una categoria autonoma di investimento, con i propri requisiti tecnici ma senza condizionalità energetiche.

La sequenza obbligata: dalla consegna alla comunicazione di completamento

C'è una conseguenza pratica del meccanismo delle comunicazioni che merita un punto a sé, perché incide sulla pianificazione operativa di ogni investimento.

La comunicazione di completamento richiede la perizia tecnica asseverata, e la perizia presuppone l'interconnessione del bene al sistema aziendale — perché è proprio l'interconnessione uno dei requisiti che la perizia deve verificare. L'interconnessione non può più essere rimandata a tempo indeterminato come accadeva con Transizione 4.0: deve precedere la perizia, che deve precedere la comunicazione, che deve arrivare entro il 15 novembre 2028.

Ma c'è un secondo vincolo, meno evidente. La comunicazione di completamento richiede anche la certificazione contabile, che attesta l'effettivo sostenimento delle spese. "Effettivo sostenimento" significa che l'impresa deve aver saldato integralmente i costi dei beni dichiarati completati — non basta l'ordine, non basta la consegna. Se il revisore fa il suo lavoro, servono fatture quietanzate per ogni euro dichiarato. Il problema è che molti contratti di fornitura prevedono pagamenti successivi alla consegna: ultimo SAL al collaudo (Site Acceptance Test), ritenute a garanzia, saldi a 60 o 90 giorni. Tempi che si sommano a quelli dell'interconnessione e della perizia.

La sequenza completa diventa quindi: consegna del bene → messa in funzione → interconnessione → perizia asseverata → saldo integrale → certificazione contabile → comunicazione di completamento. La messa in funzione è un passaggio spesso sottovalutato ma necessario: senza di essa non decorre l'ammortamento, e senza ammortamento non c'è maggiorazione da applicare. Per le imprese che tendono a rimandare l'interconnessione — perché l'ufficio tecnico non è pronto, perché manca il MES, perché il bene è in funzione ma non ancora collegato al sistema di gestione della produzione — e per quelle con condizioni di pagamento dilazionate, questa catena di passaggi obbligati potrebbe creare colli di bottiglia significativi, soprattutto a ridosso delle scadenze.

Decadenza e sostituzione del bene

La bozza conferma il meccanismo di decadenza: l'impresa perde il beneficio, in tutto o in parte, se durante il periodo di fruizione della maggiorazione il bene agevolato viene ceduto o destinato a strutture produttive all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto.

C'è però una via d'uscita: se nello stesso periodo d'imposta del realizzo l'impresa sostituisce il bene con uno avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, il beneficio è salvo. Una clausola rilevante per le imprese con cicli di rinnovo tecnologico frequenti: chi prevede di sostituire un macchinario durante il periodo di ammortamento maggiorato può farlo senza perdere l'agevolazione, purché il nuovo bene soddisfi i medesimi requisiti.

Conservazione documenti e controlli

Nella bozza di gennaio, l'obbligo di conservazione della documentazione — perizie, attestazioni, fatture, documenti di trasporto — era circoscritto a dieci anni dal completamento dell'investimento. La nuova bozza non fissa alcun termine temporale.

L'impresa deve tenere tutto a disposizione non solo per le verifiche del GSE, ma anche per le ordinarie attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Il GSE effettua verifiche documentali sulla sussistenza dei requisiti tecnici e sulla conformità degli investimenti a quanto dichiarato nelle comunicazioni sulla piattaforma. Queste verifiche possono avvenire sia durante l'istruttoria delle comunicazioni sia in fase successiva, come controlli ex post. In caso di indebita fruizione, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che procede al recupero del beneficio maggiorato di interessi e sanzioni.

Si configura dunque un doppio livello di controllo: tecnico (GSE) e fiscale (Agenzia delle Entrate). L'eliminazione del termine decennale estende di fatto l'esposizione a verifiche oltre i tempi ordinari di accertamento fiscale.

In attesa della Gazzetta

La bozza ha trovato una forma. Più esigente sulla documentazione, più generosa sul perimetro dei beni agevolabili, più chiara sulle regole del gioco. Scioglie buona parte dei nodi che hanno tenuto fermo il mercato per quattro mesi. Resta da vedere se il testo definitivo la confermerà integralmente o se, come già accaduto, riserverà qualche sorpresa dell'ultimo minuto.

Leggi anche

Aggiornamento9 aprile 2026

Iperammortamento 2026: decreto atteso a maggio, cosa resta da fare

Aggiornamento3 aprile 2026

Esodati 5.0: il DL 42/2026 porta il credito all'89,77%

Aggiornamento28 marzo 2026

Esodati 5.0: il decreto fiscale taglia i crediti al 35%

Vuoi calcolare il tuo risparmio fiscale?

Usa il nostro calcolatore gratuito per stimare il vantaggio dell'iperammortamento sui tuoi investimenti 4.0.

Vai al CalcolatoreRichiedi Consulenza