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Aggiornamento5 maggio 2026

Decreto iperammortamento 2026 firmato: cinque comunicazioni al GSE, niente SaaS

Il 4 maggio Urso ha firmato il decreto attuativo, attesa la firma del MEF. Procedura in tre fasi più due comunicazioni periodiche, esclusi i software in cloud, perizia obbligatoria per tutti.

Sommario

  1. Tre fasi più due comunicazioni periodiche: cinque adempimenti in totale
  2. SaaS fuori dall'agevolazione
  3. Aliquote confermate, ma c'è una nuova condizione di entrata in funzione
  4. Made in UE soppresso, salvo i moduli fotovoltaici
  5. Perizia per tutti, niente autodichiarazione, niente polizza catastrofale
  6. La piattaforma GSE: i prossimi passi

Dopo oltre quattro mesi di attesa dalla Legge di bilancio 2026, il 4 maggio il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato il decreto attuativo dell'iperammortamento; la firma del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è attesa subito dopo la bollinatura della Ragioneria. Il testo definitivo conferma le aliquote 180/100/50% sui tre scaglioni di investimento e arriva con due novità rilevanti rispetto alle ultime bozze: i software in modalità as-a-service non rientrano fra i beni immateriali agevolabili, e la procedura passa da tre a cinque comunicazioni complessive lungo il ciclo di vita dell'agevolazione. Il quadro sostituisce le anticipazioni del webinar Confindustria del 22 aprile e il commento alla bozza dell'11 aprile, e fissa le regole operative per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Tre fasi più due comunicazioni periodiche: cinque adempimenti in totale

L'accesso passa per la piattaforma telematica del GSE — accessibile via SPID o CIE — e si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali, alle quali si aggiungono due comunicazioni periodiche di monitoraggio della spesa pubblica: una novità assoluta rispetto a tutte le bozze precedenti.

La comunicazione preventiva apre la pratica per ciascuna struttura produttiva: l'impresa trasmette dati identificativi, tipologia e ammontare degli investimenti previsti negli allegati IV e V, data prevista di interconnessione e — per i beni energetici — data prevista di entrata in funzione.

La comunicazione di conferma va inviata entro sessanta giorni dalla notifica dell'esito positivo del GSE sulla preventiva. Contiene la data e l'importo del pagamento dell'ultima quota dell'acconto del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti delle fatture. Per i beni in leasing finanziario l'adempimento si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell'ordine d'acquisto da parte della società concedente: una continuità con la prassi del 4.0 e del 5.0 che semplifica la documentazione richiesta agli utilizzatori (sul confronto fra le due formule rimandiamo al calcolatore VAN leasing-vs-acquisto). La conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto alla preventiva.

La comunicazione di completamento chiude il ciclo: deve essere trasmessa al completamento dell'investimento e dopo l'avvenuta interconnessione, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028. Il termine si proroga di venti giorni in caso di richiesta di integrazioni da parte del GSE. La comunicazione è corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

A queste tre comunicazioni "evento" si sommano due comunicazioni periodiche, introdotte nella versione finale per consentire al MEF di tenere aggiornata la traiettoria di gettito:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione con investimenti effettuati, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l'indicazione delle quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio.

Il riferimento al 20 gennaio fa presumere che le comunicazioni periodiche scattino solo a partire dagli investimenti del 2027, dato che il termine per il 2026 è ampiamente trascorso. Il GSE, dal canto suo, comunica l'esito positivo entro dieci giorni dall'invio o richiede integrazioni con un ulteriore termine di dieci giorni. Il mancato rispetto di termini e modalità comporta la perdita del beneficio.

SaaS fuori dall'agevolazione

La sorpresa del testo definitivo è la scomparsa della clausola che includeva i software fruiti come servizio in cloud nei beni immateriali agevolabili. Le ultime bozze prevedevano che la maggiorazione fosse «calcolata anche rispetto ai costi sostenuti a titolo di canone di accesso», limitatamente alla quota di competenza del singolo periodo d'imposta. L'apertura, voluta dal MIMIT in continuità con un'interpretazione estensiva già adottata nel 4.0, non ha avuto il via libera dell'Economia ed è stata stralciata.

L'effetto pratico è significativo, perché l'erogazione as-a-service — abbonamenti a piattaforme MES, sistemi di gestione produzione, suite di analytics industriale — rappresenta secondo Anitec-Assinform circa l'80% del mercato del software italiano. La spesa in beni immateriali resta agevolabile solo nelle modalità tradizionali (acquisto di licenze, capitalizzazione contabile), che oggi sono minoritarie. Il paradosso del MES in cloud discusso a febbraio sulla base delle prime bozze non sparisce con il decreto: si cristallizza. Resta possibile, in linea teorica, un recupero in sede di circolare operativa dell'Agenzia delle Entrate, ma il segnale del Governo è netto: l'iperammortamento si concentra sui beni materiali strumentali tradizionali e sui software incorporati.

Aliquote confermate, ma c'è una nuova condizione di entrata in funzione

Il decreto conferma il quadro economico previsto dalla Legge 199/2025, art. 1, commi 427-436: la maggiorazione del costo di acquisizione si articola sui tre scaglioni progressivi calcolati sull'ammontare complessivo degli investimenti completati in ciascuna annualità. 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% tra 2,5 e 10 milioni, 50% tra 10 e 20 milioni; oltre i 20 milioni la maggiorazione non si applica. Il calcolo è annuale: investimenti dello stesso scaglione realizzati in anni diversi non si cumulano.

L'articolo 4 sulla fruizione introduce però una condizione che le bozze non avevano: la maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene oggetto dell'investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta. La fruizione resta poi subordinata alla ricezione dell'esito positivo del GSE. L'esempio operativo: comunicazione di completamento ed entrata in funzione il 30 dicembre 2027, esito GSE il 7 gennaio 2028 → la maggiorazione decorre dal periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 2027, non dal 2028.

Per il passaggio dal vecchio al nuovo incentivo il MIMIT chiarisce che le prenotazioni del 2024 o del 2025 nei programmi 4.0 e 5.0, se la consegna del bene avviene nel 2026, possono rientrare nell'iperammortamento: la norma non esclude i beni registrati su piattaforme dei piani precedenti, e la nozione di completamento richiama l'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, che si ancora alla data di consegna o spedizione.

Made in UE soppresso, salvo i moduli fotovoltaici

La versione finale conferma la soppressione della clausola Made in Europe per i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V, già recepita dall'articolo 7 del DL 38/2026. Resta invece il vincolo per i pannelli fotovoltaici, che possono essere scelti unicamente fra quelli iscritti nel registro ENEA alle lettere b) e c).

Sul fronte degli investimenti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 8 del decreto), agevolabili sono i gruppi di generazione, i trasformatori a monte dei punti di connessione, i misuratori, gli impianti per la produzione di energia termica come calore di processo e i servizi ausiliari di impianto. Per i sistemi di accumulo (BESS) il decreto definitivo stringe le maglie: sono ammissibili solo se asserviti a nuovi sistemi di generazione di energia, e devono essere ad essi proporzionati. Le bozze precedenti consentivano l'agevolazione anche per BESS associati a impianti preesistenti, ma il vincolo è stato eliminato. È invece sparito il tetto di 900 euro/kWh che le prime bozze fissavano come importo massimo agevolabile per gli accumuli. Il dimensionamento dell'impianto rinnovabile è soggetto a un tetto: la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell'esercizio precedente.

Perizia per tutti, niente autodichiarazione, niente polizza catastrofale

L'articolo 6 consolida il principio già emerso dalle bozze: le caratteristiche tecniche dei beni inclusi negli allegati IV e V e la loro interconnessione devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata corredata da analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo è ammesso il dottore agronomo o forestale, l'agrotecnico laureato o il perito agrario laureato. Tutti i soggetti devono avere idonee coperture assicurative.

Salta la semplificazione per gli investimenti di basso valore: non è prevista la possibilità di ricorrere a una semplice autodichiarazione del legale rappresentante in luogo della perizia, come invece accadeva in passato per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro. La perizia è obbligatoria per ogni investimento, indipendentemente dall'importo.

L'articolo 7 richiede che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili risulti da una certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del relativo registro, nel rispetto dei principi di indipendenza dell'IFAC. La certificazione è distinta dalla perizia tecnica — che attesta i requisiti 4.0.

Il decreto non prevede alcun rimborso né per la perizia tecnica asseverata né per la certificazione contabile: entrambe le spese restano a carico dell'impresa. Si tratta però di costi inerenti all'attività d'impresa e quindi deducibili dal reddito ai fini delle imposte sui redditi: con l'aliquota IRES al 24%, ogni euro speso in perizia o in certificazione si traduce in 24 centesimi di minor imposta. È un'attenuazione fiscale che riduce — ma non annulla — l'onere documentale a carico dell'impresa.

Su un altro fronte amministrativo, il decreto chiude un dubbio: l'iperammortamento non è subordinato alla sottoscrizione di una polizza catastrofale. Il Codice degli incentivi entrato in vigore il 1° gennaio 2026 prevede l'esclusione dalle agevolazioni per le imprese che non adempiono all'obbligo di stipula di polizze contro i danni catastrofali, ma l'articolo 9 dello stesso Codice precisa che la clausola non si applica agli incentivi fiscali che non comportano attività istruttorie valutative. L'iperammortamento rientra in questa categoria.

La piattaforma GSE: i prossimi passi

I termini di apertura della piattaforma e i modelli di comunicazione saranno definiti con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale per la politica industriale del MIMIT, pubblicati sui canali istituzionali del Ministero, del GSE e su Incentivi.gov.it. Alla data di pubblicazione del decreto attuativo i modelli non sono ancora disponibili.

Il calendario realistico, scandito dalle previsioni ministeriali: registrazione del decreto alla Corte dei Conti, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, decreto direttoriale con la modulistica operativa, avvio della piattaforma GSE. L'insieme dei passaggi richiede secondo il MIMIT circa un mese dalla firma di entrambi i ministri, collocando l'apertura delle prenotazioni entro i primi dieci giorni di giugno 2026. Una circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate, del MEF e del MIMIT, richiesta da Confindustria al webinar di aprile, è attesa entro giugno per chiarire i punti tecnici di prassi che il decreto rinvia (continuità dell'interconnessione, casi limite di trasferimento del bene, qualificazione di operazioni straordinarie).

Tra controlli e decadenza, il decreto definisce un perimetro classico: il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli; l'impresa è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione (perizie, attestazioni, fatture, documenti di trasporto) anche ai fini delle ordinarie attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Le cause di decadenza includono cessione a titolo oneroso o delocalizzazione all'estero del bene prima del termine di fruizione (salvo sostituzione con bene di caratteristiche analoghe o superiori, come previsto dall'art. 1, comma 432 della legge), assenza dei requisiti di ammissibilità, mancata conservazione della documentazione, false dichiarazioni. La decadenza per cessione o delocalizzazione opera anche sulle quote già fruite negli esercizi precedenti.

Il decreto firmato è il primo passo concreto dopo quattro mesi di attesa che hanno congelato gli investimenti in macchinari industriali — il clima di incertezza normativa, ricordato anche da Confindustria al tavolo di aprile, ha indotto molte imprese a posticipare ordini in attesa di vedere il quadro regolatorio definitivo. Il prezzo pagato è duplice: la procedura amministrativa è più articolata di quanto le bozze lasciassero intravedere, e l'esclusione del SaaS comprime in modo netto l'agevolazione per la quota di spesa in beni immateriali. Il dimensionamento del beneficio sui materiali resta intatto, e per chi pianifica l'investimento del 2026 il calendario operativo è ora chiaro: piattaforma GSE in giugno, comunicazione preventiva il prima possibile, completamento entro il 15 novembre 2028. Per il calcolo del beneficio fiscale e per simulare l'impatto sulle imposte sui redditi è disponibile il calcolatore aggiornato con le aliquote definitive.

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