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Risorse/Guida Fiscale

Guida Fiscale all'Iperammortamento 2026

Tutto quello che devi sapere sulla disciplina dell'iperammortamento reintrodotta dalla L. 199/2025 per investimenti in beni strumentali 4.0.

Contenuto

1. Perché esiste l'iperammortamento?2. Cos'è l'ammortamento e come riduce le tasse3. Il meccanismo dell'iperammortamento4. Le fasce di maggiorazione5. Le formule di calcolo6. Coefficienti, durata e confronto acquisto/leasing7. Piano di deduzione — esempio8. Cumulabilità9. Riferimenti normativi

1. Perché esiste l'iperammortamento?

L'iperammortamento è un incentivo fiscale che riguarda beni strumentali nuovi destinati all'attività d'impresa. In particolare, la misura agevola beni tecnologicamente avanzati e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza.

La logica dell'agevolazione è fiscale: invece di erogare contributi in denaro, lo Stato consente di dedurre fiscalmente un importo maggiore rispetto al costo effettivamente sostenuto, generando un risparmio d'imposta nel tempo.

Il bene continua a essere contabilizzato al costo reale, mentre la maggiorazione opera esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili (o dei canoni di leasing) e quindi delle imposte sui redditi. Non è un contributo e non genera liquidità immediata: il vantaggio si realizza progressivamente negli anni.

I beni devono essere prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (comma 427). Per un approfondimento su questo requisito, consulta il testo normativo (comma 427).

2. Cos'è l'ammortamento e come riduce le tasse

Quando un'impresa acquista un bene strumentale (una macchina, un impianto, un software), il costo non viene dedotto tutto nell'anno di acquisto, ma viene “spalmato” su più anni attraverso l'ammortamento. Ogni anno, una quota del costo di acquisizione diventa un costo deducibile, riducendo il reddito imponibile e quindi le imposte dovute.

Per capire perché l'ammortamento è così importante, bisogna partire dal meccanismo dell'IRES: l'imposta si calcola sul reddito imponibile, cioè la differenza tra ricavi e costi deducibili. A parità di ricavi, ogni euro di costo in più che l'impresa può dedurre significa meno imposte da pagare.

Come funziona l'IRES

Ricavi
−
Costi deducibili
=
Reddito imponibile
×
24%
=
IRES dovuta

Più costi deducibili → meno reddito imponibile → meno IRES

La regola d'oro

Ogni euro di costo deducibile riduce l'IRES di 0,24 euro (aliquota IRES 24%). Più costi si possono dedurre, meno imposte si pagano.

Esempio: l'effetto dell'ammortamento

Consideriamo un'impresa con ricavi pari a 500.000 € e costi operativi (escluso l'ammortamento) pari a 350.000 €. Il reddito ante ammortamento è quindi 150.000 €:

500.000 € − 350.000 € = 150.000 €

Vediamo cosa succede quando si aggiunge una quota di ammortamento di 50.000 €.

ScenarioReddito ante ammortamentoAmmortamento deducibileImponibile nettoIRES (24%)
Senza ammortamento150.000 €0 €150.000 €36.000 €
Con 50.000 € di ammortamento150.000 €50.000 €100.000 €24.000 €
Risparmio d'imposta:12.000 €

Senza ammortamento:
Reddito imponibile = 150.000 € → IRES = 150.000 € × 24% = 36.000 €

Con una quota di ammortamento di 50.000 €:
Reddito imponibile = 150.000 € − 50.000 € = 100.000 € → IRES = 100.000 € × 24% = 24.000 €

Risparmio d'imposta:
36.000 € − 24.000 € = 12.000 € (cioè 50.000 € × 24%)

Questo è il meccanismo base su cui si innesta l'iperammortamento: aumentando la quota deducibile, aumenta proporzionalmente il risparmio fiscale.

Ammortamento e perdite fiscali

Se l'impresa chiude l'esercizio in perdita fiscale, l'ammortamento — ordinario o maggiorato — non genera un risparmio d'imposta immediato, perché non ci sono imposte sui redditi da ridurre.

In questi casi, le quote di ammortamento dedotte concorrono ad aumentare la perdita fiscale dell'esercizio. La perdita potrà essere riportata agli anni successivi e utilizzata per compensare i redditi imponibili futuri, secondo le regole ordinarie previste dal TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi).

Di conseguenza, anche il beneficio dell'iperammortamento non si perde, ma viene semplicemente differito nel tempo: il vantaggio fiscale si manifesta quando l'impresa tornerà a produrre reddito imponibile.

Terminologia chiave

Costo di acquisizione
Il corrispettivo pattuito per il bene strumentale, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (trasporto, installazione, montaggio, collaudo, dazi, ecc.), al netto di IVA detraibile (art. 110, comma 1, lett. b, TUIR). Sono esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Quota ordinaria
La percentuale annua del costo che viene dedotta, determinata dal coefficiente di ammortamento ministeriale.

E nel leasing?

Il meccanismo è lo stesso: anche nel leasing finanziario, la quota capitale dei canoni rappresenta un costo deducibile che riduce il reddito imponibile. La differenza rispetto all'acquisto riguarda la tempistica e le regole di deduzione, che vedremo in dettaglio nella sezione 6.

3. Il meccanismo dell'iperammortamento

Dal punto di vista fiscale, l'iperammortamento non introduce un nuovo tipo di ammortamento, ma interviene sul meccanismo già visto nel capitolo precedente. In sostanza, non cambia il modo in cui il bene viene ammortizzato, ma cambia l'importo su cui viene calcolata la deduzione fiscale.

Il punto chiave è questo: l'impresa sostiene un costo reale per acquistare il bene, ma ai fini fiscali può considerare un costo più elevato. In questo modo, a parità di investimento, le quote di ammortamento deducibili aumentano e il reddito imponibile si riduce ulteriormente rispetto all'ammortamento ordinario.

L'iperammortamento quindi non anticipa il beneficio e non genera liquidità immediata. Il vantaggio fiscale si realizza progressivamente nel tempo, seguendo lo stesso piano di ammortamento del bene, ma applicato a una base più alta.

Valore civilistico e valore fiscale: cosa cambia davvero

Per capire concretamente il meccanismo, è fondamentale distinguere tra valore civilistico e valore fiscale del bene.

Il valore civilistico è il costo effettivamente sostenuto dall'impresa e iscritto in bilancio. Questo valore non cambia con l'iperammortamento.

Il valore fiscale, invece, è il valore su cui vengono calcolate le quote di ammortamento deducibili. Con l'iperammortamento, questo valore viene maggiorato esclusivamente ai fini fiscali. La differenza tra valore fiscale e valore civilistico è la maggiorazione, ed è questa che genera il risparmio d'imposta aggiuntivo.

Valore civile e valore fiscale

Acquisto bene: 100.000 €

Valore civile

100.000 €

Costo effettivo

Valore fiscale

280.000 €

100.000 + 180% maggiorazione

L'effetto sull'ammortamento: perché si deduce di più

Aumentando il valore fiscale del bene, aumenta l'importo complessivo che l'impresa potrà dedurre nel tempo. Il costo reale dell'investimento resta invariato, ma il totale dei costi fiscalmente deducibili cresce.

Questo significa che:

  • l'ammortamento ordinario continua a operare sul costo reale;
  • la maggiorazione si somma solo ai fini fiscali;
  • il beneficio dell'iperammortamento si manifesta come risparmio d'imposta aggiuntivo, distribuito negli anni.
VoceImportoNote
Costo di acquisizione100.000 €Valore civilistico (bilancio)
Maggiorazione (180%)180.000 €Solo ai fini fiscali
Valore fiscale totale280.000 €Base per le quote di ammortamento deducibili

Confronto diretto: ammortamento ordinario e iperammortamento

Per chiarire ulteriormente l'effetto, è utile confrontare due scenari identici che differiscono solo per l'applicazione dell'iperammortamento.

Nel primo caso, l'impresa deduce esclusivamente il costo di acquisizione del bene. Nel secondo, deduce un importo più elevato grazie alla maggiorazione fiscale. L'investimento reale è lo stesso, ma il risparmio d'imposta complessivo è maggiore.

SENZA iperammortamento

Costo di acquisizione
100.000 €
Totale deducibile
100.000 €
Risparmio d'imposta (24%)
24.000 €

CON iperammortamento

Costo di acquisizione
100.000 €
Totale deducibile
280.000 €
Risparmio d'imposta (24%)
67.200 €

Da dove nasce il vantaggio fiscale aggiuntivo

Il beneficio dell'iperammortamento non sostituisce quello dell'ammortamento ordinario, ma si aggiunge ad esso. È quindi utile distinguere tra:

  • la quota ordinaria, che sarebbe stata dedotta anche senza agevolazione;
  • la maggiorazione, che rappresenta il vero incentivo fiscale.

La scomposizione del risparmio mostra chiaramente che il vantaggio dell'iperammortamento deriva esclusivamente dalla maggiorazione applicata al costo del bene.

ComponenteTotale deducibileRisparmio d'imposta (24%)
Quota ordinaria100.000 €24.000 €
Maggiorazione (180%)180.000 €43.200 €
Totale280.000 €67.200 €

Un chiarimento fiscale importante: l'IRAP

La maggiorazione del costo di acquisizione rileva esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi. Non produce effetti ai fini IRAP, che continua a essere determinata secondo le regole ordinarie.

Decorrenza del beneficio

Secondo la prassi consolidata nella precedente disciplina (Circolare AE 4/E 2017, par. 6.4), il beneficio dell'iperammortamento decorre dal periodo d'imposta di entrata in funzione del bene o, se successivo, dal periodo d'imposta in cui il bene risulta interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In attesa di conferma ufficiale per la L. 199/2025, si ritiene che lo stesso principio trovi applicazione per analogia.

In sintesi

L'iperammortamento modifica la base di calcolo ai soli fini fiscali, aumentando le quote deducibili — sia nell'ammortamento ordinario (acquisto) sia nella deduzione dei canoni (leasing) — e il risparmio d'imposta complessivo, senza incidere sul costo reale dell'investimento.

4. Le fasce di maggiorazione

La maggiorazione prevista dall'iperammortamento non è unica e fissa, ma varia in funzione del costo di acquisizione del bene. La normativa prevede più fasce di investimento, alle quali si applicano percentuali di maggiorazione differenti.

Il punto fondamentale è che le fasce non funzionano “a salto”, ma in modo progressivo, come gli scaglioni IRPEF: ogni porzione dell'investimento ricade nella propria fascia e beneficia della maggiorazione prevista per quella fascia.

In altre parole, superare una soglia non fa perdere il beneficio sulle fasce precedenti.

Costo di acquisizioneMaggiorazioneRisparmio max*
Fino a 2.500.000 €180%43,2%
Da 2.500.001 a 10.000.000 €100%24%
Da 10.000.001 a 20.000.000 €50%12%
Oltre 20.000.000 €0%–

* Risparmio d'imposta percentuale sul costo della porzione, con aliquota IRES 24%.

Nota per il leasing: nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, la fascia di maggiorazione si determina sul costo di acquisizione del bene (quota capitale + prezzo di riscatto). La maggiorazione si applica poi alla quota capitale dei canoni, esclusa la quota interessi (Circolare AE 4/E 2017, par. 5.4.2). Per i dettagli, vedi la sezione 6.

Come leggere correttamente le fasce:

  • la percentuale di maggiorazione si applica alla singola porzione di investimento che ricade nella fascia;
  • il risparmio percentuale indicato è calcolato con aliquota IRES del 24% e si riferisce alla porzione, non all'intero investimento.

Esempio: investimento da 5.000.000 €

  • i primi 2.500.000 € beneficiano della maggiorazione al 180%;
  • i restanti 2.500.000 € beneficiano della maggiorazione al 100%.

Il risultato è una maggiorazione media ponderata, derivante dalla combinazione delle fasce applicate alle rispettive porzioni di costo.

Per il calcolo dettagliato degli investimenti multi-fascia, consulta la sezione 5 (Le formule di calcolo).

5. Le formule di calcolo

Per comprendere il vantaggio fiscale dell'iperammortamento è utile tradurre il meccanismo descritto nei capitoli precedenti in alcune formule di calcolo semplificate. Le formule non introducono nuove regole, ma servono a quantificare numericamente il risparmio d'imposta che deriva dalla maggiorazione del costo.

È importante ricordare che l'iperammortamento non sostituisce l'ammortamento ordinario, ma lo affianca: il beneficio fiscale aggiuntivo deriva esclusivamente dalla maggiorazione.

Nel caso più semplice, l'investimento ricade interamente in una singola fascia di maggiorazione. In questo scenario, il risparmio fiscale aggiuntivo dipende da tre elementi: il costo del bene, la percentuale di maggiorazione prevista per la fascia e l'aliquota IRES.

Formula 1 — Risparmio da maggiorazione (fascia singola)

R = C × M × A
R=Risparmio d'imposta da maggiorazioneC=Costo di acquisizione del beneM=Percentuale di maggiorazione della fasciaA=Aliquota IRES (24%)
Esempio: C = 500.000 €, M = 180%, A = 24% → R = 500.000 × 180% × 24% = 216.000 €

Nota: soggetti IRPEF
Le formule e gli esempi di questa guida assumono un soggetto IRES, con aliquota fissa al 24%. Per le imprese individuali e le società di persone, soggette a IRPEF, l'aliquota A corrisponde all'aliquota marginale IRPEF del contribuente (23%, 33%, 43%), e il risparmio effettivo varia di conseguenza.

Questo importo rappresenta solo il beneficio aggiuntivo rispetto all'ammortamento ordinario.

Se invece si vuole conoscere il risparmio complessivo generato dall'investimento (cioè quello che l'impresa deduce in totale nel tempo), occorre considerare anche la quota ordinaria.

Formula 2 — Risparmio d'imposta totale (fascia singola)

R_tot = C × (1 + M) × A
R_tot=Risparmio d'imposta totale (ordinario + maggiorazione)C=Costo di acquisizione del bene1 + M=100% ordinario + percentuale di maggiorazioneA=Aliquota IRES (24%)
Esempio: C = 500.000 €, M = 180% → R_tot = 500.000 × (1 + 1,80) × 24% = 500.000 × 280% × 24% = 336.000 € (di cui 120.000 € da quota ordinaria e 216.000 € da maggiorazione)

In questo caso, la parte “1” rappresenta l'ammortamento ordinario, mentre la parte “M” rappresenta la maggiorazione.

Quando l'investimento supera i 2,5 milioni di euro, il costo si distribuisce su più fasce di maggiorazione. In questo caso non si applica un'unica percentuale, ma si calcola il risparmio separatamente per ciascuna porzione di investimento.

Formula 3 — Risparmio da maggiorazione (multi-fascia)

R = Σ (Cᵢ × Mᵢ × A)
Cᵢ=Porzione del costo nella fascia iMᵢ=Maggiorazione applicabile alla fascia iA=Aliquota IRES (24%)

Nota: le fasce sono progressive, come gli scaglioni IRPEF. Ogni porzione dell'investimento ricade nella fascia corrispondente.

Il calcolo avviene sempre per fasce progressive, non in modo uniforme sull'intero importo.

Formula 4 — Risparmio d'imposta totale (multi-fascia)

R_tot = Σ (Cᵢ × (1 + Mᵢ) × A)
R_tot=Risparmio d'imposta totale (ordinario + maggiorazione)Cᵢ=Porzione del costo nella fascia i1 + Mᵢ=100% ordinario + maggiorazione della fascia iA=Aliquota IRES (24%)

La formula determina il risparmio d'imposta complessivo derivante dall'investimento multi-fascia, includendo sia la quota ordinaria sia la maggiorazione per ciascuna fascia.

Esempio multi-fascia: investimento 12.000.000 €

FasciaImportoMagg.CalcoloRisparmio d'imposta
Fino a 2,5M2.500.000 €180%2,5M × 180% × 24%1.080.000 €
2,5M – 10M7.500.000 €100%7,5M × 100% × 24%1.800.000 €
10M – 20M2.000.000 €50%2M × 50% × 24%240.000 €
Totale12.000.000 €3.120.000 €

La maggiorazione totale è 4,5M + 7,5M + 1M = 13M €, pari a una media ponderata del 108,33% (13M / 12M). Il risparmio totale (ordinario + maggiorazione) è: 12M × (1 + 108,33%) × 24% = 2.880.000 + 3.120.000 = 6.000.000 €.

Le formule precedenti indicano il risparmio complessivo nel tempo. Per determinare la quota annua effettivamente deducibile, occorre applicare il coefficiente di ammortamento ministeriale.

Formula 5 — Quota annua e regola del 50%

Quota annua = C × (1 + M) × Coeff.
C=Costo di acquisizione del bene1 + M=100% ordinario + percentuale di maggiorazioneCoeff.=Coefficiente di ammortamento ministeriale (es. 20%)

Regola del 50% (art. 102, comma 2, TUIR): nel primo esercizio di entrata in funzione del bene, la quota di ammortamento è ridotta alla metà, indipendentemente dal momento di acquisto durante l'anno. Il residuo non ammortizzato viene recuperato nell'ultimo anno.

Esempio: C = 100.000 €, M = 180%, Coeff. = 20% → Valore fiscale = 100.000 × (1 + 180%) = 280.000 €. Quota annua = 280.000 × 20% = 56.000 €. Primo anno (regola 50%) = 28.000 €

Nel primo esercizio si applica la regola del 50%: la quota di ammortamento è dimezzata, indipendentemente dal momento di acquisto del bene.

Nota: la Formula 5 e la regola del 50% del primo anno si riferiscono esclusivamente all'ammortamento dei beni acquistati. Per il leasing finanziario si applicano regole diverse: vedi le formule L1–L4 qui sotto e la sezione 6 per le regole specifiche.

Formule per il leasing finanziario

Nel leasing, il meccanismo è lo stesso ma cambia la base di calcolo e la tempistica della deduzione.

Base di calcolo nel leasing

Nel leasing finanziario occorre distinguere due aspetti (Circolare AE 4/E 2017, par. 5.4.2):

  • Determinazione della fascia: si considera il costo di acquisizione del bene, pari alla somma della quota capitale complessiva e del prezzo di riscatto (in pratica, il valore del bene).
  • Applicazione della maggiorazione: la maggiorazione si applica alla sola quota capitale dei canoni, esclusa la quota interessi.
Quota capitale = Valore bene − Prezzo di riscatto

Nel calcolo semplificato, la quota capitale complessiva è assunta pari alla differenza tra il valore del bene e il prezzo di riscatto. Si adotta un modello semplificato, coerente con la prassi fiscale e finalizzato alla determinazione del beneficio complessivo, senza entrare nel dettaglio della scomposizione finanziaria dei singoli canoni.

Durante il leasing l'impresa deduce i canoni (quota capitale), non il costo di acquisizione del bene. Il prezzo di riscatto diventa deducibile solo dopo l'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto, quando il bene entra tra le immobilizzazioni dell'utilizzatore.

Formula L1 — Risparmio da maggiorazione (leasing, fascia singola)

R = QC × M × A
QC=Quota capitale (valore bene − riscatto)M=Percentuale di maggiorazione della fasciaA=Aliquota IRES (24%)
Esempio: Valore bene = 500.000 €, Riscatto = 5.000 € → QC = 495.000 €, M = 180%, A = 24% → R = 495.000 × 180% × 24% = 213.840 €

Formula L2 — Risparmio d'imposta totale (leasing, fascia singola)

R_tot = QC × (1 + M) × A
R_tot=Risparmio d'imposta totale (quota capitale + maggiorazione)QC=Quota capitale (valore bene − riscatto)1 + M=100% quota capitale + percentuale di maggiorazioneA=Aliquota IRES (24%)
Esempio: QC = 495.000 €, M = 180% → R_tot = 495.000 × (1 + 1,80) × 24% = 495.000 × 280% × 24% = 332.640 € (di cui 118.800 € da quota capitale e 213.840 € da maggiorazione)

Formula L3 — Durata minima fiscale

Durata minima = Periodo ammortamento ordinario × 50%
Periodo ammortamento ordinario=100 / Coefficiente di ammortamento50%=Riduzione prevista dall'art. 102, comma 7, TUIR

Se il contratto di leasing ha durata inferiore alla durata minima fiscale, la deduzione si spalma comunque sulla durata minima (art. 102, comma 7, TUIR).

Esempio: Coefficiente 20% → Periodo = 5 anni → Durata minima = 2,5 anni (30 mesi)

Formula L4 — Deduzione annua (leasing)

Deduzione annua = QC × (1 + M) / Durata fiscale
QC=Quota capitale (valore bene − riscatto)1 + M=100% quota capitale + maggiorazioneDurata fiscale=max(durata contratto, durata minima) in anni

La deduzione è lineare: stessa quota ogni anno (per anni pieni). Se l'ultimo anno è parziale, la quota è proporzionata ai mesi. La quota capitale è dedotta come costo ordinario in conto economico; la maggiorazione è indicata in dichiarazione come variazione in diminuzione del reddito imponibile.

Esempio: QC = 495.000 €, M = 180%, Durata = 60 mesi (5 anni) → Totale deducibile = 495.000 × 280% = 1.386.000 € → Deduzione annua = 1.386.000 / 5 = 277.200 €

6. Coefficienti, durata e confronto acquisto/leasing

Il beneficio dell'iperammortamento non si realizza tutto “subito”: si distribuisce nel tempo seguendo le regole fiscali di deduzione dell'ammortamento (o dei canoni di leasing). Per questo, a parità di investimento e di maggiorazione, la durata del piano incide in modo determinante su quando si manifesta il risparmio d'imposta.

6.1 Il ruolo dei coefficienti di ammortamento

La quota annua deducibile dipende dal coefficiente di ammortamento previsto dalle tabelle ministeriali per la specifica tipologia di bene. Un coefficiente più alto comporta un periodo di ammortamento più breve e quindi un beneficio fiscale che si manifesta più rapidamente; un coefficiente più basso diluisce il beneficio su più anni.

6.2 Acquisto diretto

Nell'acquisto diretto, la deduzione segue il piano di ammortamento ordinario, determinato dal coefficiente ministeriale. La regola del 50% nel primo esercizio (art. 102, comma 2, TUIR) riduce la quota del primo anno e sposta la parte residua all'ultimo anno del piano.

Il periodo di ammortamento ordinario si calcola come:

Periodo = 100 / Coefficiente

Esempio: con coefficiente 20%, il periodo è 5 anni, ma la regola del 50% estende il piano effettivo a 6 anni.

6.3 Leasing finanziario: regole specifiche

I beni acquisiti in leasing finanziario sono agevolabili: la maggiorazione spetta all'utilizzatore del bene. Tuttavia, le regole di deduzione nel leasing presentano alcune differenze importanti rispetto all'acquisto diretto.

Le regole illustrate si applicano al leasing finanziario; il leasing operativo (noleggio) segue logiche diverse e non rientra nell'ambito di applicazione dell'iperammortamento.

Durata minima fiscale

Per i beni mobili, l'art. 102, comma 7, del TUIR prevede che i canoni di leasing siano deducibili in un periodo non inferiore al 50% del periodo di ammortamento ordinario.

Se il contratto ha durata inferiore alla durata minima, i canoni restano deducibili ma la deduzione si spalma sulla durata minima fiscale.

Regola operativa:

  • Se durata contratto ≥ durata minima → deduzione segue la durata del contratto
  • Se durata contratto < durata minima → deduzione spalmata sulla durata minima

Esempi:

  • Bene con coefficiente 20% → periodo ordinario 5 anni → durata minima 2,5 anni (30 mesi)
    • Contratto 36 mesi → OK, deduzione su 36 mesi
    • Contratto 24 mesi → deduzione spalmata su 30 mesi
  • Bene con coefficiente 10% → periodo ordinario 10 anni → durata minima 5 anni (60 mesi)
    • Contratto 48 mesi → deduzione spalmata su 60 mesi

Niente regola del 50% al primo anno

A differenza dell'acquisto, nel leasing non si applica la regola del 50% del primo anno (art. 102, comma 2, TUIR). La deduzione dei canoni segue la competenza ed è lineare: stessa quota ogni anno (per gli anni pieni).

Questa è una differenza importante che influenza il profilo temporale del beneficio.

Base di calcolo della maggiorazione

Nel leasing, la base di calcolo della maggiorazione è la quota capitale dei canoni, cioè il valore del bene al netto del prezzo di riscatto:

Quota capitale = Valore bene − Prezzo di riscatto

Il prezzo di riscatto non è incluso nella base di calcolo durante il periodo di leasing.

Perimetro della guida: questa guida e il calcolatore determinano il beneficio fiscale durante la fase di leasing (deduzione dei canoni). Il trattamento post-riscatto (ammortamento del prezzo di riscatto dopo l'esercizio dell'opzione di acquisto) non è incluso nel calcolo.

Se l'opzione di riscatto viene esercitata, il relativo importo potrà beneficiare dell'iperammortamento nella fase post-riscatto, tramite ammortamento ordinario.

Il maxicanone

Il maxicanone (anticipo iniziale) è una modalità di pagamento, non un costo aggiuntivo rispetto al valore del bene. Ai fini fiscali, viene dedotto pro-quota sulla durata del contratto, non interamente nel primo anno.

Quota interessi

Il canone di leasing comprende una quota capitale e una quota interessi. La maggiorazione dell'iperammortamento si applica esclusivamente alla quota capitale.

La quota interessi segue le regole ordinarie di deducibilità previste dall'art. 96 del TUIR: gli interessi passivi sono deducibili nel limite del 30% del ROL (Reddito Operativo Lordo). Inoltre, la quota interessi è indeducibile ai fini IRAP.

Nota: le regole sulla durata minima fiscale e sulle modalità di deduzione qui illustrate si riferiscono ai beni mobili. Per i beni immobili strumentali e per contratti atipici si applicano discipline diverse.

Confronto temporale: acquisto vs leasing

A parità di investimento e di maggiorazione, il leasing può consentire di fruire del beneficio in tempi più brevi, perché la deduzione segue i canoni e non il piano di ammortamento ordinario.

Esempio: stesso bene, due modalità

Bene da 500.000 €, coefficiente 20%, aliquota IRES 24%, riscatto leasing 1% (5.000 €).

AcquistoLeasing (60 mesi)
Base di calcolo500.000 €495.000 € (quota capitale)
Maggiorazione 180%900.000 €891.000 €
Totale deducibile1.400.000 €1.386.000 €
Durata piano6 anni (regola 50%)5 anni (lineare)
Risparmio totale336.000 €332.640 €
Risparmio annuo medio56.000 €66.528 €

Nota: il risparmio totale del leasing è leggermente inferiore perché il riscatto (5.000 €) non è incluso nella base di calcolo. Tuttavia, il beneficio si realizza in 5 anni anziché 6, con una deduzione annua più alta e più regolare (niente regola del 50%).

6.4 Tabella riepilogativa delle differenze

AspettoAcquisto direttoLeasing finanziario
Base maggiorazioneCosto di acquisizioneQuota capitale (valore − riscatto)
Regola 50% primo annoSì (art. 102, c. 2)No
Durata piano100 / coefficiente + 1 annoDurata contratto (min. 50% periodo ordinario)
DeduzioneQuote di ammortamentoCanoni di leasing (quota capitale)
Profilo temporalePrimo e ultimo anno dimezzatiLineare

In sintesi: a parità di investimento e di maggiorazione, il leasing consente di anticipare nel tempo il beneficio fiscale complessivo, con una deduzione annua più regolare e concentrata.

7. Piano di deduzione — esempio

Piano di deduzione — Acquisto

Parametri: costo di acquisizione 100.000 €, coefficiente di ammortamento 20%, aliquota IRES 24%, maggiorazione 180% (prima fascia).

La tabella che segue mostra come si distribuisce nel tempo il beneficio fiscale dell'iperammortamento su un investimento concreto. L'esempio assume un costo di acquisizione pari a 100.000 €, un coefficiente di ammortamento del 20%, un'aliquota IRES del 24% e una maggiorazione del 180% (prima fascia).

Nel primo anno si applica la regola del 50%: sia la quota ordinaria sia la maggiorazione sono dimezzate. Di conseguenza, il totale deducibile è più basso rispetto agli anni successivi, e anche il risparmio d'imposta è ridotto.

Negli anni centrali, l'ammortamento entra a regime. Ogni anno l'impresa deduce la quota ordinaria calcolata sul costo reale e la quota di maggiorazione calcolata sul valore fiscale. È in questi anni che si concentra la parte principale del beneficio fiscale.

Nell'ultimo anno, viene recuperata la quota residua non ammortizzata nel primo esercizio. Questo spiega perché il piano si estende su sei anni, pur avendo un coefficiente di ammortamento del 20%.

Nel complesso, il costo reale sostenuto dall'impresa resta pari a 100.000 €, ma il totale dei costi deducibili raggiunge 280.000 €. La differenza si traduce in un risparmio d'imposta complessivo di 67.200 €, che si manifesta progressivamente nel tempo, seguendo il piano di ammortamento.

AnnoAliquota effettivaQuota ordinariaMaggiorazioneTotale deducibileRisparmio d'imposta
120% × 50% = 10%10.000 €18.000 €28.000 €6720 €
220%20.000 €36.000 €56.000 €13.440 €
320%20.000 €36.000 €56.000 €13.440 €
420%20.000 €36.000 €56.000 €13.440 €
520%20.000 €36.000 €56.000 €13.440 €
620% × 50% = 10%*10.000 €18.000 €28.000 €6720 €
Totale100%100.000 €180.000 €280.000 €67.200 €

Nota: regola del 50% al primo anno (art. 102, comma 2, TUIR) — la quota ordinaria e la maggiorazione sono dimezzate. Il residuo non ammortizzato nel primo anno viene recuperato nel sesto anno (ultimo).

* Anno 6: recupero della quota residua non ammortizzata nel primo anno.

Piano di deduzione — Leasing

Parametri: valore bene 100.000 €, riscatto 1.000 € (1%), durata contratto 36 mesi, coefficiente 20%, aliquota IRES 24%, maggiorazione 180%.

La tabella che segue mostra come si distribuisce nel tempo il beneficio fiscale dell'iperammortamento per lo stesso bene acquisito in leasing anziché in acquisto.

La quota capitale è pari a 99.000 € (100.000 − 1.000). La maggiorazione si calcola sulla quota capitale: 99.000 × 180% = 178.200 €. Il totale deducibile è quindi 99.000 + 178.200 = 277.200 €.

La deduzione è lineare: con una durata di 36 mesi (3 anni), ogni anno si deduce un terzo del totale. Non si applica la regola del 50%.

AnnoQuota capitaleMaggiorazioneTotale deducibileRisparmio d'imposta
133.000 €59.400 €92.400 €22.176 €
233.000 €59.400 €92.400 €22.176 €
333.000 €59.400 €92.400 €22.176 €
Totale99.000 €178.200 €277.200 €66.528 €

Confronto con l'acquisto dello stesso bene

Acquisto (6 anni)Leasing 36 mesi (3 anni)
Totale deducibile280.000 €277.200 €
Risparmio totale67.200 €66.528 €
Durata piano6 anni3 anni
Risparmio anno 16.720 € (regola 50%)22.176 € (lineare)

Il risparmio totale è quasi identico (la differenza di 672 € dipende dal riscatto di 1.000 € escluso dalla base nel leasing). Ma nel leasing il beneficio si concentra in 3 anni anziché 6, con un risparmio al primo anno di 22.176 € anziché 6.720 €.

Nota: il prezzo di riscatto (1.000 €) non è incluso nella base di calcolo della maggiorazione durante il leasing. Qualora il riscatto venga esercitato, il relativo importo potrà beneficiare dell'iperammortamento nella fase post-riscatto, tramite ammortamento ordinario.

8. Cumulabilità

L'iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o europee che riguardino gli stessi costi, a condizione che non si finanzi la medesima quota di costo e che non si superi il costo complessivamente sostenuto dall'impresa.

La base di calcolo della maggiorazione deve essere considerata al netto di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi.

Questa regola si applica sia all'acquisto diretto sia al leasing finanziario: nel caso del leasing, la base di calcolo (quota capitale) va considerata al netto di eventuali contributi.

Incompatibilità con il credito d'imposta 4.0: l'iperammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta per beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1, comma 446, L. 207/2024 (investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se con ordine accettato e acconto del 20% entro il 31 dicembre 2025). Si tratta di un'esclusione di perimetro, non di una regola di cumulo.

Riferimento normativo: Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1, comma 431

9. Riferimenti normativi

A) Legge istitutiva

  • Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), art. 1, commi 427–436

B) Elenchi dei beni agevolabili

  • Allegato IV — Beni materiali
  • Allegato V — Beni immateriali

C) Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

  • Art. 102 — Ammortamento dei beni materiali (incl. regola del 50% e leasing)
  • Art. 109 — Principi generali su competenza e deducibilità
  • Art. 84 — Riporto delle perdite

D) Coefficienti di ammortamento

  • D.M. 31 dicembre 1988 — Coefficienti di ammortamento

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