Guida all'Iperammortamento 2026 con Leasing
Come funziona l'iperammortamento 2026 per i beni acquisiti in leasing finanziario: deduzione dei canoni maggiorati, durata minima fiscale, maxicanone, riscatto e confronto con l'acquisto diretto.
1. Il leasing nella norma
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha reintrodotto l'iperammortamento per i beni strumentali 4.0. L'articolo 1, comma 427, della medesima legge include espressamente il leasing finanziario: la maggiorazione del costo di acquisizione si applica “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.
Non si tratta di un'interpretazione estensiva: il leasing è previsto nero su bianco dalla norma. Le aliquote di maggiorazione sono identiche, che si acquisti o si prenda in leasing:
| Scaglione di investimento | Maggiorazione | Risparmio IRES extra (24%) |
|---|---|---|
| Fino a 2.500.000 € | 180% | 43,2% |
| Da 2.500.001 a 10.000.000 € | 100% | 24,0% |
| Da 10.000.001 a 20.000.000 € | 50% | 12,0% |
La maggiorazione opera esclusivamente ai fini IRES e IRPEF; non incide sull'IRAP (art. 1, c. 427, L. 199/2025). I canoni di leasing ordinari (quota capitale) restano invece deducibili anche dalla base IRAP per i soggetti passivi, con le stesse regole dell'ammortamento ordinario (articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
2. Stesso beneficio, diversa tempistica
La differenza chiave tra acquisto e leasing non sta nell'entità del risparmio — che è identico — ma nel periodo di fruizione. Con l'acquisto diretto il beneficio segue il piano di ammortamento ordinario, tipicamente 5-10 anni a seconda del coefficiente di ammortamento. Con il leasing finanziario si può comprimere significativamente questa tempistica.
A parità di beneficio nominale, incassare prima vale di più: il vantaggio finanziario del leasing è tanto più marcato quanto più basso è il coefficiente di ammortamento del bene (e quindi più lungo il piano di ammortamento ordinario).
Nota operativa: gestione in dichiarazione dei redditi
Per fruire della maggiorazione nel leasing è necessario indicare correttamente le variazioni fiscali extracontabili in dichiarazione dei redditi per ciascun periodo d'imposta. È un adempimento tecnico che il commercialista gestisce ordinariamente, ma va pianificato fin dall'inizio del contratto.
In caso di omissione, la normativa consente la correzione tramite dichiarazione integrativa a favore entro i termini di legge.
Riferimenti: Circolare 23/E/2016 e Circolare 4/E/2017 (Agenzia delle Entrate).
3. Durata minima fiscale
L'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che i canoni di leasing sono deducibili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario del bene (determinato dal coefficiente ministeriale). Per i beni immobili il periodo minimo è di 12 anni.
Formula della durata minima
Esempio: coefficiente 10% → periodo ordinario 10 anni → durata minima fiscale = 5 anni (60 mesi)
Se il contratto di leasing ha una durata inferiore alla durata minima fiscale, la deduzione dei canoni viene comunque spalmata sulla durata minima. La quota della maggiorazione riferibile ai canoni segue la stessa tempistica; quella riferibile al riscatto segue invece il relativo ammortamento dopo l'acquisto.
Per simulare il piano di deduzione con il tuo investimento specifico, usa il simulatore iperammortamento, che confronta acquisto e leasing anno per anno.
4. Il maxicanone iniziale
Il maxicanone (o anticipo iniziale) è la quota versata alla stipula del contratto di leasing. Il suo importo non modifica il calcolo dell'iperammortamento: ai fini fiscali, il maxicanone va ripartito per competenza sulla durata fiscale del contratto (almeno metà del periodo di ammortamento ordinario, art. 102, comma 7, del TUIR), che può essere superiore alla durata contrattuale.
In pratica
La deduzione annuale dei canoni — e la relativa maggiorazione — resta invariata indipendentemente dall'entità dell'anticipo versato. Un maxicanone più alto riduce i canoni periodici, ma la somma complessiva (e il beneficio fiscale totale) non cambia.
Questo principio discende dall'art. 102, comma 7, del TUIR: la deduzione fiscale dei canoni segue il criterio di competenza temporale, distribuendo l'intero corrispettivo sulla durata fiscale del contratto.
5. Il prezzo di riscatto
Il prezzo di riscatto è l'importo pagato al termine del contratto per acquisire la proprietà del bene. Ai fini del calcolo dell'iperammortamento durante il periodo di leasing, il riscatto non è incluso nella quota capitale dei canoni sulla quale si calcola la maggiorazione.
La base di calcolo è data dal valore del bene al netto del riscatto: è su questa componente (la “quota capitale” dei canoni) che si applica la maggiorazione.
Riscatto e fruizione del beneficio
Nel periodo del leasing si fruisce della maggiorazione riferibile alla quota capitale dei canoni. Dopo il riscatto, il prezzo pagato entra nel patrimonio dell'impresa: da quel momento si deducono sia le quote di ammortamento del riscatto sia le quote della relativa maggiorazione, secondo il coefficiente del bene. È il criterio illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 4/E del 30 marzo 2017 (esempio 5), qui applicato per analogia al regime 2026 in assenza di prassi specifica.
6. Esempio pratico: acquisto vs leasing
Consideriamo un centro di lavoro CNC incluso nell'Allegato IV:
Dati dell'investimento
- Valore: 1.000.000 €
- Coefficiente ammortamento: 10%
- Maggiorazione: 180% (prima fascia)
- Aliquota IRES: 24%
- Riscatto leasing: 1% (10.000 €)
Risparmio IRES extra
432.000 €
Maggiorazione 1.800.000 € × 24% = 432.000 € di risparmio aggiuntivo
| Modalità | Risparmio totale | Durata deduzione | Risparmio medio annuo |
|---|---|---|---|
| Acquisto diretto | 432.000 € | ~11 esercizi | ~39.300 € |
| Leasing 5 anni | 432.000 € | 5 anni sui canoni; quota riscatto dopo l'acquisto | ~85.536 € sui canoni + quote sul riscatto |
Il risparmio complessivo resta 432.000 euro: 427.680 euro sono riferibili alla quota capitale dei canoni (990.000 euro), mentre 4.320 euro seguono l'ammortamento del riscatto (10.000 euro). Il leasing anticipa quindi quasi tutto il beneficio, senza attribuire al quinquennio la quota che matura solo dopo il riscatto. Per simulare il tuo scenario specifico, usa il simulatore online.
7. Requisiti tecnici e soggettivi
La maggiorazione spetta all'utilizzatore del bene, non alla società di leasing concedente. I requisiti sono identici a quelli previsti per l'acquisto diretto.
Requisiti soggettivi
- Soggetto titolare di reddito d'impresa
- Non in stato di liquidazione, fallimento, concordato senza continuità o altre procedure concorsuali (art. 1, comma 428)
- Non destinatario di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- In regola con sicurezza sul lavoro e contributi previdenziali
Requisiti oggettivi del bene
- Nuovo (niente leasing su beni usati)
- Incluso nell'Allegato IV (materiali) o nell'Allegato V (immateriali)
- Interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- Per i beni del Gruppo I dell'Allegato IV: le 5 caratteristiche tecniche obbligatorie (controllo CNC/PLC, interconnessione informatica, integrazione automatizzata, interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva, conformità sicurezza/salute/igiene) e almeno 2 su 3 caratteristiche per l'assimilabilità a sistemi cyberfisici (telemanutenzione/telediagnosi/controllo in remoto, monitoraggio continuo con sensori, integrazione con modellizzazione/simulazione — digital twin)
8. La perizia tecnica nel leasing
Anche per i beni in leasing è necessaria la perizia tecnica asseverata, rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti all'albo, oppure un'attestazione di un ente di certificazione accreditato (articolo 6 del decreto interministeriale 7 maggio 2026 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 20 maggio 2026 al n. 778, di seguito “decreto attuativo”). Per il settore agricolo è ammessa anche da dottore agronomo o forestale, agrotecnico laureato o perito agrario laureato. La perizia è obbligatoria per tutti gli investimenti, indipendentemente dal valore unitario.
La perizia deve attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste dall'Allegato IV o V e che è effettivamente interconnesso. Il momento rilevante è quello dell'entrata in funzione e dell'interconnessione, non quello della stipula del contratto di leasing.
Alla perizia si affianca la certificazione contabile (art. 7 del decreto attuativo): un revisore legale dei conti attesta l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. Sono due adempimenti distinti, entrambi obbligatori anche per i beni in leasing.
9. Sostituzione del bene
L'art. 1, comma 432, della L. 199/2025 disciplina il caso in cui il bene agevolato venga ceduto o destinato a strutture produttive all'estero durante il periodo di fruizione. Il beneficio non decade, a condizione che nello stesso periodo d'imposta l'impresa sostituisca il bene con uno avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Se il nuovo bene costa meno del precedente, la maggiorazione prosegue solo fino a concorrenza del costo del sostituto. Il comma 432 non disciplina espressamente la risoluzione anticipata di un leasing e non la equipara, da sola, al realizzo a titolo oneroso. In via prudenziale, l'eventuale continuità del beneficio in caso di cessazione anticipata e sostituzione del bene deve quindi essere verificata caso per caso, accertando che ricorrano le condizioni testualmente previste dalla norma.
10. Finestra temporale e procedura GSE
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per il leasing, rileva la data di consegna del bene, non la data di sottoscrizione del contratto.
La procedura di accesso richiede comunicazioni al GSE tramite piattaforma telematica:
- Comunicazione preventiva — per ciascuna struttura produttiva, con tipologia e ammontare degli investimenti, data prevista di interconnessione
- Comunicazione di conferma — entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, con attestazione del pagamento del 20%. Per il leasing, il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell'ordine al fornitore da parte della società concedente (art. 3, comma 2)
- Comunicazione di completamento — entro il 15 novembre 2028 (con proroga di 20 giorni in caso di integrazione documentale), corredata dalle attestazioni di possesso della perizia e della certificazione contabile
- Comunicazioni periodiche annuali — entro il 20 gennaio (investimenti effettuati) e il 30 giugno (piano di ammortamento) per il monitoraggio degli oneri
L'art. 1, comma 433, della L. 199/2025 rimanda al decreto attuativo del MIMIT, di concerto con il MEF per le modalità operative. Con il decreto direttoriale 10 giugno 2026 le comunicazioni preventive si presentano dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 tramite l'Area Clienti GSE (accesso SPID); i termini per conferma e completamento saranno individuati con successivo provvedimento direttoriale.
11. Quando conviene il leasing
Il beneficio fiscale accelerato è solo uno degli elementi che entrano nella scelta: pesano anche il costo del finanziamento, la liquidità disponibile e il costo del capitale aziendale. Con un confronto in valore attuale netto (VAN) si ottiene una risposta quantitativa univoca.
In generale, il leasing batte l'acquisto in proprietà in VAN nella maggioranza degli scenari realistici, con vantaggi tipici del 9-11% del costo del bene. Un'analisi ragionata su casi tipici mostra da dove arriva quella stima. Il verdetto si inverte solo per imprese con costo del capitale molto basso (< 3%) o beni con coefficiente di ammortamento alto (25% o più), dove la leva temporale del leasing si comprime.
Prima di decidere, vale la pena conoscere le tre trappole operative del leasing 4.0 — incapienza fiscale, costo finanziario e gestione extracontabile — che il solo calcolo VAN non evidenzia.
Calcolatore VAN/TIR leasing vs acquisto
12. Riferimenti normativi
- •L. 199/2025, art. 1, commi 427-436 (Legge di Bilancio 2026) — Istituzione dell'iperammortamento
- •TUIR, art. 102, comma 7 — Deduzione canoni di locazione finanziaria
- •Allegato IV alla L. 199/2025 — Beni materiali 4.0
- •Allegato V alla L. 199/2025 — Beni immateriali 4.0
- •Circolare 23/E/2016 — Agenzia delle Entrate, superammortamento e variazioni extracontabili
- •Circolare 4/E/2017 — Agenzia delle Entrate, linee guida iperammortamento e leasing
- •Decreto ministeriale 31 dicembre 1988 — Coefficienti di ammortamento
- •Simulatore iperammortamento — Confronta acquisto e leasing anno per anno
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