Come funziona l'iperammortamento 2026 per i beni acquisiti in leasing finanziario: deduzione dei canoni maggiorati, durata minima fiscale, maxicanone, riscatto e confronto con l'acquisto diretto.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha reintrodotto l'iperammortamento per i beni strumentali 4.0. L'art. 1, comma 427, della L. 199/2025 include espressamente il leasing finanziario: la maggiorazione del costo di acquisizione si applica “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.
Non si tratta di un'interpretazione estensiva: il leasing è previsto nero su bianco dalla norma. Le aliquote di maggiorazione sono identiche, che si acquisti o si prenda in leasing:
| Scaglione di investimento | Maggiorazione | Risparmio IRES extra (24%) |
|---|---|---|
| Fino a 2.500.000 € | 180% | 43,2% |
| Da 2.500.001 a 10.000.000 € | 100% | 24,0% |
| Da 10.000.001 a 20.000.000 € | 50% | 12,0% |
La maggiorazione opera esclusivamente ai fini IRES e IRPEF; non incide sull'IRAP (art. 1, c. 427, L. 199/2025). I canoni di leasing ordinari (quota capitale) restano invece deducibili anche dalla base IRAP per i soggetti passivi, con le stesse regole dell'ammortamento ordinario (art. 5 D.Lgs. 446/97).
La differenza chiave tra acquisto e leasing non sta nell'entità del risparmio — che è identico — ma nel periodo di fruizione. Con l'acquisto diretto il beneficio segue il piano di ammortamento ordinario, tipicamente 5-10 anni a seconda del coefficiente di ammortamento. Con il leasing finanziario si può comprimere significativamente questa tempistica.
A parità di beneficio nominale, incassare prima vale di più: il vantaggio finanziario del leasing è tanto più marcato quanto più basso è il coefficiente di ammortamento del bene (e quindi più lungo il piano di ammortamento ordinario).
Nota operativa: gestione in dichiarazione dei redditi
Per fruire della maggiorazione nel leasing è necessario indicare correttamente le variazioni fiscali extracontabili in dichiarazione dei redditi per ciascun periodo d'imposta. È un adempimento tecnico che il commercialista gestisce ordinariamente, ma va pianificato fin dall'inizio del contratto.
In caso di omissione, la normativa consente la correzione tramite dichiarazione integrativa a favore entro i termini di legge.
Riferimenti: Circolare 23/E/2016 e Circolare 4/E/2017 (Agenzia delle Entrate).
L'art. 102, comma 7, del TUIR stabilisce che i canoni di leasing sono deducibili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario del bene (determinato dal coefficiente ministeriale). Per i beni immobili il periodo minimo è di 12 anni.
Formula della durata minima
Esempio: coefficiente 10% → periodo ordinario 10 anni → durata minima fiscale = 5 anni (60 mesi)
Se il contratto di leasing ha una durata inferiore alla durata minima fiscale, la deduzione dei canoni viene comunque spalmata sulla durata minima. La maggiorazione segue la stessa tempistica.
Per simulare il piano di deduzione con il tuo investimento specifico, usa il simulatore iperammortamento, che confronta acquisto e leasing anno per anno.
Il maxicanone (o anticipo iniziale) è la quota versata alla stipula del contratto di leasing. Il suo importo non modifica il calcolo dell'iperammortamento: ai fini fiscali, il maxicanone va ripartito per competenza sulla durata fiscale del contratto (almeno metà del periodo di ammortamento ordinario, art. 102, comma 7, del TUIR), che può essere superiore alla durata contrattuale.
In pratica
La deduzione annuale dei canoni — e la relativa maggiorazione — resta invariata indipendentemente dall'entità dell'anticipo versato. Un maxicanone più alto riduce i canoni periodici, ma la somma complessiva (e il beneficio fiscale totale) non cambia.
Questo principio discende dall'art. 102, comma 7, del TUIR: la deduzione fiscale dei canoni segue il criterio di competenza temporale, distribuendo l'intero corrispettivo sulla durata fiscale del contratto.
Il prezzo di riscatto è l'importo pagato al termine del contratto per acquisire la proprietà del bene. Ai fini del calcolo dell'iperammortamento durante il periodo di leasing, il riscatto non è incluso nella base di calcolo della maggiorazione.
La base di calcolo è data dal valore del bene al netto del riscatto: è su questa componente (la “quota capitale” dei canoni) che si applica la maggiorazione.
Riscatto e fruizione del beneficio
Nel leasing la maggiorazione si fruisce sui canoni dedotti nel periodo agevolato: è durante il contratto che l'utilizzatore beneficia dell'incremento, non in corrispondenza del riscatto. Il riscatto rappresenta soltanto l'acquisizione della proprietà del bene al termine del contratto e segue le regole ordinarie dell'ammortamento.
Consideriamo un centro di lavoro CNC incluso nell'Allegato IV:
432.000 €
Maggiorazione 1.800.000 € × 24% = 432.000 € di risparmio aggiuntivo
| Modalità | Risparmio totale | Durata deduzione | Risparmio medio annuo |
|---|---|---|---|
| Acquisto diretto | 432.000 € | ~11 esercizi | ~39.300 € |
| Leasing 5 anni | 432.000 € | 5 anni | ~86.400 € |
Il risparmio complessivo è identico. La differenza è nella velocità: con il leasing a 5 anni lo stesso beneficio si concentra in metà del tempo. Per simulare il tuo scenario specifico, usa il simulatore online.
La maggiorazione spetta all'utilizzatore del bene, non alla società di leasing concedente. I requisiti sono identici a quelli previsti per l'acquisto diretto.
Anche per i beni in leasing è necessaria la perizia tecnica asseverata, rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti all'albo, oppure un'attestazione di un ente di certificazione accreditato (art. 6 del decreto attuativo). Per il settore agricolo è ammessa anche da dottore agronomo o forestale, agrotecnico laureato o perito agrario laureato. La perizia è obbligatoria per tutti gli investimenti, indipendentemente dal valore unitario.
La perizia deve attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste dall'Allegato IV o V e che è effettivamente interconnesso. Il momento rilevante è quello dell'entrata in funzione e dell'interconnessione, non quello della stipula del contratto di leasing.
Alla perizia si affianca la certificazione contabile (art. 7 del decreto attuativo): un revisore legale dei conti attesta l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. Sono due adempimenti distinti, entrambi obbligatori anche per i beni in leasing.
L'art. 1, comma 432, della L. 199/2025 disciplina il caso in cui il bene agevolato venga ceduto o destinato a strutture produttive all'estero durante il periodo di fruizione. Il beneficio non decade, a condizione che nello stesso periodo d'imposta l'impresa sostituisca il bene con uno avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Se il nuovo bene costa meno del precedente, la maggiorazione prosegue solo fino a concorrenza del costo del sostituto. Questa regola si applica anche ai beni in leasing — ad esempio, in caso di risoluzione anticipata del contratto con sostituzione del bene.
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per il leasing, rileva la data di consegna del bene, non la data di sottoscrizione del contratto.
La procedura di accesso richiede comunicazioni al GSE tramite piattaforma telematica:
L'art. 1, comma 433, della L. 199/2025 rimanda al decreto attuativo del MIMIT, di concerto con il MEF per le modalità operative. Con il decreto direttoriale 10 giugno 2026 le comunicazioni preventive si presentano dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 tramite l'Area Clienti GSE (accesso SPID); i termini per conferma e completamento saranno individuati con successivo provvedimento direttoriale.
Il beneficio fiscale accelerato è solo uno degli elementi che entrano nella scelta: pesano anche il costo del finanziamento, la liquidità disponibile e il costo del capitale aziendale. Con un confronto in valore attuale netto (VAN) si ottiene una risposta quantitativa univoca.
In generale, il leasing batte l'acquisto in proprietà in VAN nella maggioranza degli scenari realistici, con vantaggi tipici del 9-11% del costo del bene. Un'analisi ragionata su casi tipici mostra da dove arriva quella stima. Il verdetto si inverte solo per imprese con costo del capitale molto basso (< 3%) o beni con coefficiente di ammortamento alto (25% o più), dove la leva temporale del leasing si comprime.
Prima di decidere, vale la pena conoscere le tre trappole operative del leasing 4.0 — incapienza fiscale, costo finanziario e gestione extracontabile — che il solo calcolo VAN non evidenzia.
Calcolatore VAN/TIR leasing vs acquisto
I nostri esperti sono a disposizione per verificare l'ammissibilità dei tuoi investimenti e accompagnarti nella procedura di certificazione.