Come funziona l'iperammortamento 2026 per i beni acquisiti in leasing finanziario: deduzione dei canoni maggiorati, durata minima fiscale, maxicanone, riscatto e confronto con l'acquisto diretto.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha reintrodotto l'iperammortamento per i beni strumentali 4.0. Il comma 427 include espressamente il leasing finanziario: la maggiorazione del costo di acquisizione si applica “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.
Non si tratta di un'interpretazione estensiva: il leasing è previsto nero su bianco dalla norma. Le aliquote di maggiorazione sono identiche, che si acquisti o si prenda in leasing:
| Scaglione di investimento | Maggiorazione | Risparmio IRES extra (24%) |
|---|---|---|
| Fino a 2.500.000 € | 180% | 43,2% |
| Da 2.500.001 a 10.000.000 € | 100% | 24,0% |
| Da 10.000.001 a 20.000.000 € | 50% | 12,0% |
Il beneficio opera esclusivamente ai fini IRES e IRPEF; non incide sull'IRAP.
La differenza chiave tra acquisto e leasing non sta nell'entità del risparmio — che è identico — ma nel periodo di fruizione. Con l'acquisto diretto il beneficio segue il piano di ammortamento ordinario, tipicamente 5-10 anni a seconda del coefficiente di ammortamento. Con il leasing finanziario si può comprimere significativamente questa tempistica.
A parità di beneficio nominale, incassare prima vale di più: il vantaggio finanziario del leasing è tanto più marcato quanto più basso è il coefficiente di ammortamento del bene (e quindi più lungo il piano di ammortamento ordinario).
Il meccanismo del leasing richiede la gestione puntuale delle variazioni fiscali extracontabili in dichiarazione dei redditi. La maggiorazione non fruita nel periodo di competenza è perduta definitivamente: non può essere recuperata negli esercizi successivi.
L'unico rimedio è la presentazione di dichiarazioni integrative a favore entro i termini di legge — uno strumento correttivo, non una garanzia.
Riferimenti: Circolare 23/E/2016 e Circolare 4/E/2017 (Agenzia delle Entrate).
L'art. 102, comma 7, del TUIR stabilisce che i canoni di leasing sono deducibili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario del bene (determinato dal coefficiente ministeriale). Per i beni immobili il periodo minimo è di 12 anni.
Durata minima = (100 / coefficiente) × 12 mesi ÷ 2
Esempio: coefficiente 10% → periodo ordinario 10 anni → durata minima fiscale = 5 anni (60 mesi)
Se il contratto di leasing ha una durata inferiore alla durata minima fiscale, la deduzione dei canoni viene comunque spalmata sulla durata minima. La maggiorazione segue la stessa tempistica.
Per simulare il piano di deduzione con il tuo investimento specifico, usa il simulatore iperammortamento, che confronta acquisto e leasing anno per anno.
Il maxicanone (o anticipo iniziale) è la quota versata alla stipula del contratto di leasing. Il suo importo non modifica il calcolo dell'iperammortamento: ai fini fiscali, il maxicanone va ripartito per competenza sull'intera durata del contratto.
La deduzione annuale dei canoni — e la relativa maggiorazione — resta invariata indipendentemente dall'entità dell'anticipo versato. Un maxicanone più alto riduce i canoni periodici, ma la somma complessiva (e il beneficio fiscale totale) non cambia.
Questo principio discende dall'art. 102, comma 7, del TUIR: la deduzione fiscale dei canoni segue il criterio di competenza temporale, distribuendo l'intero corrispettivo sulla durata fiscale del contratto.
Il prezzo di riscatto è l'importo pagato al termine del contratto per acquisire la proprietà del bene. Ai fini del calcolo dell'iperammortamento durante il periodo di leasing, il riscatto non è incluso nella base di calcolo della maggiorazione.
La base di calcolo è data dal valore del bene al netto del riscatto: è su questa componente (la “quota capitale” dei canoni) che si applica la maggiorazione.
Una volta esercitato il riscatto e acquisita la proprietà del bene, il relativo importo potrà beneficiare dell'iperammortamento tramite ammortamento ordinario, purché si sia ancora all'interno della finestra temporale dell'agevolazione e il bene mantenga i requisiti 4.0.
Consideriamo un centro di lavoro CNC incluso nell'Allegato IV:
432.000 €
Maggiorazione 1.800.000 € × 24% = 432.000 € di risparmio aggiuntivo
| Modalità | Risparmio totale | Durata deduzione | Risparmio medio annuo |
|---|---|---|---|
| Acquisto diretto | 432.000 € | ~10 anni | ~43.200 € |
| Leasing 5 anni | 432.000 € | 5 anni | ~86.400 € |
Il risparmio complessivo è identico. La differenza è nella velocità: con il leasing a 5 anni lo stesso beneficio si concentra in metà del tempo. Per simulare il tuo scenario specifico, usa il simulatore online.
La maggiorazione spetta all'utilizzatore del bene, non alla società di leasing concedente. I requisiti sono identici a quelli previsti per l'acquisto diretto.
Anche per i beni in leasing è necessaria la perizia tecnica asseverata per investimenti superiori a 300.000 euro, rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'Albo. Per importi inferiori è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante, ma la perizia resta fortemente consigliata per consolidare l'agevolazione in sede di eventuali controlli.
La perizia deve attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste dall'Allegato IV o V e che è effettivamente interconnesso. Il momento rilevante è quello dell'entrata in funzione e dell'interconnessione, non quello della stipula del contratto di leasing.
Se hai già individuato il bene e vuoi procedere con la perizia tecnica — necessaria sia per l'acquisto che per il leasing — richiedi un preventivo per verificare i requisiti di ammissibilità.
Il comma 432 disciplina il caso in cui il bene agevolato venga ceduto o destinato a strutture produttive all'estero durante il periodo di fruizione. Il beneficio non decade, a condizione che nello stesso periodo d'imposta l'impresa sostituisca il bene con uno avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Se il nuovo bene costa meno del precedente, la maggiorazione prosegue solo fino a concorrenza del costo del sostituto. Questa regola si applica anche ai beni in leasing — ad esempio, in caso di risoluzione anticipata del contratto con sostituzione del bene.
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per il leasing, rileva la data di consegna del bene, non la data di sottoscrizione del contratto.
La procedura di accesso richiede comunicazioni al GSE tramite piattaforma telematica:
Il comma 433 prevede un decreto attuativo MIMIT-MEF che definirà le modalità operative di dettaglio.
La scelta tra acquisto e leasing non dipende solo dall'iperammortamento, ma il beneficio fiscale accelerato è un fattore rilevante. Il leasing è particolarmente vantaggioso quando:
Al contrario, per beni con coefficienti elevati (20-25%), la differenza temporale tra acquisto e leasing si riduce e altri fattori — costo del finanziamento, proprietà del bene — possono pesare di più.