Dimezzare i tempi del beneficio fiscale. Questo è l'argomento con cui il leasing si presenta nella partita dell'iper-ammortamento 2026. Un macchinario da un milione di euro con coefficiente al 10%: stesso risparmio IRES extra di 432.000 euro, ma in 5 anni anziché 11. Chi non sceglierebbe la via più rapida?
Eppure la velocità ha un prezzo. E non è quello che racconta la brochure della società di leasing.
Stessa agevolazione, tempi dimezzati
Partiamo da ciò che è certo. La L. 199/2025 (comma 427) menziona espressamente i «canoni di locazione finanziaria» accanto alle quote di ammortamento: il leasing è agevolabile per legge, non per interpretazione estensiva. Le aliquote di maggiorazione — 180% fino a 2,5 milioni, 100% da 2,5 a 10, 50% da 10 a 20 — sono identiche per acquisto e leasing. Presupposto necessario: il bene deve essere prodotto in uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (comma 427) — un vincolo che, per macchinari industriali spesso di provenienza extra-UE, va verificato prima di qualsiasi valutazione tra acquisto e leasing.
La differenza nasce dal TUIR. Per l'acquisto diretto, l'art. 102, comma 2, impone la deduzione secondo i coefficienti del D.M. 31/12/1988, con dimezzamento della quota nel primo esercizio. Per il leasing, il comma 7 fissa un periodo minimo pari alla metà dell'ammortamento ordinario — senza la penalizzazione del primo anno.
| Coefficiente | Acquisto diretto | Leasing (durata min.) | Differenza |
|---|---|---|---|
| 10% | ~11 esercizi | 5 anni | −6 anni |
| 15% | ~8 esercizi | 3,3 anni | −5 anni |
| 20% | 6 esercizi | 2,5 anni | −3,5 anni |
| 25% | 5 esercizi | 2 anni | −3 anni |
Per un investimento da un milione con maggiorazione al 180%, il risparmio IRES extra è di 432.000 euro in entrambi i casi. Ma incassarlo in 5 anni anziché 11 genera un valore attuale netto superiore — stimato in circa 34.000 euro con tasso di attualizzazione al 5%, secondo le elaborazioni della nostra guida al leasing 4.0.
Fin qui, il leasing vince. Ora le insidie.
Il beneficio che svanisce
L'iper-ammortamento è una deduzione, non un credito d'imposta. Non si compensa in F24: riduce la base imponibile attraverso una variazione in diminuzione extracontabile. La Circolare 4/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la maggiorazione non fruita volontariamente — cioè la quota che l'impresa sceglie di non dedurre pur avendone diritto — è persa definitivamente: «il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi». Ma questo riguarda il cosiddetto underclaiming, non l'incapienza reddituale.
La deduzione extracontabile va infatti sempre applicata integralmente. Se in un dato esercizio la maggiorazione eccede il reddito imponibile, genera o incrementa una perdita fiscale, riportabile ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR — utilizzabile però solo fino all'80% del reddito degli esercizi successivi, senza limiti temporali.
Con il leasing, la concentrazione del beneficio in meno esercizi alza l'asticella. Prendiamo un'impresa con utile annuo di 50.000 euro e un investimento da un milione (coefficiente 10%, maggiorazione 180%). L'acquisto diretto distribuisce la deduzione extra in circa 11 esercizi: 43.200 euro l'anno, interamente fruibili. Il leasing a 5 anni concentra la stessa deduzione totale in rate da 86.400 euro. La differenza — 36.400 euro per esercizio — eccede l'utile disponibile. Quel pezzo di beneficio non va perduto, ma si trasforma in perdita fiscale riportabile: utilizzabile però solo fino all'80% del reddito degli esercizi successivi, con un effetto di diluizione temporale che riduce il valore attuale del risparmio.
Per chi ha risultati oscillanti — e quale PMI non li ha? — il leasing può trasformare un vantaggio teorico in un beneficio differito e parzialmente eroso dal limite dell'80% e dal valore finanziario del tempo. Il simulatore online consente di verificare anno per anno se la deduzione è sostenibile rispetto al proprio profilo di reddito.
Il prezzo invisibile della velocità
La maggiorazione si applica esclusivamente alla quota capitale dei canoni, come chiarito dalla Circolare 4/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate. La quota interessi ne resta fuori. In un contesto di tassi non trascurabili, il costo finanziario del leasing erode il vantaggio dell'anticipazione fiscale.
Il confronto corretto impone di misurare il delta di valore attuale del risparmio fiscale contro il costo netto degli interessi — al netto, cioè, della loro deducibilità ordinaria ai sensi dell'art. 96 del TUIR. Un tasso del 6-7% su un bene con coefficiente al 20% — dove la differenza temporale tra acquisto e leasing si riduce già a 3,5 anni — lascia poco margine. Il vantaggio finanziario del leasing è tanto più evidente quanto più basso è il coefficiente di ammortamento: con un 10%, i sei anni di anticipo possono giustificare un costo finanziario significativo; con un 25%, i due anni di scarto difficilmente lo fanno.
Il labirinto extracontabile
La trappola più tecnica. Quando la durata del contratto di leasing non coincide con la durata minima fiscale, servono variazioni extracontabili in dichiarazione dei redditi — in aumento durante il contratto, in diminuzione dopo la sua conclusione. La Circolare 17/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate distingue tre scenari, ciascuno con un diverso profilo di rettifiche.
Un aspetto che sorprende molti: il beneficio può proseguire anche dopo la scadenza del contratto. Le risposte ad interpello n. 551/2022 e n. 34/2024 dell'Agenzia delle Entrate confermano che la maggiorazione maturata continua a generare deduzioni negli esercizi successivi alla fine del leasing. Variazioni in diminuzione da gestire quando il contratto è già chiuso — un dettaglio che richiede un prospetto di raccordo aggiornato e un consulente che non perda il filo.
Il riscatto aggiunge complessità: una volta esercitato, il prezzo di riscatto viene ammortizzato con le regole ordinarie e beneficia a sua volta della maggiorazione, come illustrato nella guida al leasing 4.0. Un secondo binario di deduzioni maggiorate da monitorare in parallelo.
La scelta giusta per l'impresa giusta
Il leasing conviene — davvero — quando l'impresa ha utili stabilmente capienti, il coefficiente di ammortamento è basso (10-15%), il costo finanziario è contenuto e la struttura contabile è attrezzata per la gestione extracontabile. In queste condizioni, l'accelerazione del beneficio si traduce in un vantaggio reale e misurabile.
L'acquisto diretto è preferibile per imprese con risultati variabili, beni con coefficienti elevati (20-25%) che già riducono il divario temporale, e per chi privilegia la linearità gestionale. La guida fiscale approfondisce le formule di calcolo per entrambe le opzioni.
Un fattore spesso trascurato: la cumulabilità con altre agevolazioni. Chi accede anche alla Nuova Sabatini — contributo in conto interessi particolarmente rilevante nel leasing — deve integrare l'analisi con l'effetto combinato dei due strumenti.
La velocità non è tutto
L'iper-ammortamento 2026 offre la stessa generosità a chi compra e a chi prende in leasing. Ma non la stessa semplicità, e non lo stesso profilo di rischio. Chi sceglie la via rapida del leasing deve assicurarsi di avere la capienza fiscale per sfruttarla e la struttura organizzativa per gestirne le ricadute contabili.
Il punto di partenza è un numero, non un'opinione. Il simulatore confronta acquisto e leasing anno per anno con le aliquote 2026 — perché la scelta giusta è quella che funziona per la propria impresa, non per la media statistica.