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Domande Frequenti sull'Iperammortamento 2026

Risposte alle domande più comuni: chi può accedere, quali beni sono agevolabili, come si calcola il beneficio, procedure e requisiti.

Le risposte di questa pagina riflettono il testo del decreto attuativo (decreto interministeriale 7 maggio 2026, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2026: efficace), previsto dall'art. 1, comma 433, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026). Con decreto direttoriale 10 giugno 2026 la piattaforma GSE (NPTR5) è aperta dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 per le comunicazioni preventive; i termini per conferma e completamento saranno individuati con successivo provvedimento.

Cos'è e come funziona

Cos'è l'iperammortamento 2026?

L'iperammortamento 2026 è un'agevolazione fiscale introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), art. 1, commi 427-436, che consente alle imprese di maggiorare il costo fiscale dei beni strumentali 4.0 ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili. In pratica, il valore del bene viene "gonfiato" solo ai fini fiscali, permettendo di dedurre di più e pagare meno imposte. Approfondisci nella guida all'iperammortamento 2026.

Non va confuso con:

  • Il credito d'imposta 4.0 (scaduto per nuovi investimenti il 31/12/2025, con coda al 30/06/2026 per investimenti prenotati entro il 31/12/2025 con ordine accettato e acconto ≥20%)
  • Il credito d'imposta Transizione 5.0 (chiuso a nuove domande; adempimenti per progetti ammessi in corso nel 2026)
  • L'iperammortamento 2017-2019 (aveva regole diverse)
Qual è la differenza tra iperammortamento e credito d'imposta?
CaratteristicaCredito d'imposta (fino al 2025)Iperammortamento 2026
Come funzionaCredito da compensare in F24Maggiorazione costo ammortizzabile
BeneficioImmediato (compensazione)Distribuito negli anni di ammortamento
Dove si applicaModello F24Dichiarazione dei redditi
Imposte interessateCompensabile in F24 con imposte e contributiRiduce solo IRES/IRPEF (l'IRAP si applica alla quota di ammortamento ordinario)
Quanto si risparmia concretamente?

Con aliquota IRES al 24%, il risparmio fiscale extra (oltre l'ammortamento ordinario) derivante dalla maggiorazione è:

  • 43,2% dell'investimento per importi fino a 2.500.000 euro (maggiorazione 180%)
  • 24% per la quota oltre 2.500.000 e fino a 10.000.000 euro (maggiorazione 100%)
  • 12% per la quota oltre 10.000.000 e fino a 20.000.000 euro (maggiorazione 50%)

La maggiorazione rileva solo ai fini IRES/IRPEF, non IRAP. L'ammortamento ordinario del bene, invece, resta deducibile anche dalla base IRAP: per le società di capitali soggette a IRAP il risparmio sulla quota ordinaria è del 27,9% (24% IRES + 3,9% IRAP).

Esempio pratico:

Un investimento di 100.000 euro genera un risparmio fiscale extra di 43.200 euro (solo IRES, la maggiorazione non rileva ai fini IRAP) oltre ai 27.900 euro dell'ammortamento ordinario (24% IRES + 3,9% IRAP per i soggetti IRAP), per un totale di 71.100 euro.

L'iperammortamento è un contributo a fondo perduto?

No. È un risparmio fiscale che si realizza solo se l'impresa ha utili da tassare. Se l'impresa è in perdita, il beneficio viene differito agli esercizi successivi attraverso il riporto delle perdite fiscali.

Chi può accedere

Chi può beneficiare dell'iperammortamento 2026?

Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente da:

  • Forma giuridica (srl, spa, snc, sas, ditta individuale...)
  • Dimensione aziendale (micro, piccola, media, grande)
  • Settore di attività
Chi è escluso dall'agevolazione?

Sono escluse le imprese:

  • In stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
  • In concordato preventivo senza continuità aziendale
  • Con sanzioni interdittive ex Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  • Non in regola con sicurezza sul lavoro
  • Non in regola con i contributi previdenziali
  • Con procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni concorsuali (incluse le procedure del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
Le persone fisiche possono accedere?

Sì, purché siano titolari di reddito d'impresa (es. ditta individuale).

Non possono accedere i privati non imprenditori o i professionisti con solo reddito di lavoro autonomo.

Quali beni sono agevolabili

Quali beni danno diritto all'iperammortamento?

Due categorie di beni, definite nell'Allegato IV e nell'Allegato V della L. 199/2025:

Allegato IV - Beni materiali 4.0:

  • Macchine utensili CNC
  • Robot e cobot
  • Magazzini automatizzati
  • Macchine per manifattura additiva (stampa 3D)
  • Sistemi di misura e qualità
  • Dispositivi per interazione uomo-macchina
  • Infrastrutture di calcolo (server per AI, edge computing)
  • Infrastrutture di rete (5G privato, Wi-Fi industriale)
  • Hardware per cybersecurity

Allegato V - Beni immateriali (software):

  • Software CAD/CAM/PLM
  • Sistemi MES, SCADA, CMMS
  • Software per AI e machine learning
  • Piattaforme IoT e cloud
  • Software per realtà aumentata/virtuale
  • Sistemi per cybersecurity
  • Piattaforme ESG e carbon footprint
  • Software low-code/no-code
Sono agevolabili anche gli impianti fotovoltaici?

Sì, ma con limitazioni specifiche. Sono ammessi i beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo:

  • Impianti fotovoltaici — ammessi esclusivamente i moduli di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181: (b) moduli con celle, entrambi prodotti in UE, con efficienza a livello di cella ≥23,5%; (c) moduli prodotti in UE con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotte in UE, con efficienza di cella ≥24,0%
  • Sistemi di accumulo
  • Impianti eolici
  • Altri impianti FER per autoconsumo

Attenzione: I pannelli fotovoltaici devono essere iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico tenuto da ENEA (art. 12, D.L. 181/2023, citato per esteso sopra).

I beni usati sono agevolabili?

No. L'agevolazione spetta esclusivamente per beni nuovi.

I beni devono essere prodotti in Italia?

No. I beni possono avere qualsiasi origine produttiva, anche extra-UE.

Il testo originario della L. 199/2025 (art. 1, comma 427) richiedeva la produzione in uno Stato membro UE o SEE, ma questo vincolo è stato soppresso dall'art. 7 del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026.

Cos'è il requisito di interconnessione?

I beni del Gruppo I dell'Allegato IV (beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati) devono possedere 5 caratteristiche tecniche obbligatorie:

  1. Controllati da CNC e/o PLC
  2. Interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica
  3. Integrati con il sistema logistico o altre macchine
  4. Dotati di interfaccia uomo-macchina intuitiva
  5. Conformi agli standard di sicurezza

Inoltre, devono avere almeno 2 su 3 caratteristiche per l'assimilabilità o integrabilità a sistemi cyberfisici:

  • Telemanutenzione/telediagnosi/controllo remoto
  • Monitoraggio continuo con sensori
  • Integrazione tra sistema fisico e/o modellizzazione e/o simulazione del comportamento del processo produttivo (gemello digitale/digital twin come caso specifico)

Nota: i beni dei Gruppi II (qualità/sostenibilità), III (interazione uomo-macchina) e IV (infrastrutture digitali) dell'Allegato IV hanno requisiti di interconnessione diversi. Ad esempio, per il Gruppo IV è richiesta l'interconnessione ai sistemi informativi aziendali e la destinazione funzionale all'esecuzione di software dell'Allegato V o al supporto operativo di beni dei Gruppi I-III.

Importi e calcolo

Quali sono le aliquote di maggiorazione?
Scaglione di investimentoMaggiorazione
Fino a 2.500.000 euro180%
Oltre 2.500.000 e fino a 10.000.000 euro100%
Oltre 10.000.000 e fino a 20.000.000 euro50%
Oltre 20.000.000 euro0%
Come si calcolano gli scaglioni per investimenti elevati?

Gli scaglioni si applicano progressivamente. Esempio per investimento di 15.000.000 euro:

ScaglioneImportoMagg.Magg. in euro
0 - 2,5M2.500.000 euro180%4.500.000 euro
2,5M - 10M7.500.000 euro100%7.500.000 euro
10M - 15M5.000.000 euro50%2.500.000 euro
TOTALE15.000.000 euro14.500.000 euro

Risparmio fiscale (IRES 24%): 14.500.000 x 24% = 3.480.000 euro

Il risparmio è calcolato sulla sola maggiorazione, che rileva solo ai fini IRES/IRPEF. L'ammortamento ordinario sui 15.000.000 euro di costo reale del bene resta inoltre deducibile anche dalla base IRAP per i soggetti passivi.

Il computo degli scaglioni è annuale: si riferisce agli investimenti completati in ciascuna annualità (art. 4, comma 2, del decreto attuativo) e riparte da zero ogni anno.

Il beneficio è immediato?

No. A differenza del credito d'imposta, l'iperammortamento si distribuisce lungo il periodo di ammortamento del bene (tipicamente 5-10 anni, a seconda del coefficiente). Il primo anno si applica la regola del 50% della quota annua.

Usa il nostro calcolatore per vedere il piano di ammortamento dettagliato anno per anno.

Tempistiche e procedure

Qual è il periodo di validità dell'iperammortamento 2026?

Dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Conta la data di effettuazione dell'investimento secondo i criteri dell'art. 109 TUIR (consegna o spedizione del bene per i beni mobili; eventuale data successiva di passaggio della proprietà o di ultimazione delle prestazioni per i servizi), non la data dell'ordine.

È possibile 'prenotare' l'investimento con ordine e acconto?

No. Nell'iperammortamento 2026 non esiste la "prenotazione fiscale" nel senso del credito d'imposta 4.0, che consentiva di completare il bene nei mesi successivi alla scadenza dell'agevolazione mantenendone il diritto tramite ordine accettato e acconto ≥20% versato entro il 31/12. Esiste invece un obbligo procedurale di versamento del 20% del costo di acquisizione ai fini della comunicazione di conferma al GSE, che non sposta la finestra temporale di effettuazione dell'investimento (1° gennaio 2026 - 30 settembre 2028).

Nota: il meccanismo della vera prenotazione fiscale (ordine + acconto 20%) è invece previsto per il credito d'imposta 4.0 prorogato dall'art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), con completamento entro il 30/06/2026.

Il preambolo del decreto direttoriale 10 giugno 2026 definisce la comunicazione preventiva "comunicazione preventiva per la prenotazione della maggiorazione": è il lessico della procedura (la preventiva apre la pratica presso il GSE), non una prenotazione fiscale che estenda la finestra temporale. Il decreto attuativo non prevede graduatorie cronologiche né il diniego per esaurimento delle risorse in fase preventiva.

Qual è la procedura per accedere all'agevolazione?

Le fasi procedurali sono disciplinate dall'art. 3 del decreto attuativo.

  1. Comunicazione preventiva al GSE con importo investimenti programmati per ciascuna struttura produttiva
  2. Comunicazione di conferma entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, con prova del versamento del 20% del costo di acquisizione (per il leasing: stipula contratto + ordine al fornitore)
  3. Comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028 (con proroga di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale dal GSE), con attestazioni di possesso di perizia e certificazione contabile
  4. Comunicazioni periodiche annuali per il monitoraggio: entro il 20 gennaio (investimenti effettuati) e il 30 giugno (piano di ammortamento)
  5. Applicazione del beneficio in dichiarazione dei redditi a partire dal periodo d'imposta della comunicazione di completamento, condizionata all'esito positivo del GSE

Le comunicazioni preventive si presentano dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 sulla piattaforma NPTR5, dall'Area Clienti del sito GSE (decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026); la firma e l'invio richiedono SPID. I termini per conferma e completamento saranno individuati con successivo provvedimento direttoriale.

Quali adempimenti sono necessari per ottenere l'iperammortamento 2026?

Gli adempimenti sono disciplinati dal decreto attuativo.

Per accedere all'iperammortamento 2026 sono necessari tre adempimenti principali:

1. Comunicazioni al GSE

Tre comunicazioni operative tramite piattaforma telematica: preventiva (dati dell'investimento), di conferma (entro 60 giorni dall'esito positivo, con prova del versamento del 20%) e di completamento (entro il 15 novembre 2028). A queste si aggiungono comunicazioni periodiche annuali entro il 20 gennaio e il 30 giugno per il monitoraggio degli oneri.

2. Perizia tecnica asseverata

Rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti all'albo, oppure attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo è ammessa anche da dottore agronomo/forestale, agrotecnico laureato o perito agrario laureato. È obbligatoria per tutti gli investimenti, indipendentemente dal valore unitario.

3. Certificazione contabile

Rilasciata da un revisore legale dei conti (D.Lgs. 39/2010). Attesta l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. È un adempimento distinto dalla perizia tecnica.

Alla comunicazione di completamento si allegano le attestazioni di possesso della perizia e della certificazione contabile (art. 3, comma 3); i documenti restano a disposizione dell'impresa per i controlli.

È necessaria una perizia tecnica?

Sì. Secondo l'art. 6 del decreto attuativo, per tutti i beni degli Allegati IV e V è richiesta una perizia asseverata oppure un'attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato.

Soggetti abilitati

Ingegnere o perito industriale iscritti all'albo, oppure ente di certificazione accreditato (entrambi con coperture assicurative). Per il settore agricolo, anche dottore agronomo o forestale, agrotecnico laureato o perito agrario laureato.

La perizia o attestazione deve coprire:

  • Inclusione del bene nell'Allegato IV o nell'Allegato V
  • Interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
  • Per i beni FER destinati all'autoconsumo (art. 8): soddisfacimento delle caratteristiche di dimensionamento (≤ 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva) e dei limiti di costo previsti dall'Allegato 1

Casi particolari

Posso cumulare l'iperammortamento con altri incentivi?

Sì, purché non si agevolino le stesse quote di costo. Il cumulo è ammesso con:

  • Nuova Sabatini
  • ZES Unica
  • Fondi regionali/europei

Non è cumulabile con il credito d'imposta Transizione 4.0 (art. 1, c. 446, L. 207/2024) per gli stessi investimenti: il divieto di cumulo riguarda il singolo bene/investimento e non l'impresa nel suo complesso. L'impresa può comunque accedere all'iperammortamento per investimenti diversi da quelli oggetto di credito d'imposta 4.0 prorogato.

Cosa succede se vendo il bene agevolato?

Se il bene viene ceduto a titolo oneroso o trasferito all'estero (anche tra sedi dello stesso soggetto) durante il periodo di fruizione, il beneficio prosegue per le quote residue a condizione che nello stesso periodo d'imposta l'impresa lo sostituisca con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, la fruizione prosegue solo fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Come funziona l'iperammortamento per i beni in leasing?

I beni acquisiti in leasing finanziario sono agevolabili. La maggiorazione spetta all'utilizzatore (non al concedente).

Acconto del 20% — regola specifica per il leasing

L'art. 3, comma 2, del decreto attuativo prevede che, per i beni in locazione finanziaria, il pagamento delle quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione (richiesto al momento della comunicazione di conferma) si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte della società concedente al fornitore. L'utilizzatore non deve quindi attendere che maturino canoni pari al 20% del valore del bene.

Durata della deduzione

L'art. 102, comma 7, del TUIR (come modificato dal D.L. 16/2012 e dalla Legge di Stabilità 2014) prevede che i canoni di leasing siano deducibili in un periodo non inferiore al 50% del periodo di ammortamento ordinario (per i beni mobili).

Esempio pratico:

  • Bene con coefficiente di ammortamento 10% → periodo ammortamento ordinario = 10 anni
  • Durata minima fiscale per il leasing = 5 anni (50%)
  • Se il contratto di leasing dura almeno 5 anni, l'iperammortamento segue la durata del contratto

Questo significa che con il leasing è possibile beneficiare della maggiorazione in tempi più brevi rispetto all'acquisto diretto.

Riferimenti normativi:

  • Art. 102, comma 7, TUIR

Sui criteri di deduzione dei canoni di leasing si era formata, sotto la disciplina del super/iperammortamento previgente, un'interpretazione consolidata dell'Agenzia delle Entrate (Circolari 23/E del 26/05/2016, par. 4.2 - esempi di calcolo per leasing; 17/E del 29/05/2013; 4/E del 30/03/2017). Si tratta di prassi storica, non di regole specifiche del regime 2026.

Posso accedere all'iperammortamento se ho già il credito 4.0 per altri investimenti?

Sì, ma per investimenti diversi. Lo stesso investimento non può beneficiare di entrambe le agevolazioni.

Chiarimenti (anti-confusione)

L'iperammortamento 2026 è uguale a quello del 2017?

No. Ci sono differenze importanti:

  • Aliquote diverse: 180/100/50% nel 2026 vs 150% (unico) nel 2017 sui materiali 4.0, poi modulato a scaglioni 170/100/50% dal 2019 (L. 145/2018)
  • Allegati aggiornati (Allegato IV e Allegato V vs A e B)
  • Nuove categorie di beni (AI, 5G, ESG)
  • Include impianti FER per autoconsumo
Transizione 5.0 è ancora attiva?

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è chiuso a nuove domande (gli adempimenti per progetti già ammessi proseguono nel 2026). L'iperammortamento 2026 ne assorbe in parte le funzionalità, includendo beni FER per autoconsumo, ma con logica diversa: non richiede la riduzione dei consumi energetici che era condizione di T5.0.

Qual è la differenza tra 4.0 e 5.0 nell'iperammortamento 2026?

L'iperammortamento 2026 è un'unica maggiorazione, con le stesse aliquote, che agevola due tipologie di beni:

  • Beni materiali e immateriali 4.0 (Allegato IV e Allegato V): digitalizzazione e automazione
  • Beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (art. 1, comma 429, della L. 199/2025)

«Transizione 4.0» e «Transizione 5.0» sono piani di policy distinti: l'iperammortamento 2026 non ne è una sotto-categoria, ma un'agevolazione istituita autonomamente dalla L. 199/2025. La distinzione rilevante non è quindi tra "4.0" e "5.0", ma tra le due tipologie di beni agevolabili sopra elencate.

Hai ancora dubbi? Verifica l'ammissibilità dei tuoi beni

Orientarsi tra le definizioni tecniche dell'Allegato IV e dell'Allegato V non è sempre immediato. Identificare il bene nella lista è solo il primo passo: la vera sfida sta nel certificare correttamente i requisiti di interconnessione e integrazione.

Non rischiare di perdere l'agevolazione per un errore tecnico.

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