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Domande Frequenti sull'Iperammortamento 2026

Risposte alle domande più comuni: chi può accedere, quali beni sono agevolabili, come si calcola il beneficio, procedure e requisiti.

Aggiornamento importante:

Il decreto attuativo previsto dal comma 433 della L. 199/2025 non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le procedure di accesso al beneficio non sono ancora operative. Alcune informazioni procedurali riportate in questa pagina (fasi di comunicazione al GSE, tempistiche, soglie per la perizia, requisiti di certificazione d'origine) derivano dalla bozza del decreto attuativo del 5 gennaio 2026 e potrebbero subire modifiche. Vedi il nostro articolo «Decreto attuativo in ritardo: cosa fare dopo il 30 gennaio».

Cos'è e come funziona

Cos'è l'iperammortamento 2026?

L'iperammortamento 2026 è un'agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 427-436) che consente alle imprese di maggiorare il costo fiscale dei beni strumentali 4.0 ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili. In pratica, il valore del bene viene "gonfiato" solo ai fini fiscali, permettendo di dedurre di più e pagare meno imposte.

Non va confuso con:

  • Il credito d'imposta 4.0 (scaduto per nuovi investimenti il 31/12/2025, con coda al 30/06/2026 per investimenti prenotati entro il 31/12/2025 con ordine accettato e acconto ≥20%)
  • Il credito d'imposta Transizione 5.0 (chiuso a nuove domande; adempimenti per progetti ammessi in corso nel 2026)
  • L'iperammortamento 2017-2019 (aveva regole diverse)
Qual è la differenza tra iperammortamento e credito d'imposta?
CaratteristicaCredito d'imposta (fino al 2025)Iperammortamento 2026
Come funzionaCredito da compensare in F24Maggiorazione costo ammortizzabile
BeneficioImmediato (compensazione)Distribuito negli anni di ammortamento
Dove si applicaModello F24Dichiarazione dei redditi
Imposte interessateTutte (anche IRAP)Solo IRES/IRPEF (no IRAP)
Quanto si risparmia concretamente?

Con aliquota IRES al 24%, il risparmio fiscale extra (oltre l'ammortamento ordinario) è:

  • 43,2% dell'investimento per importi fino a 2.500.000 euro (maggiorazione 180%)
  • 24% per la quota tra 2.500.001 e 10.000.000 euro (maggiorazione 100%)
  • 12% per la quota tra 10.000.001 e 20.000.000 euro (maggiorazione 50%)

Esempio pratico:

Un investimento di 100.000 euro genera un risparmio fiscale extra di 43.200 euro (oltre ai 24.000 euro dell'ammortamento ordinario), per un totale di 67.200 euro.

L'iperammortamento è un contributo a fondo perduto?

No. È un risparmio fiscale che si realizza solo se l'impresa ha utili da tassare. Se l'impresa è in perdita, il beneficio viene differito agli esercizi successivi attraverso il riporto delle perdite fiscali.

Chi può accedere

Chi può beneficiare dell'iperammortamento 2026?

Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente da:

  • Forma giuridica (srl, spa, snc, sas, ditta individuale...)
  • Dimensione aziendale (micro, piccola, media, grande)
  • Settore di attività
Chi è escluso dall'agevolazione?

Sono escluse le imprese:

  • In stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
  • In concordato preventivo senza continuità aziendale
  • Con sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001
  • Non in regola con sicurezza sul lavoro
  • Non in regola con i contributi previdenziali
  • Con procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni concorsuali (incluse le procedure del Codice della crisi d'impresa, D.Lgs. 14/2019)
Le persone fisiche possono accedere?

Sì, purché siano titolari di reddito d'impresa (es. ditta individuale).

Non possono accedere i privati non imprenditori o i professionisti con solo reddito di lavoro autonomo.

Quali beni sono agevolabili

Quali beni danno diritto all'iperammortamento?

Due categorie di beni, definite nell'Allegato IV e nell'Allegato V della L. 199/2025:

Allegato IV - Beni materiali 4.0:

  • Macchine utensili CNC
  • Robot e cobot
  • Magazzini automatizzati
  • Macchine per manifattura additiva (stampa 3D)
  • Sistemi di misura e qualità
  • Dispositivi per interazione uomo-macchina
  • Infrastrutture di calcolo (server per AI, edge computing)
  • Infrastrutture di rete (5G privato, Wi-Fi industriale)
  • Hardware per cybersecurity

Allegato V - Beni immateriali (software):

  • Software CAD/CAM/PLM
  • Sistemi MES, SCADA, CMMS
  • Software per AI e machine learning
  • Piattaforme IoT e cloud
  • Software per realtà aumentata/virtuale
  • Sistemi per cybersecurity
  • Piattaforme ESG e carbon footprint
  • Software low-code/no-code
Sono agevolabili anche gli impianti fotovoltaici?

Sì, ma con limitazioni specifiche. Sono ammessi i beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo:

  • Impianti fotovoltaici — ammessi esclusivamente i moduli di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 181/2023: (b) moduli con celle, entrambi prodotti in UE, con efficienza a livello di cella ≥23,5%; (c) moduli prodotti in UE con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotte in UE, con efficienza di cella ≥24,0%
  • Sistemi di accumulo
  • Impianti eolici
  • Altri impianti FER per autoconsumo

Attenzione: I pannelli fotovoltaici devono essere iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico tenuto da ENEA (art. 12, D.L. 181/2023).

I beni usati sono agevolabili?

No. L'agevolazione spetta esclusivamente per beni nuovi.

I beni devono essere prodotti in Italia?

Non necessariamente in Italia, ma devono essere prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE). È richiesto un certificato di origine o una dichiarazione del produttore che attesti questa condizione.

Nota: il requisito del certificato di origine o dichiarazione del produttore è previsto dalla bozza del decreto attuativo, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e potrebbe subire modifiche.

Aggiornamento 05/02/2026: il Viceministro Leo ha annunciato a Telefisco l'intenzione del Governo di eliminare il vincolo Made in UE/SEE. Si attende conferma nel decreto attuativo.

Cos'è il requisito di interconnessione?

I beni del Gruppo I dell'Allegato IV (beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati) devono essere:

  1. Controllati da CNC e/o PLC
  2. Interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica
  3. Integrati con il sistema logistico o altre macchine
  4. Dotati di interfaccia uomo-macchina intuitiva
  5. Conformi agli standard di sicurezza

Inoltre, devono avere almeno 2 delle seguenti 3 caratteristiche "cyberfisiche":

  • Telemanutenzione/telediagnosi/controllo remoto
  • Monitoraggio continuo con sensori
  • Integrazione con digital twin

Nota: i beni dei Gruppi II (qualità/sostenibilità), III (interazione uomo-macchina) e IV (infrastrutture digitali) dell'Allegato IV hanno requisiti di interconnessione diversi. Ad esempio, per il Gruppo IV è richiesta l'interconnessione ai sistemi informativi aziendali e la destinazione funzionale all'esecuzione di software dell'Allegato V o al supporto operativo di beni dei Gruppi I-III.

Importi e calcolo

Quali sono le aliquote di maggiorazione?
Scaglione di investimentoMaggiorazione
Fino a 2.500.000 euro180%
Da 2.500.001 a 10.000.000 euro100%
Da 10.000.001 a 20.000.000 euro50%
Oltre 20.000.000 euro0%
Come si calcolano gli scaglioni per investimenti elevati?

Gli scaglioni si applicano progressivamente. Esempio per investimento di 15.000.000 euro:

ScaglioneImportoMagg.Magg. in euro
0 - 2,5M2.500.000 euro180%4.500.000 euro
2,5M - 10M7.500.000 euro100%7.500.000 euro
10M - 15M5.000.000 euro50%2.500.000 euro
TOTALE15.000.000 euro14.500.000 euro

Risparmio fiscale (IRES 24%): 14.500.000 x 24% = 3.480.000 euro

Il beneficio è immediato?

No. A differenza del credito d'imposta, l'iperammortamento si distribuisce lungo il periodo di ammortamento del bene (tipicamente 5-10 anni, a seconda del coefficiente). Il primo anno si applica la regola del 50% della quota annua.

Usa il nostro calcolatore per vedere il piano di ammortamento dettagliato anno per anno.

Tempistiche e procedure

Qual è il periodo di validità dell'iperammortamento 2026?

Dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Conta la data di effettuazione dell'investimento (consegna/collaudo), non la data dell'ordine.

È possibile 'prenotare' l'investimento con ordine e acconto?

No, a differenza del vecchio credito d'imposta 4.0, non è previsto il meccanismo della prenotazione. Conta solo la data di effettuazione dell'investimento.

Nota: il meccanismo della prenotazione (ordine + acconto 20%) è invece previsto per il credito d'imposta 4.0 prorogato dal comma 446 della L. 207/2024, con completamento entro il 30/06/2026.

Qual è la procedura per accedere all'agevolazione?

Nota: le seguenti fasi procedurali derivano dalla bozza del decreto attuativo (5 gennaio 2026), non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Le modalità definitive potrebbero variare.

  1. Comunicazione preventiva al GSE con importo investimenti programmati
  2. Comunicazione di conferma entro 60 giorni dalla risposta GSE, attestando il pagamento di almeno il 20% (secondo la bozza)
  3. Comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028, con perizia/attestazione (secondo la bozza)
  4. Applicazione del beneficio in dichiarazione dei redditi
Quali adempimenti sono necessari per ottenere l'iperammortamento 2026?

Nota: i seguenti adempimenti derivano dalla bozza del decreto attuativo (5 gennaio 2026), non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Per accedere all'iperammortamento 2026 sono necessari tre adempimenti principali:

1. Comunicazioni al GSE

Tre comunicazioni tramite piattaforma telematica: preventiva (dati dell'investimento), di conferma (entro 60 giorni, con prova del versamento di almeno il 20%) e di completamento (entro il 15 novembre 2028).

2. Perizia tecnica asseverata

Rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'Albo. Obbligatoria per beni con costo unitario oltre 300.000 €. Attesta i requisiti tecnologici 4.0 e l'interconnessione al sistema aziendale.

3. Certificazione contabile

Rilasciata da un revisore legale dei conti (D.Lgs. 39/2010). Attesta l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. È un adempimento distinto dalla perizia tecnica.

Tutti e tre i documenti devono essere allegati alla comunicazione di completamento al GSE.

È necessaria una perizia tecnica?

Per i beni degli Allegati IV e V (soglie e obblighi secondo la bozza del decreto attuativo, non ancora pubblicata in GU):

Oltre 300.000 euro

Sì, è obbligatoria una perizia tecnica asseverata da ingegnere o perito industriale iscritto all'Albo.

Fino a 300.000 euro

Basta una dichiarazione del legale rappresentante.

Attenzione: secondo la bozza del decreto attuativo, per i beni FER destinati all'autoconsumo (impianti fotovoltaici, eolici, accumulo) la perizia asseverata sarebbe sempre obbligatoria, indipendentemente dal costo unitario.

La perizia deve attestare:

  • Inclusione del bene nell'Allegato IV o nell'Allegato V
  • Requisiti di interconnessione e integrazione
  • Rispetto dei requisiti tecnici

Consiglio: Anche per importi inferiori a 300.000 €, la perizia è fortemente consigliata per "blindare" l'agevolazione in caso di controlli futuri.

Casi particolari

Posso cumulare l'iperammortamento con altri incentivi?

Sì, purché non si agevolino le stesse quote di costo. Il cumulo è ammesso con:

  • Nuova Sabatini
  • ZES Unica
  • Fondi regionali/europei

Non è cumulabile con il credito d'imposta Transizione 4.0 (comma 446, L. 207/2024) per gli stessi investimenti.

Cosa succede se vendo il bene agevolato?

Se il bene viene ceduto a titolo oneroso o trasferito all'estero (anche tra sedi dello stesso soggetto) durante il periodo di fruizione, il beneficio prosegue per le quote residue a condizione che nello stesso periodo d'imposta l'impresa lo sostituisca con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, la fruizione prosegue solo fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Come funziona l'iperammortamento per i beni in leasing?

Sì, i beni acquisiti in leasing finanziario sono agevolabili. La maggiorazione spetta all'utilizzatore (non al concedente).

Durata della deduzione

L'art. 102, comma 7, del TUIR (come modificato dal D.L. 16/2012 e dalla Legge di Stabilità 2014) prevede che i canoni di leasing siano deducibili in un periodo non inferiore al 50% del periodo di ammortamento ordinario (per i beni mobili).

Esempio pratico:

  • Bene con coefficiente di ammortamento 10% → periodo ammortamento ordinario = 10 anni
  • Durata minima fiscale per il leasing = 5 anni (50%)
  • Se il contratto di leasing dura almeno 5 anni, l'iperammortamento segue la durata del contratto

Questo significa che con il leasing è possibile beneficiare della maggiorazione in tempi più brevi rispetto all'acquisto diretto.

Riferimenti normativi:

  • Art. 102, comma 7, TUIR
  • Circolare Agenzia delle Entrate 23/E del 26/05/2016 (par. 4.2 - esempi di calcolo per leasing)
  • Circolare Agenzia delle Entrate 17/E del 29/05/2013
  • Circolare Agenzia delle Entrate 4/E del 30/03/2017
Posso accedere all'iperammortamento se ho già il credito 4.0 per altri investimenti?

Sì, ma per investimenti diversi. Lo stesso investimento non può beneficiare di entrambe le agevolazioni.

Chiarimenti (anti-confusione)

L'iperammortamento 2026 è uguale a quello del 2017?

No. Ci sono differenze importanti:

  • Aliquote diverse (180/100/50% vs 150% unico del 2017)
  • Allegati aggiornati (Allegato IV e Allegato V vs A e B)
  • Nuove categorie di beni (AI, 5G, cybersecurity, ESG)
  • Include impianti FER per autoconsumo
  • Requisito "Made in EU/SEE"
Transizione 5.0 è ancora attiva?

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è chiuso a nuove domande (gli adempimenti per progetti già ammessi proseguono nel 2026). L'iperammortamento 2026 ne assorbe in parte le funzionalità, includendo beni FER per autoconsumo, ma con logica diversa: non richiede la riduzione dei consumi energetici che era condizione di T5.0.

Qual è la differenza tra 4.0 e 5.0 nell'iperammortamento 2026?

L'iperammortamento 2026 unifica le due logiche:

  • Beni 4.0 (Allegato IV e Allegato V): digitalizzazione e automazione
  • Beni FER: autoproduzione energia rinnovabile per autoconsumo

Non esistono più due incentivi separati: c'è un unico iperammortamento con le stesse aliquote per entrambe le categorie.

Hai ancora dubbi? Verifica l'ammissibilità dei tuoi beni

Orientarsi tra le definizioni tecniche dell'Allegato IV e dell'Allegato V non è sempre immediato. Identificare il bene nella lista è solo il primo passo: la vera sfida sta nel certificare correttamente i requisiti di interconnessione e integrazione.

Non rischiare di perdere l'agevolazione per un errore tecnico.

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