Risposte alle domande più comuni: chi può accedere, quali beni sono agevolabili, come si calcola il beneficio, procedure e requisiti.
Le risposte di questa pagina riflettono il testo del decreto attuativo (decreto interministeriale 7 maggio 2026, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2026: efficace), previsto dall'art. 1, comma 433, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026). Con decreto direttoriale 10 giugno 2026 la piattaforma GSE (NPTR5) è aperta dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 per le comunicazioni preventive; i termini per conferma e completamento saranno individuati con successivo provvedimento.
L'iperammortamento 2026 è un'agevolazione fiscale introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), art. 1, commi 427-436, che consente alle imprese di maggiorare il costo fiscale dei beni strumentali 4.0 ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili. In pratica, il valore del bene viene "gonfiato" solo ai fini fiscali, permettendo di dedurre di più e pagare meno imposte. Approfondisci nella guida all'iperammortamento 2026.
Non va confuso con:
| Caratteristica | Credito d'imposta (fino al 2025) | Iperammortamento 2026 |
|---|---|---|
| Come funziona | Credito da compensare in F24 | Maggiorazione costo ammortizzabile |
| Beneficio | Immediato (compensazione) | Distribuito negli anni di ammortamento |
| Dove si applica | Modello F24 | Dichiarazione dei redditi |
| Imposte interessate | Compensabile in F24 con imposte e contributi | Riduce solo IRES/IRPEF (l'IRAP si applica alla quota di ammortamento ordinario) |
Con aliquota IRES al 24%, il risparmio fiscale extra (oltre l'ammortamento ordinario) derivante dalla maggiorazione è:
La maggiorazione rileva solo ai fini IRES/IRPEF, non IRAP. L'ammortamento ordinario del bene, invece, resta deducibile anche dalla base IRAP: per le società di capitali soggette a IRAP il risparmio sulla quota ordinaria è del 27,9% (24% IRES + 3,9% IRAP).
Esempio pratico:
Un investimento di 100.000 euro genera un risparmio fiscale extra di 43.200 euro (solo IRES, la maggiorazione non rileva ai fini IRAP) oltre ai 27.900 euro dell'ammortamento ordinario (24% IRES + 3,9% IRAP per i soggetti IRAP), per un totale di 71.100 euro.
No. È un risparmio fiscale che si realizza solo se l'impresa ha utili da tassare. Se l'impresa è in perdita, il beneficio viene differito agli esercizi successivi attraverso il riporto delle perdite fiscali.
Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente da:
Sono escluse le imprese:
Sì, purché siano titolari di reddito d'impresa (es. ditta individuale).
Non possono accedere i privati non imprenditori o i professionisti con solo reddito di lavoro autonomo.
Due categorie di beni, definite nell'Allegato IV e nell'Allegato V della L. 199/2025:
Sì, ma con limitazioni specifiche. Sono ammessi i beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo:
Attenzione: I pannelli fotovoltaici devono essere iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico tenuto da ENEA (art. 12, D.L. 181/2023, citato per esteso sopra).
No. L'agevolazione spetta esclusivamente per beni nuovi.
No. I beni possono avere qualsiasi origine produttiva, anche extra-UE.
Il testo originario della L. 199/2025 (art. 1, comma 427) richiedeva la produzione in uno Stato membro UE o SEE, ma questo vincolo è stato soppresso dall'art. 7 del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026.
I beni del Gruppo I dell'Allegato IV (beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati) devono possedere 5 caratteristiche tecniche obbligatorie:
Inoltre, devono avere almeno 2 su 3 caratteristiche per l'assimilabilità o integrabilità a sistemi cyberfisici:
Nota: i beni dei Gruppi II (qualità/sostenibilità), III (interazione uomo-macchina) e IV (infrastrutture digitali) dell'Allegato IV hanno requisiti di interconnessione diversi. Ad esempio, per il Gruppo IV è richiesta l'interconnessione ai sistemi informativi aziendali e la destinazione funzionale all'esecuzione di software dell'Allegato V o al supporto operativo di beni dei Gruppi I-III.
| Scaglione di investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 2.500.000 euro | 180% |
| Oltre 2.500.000 e fino a 10.000.000 euro | 100% |
| Oltre 10.000.000 e fino a 20.000.000 euro | 50% |
| Oltre 20.000.000 euro | 0% |
Gli scaglioni si applicano progressivamente. Esempio per investimento di 15.000.000 euro:
| Scaglione | Importo | Magg. | Magg. in euro |
|---|---|---|---|
| 0 - 2,5M | 2.500.000 euro | 180% | 4.500.000 euro |
| 2,5M - 10M | 7.500.000 euro | 100% | 7.500.000 euro |
| 10M - 15M | 5.000.000 euro | 50% | 2.500.000 euro |
| TOTALE | 15.000.000 euro | 14.500.000 euro |
Risparmio fiscale (IRES 24%): 14.500.000 x 24% = 3.480.000 euro
Il risparmio è calcolato sulla sola maggiorazione, che rileva solo ai fini IRES/IRPEF. L'ammortamento ordinario sui 15.000.000 euro di costo reale del bene resta inoltre deducibile anche dalla base IRAP per i soggetti passivi.
Il computo degli scaglioni è annuale: si riferisce agli investimenti completati in ciascuna annualità (art. 4, comma 2, del decreto attuativo) e riparte da zero ogni anno.
No. A differenza del credito d'imposta, l'iperammortamento si distribuisce lungo il periodo di ammortamento del bene (tipicamente 5-10 anni, a seconda del coefficiente). Il primo anno si applica la regola del 50% della quota annua.
Usa il nostro calcolatore per vedere il piano di ammortamento dettagliato anno per anno.
Dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Conta la data di effettuazione dell'investimento secondo i criteri dell'art. 109 TUIR (consegna o spedizione del bene per i beni mobili; eventuale data successiva di passaggio della proprietà o di ultimazione delle prestazioni per i servizi), non la data dell'ordine.
No. Nell'iperammortamento 2026 non esiste la "prenotazione fiscale" nel senso del credito d'imposta 4.0, che consentiva di completare il bene nei mesi successivi alla scadenza dell'agevolazione mantenendone il diritto tramite ordine accettato e acconto ≥20% versato entro il 31/12. Esiste invece un obbligo procedurale di versamento del 20% del costo di acquisizione ai fini della comunicazione di conferma al GSE, che non sposta la finestra temporale di effettuazione dell'investimento (1° gennaio 2026 - 30 settembre 2028).
Nota: il meccanismo della vera prenotazione fiscale (ordine + acconto 20%) è invece previsto per il credito d'imposta 4.0 prorogato dall'art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), con completamento entro il 30/06/2026.
Il preambolo del decreto direttoriale 10 giugno 2026 definisce la comunicazione preventiva "comunicazione preventiva per la prenotazione della maggiorazione": è il lessico della procedura (la preventiva apre la pratica presso il GSE), non una prenotazione fiscale che estenda la finestra temporale. Il decreto attuativo non prevede graduatorie cronologiche né il diniego per esaurimento delle risorse in fase preventiva.
Le fasi procedurali sono disciplinate dall'art. 3 del decreto attuativo.
Le comunicazioni preventive si presentano dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 sulla piattaforma NPTR5, dall'Area Clienti del sito GSE (decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026); la firma e l'invio richiedono SPID. I termini per conferma e completamento saranno individuati con successivo provvedimento direttoriale.
Gli adempimenti sono disciplinati dal decreto attuativo.
Per accedere all'iperammortamento 2026 sono necessari tre adempimenti principali:
Tre comunicazioni operative tramite piattaforma telematica: preventiva (dati dell'investimento), di conferma (entro 60 giorni dall'esito positivo, con prova del versamento del 20%) e di completamento (entro il 15 novembre 2028). A queste si aggiungono comunicazioni periodiche annuali entro il 20 gennaio e il 30 giugno per il monitoraggio degli oneri.
Rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti all'albo, oppure attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo è ammessa anche da dottore agronomo/forestale, agrotecnico laureato o perito agrario laureato. È obbligatoria per tutti gli investimenti, indipendentemente dal valore unitario.
Rilasciata da un revisore legale dei conti (D.Lgs. 39/2010). Attesta l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. È un adempimento distinto dalla perizia tecnica.
Alla comunicazione di completamento si allegano le attestazioni di possesso della perizia e della certificazione contabile (art. 3, comma 3); i documenti restano a disposizione dell'impresa per i controlli.
Sì. Secondo l'art. 6 del decreto attuativo, per tutti i beni degli Allegati IV e V è richiesta una perizia asseverata oppure un'attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato.
Ingegnere o perito industriale iscritti all'albo, oppure ente di certificazione accreditato (entrambi con coperture assicurative). Per il settore agricolo, anche dottore agronomo o forestale, agrotecnico laureato o perito agrario laureato.
La perizia o attestazione deve coprire:
Sì, purché non si agevolino le stesse quote di costo. Il cumulo è ammesso con:
Non è cumulabile con il credito d'imposta Transizione 4.0 (art. 1, c. 446, L. 207/2024) per gli stessi investimenti: il divieto di cumulo riguarda il singolo bene/investimento e non l'impresa nel suo complesso. L'impresa può comunque accedere all'iperammortamento per investimenti diversi da quelli oggetto di credito d'imposta 4.0 prorogato.
Se il bene viene ceduto a titolo oneroso o trasferito all'estero (anche tra sedi dello stesso soggetto) durante il periodo di fruizione, il beneficio prosegue per le quote residue a condizione che nello stesso periodo d'imposta l'impresa lo sostituisca con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, la fruizione prosegue solo fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
I beni acquisiti in leasing finanziario sono agevolabili. La maggiorazione spetta all'utilizzatore (non al concedente).
L'art. 3, comma 2, del decreto attuativo prevede che, per i beni in locazione finanziaria, il pagamento delle quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione (richiesto al momento della comunicazione di conferma) si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte della società concedente al fornitore. L'utilizzatore non deve quindi attendere che maturino canoni pari al 20% del valore del bene.
L'art. 102, comma 7, del TUIR (come modificato dal D.L. 16/2012 e dalla Legge di Stabilità 2014) prevede che i canoni di leasing siano deducibili in un periodo non inferiore al 50% del periodo di ammortamento ordinario (per i beni mobili).
Esempio pratico:
Questo significa che con il leasing è possibile beneficiare della maggiorazione in tempi più brevi rispetto all'acquisto diretto.
Sui criteri di deduzione dei canoni di leasing si era formata, sotto la disciplina del super/iperammortamento previgente, un'interpretazione consolidata dell'Agenzia delle Entrate (Circolari 23/E del 26/05/2016, par. 4.2 - esempi di calcolo per leasing; 17/E del 29/05/2013; 4/E del 30/03/2017). Si tratta di prassi storica, non di regole specifiche del regime 2026.
Sì, ma per investimenti diversi. Lo stesso investimento non può beneficiare di entrambe le agevolazioni.
No. Ci sono differenze importanti:
Il credito d'imposta Transizione 5.0 è chiuso a nuove domande (gli adempimenti per progetti già ammessi proseguono nel 2026). L'iperammortamento 2026 ne assorbe in parte le funzionalità, includendo beni FER per autoconsumo, ma con logica diversa: non richiede la riduzione dei consumi energetici che era condizione di T5.0.
L'iperammortamento 2026 è un'unica maggiorazione, con le stesse aliquote, che agevola due tipologie di beni:
«Transizione 4.0» e «Transizione 5.0» sono piani di policy distinti: l'iperammortamento 2026 non ne è una sotto-categoria, ma un'agevolazione istituita autonomamente dalla L. 199/2025. La distinzione rilevante non è quindi tra "4.0" e "5.0", ma tra le due tipologie di beni agevolabili sopra elencate.
Orientarsi tra le definizioni tecniche dell'Allegato IV e dell'Allegato V non è sempre immediato. Identificare il bene nella lista è solo il primo passo: la vera sfida sta nel certificare correttamente i requisiti di interconnessione e integrazione.
Non rischiare di perdere l'agevolazione per un errore tecnico.
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