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Risposte alle domande più comuni: chi può accedere, quali beni sono agevolabili, come si calcola il beneficio, procedure e requisiti.
L'iper-ammortamento 2026 è un'agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 427-436) che consente alle imprese di maggiorare il costo fiscale dei beni strumentali 4.0 ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili. In pratica, il valore del bene viene "gonfiato" solo ai fini fiscali, permettendo di dedurre di più e pagare meno imposte.
Non va confuso con:
| Caratteristica | Credito d'imposta (fino al 2025) | Iper-ammortamento 2026 |
|---|---|---|
| Come funziona | Credito da compensare in F24 | Maggiorazione costo ammortizzabile |
| Beneficio | Immediato (compensazione) | Distribuito negli anni di ammortamento |
| Dove si applica | Modello F24 | Dichiarazione dei redditi |
| Imposte interessate | Tutte (anche IRAP) | Solo IRES/IRPEF (no IRAP) |
Con aliquota IRES al 24%, il risparmio fiscale extra (oltre l'ammortamento ordinario) è:
Esempio pratico:
Un investimento di 100.000 euro genera un risparmio fiscale extra di 43.200 euro (oltre ai 24.000 euro dell'ammortamento ordinario), per un totale di 67.200 euro.
No. È un risparmio fiscale che si realizza solo se l'impresa ha utili da tassare. Se l'impresa è in perdita, il beneficio viene differito agli esercizi successivi attraverso il riporto delle perdite fiscali.
Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente da:
Sono escluse le imprese:
Sì, purché siano titolari di reddito d'impresa (es. ditta individuale).
Non possono accedere i privati non imprenditori o i professionisti con solo reddito di lavoro autonomo.
Due categorie di beni, definite nell'Allegato IV e nell'Allegato V della L. 199/2025:
Sì, ma con limitazioni specifiche. Sono ammessi i beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo:
Attenzione: I pannelli fotovoltaici devono essere iscritti nell'elenco ENEA dei moduli conformi.
No. L'agevolazione spetta esclusivamente per beni nuovi.
Non necessariamente in Italia, ma devono essere prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE). È richiesto un certificato di origine o una dichiarazione del produttore che attesti questa condizione.
I beni dell'Allegato IV devono essere:
Inoltre, devono avere almeno 2 delle seguenti 3 caratteristiche "cyberfisiche":
| Scaglione di investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 2.500.000 euro | 180% |
| Da 2.500.001 a 10.000.000 euro | 100% |
| Da 10.000.001 a 20.000.000 euro | 50% |
| Oltre 20.000.000 euro | 0% |
Gli scaglioni si applicano progressivamente. Esempio per investimento di 15.000.000 euro:
| Scaglione | Importo | Magg. | Magg. in euro |
|---|---|---|---|
| 0 - 2,5M | 2.500.000 euro | 180% | 4.500.000 euro |
| 2,5M - 10M | 7.500.000 euro | 100% | 7.500.000 euro |
| 10M - 15M | 5.000.000 euro | 50% | 2.500.000 euro |
| TOTALE | 15.000.000 euro | 14.500.000 euro |
Risparmio fiscale (IRES 24%): 14.500.000 x 24% = 3.480.000 euro
No. A differenza del credito d'imposta, l'iper-ammortamento si distribuisce lungo il periodo di ammortamento del bene (tipicamente 5-10 anni, a seconda del coefficiente). Il primo anno si applica la regola del 50% della quota annua.
Usa il nostro calcolatore per vedere il piano di ammortamento dettagliato anno per anno.
Dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Conta la data di effettuazione dell'investimento (consegna/collaudo), non la data dell'ordine.
No, a differenza del vecchio credito d'imposta 4.0, non è previsto il meccanismo della prenotazione. Conta solo la data di effettuazione dell'investimento.
Sì, è obbligatoria una perizia tecnica asseverata da ingegnere o perito industriale iscritto all'Albo.
Basta una dichiarazione del legale rappresentante.
La perizia deve attestare:
Consiglio: Anche per importi inferiori a 300.000 €, la perizia è fortemente consigliata per "blindare" l'agevolazione in caso di controlli futuri.
Sì, purché non si agevolino le stesse quote di costo. Il cumulo è ammesso con:
Non è cumulabile con il credito d'imposta 4.0 per investimenti già agevolati.
Se il bene viene ceduto o trasferito all'estero durante il periodo di ammortamento, il beneficio non decade a condizione che nello stesso anno venga sostituito con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori.
Sì, i beni acquisiti in leasing finanziario sono agevolabili. La maggiorazione spetta all'utilizzatore (non al concedente).
L'art. 102, comma 7, del TUIR (come modificato dal D.L. 16/2012 e dalla Legge di Stabilità 2014) prevede che i canoni di leasing siano deducibili in un periodo non inferiore al 50% del periodo di ammortamento ordinario (per i beni mobili).
Esempio pratico:
Questo significa che con il leasing è possibile beneficiare della maggiorazione in tempi più brevi rispetto all'acquisto diretto.
Sì, ma per investimenti diversi. Lo stesso investimento non può beneficiare di entrambe le agevolazioni.
No. Ci sono differenze importanti:
No. Il credito d'imposta Transizione 5.0 è terminato il 31/12/2025. È stato sostituito dall'iper-ammortamento 2026, che include anche i beni per autoproduzione di energia rinnovabile.
L'iper-ammortamento 2026 unifica le due logiche:
Non esistono più due incentivi separati: c'è un unico iper-ammortamento con le stesse aliquote per entrambe le categorie.
Orientarsi tra le definizioni tecniche dell'Allegato IV e dell'Allegato V non è sempre immediato. Identificare il bene nella lista è solo il primo passo: la vera sfida sta nel certificare correttamente i requisiti di interconnessione e integrazione.
Non rischiare di perdere l'agevolazione per un errore tecnico.
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