Risposte alle domande più comuni: chi può accedere, quali beni sono agevolabili, come si calcola il beneficio, procedure e requisiti.
Aggiornamento importante:
Il decreto attuativo previsto dal comma 433 della L. 199/2025 non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le procedure di accesso al beneficio non sono ancora operative. Alcune informazioni procedurali riportate in questa pagina (fasi di comunicazione al GSE, tempistiche, soglie per la perizia, requisiti di certificazione d'origine) derivano dalla bozza del decreto attuativo del 5 gennaio 2026 e potrebbero subire modifiche. Vedi il nostro articolo «Decreto attuativo in ritardo: cosa fare dopo il 30 gennaio».
L'iperammortamento 2026 è un'agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 427-436) che consente alle imprese di maggiorare il costo fiscale dei beni strumentali 4.0 ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili. In pratica, il valore del bene viene "gonfiato" solo ai fini fiscali, permettendo di dedurre di più e pagare meno imposte.
Non va confuso con:
| Caratteristica | Credito d'imposta (fino al 2025) | Iperammortamento 2026 |
|---|---|---|
| Come funziona | Credito da compensare in F24 | Maggiorazione costo ammortizzabile |
| Beneficio | Immediato (compensazione) | Distribuito negli anni di ammortamento |
| Dove si applica | Modello F24 | Dichiarazione dei redditi |
| Imposte interessate | Tutte (anche IRAP) | Solo IRES/IRPEF (no IRAP) |
Con aliquota IRES al 24%, il risparmio fiscale extra (oltre l'ammortamento ordinario) è:
Esempio pratico:
Un investimento di 100.000 euro genera un risparmio fiscale extra di 43.200 euro (oltre ai 24.000 euro dell'ammortamento ordinario), per un totale di 67.200 euro.
No. È un risparmio fiscale che si realizza solo se l'impresa ha utili da tassare. Se l'impresa è in perdita, il beneficio viene differito agli esercizi successivi attraverso il riporto delle perdite fiscali.
Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente da:
Sono escluse le imprese:
Sì, purché siano titolari di reddito d'impresa (es. ditta individuale).
Non possono accedere i privati non imprenditori o i professionisti con solo reddito di lavoro autonomo.
Due categorie di beni, definite nell'Allegato IV e nell'Allegato V della L. 199/2025:
Sì, ma con limitazioni specifiche. Sono ammessi i beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo:
Attenzione: I pannelli fotovoltaici devono essere iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico tenuto da ENEA (art. 12, D.L. 181/2023).
No. L'agevolazione spetta esclusivamente per beni nuovi.
Non necessariamente in Italia, ma devono essere prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE). È richiesto un certificato di origine o una dichiarazione del produttore che attesti questa condizione.
Nota: il requisito del certificato di origine o dichiarazione del produttore è previsto dalla bozza del decreto attuativo, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e potrebbe subire modifiche.
Aggiornamento 05/02/2026: il Viceministro Leo ha annunciato a Telefisco l'intenzione del Governo di eliminare il vincolo Made in UE/SEE. Si attende conferma nel decreto attuativo.
I beni del Gruppo I dell'Allegato IV (beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati) devono essere:
Inoltre, devono avere almeno 2 delle seguenti 3 caratteristiche "cyberfisiche":
Nota: i beni dei Gruppi II (qualità/sostenibilità), III (interazione uomo-macchina) e IV (infrastrutture digitali) dell'Allegato IV hanno requisiti di interconnessione diversi. Ad esempio, per il Gruppo IV è richiesta l'interconnessione ai sistemi informativi aziendali e la destinazione funzionale all'esecuzione di software dell'Allegato V o al supporto operativo di beni dei Gruppi I-III.
| Scaglione di investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 2.500.000 euro | 180% |
| Da 2.500.001 a 10.000.000 euro | 100% |
| Da 10.000.001 a 20.000.000 euro | 50% |
| Oltre 20.000.000 euro | 0% |
Gli scaglioni si applicano progressivamente. Esempio per investimento di 15.000.000 euro:
| Scaglione | Importo | Magg. | Magg. in euro |
|---|---|---|---|
| 0 - 2,5M | 2.500.000 euro | 180% | 4.500.000 euro |
| 2,5M - 10M | 7.500.000 euro | 100% | 7.500.000 euro |
| 10M - 15M | 5.000.000 euro | 50% | 2.500.000 euro |
| TOTALE | 15.000.000 euro | 14.500.000 euro |
Risparmio fiscale (IRES 24%): 14.500.000 x 24% = 3.480.000 euro
No. A differenza del credito d'imposta, l'iperammortamento si distribuisce lungo il periodo di ammortamento del bene (tipicamente 5-10 anni, a seconda del coefficiente). Il primo anno si applica la regola del 50% della quota annua.
Usa il nostro calcolatore per vedere il piano di ammortamento dettagliato anno per anno.
Dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Conta la data di effettuazione dell'investimento (consegna/collaudo), non la data dell'ordine.
No, a differenza del vecchio credito d'imposta 4.0, non è previsto il meccanismo della prenotazione. Conta solo la data di effettuazione dell'investimento.
Nota: il meccanismo della prenotazione (ordine + acconto 20%) è invece previsto per il credito d'imposta 4.0 prorogato dal comma 446 della L. 207/2024, con completamento entro il 30/06/2026.
Nota: le seguenti fasi procedurali derivano dalla bozza del decreto attuativo (5 gennaio 2026), non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Le modalità definitive potrebbero variare.
Nota: i seguenti adempimenti derivano dalla bozza del decreto attuativo (5 gennaio 2026), non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Per accedere all'iperammortamento 2026 sono necessari tre adempimenti principali:
Tre comunicazioni tramite piattaforma telematica: preventiva (dati dell'investimento), di conferma (entro 60 giorni, con prova del versamento di almeno il 20%) e di completamento (entro il 15 novembre 2028).
Rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'Albo. Obbligatoria per beni con costo unitario oltre 300.000 €. Attesta i requisiti tecnologici 4.0 e l'interconnessione al sistema aziendale.
Rilasciata da un revisore legale dei conti (D.Lgs. 39/2010). Attesta l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. È un adempimento distinto dalla perizia tecnica.
Tutti e tre i documenti devono essere allegati alla comunicazione di completamento al GSE.
Per i beni degli Allegati IV e V (soglie e obblighi secondo la bozza del decreto attuativo, non ancora pubblicata in GU):
Sì, è obbligatoria una perizia tecnica asseverata da ingegnere o perito industriale iscritto all'Albo.
Basta una dichiarazione del legale rappresentante.
Attenzione: secondo la bozza del decreto attuativo, per i beni FER destinati all'autoconsumo (impianti fotovoltaici, eolici, accumulo) la perizia asseverata sarebbe sempre obbligatoria, indipendentemente dal costo unitario.
La perizia deve attestare:
Consiglio: Anche per importi inferiori a 300.000 €, la perizia è fortemente consigliata per "blindare" l'agevolazione in caso di controlli futuri.
Sì, purché non si agevolino le stesse quote di costo. Il cumulo è ammesso con:
Non è cumulabile con il credito d'imposta Transizione 4.0 (comma 446, L. 207/2024) per gli stessi investimenti.
Se il bene viene ceduto a titolo oneroso o trasferito all'estero (anche tra sedi dello stesso soggetto) durante il periodo di fruizione, il beneficio prosegue per le quote residue a condizione che nello stesso periodo d'imposta l'impresa lo sostituisca con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, la fruizione prosegue solo fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Sì, i beni acquisiti in leasing finanziario sono agevolabili. La maggiorazione spetta all'utilizzatore (non al concedente).
L'art. 102, comma 7, del TUIR (come modificato dal D.L. 16/2012 e dalla Legge di Stabilità 2014) prevede che i canoni di leasing siano deducibili in un periodo non inferiore al 50% del periodo di ammortamento ordinario (per i beni mobili).
Esempio pratico:
Questo significa che con il leasing è possibile beneficiare della maggiorazione in tempi più brevi rispetto all'acquisto diretto.
Sì, ma per investimenti diversi. Lo stesso investimento non può beneficiare di entrambe le agevolazioni.
No. Ci sono differenze importanti:
Il credito d'imposta Transizione 5.0 è chiuso a nuove domande (gli adempimenti per progetti già ammessi proseguono nel 2026). L'iperammortamento 2026 ne assorbe in parte le funzionalità, includendo beni FER per autoconsumo, ma con logica diversa: non richiede la riduzione dei consumi energetici che era condizione di T5.0.
L'iperammortamento 2026 unifica le due logiche:
Non esistono più due incentivi separati: c'è un unico iperammortamento con le stesse aliquote per entrambe le categorie.
Orientarsi tra le definizioni tecniche dell'Allegato IV e dell'Allegato V non è sempre immediato. Identificare il bene nella lista è solo il primo passo: la vera sfida sta nel certificare correttamente i requisiti di interconnessione e integrazione.
Non rischiare di perdere l'agevolazione per un errore tecnico.
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