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Risorse/Cumulabilità Agevolazioni

Cumulabilità delle Agevolazioni e Nettizzazione

Come funziona il cumulo tra iperammortamento 2026, credito ZES Unica e Nuova Sabatini: la formula di nettizzazione, la dimostrazione matematica e gli esempi pratici.

Aggiornamento 10 febbraio 2026

  • Decreto attuativo: trasmesso dal MIMIT al MEF il 5 gennaio 2026 (comma 433, scadenza 30 giorni), ancora in fase di definizione al MEF.
  • Vincolo Made in UE/SEE: il Viceministro Leo (Telefisco, 5/2/2026) ha annunciato l'eliminazione totale del vincolo territoriale, da inserire in un prossimo provvedimento legislativo.
  • Le regole di cumulabilità e nettizzazione del comma 431 sono già definite dalla legge; il decreto attuativo regolerà le procedure operative (comunicazioni GSE, perizia, controlli).

Sommario

  1. 1. Cos'è la cumulabilità
  2. 2. La nettizzazione
  3. 3. Quali agevolazioni sono cumulabili
  4. 4. L'ordine è irrilevante
  5. 5. Esempi pratici
  6. 6. La Sabatini va nettizzata?
  7. 7. Limite del 100% e massimali GBER
  8. 8. Riferimenti normativi

1. Cos'è la cumulabilità

La cumulabilità è la possibilità di sommare più agevolazioni fiscali sullo stesso investimento. Non va confusa con il doppio finanziamento (vietato): cumulare significa che diverse misure coprono parti diverse del costo, mentre il doppio finanziamento è farsi rimborsare due volte lo stesso euro di spesa.

Per l'iperammortamento 2026, il principio è sancito dal comma 431 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026):

La maggiorazione del costo di cui ai commi 427 e 428 si applica al costo del bene al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

La locuzione “a qualunque titolo” rappresenta un cambio di paradigma rispetto al precedente iperammortamento 2017-2019, dove la Circolare 4/E/2017 (par. 5.4) prevedeva che il costo fosse assunto “al lordo di eventuali contributi in conto impianti”. Con la L. 199/2025, si torna alla nettizzazione — in una formula più ampia e stringente rispetto alla stessa Circolare 23/E/2016 (superammortamento, già “al netto”).

Lo stesso principio è confermato nelle FAQ MIMIT Transizione 5.0 (sezione 8.6, aggiornate al 10 aprile 2025): il credito si calcola sulla base delle spese ammissibili al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti. La FAQ 8.7 conferma esplicitamente la cumulabilità con il credito ZES Unica.

Esclusione: il comma 431 esclude espressamente il cumulo con il credito d'imposta Industria 4.0 (investimenti prenotati entro il 31/12/2025 con acconto ≥ 20% ed effettuati entro il 30/6/2026, disciplinati dal comma 446, L. 207/2024). Chi ha già maturato il credito 4.0 su un bene non può applicare anche l'iperammortamento sullo stesso investimento.

2. La nettizzazione

La nettizzazione è il meccanismo con cui si sottrae dalle spese ammissibili l'importo delle altre agevolazioni già ottenute, prima di calcolare il beneficio dell'iperammortamento.

Formula di nettizzazione

Base maggiorazione = Investimento − Altre agevolazioni

Risparmio IRES = Base maggiorazione × Percentuale maggiorazione × Aliquota IRES

Dove:

  • Investimento = costo di acquisizione del bene (IVA esclusa)
  • Altre agevolazioni = sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili (credito ZES, contributo Sabatini, altri contributi)
  • Percentuale maggiorazione = 180% (fino a 2,5M), 100% (2,5-10M) o 50% (10-20M)
  • Aliquota IRES = 24% (o IRPEF per ditte individuali)

Nota: l'iperammortamento riduce la base imponibile solo ai fini IRES/IRPEF, non IRAP (comma 427: “Ai fini delle imposte sui redditi”). L'IRAP si determina con il metodo da bilancio, senza recepire variazioni fiscali extracontabili.

3. Quali agevolazioni sono cumulabili

La tabella seguente riepiloga la cumulabilità dell'iperammortamento 2026 con le principali agevolazioni per investimenti in beni strumentali.

AgevolazioneCumulabileNettizzazioneNote
Credito ZES UnicaSìSì% effettiva nota solo ex post (riparametrazione)
Nuova Sabatini 4.0SìSì *MISE la classifica “conto impianti” (FAQ 7.2) — vedi sezione 6
Contributi regionali (POR-FESR)SìSìVerifica bando specifico e massimali GBER
Contributi PNRR / fondi UESìSìDivieto di doppio finanziamento UE
Aiuti de minimisSìSìMax 300.000 € su 3 anni (Reg. UE 2023/2831)
Credito R&S (L. 160/2019)SìNoVoci di costo diverse (costi R&S ≠ costo bene strumentale)
ZLS (Zone Logistiche Semplificate)SìSìStesse condizioni della ZES Unica
Credito Industria 4.0No—Escluso dal comma 431 (rif. comma 446, L. 207/2024)

Credito R&S: il credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 1, commi 198-209, L. 160/2019) riguarda costi di ricerca (personale, materiali, consulenze), non il costo del bene strumentale. Non si applica allo stesso costo dell'iperammortamento, quindi non richiede nettizzazione.

4. L'ordine di applicazione è irrilevante

Una domanda frequente è: cambia il risultato se si applica prima l'iperammortamento e poi le altre agevolazioni, o viceversa? La risposta è no: il totale del beneficio non cambia.

Dimostrazione algebrica

Siano I l'investimento, a l'aliquota di un'altra agevolazione (es. ZES), e m la maggiorazione dell'iperammortamento applicata all'importo netto.

Ordine A: prima l'agevolazione, poi l'iper

TA = a × I + m × (I − a × I) = a × I + m × I − m × a × I

Ordine B: prima l'iper, poi l'agevolazione

TB = m × I + a × (I − m × I) = m × I + a × I − a × m × I

TA = TB = (a + m − a × m) × I

I due risultati sono identici: l'ordine non incide sul totale.

Questo vale per qualsiasi numero di agevolazioni proporzionali. La norma (comma 431) impone di calcolare la base di maggiorazione al netto delle altre agevolazioni — ma il beneficio complessivo resta lo stesso qualunque sia l'ordine adottato.

5. Esempi pratici

5a. ZES Unica + Iperammortamento

Investimento: 1.500.000 € — Piccola impresa in Puglia — Aliquota ZES: 60% (teorica)

Credito ZES (60%)900.000 €
Base maggiorazione (netta)600.000 €
Maggiorazione 180% (fino a 2,5M)1.080.000 €
Risparmio IRES (24%)259.200 €
Totale agevolazioni1.159.200 € (77,3%)

Attenzione: l'aliquota ZES indicata (60%) è quella teorica massima. La percentuale effettiva viene determinata dall'Agenzia delle Entrate dopo la chiusura delle comunicazioni integrative (gennaio 2027). Nel 2025 è stata il 60,38% del teorico (Provv. AdE 12/12/2025). Approccio prudenziale: nettizzare il credito teorico intero; se riparametrato, la base di maggiorazione aumenterà (rettifica a favore del contribuente).

5b. Nuova Sabatini + Iperammortamento

Investimento: 500.000 € — PMI — Sabatini 4.0 su intero importo — Durata 5 anni

Contributo Sabatini (coeff. 9,83%)49.150 €
Base maggiorazione (netta)450.850 €
Maggiorazione 180% (fino a 2,5M)811.530 €
Risparmio IRES (24%)194.767 €
Totale agevolazioni243.917 € (48,8%)

5c. ZES + Sabatini + Iperammortamento (tutti insieme)

Investimento: 1.500.000 € — Piccola impresa in Puglia — ZES 60% + Sabatini su 1.500.000 € (5 anni)

Credito ZES (60%)900.000 €
Contributo Sabatini (coeff. 9,83%)147.450 €
Totale nettizzazione1.047.450 €
Base maggiorazione (netta)452.550 €
Maggiorazione 180% (fino a 2,5M)814.590 €
Risparmio IRES (24%)195.502 €
Totale agevolazioni1.242.952 € (82,9%)

Nota pratica: nella realtà, le imprese nel Mezzogiorno raramente combinano tutti e tre gli strumenti. Il credito ZES copre già una quota significativa dell'investimento (36-60%), rendendo il beneficio aggiuntivo della Sabatini (~10%) marginale rispetto alla complessità burocratica. La Sabatini richiede inoltre un finanziamento bancario — chi acquista con liquidità propria non può accedervi — e aggiunge un ulteriore livello di rischio nel calcolo del cumulo (massimali GBER, controversia sulla nettizzazione). Per questi motivi, la combinazione tripla è più frequente al Centro-Nord, dove l'assenza della ZES rende ogni punto percentuale di agevolazione più prezioso.

6. La Sabatini va nettizzata?

Questo è l'aspetto più controverso della disciplina. La Nuova Sabatini è formalmente un contributo il cui ammontare è “determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale”. Ciò indurrebbe a classificarla come contributo in conto interessi (copre il costo del denaro, non il costo del bene), con la conseguenza che non dovrebbe essere nettizzata.

Tesi 1: va nettizzata (prevalente)

  • Il MISE (FAQ 7.2) classifica la Sabatini come “contributo in conto impianti” comunicato in esenzione GBER
  • Il comma 431 parla di “contributi a qualunque titolo”: formula onnicomprensiva senza eccezioni
  • La prassi GSE/MIMIT per Transizione 5.0 ha seguito lo stesso approccio (FAQ 8.6)

Tesi 2: non va nettizzata (minoritaria)

  • Sostanzialmente riduce il costo del denaro, non il costo del bene
  • La Circolare 4/E/2017 (iper 2017-2019) prevedeva il calcolo “al lordo”
  • Il contributo in conto interessi non copre “le medesime quote di costo” dell'investimento

Evoluzione normativa

Circ. 23/E/2016

Superammortamento

Al netto

→

Circ. 4/E/2017

Iperammortamento

Al lordo

→

Comma 431, L. 199/2025

Iperammortamento 2026

Al netto “a qualunque titolo”

Impatto pratico

Su un investimento di 100.000 €, la Sabatini 4.0 (5 anni) vale circa 9.830 €. Se nettizzata, la base di maggiorazione scende a 90.170 €.

Differenza di risparmio: circa 4.247 € (IRES 24%) o 7.606 € (IRPEF 43%). Non è trascurabile, ma nemmeno determinante — pari al 4-8% del valore dell'investimento.

Raccomandazione prudenziale: in assenza di chiarimenti specifici dell'Agenzia delle Entrate sull'iperammortamento 2026, si consiglia di nettizzare il contributo Sabatini, in linea con la classificazione MISE (conto impianti) e la formula ampia del comma 431. La questione potrebbe essere risolta dal decreto attuativo o da future circolari AdE. Il nostro simulatore applica per default la nettizzazione.

7. Il limite del 100% e i massimali GBER

Il comma 431 stabilisce che il cumulo di agevolazioni non deve portare al superamento del costo effettivamente sostenuto dall'impresa (limite del 100%). Questo è un tetto autonomo, distinto dai massimali europei sugli aiuti di Stato.

Limite del 100% (comma 431)

Tetto nazionale: la somma di tutte le agevolazioni (crediti d'imposta + contributi + risparmio da maggiorazione) non può superare il costo dell'investimento.

Si applica a tutte le agevolazioni, incluse le misure generali come l'iperammortamento.

Massimali GBER (Reg. UE 651/2014)

Tetto europeo: l'intensità cumulata degli aiuti di Stato non può superare i massimali della Carta degli Aiuti Regionali 2022-2027 (15-60% a seconda di regione e dimensione).

Si applica solo a ZES, Sabatini, contributi regionali — non all'iperammortamento.

Perché l'iperammortamento non è soggetto ai massimali GBER

L'iperammortamento è una misura fiscale generale: si applica a tutte le imprese che investono in beni 4.0, senza selettività settoriale o territoriale. Non è quindi qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE (come confermato dalla FAQ MIMIT 8.5 per la Transizione 5.0). Di conseguenza, il risparmio IRES da maggiorazione si aggiunge senza concorrere ai massimali GBER — opera solo il tetto del 100% del costo.

Cosa include il calcolo del limite del 100%

  • Crediti d'imposta diretti (ZES Unica, ZLS)
  • Contributo Nuova Sabatini (quota classificata come conto impianti)
  • Risparmio IRES/IRPEF derivante dalla maggiorazione iperammortamento
  • Eventuali altri contributi (regionali, bandi camerali, fondi UE, de minimis)

Cosa NON include

  • Ammortamento ordinario: è il normale recupero fiscale del costo, non un'agevolazione. Se fosse conteggiato, l'iperammortamento stesso non avrebbe senso (la deduzione totale supera per definizione il 100%).

Nella pratica, per investimenti in prima fascia (fino a 2,5M €), è raro raggiungere il 100% solo con ZES + Sabatini + iperammortamento. Il nostro simulatore calcola automaticamente l'intensità e segnala se si avvicina al limite.

8. Riferimenti normativi

  • •Comma 431, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) — Principio di nettizzazione “a qualunque titolo”
  • •Comma 427, L. 199/2025 — “Ai fini delle imposte sui redditi”: la maggiorazione opera solo su IRES/IRPEF, non IRAP
  • •Comma 446, L. 207/2024 — Esclusione cumulo con credito d'imposta Industria 4.0
  • •FAQ MIMIT Transizione 5.0, sez. 8.5, 8.6, 8.7 (10 aprile 2025) — Natura di misura generale, nettizzazione, cumulabilità con ZES
  • •Circolare 4/E/2017 (Agenzia delle Entrate, par. 5.4) — Iper 2017: costo al “lordo” dei contributi (regime precedente, superato dal comma 431)
  • •Circolare 23/E/2016 (Agenzia delle Entrate) — Superammortamento: costo al “netto” dei contributi
  • •FAQ MISE 7.2 — Classificazione della Sabatini come “contributo in conto impianti”
  • •Artt. 16 e 16-bis, D.L. 124/2023 — Credito d'imposta ZES Unica
  • •Art. 2, D.L. 69/2013 (conv. L. 98/2013) — Nuova Sabatini
  • •Reg. UE 651/2014 (GBER), art. 8 — Cumulo aiuti di Stato e massimali di intensità

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Il nostro simulatore combina automaticamente iperammortamento, ZES Unica e Nuova Sabatini, calcolando la nettizzazione e l'intensità agevolativa complessiva.

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