Cumulabilità delle Agevolazioni e Nettizzazione
Come funziona il cumulo tra iperammortamento 2026, credito ZES Unica e Nuova Sabatini: la formula di nettizzazione, la dimostrazione matematica e gli esempi pratici.
1. Cos'è la cumulabilità
La cumulabilità è la possibilità di sommare più agevolazioni fiscali sullo stesso investimento. Non va confusa con il doppio finanziamento (vietato): cumulare significa che diverse misure coprono parti diverse del costo, mentre il doppio finanziamento è farsi rimborsare due volte lo stesso euro di spesa.
Per l'iperammortamento 2026, il principio è sancito dall'art. 1, comma 431, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026):
La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
La locuzione “a qualunque titolo” rappresenta una novità rispetto al precedente iperammortamento 2017-2019, dove la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 marzo 2017, n. 4/E (par. 6.4) prevedeva che il costo fosse assunto “al lordo di eventuali contributi in conto impianti”. La nettizzazione “a qualunque titolo” introdotta dall'art. 1, comma 431, della L. 199/2025 rappresenta quindi una novità per la forma iperammortamento — che nel 2017-2019 operava al lordo.
Anche per il credito d'imposta beni 4.0 il costo era assunto al lordo dei contributi correlati, come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 luglio 2021, n. 9/E; il cumulo con altre agevolazioni doveva poi rispettare il limite complessivo del 100% del costo. Il criterio al netto era invece previsto dalla disciplina della Transizione 5.0.
Lo stesso criterio è seguito, per analogia, dalle FAQ MIMIT Transizione 5.0 (sezione 8.6, aggiornate al 10 aprile 2025) — prassi riferita a un incentivo diverso, non direttamente applicabile all'iperammortamento 2026: il credito si calcola sulla base delle spese ammissibili al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti, e la FAQ 8.7 ammette il cumulo con il credito ZES Unica. La cumulabilità dell'iperammortamento con la ZES resta comunque fondata in via autonoma sull'art. 1, comma 431, della L. 199/2025.
Esclusione: l'art. 1, comma 431, esclude espressamente il cumulo con il credito d'imposta Transizione 4.0 (investimenti prenotati entro il 31/12/2025 con acconto ≥ 20% ed effettuati entro il 30/6/2026, disciplinati dall'art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Chi ha già maturato il credito 4.0 su un bene non può applicare anche l'iperammortamento sullo stesso investimento.
2. La nettizzazione
La nettizzazione è il meccanismo con cui si sottrae dalle spese ammissibili l'importo delle altre agevolazioni già ottenute, prima di calcolare il beneficio dell'iperammortamento.
Formula di nettizzazione
Risparmio IRES = Base maggiorazione × Percentuale maggiorazione × Aliquota IRES
Dove:
- Investimento = costo di acquisizione del bene (IVA esclusa)
- Altre agevolazioni = sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili (credito ZES, contributo Sabatini, altri contributi)
- Percentuale maggiorazione = 180% (fino a 2,5M), 100% (2,5-10M) o 50% (10-20M)
- Aliquota IRES = 24% (o IRPEF per ditte individuali)
Nota: l'iperammortamento riduce la base imponibile solo ai fini IRES/IRPEF, non IRAP (art. 1, comma 427: “Ai fini delle imposte sui redditi”). L'IRAP si determina con il metodo da bilancio, senza recepire variazioni fiscali extracontabili.
3. Quali agevolazioni sono cumulabili
La tabella seguente riepiloga la cumulabilità dell'iperammortamento 2026 con le principali agevolazioni per investimenti in beni strumentali.
| Agevolazione | Cumulabile | Nettizzazione | Note |
|---|---|---|---|
| Credito ZES Unica | Sì | Sì | % effettiva nota solo ex post (riparametrazione) |
| Nuova Sabatini 4.0 | Sì | Sì * | MISE la classifica “conto impianti” (FAQ 7.2) — vedi sezione 6 |
| Contributi regionali (POR-FESR) | Sì | Sì | Verifica bando specifico e massimali GBER |
| Contributi PNRR / fondi UE | Sì | Sì | Divieto di doppio finanziamento UE |
| Aiuti de minimis | Sì | Sì | Max 300.000 € su 3 anni (Regolamento (UE) 2023/2831) |
| Credito R&S (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) | Sì | No | Voci di costo diverse (costi R&S ≠ costo bene strumentale) |
| ZLS (Zone Logistiche Semplificate) | Sì | Sì | Stesse condizioni della ZES Unica |
| Credito Transizione 4.0 | No | — | Escluso dall'art. 1, comma 431 (rif. art. 1, comma 446, L. 207/2024) |
Credito R&S: il credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 1, commi 198-209, L. 160/2019) riguarda costi di ricerca (personale, materiali, consulenze), non il costo del bene strumentale. Non si applica allo stesso costo dell'iperammortamento, quindi non richiede nettizzazione.
4. Ordine normativo e simulazione astratta
Nel cumulo tra credito ZES e iperammortamento non esistono due procedure alternative: il credito ZES si determina secondo la propria disciplina e, successivamente, l'art. 1, comma 431, impone di sottrarne l'importo dalla base di calcolo della maggiorazione dell'iperammortamento.
Confronto algebrico astratto (non procedura normativa)
Siano I l'investimento e a ed m le aliquote di due agevolazioni proporzionali in un modello puramente matematico, nel quale ciascuna potrebbe ridurre la base dell'altra.
Simulazione A
TA = a × I + m × (I − a × I) = a × I + m × I − m × a × I
Simulazione B
TB = m × I + a × (I − m × I) = m × I + a × I − a × m × I
TA = TB = (a + m − a × m) × I
Nel solo modello astratto, i due risultati coincidono.
Calcolo da applicare
La simulazione B non descrive la disciplina ZES e non può essere usata come procedura operativa: ipotizza una nettizzazione inversa che la normativa ZES non prevede. Nel cumulo ZES + iperammortamento si calcola il credito ZES secondo le sue regole e si nettizza quel credito dalla base della maggiorazione.
5. Esempi pratici
5a. ZES Unica + Iperammortamento
Investimento: 1.500.000 € — Piccola impresa in Puglia — Aliquota ZES: 60% (teorica)
| Credito ZES (60%) | 900.000 € |
| Base maggiorazione (netta) | 600.000 € |
| Maggiorazione 180% (fino a 2,5M) | 1.080.000 € |
| Risparmio IRES (24%) | 259.200 € |
| Totale agevolazioni | 1.159.200 € (77,3%) |
Attenzione: l'aliquota ZES indicata (60%) è quella teorica massima. La percentuale effettiva viene determinata dall'Agenzia delle Entrate dopo la chiusura delle comunicazioni integrative (gennaio 2027). Nel 2025 è stata il 60,38% del teorico (Provv. AdE 12/12/2025). Approccio prudenziale: nettizzare il credito teorico intero; se riparametrato, la base di maggiorazione aumenterà (rettifica a favore del contribuente).
5b. Nuova Sabatini + Iperammortamento
Investimento: 500.000 € — PMI — Sabatini 4.0 su intero importo — Durata 5 anni
| Contributo Sabatini (coeff. 10,08%) | 50.400 € |
| Base maggiorazione (netta) | 449.600 € |
| Maggiorazione 180% (fino a 2,5M) | 809.280 € |
| Risparmio IRES (24%) | 194.227 € |
| Totale agevolazioni | 244.627 € (48,9%) |
5c. ZES + Sabatini + Iperammortamento (tutti insieme)
Investimento: 1.500.000 € — Piccola impresa in Puglia — ZES 60% + Sabatini su 1.500.000 € (5 anni)
| Credito ZES (60%) | 900.000 € |
| Contributo Sabatini (coeff. 10,08%) | 151.200 € |
| Totale nettizzazione | 1.051.200 € |
| Base maggiorazione (netta) | 448.800 € |
| Maggiorazione 180% (fino a 2,5M) | 807.840 € |
| Risparmio IRES (24%) | 193.882 € |
| Totale agevolazioni | 1.245.082 € (83,0%) |
Nota pratica: nella realtà, le imprese nel Mezzogiorno raramente combinano tutti e tre gli strumenti. Il credito ZES copre già una quota significativa dell'investimento (36-60%), rendendo il beneficio aggiuntivo della Sabatini (~10%) marginale rispetto alla complessità burocratica. La Sabatini richiede inoltre un finanziamento bancario — chi acquista con liquidità propria non può accedervi — e aggiunge un ulteriore livello di rischio nel calcolo del cumulo (massimali GBER, controversia sulla nettizzazione). Per questi motivi, la combinazione tripla è più frequente al Centro-Nord, dove l'assenza della ZES rende ogni punto percentuale di agevolazione più prezioso.
6. La Sabatini va nettizzata?
Questo è l'aspetto più controverso della disciplina. La Nuova Sabatini è formalmente un contributo il cui ammontare è “determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale”. Ciò indurrebbe a classificarla come contributo in conto interessi (copre il costo del denaro, non il costo del bene), con la conseguenza che non dovrebbe essere nettizzata.
Tesi 1: va nettizzata (prevalente)
- Il MISE (FAQ 7.2) classifica la Sabatini come “contributo in conto impianti” comunicato in esenzione GBER
- L'art. 1, comma 431, parla di “contributi a qualunque titolo”: formula onnicomprensiva senza eccezioni
- La prassi GSE/MIMIT per Transizione 5.0 ha seguito, per analogia, lo stesso approccio (FAQ 8.6)
Tesi 2: non va nettizzata (minoritaria)
- Sostanzialmente riduce il costo del denaro, non il costo del bene
- La Circolare 4/E/2017 (iper 2017-2019) prevedeva il calcolo “al lordo”
- Il contributo in conto interessi non copre “le medesime quote di costo” dell'investimento
Evoluzione normativa
Circ. 23/E/2016
Superammortamento
Al lordo
Circ. 4/E/2017
Iperammortamento
Al lordo
Art. 1, comma 431, L. 199/2025
Iperammortamento 2026
Al netto “a qualunque titolo”
Impatto pratico
Su un investimento di 100.000 €, la Sabatini 4.0 (5 anni) vale circa 10.080 €. Se nettizzata, la base di maggiorazione scende a 89.920 €.
Differenza di risparmio: circa 4.355 € (IRES 24%) o 7.802 € (IRPEF 43%). Non è trascurabile, ma nemmeno determinante — pari al 4-8% del valore dell'investimento.
Raccomandazione prudenziale: in assenza di chiarimenti specifici dell'Agenzia delle Entrate sull'iperammortamento 2026, si consiglia di nettizzare il contributo Sabatini, in linea con la classificazione MISE (conto impianti) e la formula ampia dell'art. 1, comma 431, della L. 199/2025. Il decreto attuativo (decreto interministeriale 7 maggio 2026) non affronta esplicitamente la nettizzazione del contributo Sabatini: la questione resta affidata a future circolari dell'Agenzia delle Entrate. Il nostro simulatore applica per default la nettizzazione.
7. Il limite del 100% e i massimali GBER
L'art. 1, comma 431, stabilisce che il cumulo di agevolazioni non deve portare al superamento del costo effettivamente sostenuto dall'impresa (limite del 100%). Questo è un tetto autonomo, distinto dai massimali europei sugli aiuti di Stato.
Limite del 100% (art. 1, comma 431)
Tetto nazionale: la somma delle “sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti” per i medesimi costi non può portare al superamento del costo dell'investimento.
In assenza di prassi specifica, in via prudenziale si potrebbe computare anche il risparmio IRES/IRPEF da maggiorazione (vedi sotto).
Massimali GBER (Regolamento (UE) n. 651/2014)
Tetto europeo: l'intensità cumulata degli aiuti di Stato non può superare i massimali della Carta degli Aiuti Regionali 2022-2027 (15-60% a seconda di regione e dimensione).
Si applica solo a ZES, Sabatini, contributi regionali — non all'iperammortamento.
Perché l'iperammortamento non è soggetto ai massimali GBER
L'iperammortamento è una misura fiscale generale: si applica a tutte le imprese che investono in beni 4.0, senza selettività settoriale o territoriale. Non è quindi qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE (in linea con le FAQ MIMIT sulla cumulabilità della Transizione 5.0). Di conseguenza, il risparmio IRES da maggiorazione si aggiunge senza concorrere ai massimali GBER — opera solo il tetto del 100% del costo.
Cosa entra nel calcolo del limite del 100%
Il comma 431 riferisce il vincolo alle “sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti” per i medesimi costi:
- Crediti d'imposta diretti (ZES Unica, ZLS)
- Contributo Nuova Sabatini (quota classificata come conto impianti)
- Eventuali altri contributi (regionali, bandi camerali, fondi UE, de minimis)
Non esiste prassi dell'Agenzia delle Entrate che includa espressamente nel tetto anche il risparmio IRES/IRPEF derivante dalla maggiorazione: in via prudenziale si potrebbe ritenere di computarlo, ma il dato normativo non lo qualifica come “contributo”.
Cosa NON include
- Ammortamento ordinario: è il normale recupero fiscale del costo, non un'agevolazione. Se fosse conteggiato, l'iperammortamento stesso non avrebbe senso (la deduzione totale supera per definizione il 100%).
Nella pratica, per investimenti in prima fascia (fino a 2,5M €), è raro raggiungere il 100% solo con ZES + Sabatini + iperammortamento. Il nostro simulatore calcola automaticamente l'intensità e segnala se si avvicina al limite.
8. Riferimenti normativi
- •Art. 1, comma 431, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) — Principio di nettizzazione “a qualunque titolo”
- •Art. 1, comma 427, L. 199/2025 — “Ai fini delle imposte sui redditi”: la maggiorazione opera solo su IRES/IRPEF, non IRAP
- •Art. 1, comma 446, L. 207/2024 — Esclusione cumulo con credito d'imposta Transizione 4.0
- •FAQ MIMIT Transizione 5.0 (10 aprile 2025) — Natura di misura generale, nettizzazione e cumulabilità con il credito ZES
- •Circolare 4/E/2017 (Agenzia delle Entrate, par. 6.4) — Iper 2017: costo al “lordo” dei contributi (regime precedente, superato dall'art. 1, comma 431)
- •Circolare 23/E/2016 (Agenzia delle Entrate) — Superammortamento: costo al “lordo” dei contributi
- •FAQ MISE 7.2 — Classificazione della Sabatini come “contributo in conto impianti”
- •Artt. 16 e 16-bis, Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 — Credito d'imposta ZES Unica
- •Art. 2, Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (conv. Legge 9 agosto 2013, n. 98) — Nuova Sabatini
- •Reg. UE 651/2014 (GBER), art. 8 — Cumulo aiuti di Stato e massimali di intensità
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