Guida completa al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: aliquote per regione, investimenti ammissibili, percentuale effettiva e cumulabilità con l'iperammortamento.
La ZES Unica (Zona Economica Speciale) è stata istituita dall'art. 9 del D.L. 124/2023 (conv. L. 162/2023). Il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica è disciplinato dall'art. 16 del medesimo decreto. La ZES Unica sostituisce le precedenti ZES regionali con un'unica zona che comprende le regioni del Sud e, dal 2026 (L. 18 novembre 2025, n. 171; Legge 30 dicembre 2025, n. 199), anche Marche e Umbria, quali aree del Centro “in transizione” ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE.
Il beneficio consiste in un credito d'imposta riconosciuto a sportello, proporzionale all'investimento, soggetto a eventuale riproporzionamento entro il limite di spesa e utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
La L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi 438-443, ha confermato il credito ZES per il triennio 2026-2028, con dotazioni di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.
La ZES Unica comprende 10 regioni:
Nota
Marche e Umbria sono state inizialmente incluse con la L. 171/2025 (novembre 2025), che ha esteso le semplificazioni ZES e il credito d'imposta a queste regioni “in transizione”. La L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha poi confermato l'inclusione per il triennio 2026-2028, con aliquote inferiori rispetto alle regioni storiche del Mezzogiorno.
Le aliquote massime teoriche derivano dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027 (approvata dalla Commissione europea). Variano per area geografica e dimensione dell'impresa:
| Regione | Piccola | Media | Grande |
|---|---|---|---|
| Calabria, Campania, Puglia, Sicilia | 60% | 50% | 40% |
| Basilicata, Molise, Sardegna | 50% | 40% | 30% |
| Abruzzo, Marche, Umbria | 35% | 25% | 15% |
| Taranto (zona speciale) | 70% | 60% | 50% |
Attenzione: solo le zone assistite
Il credito ZES non si applica all'intero territorio di ciascuna regione, ma soltanto alle zone assistite individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Le regioni della prima fascia (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Molise, Sardegna) sono coperte integralmente, mentre per Abruzzo, Marche e Umbria rientrano solo alcuni Comuni mappati. È quindi opportuno verificare che la struttura produttiva ricada in un'area ammissibile.
Definizioni UE (Raccomandazione 2003/361/CE): piccola impresa (< 50 dipendenti, fatturato ≤ 10M €), media impresa (< 250 dipendenti, fatturato ≤ 50M €), grande impresa (tutti gli altri).
Le aliquote della tabella precedente sono massime teoriche. La percentuale effettivamente fruibile dipende dal rapporto tra il budget disponibile e il totale delle richieste presentate.
Come funziona il riproporzionamento
Precedente 2024
Nel 2024 il coefficiente di riproporzionamento inizialmente comunicato fu del 17,6668% (Provv. AdE 22 luglio 2024 n. 305765), pari al rapporto tra le risorse effettivamente disponibili (1,67 miliardi) e i crediti complessivamente richiesti (oltre 9,45 miliardi). Dopo il rifinanziamento di 1,6 miliardi (D.L. 113/2024 e D.L. 155/2024), con il Provv. AdE 12 dicembre 2024 n. 446421 la percentuale fruibile per il 2024 fu rideterminata al 100%: a consuntivo non vi fu quindi alcun taglio, e l'impresa con aliquota teorica del 60% fruì dell'intero 60%. Nel 2025 il coefficiente è stato pari al 60,38% (Provv. AdE n. 570046/2025). Per il 2026, con un budget di 2,3 miliardi, la percentuale effettiva sarà nota solo dopo la chiusura delle domande.
Nel nostro simulatore, il campo “Aliquota ZES” è editabile: puoi inserire l'aliquota teorica della tua regione o una stima prudenziale della percentuale effettiva.
Il credito ZES spetta per l'acquisizione di:
Da 200.000 € a 100.000.000 € per progetto di investimento
Nota: le imprese del settore della produzione primaria agricola, della pesca e dell'acquacoltura sono escluse dal credito ZES principale (art. 16). Per queste imprese esiste un credito d'imposta autonomo (art. 16-bis, D.L. 124/2023) con soglia minima di investimento di 50.000 € e regole proprie.
Industria siderurgica, carbonifera e della lignite; trasporti (esclusi magazzinaggio e supporto ai trasporti) e relative infrastrutture; produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche; banda larga; settori creditizio, finanziario e assicurativo
Tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica e regime contabile, che effettuano investimenti produttivi in strutture ubicate nella ZES Unica. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione o qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi dell'art. 2, punto 18, Reg. UE 651/2014.
Mantenimento 5 anni: i beni agevolati devono restare nella ZES e in funzione per almeno 5 anni dal completamento dell'investimento, per tutte le imprese (D.M. 17 maggio 2024, art. 7, comma 11; art. 14, par. 5, Reg. UE 651/2014), pena la revoca del credito.
Certificazione spese: prima di fruire del credito, le spese ammissibili devono essere certificate. La certificazione è obbligatoria per tutte le imprese beneficiarie (D.M. 17/05/2024, art. 7, comma 14, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il MEF). Le imprese già soggette per legge alla revisione legale la ottengono dal proprio revisore legale; le imprese non obbligate, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro (D.Lgs. 39/2010).
31 marzo – 30 maggio 2026
Finestra per la presentazione delle comunicazioni di investimento all'Agenzia delle Entrate
Giugno 2026 (entro ~10 giorni dalla chiusura)
Provvedimento AdE con la percentuale provvisoria di fruizione; la percentuale definitiva è rideterminata dopo la comunicazione integrativa di gennaio 2027
Dal giorno successivo al provvedimento
Utilizzo del credito in compensazione tramite F24
3 – 17 gennaio 2027
Comunicazione integrativa obbligatoria per confermare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026. La mancata presentazione comporta la decadenza dal credito.
Il credito ZES è pienamente cumulabile con l'iperammortamento 2026, a condizione che si applichi la nettizzazione: la base su cui si calcola la maggiorazione viene ridotta dell'importo del credito ZES ricevuto.
Per approfondire il meccanismo di nettizzazione e vedere esempi dettagliati, consulta la nostra guida alla cumulabilità delle agevolazioni.
Il nostro simulatore calcola automaticamente il credito ZES, la nettizzazione e il beneficio complessivo combinato con l'iperammortamento.