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Risorse/Credito ZES Unica

Credito d'Imposta ZES Unica 2026

Guida completa al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: aliquote per regione, investimenti ammissibili, percentuale effettiva e cumulabilità con l'iperammortamento.

Sommario

  1. 1. Cos'è la ZES Unica
  2. 2. Regioni incluse
  3. 3. Aliquote per regione e dimensione
  4. 4. Percentuale effettiva vs teorica
  5. 5. Investimenti ammissibili e requisiti
  6. 6. Tempistiche e adempimenti 2026
  7. 7. Cumulabilità con iperammortamento
  8. 8. Riferimenti normativi

1. Cos'è la ZES Unica

La ZES Unica (Zona Economica Speciale) è stata istituita dall'art. 9 del D.L. 124/2023 (conv. L. 162/2023). Il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica è disciplinato dall'art. 16 del medesimo decreto. La ZES Unica sostituisce le precedenti ZES regionali con un'unica zona che comprende tutte le regioni del Sud.

Il beneficio consiste in un credito d'imposta automatico, proporzionale all'investimento effettuato, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha confermato il credito ZES per il triennio 2026-2028, con dotazioni di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

2. Regioni incluse

La ZES Unica comprende 10 regioni:

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Marche
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Umbria

Nota: Marche e Umbria sono state inizialmente incluse con la L. 171/2025 (novembre 2025), che ha esteso le semplificazioni ZES e il credito d'imposta a queste regioni “in transizione”. La L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha poi confermato l'inclusione per il triennio 2026-2028, con aliquote inferiori rispetto alle regioni storiche del Mezzogiorno.

3. Aliquote per regione e dimensione impresa

Le aliquote massime teoriche derivano dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027 (approvata dalla Commissione europea). Variano per area geografica e dimensione dell'impresa:

RegionePiccolaMediaGrande
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia60%50%40%
Basilicata, Molise, Sardegna50%40%30%
Abruzzo, Marche, Umbria35%25%15%
Taranto (zona speciale)70%60%50%

Definizioni UE (Raccomandazione 2003/361/CE): piccola impresa (< 50 dipendenti, fatturato ≤ 10M €), media impresa (< 250 dipendenti, fatturato ≤ 50M €), grande impresa (tutti gli altri).

4. Percentuale effettiva vs teorica

Le aliquote della tabella precedente sono massime teoriche. La percentuale effettivamente fruibile dipende dal rapporto tra il budget disponibile e il totale delle richieste presentate.

Come funziona il riproporzionamento

  1. Le imprese presentano le comunicazioni di investimento entro la finestra prevista (per il 2026: dal 31 marzo al 30 maggio)
  2. L'Agenzia delle Entrate somma tutti i crediti richiesti
  3. Se il totale supera il budget, applica un coefficiente di riduzione proporzionale
  4. La percentuale effettiva viene comunicata con provvedimento dell'AdE

Precedente 2024: nel 2024 il coefficiente di riproporzionamento fu del 17,67% (Provv. AdE n. 305765/2024). Un'impresa con aliquota teorica del 60% ricevette effettivamente circa il 10,6%. Nel 2025 il coefficiente è salito al 60,38% (Provv. AdE n. 570046/2025). Per il 2026, con un budget di 2,3 miliardi, la percentuale effettiva sarà nota solo dopo la chiusura delle domande.

Nel nostro simulatore, il campo “Aliquota ZES” è editabile: puoi inserire l'aliquota teorica della tua regione o una stima prudenziale della percentuale effettiva.

5. Investimenti ammissibili e requisiti

Il credito ZES spetta per l'acquisizione di:

  • Beni strumentali nuovi (macchinari, impianti, attrezzature) destinati a strutture produttive nel territorio della ZES
  • Terreni e immobili strumentali (con il vincolo che il valore dei terreni e degli immobili non superi il 50% del valore complessivo dell'investimento)

Importi ammissibili

Da 200.000 € a 100.000.000 € per progetto di investimento

Nota: le imprese del settore della produzione primaria agricola, della pesca e dell'acquacoltura sono escluse dal credito ZES principale (art. 16). Per queste imprese esiste un credito d'imposta autonomo (art. 16-bis, D.L. 124/2023) con soglia minima di investimento di 50.000 € e regole proprie.

Settori esclusi

Industria siderurgica, carbonifera e della lignite; trasporti (esclusi magazzinaggio e supporto ai trasporti) e relative infrastrutture; produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche; banda larga; settori creditizio, finanziario e assicurativo

Chi può accedere

Tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica e regime contabile, che effettuano investimenti produttivi in strutture ubicate nella ZES Unica. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione o qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi dell'art. 2, punto 18, Reg. UE 651/2014.

Obblighi del beneficiario

!

Mantenimento 5 anni: i beni agevolati devono restare nella ZES e in funzione per almeno 5 anni dal completamento dell'investimento (3 anni per le PMI), pena la revoca del credito.

!

Certificazione spese: prima di fruire del credito, le spese ammissibili devono essere certificate da un revisore legale o da una società di revisione iscritta ai registri (D.M. 17/05/2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il MEF). Sono esonerate le imprese già soggette a revisione legale per legge.

6. Tempistiche e adempimenti 2026

1

31 marzo – 30 maggio 2026

Finestra per la presentazione delle comunicazioni di investimento all'Agenzia delle Entrate

2

Entro luglio 2026 (stimato)

Provvedimento AdE con la percentuale effettiva di fruizione

3

Dal giorno successivo al provvedimento

Utilizzo del credito in compensazione tramite F24

4

3 – 17 gennaio 2027

Comunicazione integrativa obbligatoria per confermare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026. La mancata presentazione comporta la decadenza dal credito.

7. Cumulabilità con l'iperammortamento

Il credito ZES è pienamente cumulabile con l'iperammortamento 2026, a condizione che si applichi la nettizzazione: la base su cui si calcola la maggiorazione viene ridotta dell'importo del credito ZES ricevuto.

Base maggiorazione = Investimento − Credito ZES

Per approfondire il meccanismo di nettizzazione e vedere esempi dettagliati, consulta la nostra guida alla cumulabilità delle agevolazioni.

8. Riferimenti normativi

  • •Artt. 16 e 16-bis, D.L. 124/2023 (conv. L. 162/2023) — Istituzione del credito ZES Unica
  • •L. 171/2025 — Estensione ZES a Marche e Umbria
  • •L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) — Conferma ZES 2026-2028 e dotazione finanziaria
  • •D.M. 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il MEF — Decreto attuativo: procedure, ammissibilità, certificazione spese
  • •Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027 — Aliquote massime per regione e dimensione impresa
  • •FAQ MIMIT Transizione 5.0, sez. 8.7 — Conferma cumulabilità ZES + credito 5.0 (principio di nettizzazione analogo a quello del comma 431, L. 199/2025, applicabile all'iperammortamento)

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Il nostro simulatore calcola automaticamente il credito ZES, la nettizzazione e il beneficio complessivo combinato con l'iperammortamento.

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