Credito d'Imposta ZES Unica 2026

Guida completa al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: aliquote per regione, investimenti ammissibili, percentuale effettiva e cumulabilità con l'iperammortamento.

1. Cos'è la ZES Unica

La ZES Unica (Zona Economica Speciale) è stata istituita dall'art. 9 del Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica è disciplinato dall'art. 16 del medesimo decreto. La ZES Unica sostituisce le precedenti ZES regionali con un'unica zona che comprende le regioni del Sud. La Legge 18 novembre 2025, n. 171, in vigore dal 20 novembre 2025, ha incluso nella ZES Unica l'intero territorio di Marche e Umbria. Ai fini del credito d'imposta, tuttavia, sono agevolabili soltanto le aree delle due regioni ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE.

Il beneficio consiste in un credito d'imposta determinato in base alle comunicazioni validamente presentate nei termini. Se il totale richiesto supera il limite di spesa, il credito è ripartito proporzionalmente tra tutti i beneficiari: l'ordine di invio non attribuisce priorità. Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi 438-443, ha confermato il credito ZES per il triennio 2026-2028, con dotazioni di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

2. Regioni incluse

La ZES Unica comprende 10 regioni:

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Marche
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Umbria

Nota

Marche e Umbria sono incluse dal 20 novembre 2025, data di entrata in vigore della L. 171/2025. La stessa legge ha riconosciuto il credito anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nelle aree ammissibili delle due regioni. La L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha poi prorogato il credito per gli investimenti 2026-2028 nelle aree ammissibili, con aliquote inferiori rispetto alle regioni storiche del Mezzogiorno.

3. Aliquote per regione e dimensione impresa

Le aliquote massime teoriche derivano dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027 (approvata dalla Commissione europea). Variano per area geografica e dimensione dell'impresa:

RegionePiccolaMediaGrande
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia60%50%40%
Basilicata, Molise, Sardegna50%40%30%
Abruzzo, Marche, Umbria35%25%15%
Taranto (zona speciale)70%60%50%

Attenzione: solo le zone assistite

Il credito ZES non si applica all'intero territorio di ciascuna regione, ma soltanto alle zone assistite individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Le regioni della prima fascia (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Molise, Sardegna) sono coperte integralmente, mentre per Abruzzo, Marche e Umbria rientrano solo alcuni Comuni mappati. È quindi opportuno verificare che la struttura produttiva ricada in un'area ammissibile.

Definizioni UE (Raccomandazione 2003/361/CE): piccola impresa (< 50 dipendenti, fatturato ≤ 10M €), media impresa (< 250 dipendenti, fatturato ≤ 50M €), grande impresa (tutti gli altri).

4. Percentuale effettiva vs teorica

Le aliquote della tabella precedente sono massime teoriche. La percentuale effettivamente fruibile dipende dal rapporto tra il budget disponibile e il totale delle richieste presentate.

Come funziona il riproporzionamento

  1. Le imprese presentano le comunicazioni di investimento entro la finestra prevista (per il 2026: dal 31 marzo al 30 maggio)
  2. L'Agenzia delle Entrate somma tutti i crediti richiesti
  3. Se il totale supera il budget, applica un coefficiente di riduzione proporzionale
  4. La percentuale effettiva viene comunicata con provvedimento dell'AdE

Precedente 2024

Nel 2024 il coefficiente di riproporzionamento inizialmente comunicato fu del 17,6668% (Provv. AdE 22 luglio 2024 n. 305765), pari al rapporto tra le risorse effettivamente disponibili (1,67 miliardi) e i crediti complessivamente richiesti (oltre 9,45 miliardi). Dopo il rifinanziamento di 1,6 miliardi (D.L. 113/2024 e D.L. 155/2024), con il Provv. AdE 12 dicembre 2024 n. 446421 la percentuale fruibile per il 2024 fu rideterminata al 100%: a consuntivo non vi fu quindi alcun taglio, e l'impresa con aliquota teorica del 60% fruì dell'intero 60%. Nel 2025 il coefficiente è stato pari al 60,38% (Provv. AdE n. 570046/2025). Per il 2026, con un budget di 2,3 miliardi, la percentuale effettiva sarà nota solo dopo la chiusura delle domande.

Nel nostro simulatore, il campo “Aliquota ZES” è editabile: puoi inserire l'aliquota teorica della tua regione o una stima prudenziale della percentuale effettiva.

5. Investimenti ammissibili e requisiti

Il credito ZES spetta per l'acquisizione di:

  • Beni strumentali nuovi (macchinari, impianti, attrezzature) destinati a strutture produttive nel territorio della ZES
  • Terreni e immobili strumentali (con il vincolo che il valore dei terreni e degli immobili non superi il 50% del valore complessivo dell'investimento)

Importi ammissibili

Da 200.000 € a 100.000.000 € per progetto di investimento

Nota: le imprese del settore della produzione primaria agricola, della pesca e dell'acquacoltura sono escluse dal credito ZES principale (art. 16). Per queste imprese esiste un credito d'imposta autonomo (art. 16-bis, D.L. 124/2023) con soglia minima di investimento di 50.000 € e regole proprie.

Settori esclusi

Industria siderurgica, carbonifera e della lignite; trasporti (esclusi magazzinaggio e supporto ai trasporti) e relative infrastrutture; produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche; banda larga; settori creditizio, finanziario e assicurativo

Chi può accedere

Tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica e regime contabile, che effettuano investimenti produttivi in strutture ubicate nella ZES Unica. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione o qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi dell'art. 2, punto 18, Reg. UE 651/2014.

Obblighi del beneficiario

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Mantenimento 5 anni: i beni agevolati devono restare nella ZES e in funzione per almeno 5 anni dal completamento dell'investimento, per tutte le imprese (D.M. 17 maggio 2024, art. 7, comma 11; art. 14, par. 5, Reg. UE 651/2014), pena la revoca del credito.

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Certificazione spese: prima di fruire del credito, le spese ammissibili devono essere certificate. La certificazione è obbligatoria per tutte le imprese beneficiarie (D.M. 17/05/2024, art. 7, comma 14, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il MEF). Le imprese già soggette per legge alla revisione legale la ottengono dal proprio revisore legale; le imprese non obbligate, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro (D.Lgs. 39/2010).

6. Tempistiche e adempimenti 2026

1

31 marzo – 30 maggio 2026

Finestra per la presentazione delle comunicazioni di investimento all'Agenzia delle Entrate

2

Giugno 2026 (entro ~10 giorni dalla chiusura)

Provvedimento AdE con la percentuale provvisoria di fruizione; la percentuale definitiva è rideterminata dopo la comunicazione integrativa di gennaio 2027

3

Dal giorno successivo al provvedimento

Utilizzo del credito in compensazione tramite F24

4

3 – 17 gennaio 2027

Comunicazione integrativa obbligatoria per confermare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026. La mancata presentazione comporta la decadenza dal credito.

7. Cumulabilità con l'iperammortamento

Il credito ZES è pienamente cumulabile con l'iperammortamento 2026, a condizione che si applichi la nettizzazione: la base su cui si calcola la maggiorazione viene ridotta dell'importo del credito ZES ricevuto.

Base maggiorazione = Investimento − Credito ZES

Per approfondire il meccanismo di nettizzazione e vedere esempi dettagliati, consulta la nostra guida alla cumulabilità delle agevolazioni.

8. Riferimenti normativi

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