Micro, piccola e media impresa secondo la Raccomandazione europea 2003/361/CE: i criteri che determinano l'accesso a Sabatini, ZES e alle agevolazioni in regime GBER.
La sigla PMI (Piccole e Medie Imprese) identifica le imprese che rispettano determinati limiti dimensionali in termini di occupati, fatturato e totale di bilancio. La definizione ufficiale è stabilita dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita nell'ordinamento italiano dal D.M. 18 aprile 2005.
Questa classificazione è vincolante per l'accesso a numerose agevolazioni nazionali e comunitarie: la Nuova Sabatini, i fondi POR-FESR, e in generale tutte le misure soggette al Regolamento (UE) 651/2014 (GBER), che modula le intensità massime di aiuto in funzione della dimensione dell'impresa.
Nota: anche il Credito ZES Unica differenzia le aliquote per piccola, media e grande impresa, secondo gli stessi parametri dimensionali definiti dalla Raccomandazione 2003/361/CE.
La Raccomandazione individua tre soglie dimensionali. Un'impresa rientra in una categoria se rispetta sia il limite di occupati, sia almeno uno dei due limiti finanziari (fatturato annuo oppure totale di bilancio).
| Categoria | Occupati (ULA) | Fatturato annuo | Totale di bilancio |
|---|---|---|---|
| Micro impresa | < 10 | ≤ 2 M€ | ≤ 2 M€ |
| Piccola impresa | < 50 | ≤ 10 M€ | ≤ 10 M€ |
| Media impresa | < 250 | ≤ 50 M€ | ≤ 43 M€ |
| Grande impresa | ≥ 250 | > 50 M€ | > 43 M€ |
Attenzione: gli occupati si esprimono in ULA (Unità Lavorative Anno), cioè equivalenti a tempo pieno. Un dipendente part-time al 50% conta 0,5 ULA. Stagionali e interinali contano pro-quota.
Il criterio degli occupati è sempre obbligatorio. Per i due parametri finanziari basta rispettarne uno: un'impresa con 40 dipendenti, 8 M€ di fatturato e 12 M€ di totale di bilancio resta “piccola” (il fatturato è ≤ 10 M€, anche se il bilancio supera la soglia).
La Raccomandazione non si ferma ai parametri della singola società: impone di verificare anche i legami con altre imprese. Si distinguono tre situazioni:
Nessuna partecipazione ≥ 25% in altre imprese, e nessuna impresa detiene ≥ 25% del suo capitale. I dati si calcolano solo sull'impresa stessa.
Partecipazione tra il 25% e il 50% (in una o nell'altra direzione). Ai propri dati si sommano quelli dell'impresa associata in proporzione alla quota detenuta.
Partecipazione > 50%, oppure influenza dominante (controllo di fatto). I dati dell'impresa collegata si sommano al 100%.
Esempio: un'impresa con 30 dipendenti e 7 M€ di fatturato sembrerebbe “piccola”. Ma se è controllata al 60% da una società con 300 dipendenti, diventa collegata: i dati si sommano al 100% e l'impresa risulta “grande”, perdendo l'accesso alle agevolazioni riservate alle PMI.
Le soglie del 25% e del 50% si applicano sia alle quote di capitale sia ai diritti di voto. Le partecipazioni di società pubbliche di partecipazione, società di venture capital, business angel, università o centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali (compresi i fondi di sviluppo regionale) e autorità locali autonome (con bilancio < 10 M€ e < 5.000 abitanti) non fanno scattare lo status di impresa associata anche se raggiungono o superano il 25%, purché tali soggetti non siano collegati tra loro o all'impresa (art. 3, par. 2, lett. a–d, dell'Allegato alla Raccomandazione).
La classificazione PMI ha un impatto diretto sull'entità e sull'accessibilità delle agevolazioni:
| Agevolazione | Impatto della dimensione |
|---|---|
| Nuova Sabatini | Riservata esclusivamente alle PMI. Le grandi imprese sono escluse. Le micro e piccole imprese nel Mezzogiorno possono accedere alla Sabatini Sud (tasso 5,5%). |
| Credito ZES Unica | L'aliquota varia per dimensione: ad esempio, in Campania una piccola impresa ha il 60%, una media il 50%, una grande il 40%. |
| Iperammortamento 2026 | La maggiorazione non differenzia per dimensione: tutte le imprese accedono alle stesse aliquote (180% / 100% / 50%). Tuttavia le intensità GBER limitano le grandi imprese nel cumulo. |
| De minimis | Il tetto di 300.000 € in tre anni (Reg. UE 2023/2831) si applica a tutte le imprese, ma le PMI sono i destinatari più frequenti. |
| GBER (Reg. 651/2014) | Le intensità massime di aiuto agli investimenti regionali (art. 14) prevedono una maggiorazione del +20% per le piccole imprese e +10% per le medie, rispetto alla grande impresa. |
I dati di riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato. Per le imprese di nuova costituzione (senza bilancio approvato), si utilizzano stime di buona fede effettuate nel corso dell'esercizio.
Si contano i lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato), i soci-lavoratori, i proprietari-gestori. Non si contano: apprendisti con contratto di apprendistato, persone con contratto di formazione o di inserimento e lavoratori in congedo di maternità o parentale. Il calcolo è in ULA: un dipendente part-time al 60% = 0,6 ULA; un dipendente presente per 6 mesi = 0,5 ULA.
Corrisponde alle vendite nette e alle prestazioni di servizi dell'ultimo esercizio, al netto di sconti, resi e IVA. Per le imprese che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS si utilizzano i “ricavi” come definiti dagli standard.
Corrisponde al totale dell'attivo dello stato patrimoniale (immobilizzazioni + attivo circolante + ratei e risconti). Non va confuso con il patrimonio netto.
Regola dei due esercizi: un'impresa cambia categoria (in alto o in basso) solo se supera o scende sotto le soglie per due esercizi consecutivi. Se un anno un'impresa piccola supera i 50 dipendenti ma l'anno successivo scende di nuovo sotto, resta piccola.
La dimensione dell'impresa influenza l'aliquota ZES, l'accesso alla Sabatini e i massimali GBER. Usa il nostro simulatore per vedere il beneficio complessivo.