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Risorse/Iperammortamento

Iperammortamento 2026: Cos'è e Come Funziona

Panoramica completa sull'agevolazione fiscale per gli investimenti in beni strumentali 4.0: definizione, fasce di maggiorazione, requisiti e procedura.

Aggiornamento 16 febbraio 2026

  • Decreto attuativo: bozza datata 5 gennaio 2026 (comma 433, scadenza 30 giorni), non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
  • Vincolo Made in UE/SEE: il Viceministro Leo ha annunciato l'eliminazione del vincolo territoriale in un prossimo provvedimento legislativo.

Sommario

  1. 1. Cos'è l'iperammortamento
  2. 2. Le fasce di maggiorazione
  3. 3. Chi può accedere
  4. 4. Come funziona la procedura
  5. 5. Approfondimenti

1. Cos'è l'iperammortamento

L'iperammortamento è un'agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, commi 427-436) che consente alle imprese di dedurre ai fini delle imposte sui redditi (IRES o IRPEF) un ammortamento maggiorato per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

In pratica, l'impresa può dedurre dal reddito imponibile un importo superiore al costo effettivo del bene: la differenza tra l'ammortamento maggiorato e quello ordinario genera un risparmio fiscale (pari al 24% della maggiorazione per i soggetti IRES). Non è un contributo a fondo perduto né un credito d'imposta, ma una deduzione extra-contabile che riduce le imposte sui redditi per tutta la durata del piano di ammortamento.

L'agevolazione si applica ai beni materiali e immateriali elencati negli Allegato IV e Allegato V della legge: macchine CNC, robot collaborativi, sistemi IoT, software MES, SCADA e altre tecnologie abilitanti l'Industria 4.0. I beni devono essere prodotti in uno Stato membro UE o SEE.

2. Le fasce di maggiorazione

La maggiorazione non è fissa ma varia in base al valore dell'investimento. Il comma 427 prevede tre fasce progressive, valide sia per i beni materiali (Allegato IV) che per i beni immateriali (Allegato V):

Quota di investimentoMaggiorazioneRisparmio IRES (24%)
Fino a 2,5 milioni di euro180%43,2% del costo
Da 2,5 a 10 milioni di euro100%24% del costo
Da 10 a 20 milioni di euro50%12% del costo
Oltre 20 milioni di euroNessuna—

Le fasce sono progressive: per un investimento di 5 milioni, la maggiorazione del 180% si applica sui primi 2,5 milioni e quella del 100% sui restanti 2,5 milioni. Per i dettagli sulle formule di calcolo e un piano di ammortamento d'esempio, consulta la guida fiscale.

3. Chi può accedere

L'agevolazione è riservata ai titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica (SRL, SPA, SAS, SNC, ditte individuali) e dal settore di attività. Sono inclusi anche gli stabili organizzazioni di soggetti esteri. La spettanza è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (comma 428).

Ammessi

  • • Tutte le imprese con reddito d'impresa
  • • Qualsiasi settore (manifattura, servizi, commercio)
  • • Qualsiasi dimensione (micro, PMI, grandi imprese)
  • • Beni in proprietà o leasing finanziario

Esclusi

  • • Professionisti e lavoratori autonomi
  • • Imprese in liquidazione, fallimento, concordato preventivo senza continuità o altra procedura concorsuale
  • • Imprese destinatarie di sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001)
  • • Beni usati o ricondizionati

Per l'elenco completo dei requisiti soggettivi e oggettivi, consulta la guida operativa.

4. Come funziona la procedura

A differenza del precedente credito d'imposta 4.0, il nuovo iperammortamento prevede una procedura gestita dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) tramite piattaforma telematica del GSE (comma 430). Secondo la bozza del decreto attuativo (art. 3), la piattaforma sarebbe accessibile via SPID e i passaggi principali sarebbero:

  1. 1

    Comunicazione preventiva al GSE

    L'impresa trasmetterebbe al GSE una comunicazione per ciascuna struttura produttiva, indicando tipologia e ammontare degli investimenti, dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva, e dati relativi all'applicazione della maggiorazione.

  2. 2

    Comunicazione di conferma

    Entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, l'impresa trasmetterebbe la conferma dell'investimento con la prova del versamento dell'acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione e i riferimenti delle fatture.

  3. 3

    Effettuazione dell'investimento

    Acquisto o leasing del bene 4.0 e interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Gli investimenti devono essere effettuati entro il 30 settembre 2028.

  4. 4

    Perizia tecnica asseverata

    Per i beni degli Allegati IV e V con costo unitario oltre 300.000 €, servirebbe una perizia asseverata di un ingegnere o perito industriale (o ente di certificazione accreditato). Per il settore agricolo, la bozza del decreto prevede che la perizia potrebbe essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato (art. 5). Sotto tale soglia basterebbe una dichiarazione del legale rappresentante. Per i beni FER destinati all'autoconsumo (art. 7 del decreto) la perizia sarebbe sempre obbligatoria, indipendentemente dall'importo.

  5. 5

    Certificazione contabile

    Secondo la bozza del decreto attuativo (art. 6), l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile devono risultare da una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti (ai sensi del D.Lgs. 39/2010). Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione può essere rilasciata da un revisore o una società di revisione iscritti nella Sezione A del registro. È un adempimento distinto dalla perizia tecnica: la perizia attesta i requisiti tecnologici, la certificazione contabile attesta la correttezza delle spese.

  6. 6

    Comunicazione di completamento al GSE

    Entro il 15 novembre 2028, comunicazione consuntiva corredata dalle attestazioni di perizia tecnica e certificazione contabile delle spese sostenute.

  7. 7

    Deduzione in dichiarazione dei redditi

    La maggiorazione viene dedotta extra-contabilmente in dichiarazione, per ogni anno del piano di ammortamento.

Attenzione ai tempi

Il GSE avrebbe fino a 10 giorni per rispondere a ciascuna comunicazione (art. 3, comma 6 della bozza di decreto). In caso di richiesta di integrazione documentale, l'impresa avrebbe 10 giorni per integrare e il GSE ulteriori 10 per riesaminare — fino a 30 giorni per singola comunicazione. Il ciclo completo delle tre comunicazioni richiederebbe quindi almeno 30 giorni nel caso ottimale. Se la procedura si conclude dopo il 31 dicembre, la deduzione della maggiorazione si trasla all'anno d'imposta successivo: il beneficio totale resta invariato, ma viene posticipato di un anno.

Per la procedura dettagliata con tutti i documenti richiesti, consulta la guida operativa completa.

5. Approfondimenti

L'iperammortamento 2026 ha molti aspetti da approfondire. Abbiamo preparato guide specializzate su ciascun tema:

Guida Fiscale

Formule di calcolo, piano di ammortamento, coefficienti e risparmio IRES

Guida Operativa

Procedura GSE, perizia tecnica, certificazione contabile, controlli

Guida Leasing 4.0

Canoni maggiorati, durata minima fiscale, maxicanone, riscatto

Cumulabilità e Nettizzazione

Come cumulare con ZES Unica e Sabatini: formula ed esempi pratici

Domande Frequenti

Risposte alle domande più comuni sull'iperammortamento

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