Panoramica completa sull'agevolazione fiscale per gli investimenti in beni strumentali 4.0: definizione, fasce di maggiorazione, requisiti e procedura.
L'iperammortamento è un'agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436) che consente alle imprese di dedurre ai fini delle imposte sui redditi (IRES o IRPEF) un ammortamento maggiorato per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
In pratica, l'impresa può dedurre dal reddito imponibile un importo superiore al costo effettivo del bene: la differenza tra l'ammortamento maggiorato e quello ordinario genera un risparmio fiscale (24% della maggiorazione per i soggetti IRES; aliquota marginale per i soggetti IRPEF). Non è un contributo a fondo perduto né un credito d'imposta, ma una deduzione extra-contabile che riduce le imposte sui redditi per tutta la durata del piano di ammortamento.
Tre nozioni dell'art. 1 del decreto sono trasversali a tutto il meccanismo:
L'agevolazione si applica ai beni materiali e immateriali elencati negli Allegato IV e Allegato V della legge: macchine CNC, robot collaborativi, sistemi IoT, software MES, SCADA e altre tecnologie abilitanti l'Industria 4.0.
Accanto ai beni 4.0, l'art. 8 del decreto introduce un canale dedicato agli impianti fotovoltaici per autoproduzione: regole proprie, parametri di costo differenziati per le tipologie di moduli iscritti nel Registro dei Moduli Fotovoltaici (lettere b/c) e dimensionamento dell'impianto entro il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Il vincolo originario di produzione UE/SEE dei beni è stato soppresso dall'art. 7 del DL 38/2026, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026: i beni ammessi all'iperammortamento possono quindi avere qualsiasi origine produttiva.
La maggiorazione non è fissa ma varia in base al valore dell'investimento. L'art. 1, comma 427, prevede tre fasce progressive, valide sia per i beni materiali (Allegato IV) che per i beni immateriali (Allegato V):
| Quota di investimento | Maggiorazione | Risparmio IRES (24%) |
|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% | 43,2% del costo |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro | 100% | 24% del costo |
| Da 10 a 20 milioni di euro | 50% | 12% del costo |
| Oltre 20 milioni di euro | Nessuna | — |
Le fasce sono progressive: per un investimento di 5 milioni, la maggiorazione del 180% si applica sui primi 2,5 milioni e quella del 100% sui restanti 2,5 milioni. Per i dettagli sulle formule di calcolo e un piano di ammortamento d'esempio, consulta la guida fiscale.
L'agevolazione è riservata ai titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica (SRL, SPA, SAS, SNC, ditte individuali) e dal settore di attività. Sono incluse anche le stabili organizzazioni di soggetti esteri. La spettanza è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 1, comma 428).
Per l'elenco completo dei requisiti soggettivi e oggettivi, consulta la guida operativa.
L'accesso all'agevolazione avviene tramite la piattaforma informatica del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), accessibile via SPID/CIE. L'art. 3 del decreto attuativo prevede tre comunicazioni operative sequenziali (preventiva, di conferma, di completamento) e due comunicazioni periodiche annuali (20 gennaio + 30 giugno) per il monitoraggio degli oneri. La maggiorazione si fruisce in dichiarazione dei redditi sulla base della perizia tecnica asseverata (art. 6) e della certificazione contabile (art. 7), con decorrenza disciplinata dall'art. 4.
Comunicazione preventiva (art. 3, comma 1)
L'impresa trasmette al GSE una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l'indicazione di: dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva; tipologia e ammontare degli investimenti negli Allegati IV e V, data prevista di interconnessione, tipologia e ammontare degli investimenti FER per autoconsumo e relativa data prevista di entrata in funzione, dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Comunicazione di conferma (art. 3, comma 2)
Entro sessanta giorni dalla notifica dell'esito positivo del GSE sulla preventiva, l'impresa trasmette la comunicazione di conferma indicando data e importo dell'ultima quota dell'acconto necessaria a raggiungere il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, e i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. La conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto alla preventiva.
Per i beni in locazione finanziaria, il pagamento delle quote per il raggiungimento del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte della società concedente al fornitore.
Comunicazione di completamento (art. 3, comma 3)
Al completamento degli investimenti e all'avvenuta interconnessione dei beni, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028 (termine prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale dal GSE), l'impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento corredate dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata (art. 6) e della certificazione contabile (art. 7). La comunicazione riporta, per ciascun bene, la data di completamento dell'investimento.
Il completamento coincide, per i beni 4.0 degli Allegati IV e V, con la data di effettuazione ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR; per i beni FER autoconsumo, con la data di fine lavori (art. 1, comma 1, lettera l, del decreto attuativo).
Il GSE, per ciascuna comunicazione, entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio comunica l'esito positivo oppure indica i dati e la documentazione da integrare entro ulteriori 10 giorni; sulla integrazione il GSE risponde entro 10 giorni dalla ricezione (art. 3, comma 4). Il mancato invio nei termini comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio (art. 3, comma 5).
A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, l'impresa trasmette al GSE due comunicazioni periodiche all'anno per il monitoraggio degli oneri:
Perizia tecnica asseverata (art. 6)
Per tutti i beni degli Allegati IV e V è richiesta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti all'albo, oppure un'attestazione di un ente di certificazione accreditato. Entrambi devono essere dotati di idonee coperture assicurative. Per il settore agricolo è ammessa anche da dottore agronomo o forestale, agrotecnico laureato o perito agrario laureato.
Per i beni FER destinati all'autoconsumo (art. 8), la perizia copre anche il soddisfacimento delle caratteristiche di dimensionamento (producibilità ≤ 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva) e dei limiti di costo previsti dall'Allegato 1.
Non è ammessa l'autocertificazione del legale rappresentante in alternativa alla perizia: l'adempimento è richiesto per tutti i beni agevolati, indipendentemente dal loro valore unitario.
Certificazione contabile (art. 7)
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D.Lgs. 39/2010, nel rispetto dei principi di indipendenza dell'art. 10 (e, in attesa, del codice etico IFAC).
La certificazione contabile è un adempimento distinto dalla perizia tecnica: la perizia attesta i requisiti tecnologici 4.0, la certificazione contabile l'effettivo sostenimento delle spese.
La maggiorazione del costo di acquisizione rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta. La fruizione resta in ogni caso subordinata alla ricezione dell'esito positivo del GSE rispetto a ciascuna comunicazione di completamento. Una volta dedotta extra-contabilmente in dichiarazione, la maggiorazione si distribuisce sulle quote del piano di ammortamento del bene.
Apertura della piattaforma GSE
I termini di apertura della piattaforma informatica del GSE e i modelli di comunicazione sono fissati con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale per la politica industriale del MIMIT (art. 5). Le informazioni sono pubblicate nei siti istituzionali del MIMIT e del GSE e sulla piattaforma Incentivi.gov.it. Gli investimenti possono essere effettuati e completati dal 1° gennaio 2026; la trasmissione delle comunicazioni decorre dall'apertura della piattaforma.
I dati personali raccolti dal Ministero e dal GSE in occasione del procedimento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In sede di comunicazione preventiva l'impresa prende visione dell'informativa privacy pubblicata sul sito del GSE.
Per la procedura dettagliata con tutti i documenti richiesti, consulta la guida operativa completa.
Il decreto attuativo affida al GSE le verifiche documentali e i controlli sugli investimenti agevolati, e disciplina nei dettagli decadenza, recupero e monitoraggio degli oneri (artt. 9-12).
Il GSE, sulla base della convenzione stipulata con il MIMIT (art. 1, comma 435, L. 199/2025), effettua le verifiche documentali e i controlli sugli investimenti agevolati nei termini di cui all'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (di regola, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). L'impresa è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e veridicità dei dati: perizie e attestazioni, fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.
L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:
In caso di indebita fruizione rilevata all'esito dei controlli, il GSE comunica all'Agenzia delle Entrate i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per la conseguente attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Il GSE trasmette al MIMIT, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, almeno mensilmente, i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dai beneficiari ai sensi dell'art. 3.
L'iperammortamento 2026 ha molti aspetti da approfondire. Abbiamo preparato guide specializzate su ciascun tema:
Formule di calcolo, piano di ammortamento, coefficienti e risparmio IRES
Procedura GSE, perizia tecnica, certificazione contabile, controlli
Canoni maggiorati, durata minima fiscale, maxicanone, riscatto
Come cumulare con ZES Unica e Sabatini: formula ed esempi pratici
Risposte alle domande più comuni sull'iperammortamento
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