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DIRATEC S.R.L.

Via Brescia 108 G/H – 25018 Montichiari (BS)

Cod. Fisc. e P.IVA 04274200981

Numero REA: BS-601891

Codice SDI: W7YVJK9

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.

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Guida Operativa all'Iperammortamento 2026

Come accedere correttamente all'agevolazione, dalla pianificazione alla fruizione.

Sommario

  1. 1. Inquadramento generale
  2. 2. Definizioni operative chiave
  3. 3. Soggetti beneficiari
  4. 4. Investimenti agevolabili (4.0)
  5. 5. Investimenti FER per autoconsumo
  6. 6. Misura dell'agevolazione
  7. 7. Procedura GSE: flusso completo
  8. 8. Schema temporale e scadenze
  9. 9. Documentazione obbligatoria
  10. 10. Checklist documenti per fase
  11. 11. Esempi operativi
  12. 12. Errori da evitare
  13. 13. Cumulabilità
  14. 14. Gestione dei beni
  15. 15. Controlli, decadenza, recupero
  16. 16. Acconti d'imposta
  17. 17. Trattamento dei dati personali

Inquadramento generale

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), all'art. 1, commi 427-436, ha reintrodotto l'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati. Il beneficio non è cumulabile con il credito d'imposta per beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), c.d. Transizione 4.0.

Il nuovo incentivo si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e consente una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Il beneficio non si realizza sotto forma di contributo diretto o credito d'imposta, ma attraverso un risparmio fiscale distribuito nel tempo, coerentemente con il piano di ammortamento del bene.

1.1 Data di effettuazione dell'investimento

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, rilevano le regole generali dell'art. 109 del TUIR (D.P.R. 917/1986): per i beni mobili conta la data della consegna o spedizione; per gli immobili e le aziende, la data di stipulazione dell'atto.

Nota operativa

Gli ordini effettuati prima del 1° gennaio 2026 possono beneficiare dell'agevolazione, purché la consegna avvenga nel periodo agevolato (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028).

Definizioni operative chiave

Le nozioni che seguono ricorrono in ogni comunicazione GSE, in ogni perizia tecnica e in ogni certificazione contabile dell'iperammortamento 2026. Errori di interpretazione causano respingimenti delle comunicazioni, contestazioni in fase di controllo o, nei casi più gravi, decadenza dal beneficio. Le definizioni sono fissate dall'art. 1 del decreto attuativo. Il decreto attuativo, firmato dal MIMIT il 4 maggio 2026, è in attesa della firma di concerto del MEF, della registrazione alla Corte dei Conti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: le disposizioni operative qui descritte riflettono il testo firmato e potranno essere oggetto di limitati adeguamenti.

TermineDefinizione operativa
Struttura produttivaSito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa. Ogni struttura produttiva richiede una propria comunicazione preventiva.
Completamento degli investimentiPer i beni 4.0 (Allegati IV e V): data di effettuazione ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (consegna o spedizione, per i beni mobili). Per i beni FER autoconsumo: data di fine lavori.
Data di fine lavori (FER)Installazione di tutte le macchine e dei dispositivi elettromeccanici e ultimazione delle opere civili, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 (TICA).
Energia da fonti rinnovabiliEnergia non fossile da fonte eolica, solare, geotermica, osmotica, energia dell'ambiente, mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati da depurazione e biogas.
SPID/CIESistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione, oppure carta di identità elettronica ex art. 64 D.Lgs. 82/2005. È il metodo di accesso obbligatorio alla piattaforma GSE per la trasmissione delle comunicazioni.
Piattaforma informatica (GSE)Sistema telematico per la gestione della misura, accessibile nell'area «Area Clienti» del sito www.gse.it. Tutte le comunicazioni operative e periodiche viaggiano su questo canale.
POD (Point of Delivery)Codice alfanumerico che identifica in modo univoco il punto fisico di consegna/prelievo dell'energia elettrica. Determina la riconducibilità dell'impianto FER alla struttura produttiva.
Calore di processoCalore destinato a usi differenti dal riscaldamento ambienti e dalla produzione di acqua calda sanitaria. Solo gli impianti termici dedicati al calore di processo possono rientrare tra le spese FER agevolabili.
Dimensionamento degli impiantiPotenza massima installabile in base alle caratteristiche di producibilità dell'impianto (ore equivalenti). Soggetto al limite del 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Soggetti beneficiari

Possono accedere all'iperammortamento i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1, comma 427, L. 199/2025). Secondo la prassi interpretativa consolidata per agevolazioni analoghe (cfr. Circolare AdE 4/E 2017 e successive), l'agevolazione spetta indipendentemente dalla forma giuridica e si applica anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

3.1 Condizioni generali di accesso

L'accesso al beneficio è subordinato al rispetto di due condizioni generali:

  1. conformità alle normative in materia di sicurezza sul lavoro applicabili al settore di riferimento;
  2. regolarità contributiva (INPS, INAIL e altri enti previdenziali obbligatori).

3.2 Esclusioni soggettive

Sono escluse dal beneficio le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria;
  • in fallimento;
  • in liquidazione coatta amministrativa;
  • in concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019) o da altre leggi speciali;
  • che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Investimenti agevolabili

4.1 Beni materiali e immateriali 4.0

L'agevolazione si applica agli investimenti in:

  • beni materiali strumentali nuovi inclusi nell'Allegato IV alla Legge di Bilancio 2026;
  • beni immateriali (software, sistemi e piattaforme digitali) inclusi nell'Allegato V.

In entrambi i casi è richiesto che i beni siano:

  • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Nota operativa

Gli Allegati IV e V sostituiscono integralmente i precedenti Allegati A e B del piano Industria 4.0. I nuovi allegati ampliano e dettagliano significativamente le categorie rispetto ai precedenti Allegati A e B della L. 232/2016, con l'aggiunta tra l'altro di: hardware dedicato per AI e simulazione (HPC, edge computing), infrastrutture 5G private, sotto-categorie specifiche di AI (AI generativa, Agentic AI, MLOps), hardware dedicato per cybersecurity industriale OT (firewall industriali, IDS/IPS per reti OT) — la componente software per la cybersecurity era già coperta dall'Allegato B della L. 232/2016 — e piattaforme per sostenibilità e Digital Product Passport.

Investimenti FER per autoconsumo

Sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (art. 8 del decreto attuativo). La disciplina prevede un elenco tassativo di spese ammissibili, vincoli di localizzazione degli impianti, un limite dimensionale al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva e parametri di costo massimo €/kW per ciascuna fonte.

Spese agevolabili (art. 8, comma 1)

L'elenco tassativo delle spese ammissibili è riportato dall'art. 8, comma 1, in cinque lettere:

  1. Gruppi di generazione dell'energia elettrica;
  2. Trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica e misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione;
  3. Impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici alimentata da energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata o certificata come rinnovabile (delibera ARERA ARG/elt 104/11);
  4. Servizi ausiliari di impianto;
  5. Impianti per lo stoccaggio dell'energia (BESS) asserviti agli impianti di cui alla lettera a).

Localizzazione degli impianti

L'art. 8, comma 1, individua tre casistiche di localizzazione ammessa:

  1. Stessa particella catastale della struttura produttiva — caso più semplice (esempio: FV sul tetto del capannone).
  2. Particelle catastali differenti, con POD esistenti riconducibili alla struttura produttiva — l'impianto può essere fisicamente staccato dal sito principale purché la rete elettrica locale lo riconduca alla stessa unità produttiva.
  3. Autoconsumo a distanza nella stessa zona di mercato — nei casi di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, l'impianto può essere localizzato nella medesima zona di mercato della struttura produttiva pur essendo geograficamente lontano.

Dimensionamento massimo (regola del 105%)

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è soggetto a un tetto: la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato come somma dei consumi medi annui dell'esercizio precedente alla comunicazione preventiva, in energia elettrica e in equivalente elettrico dell'energia termica utilizzata. Per il termico il dimensionamento è riferito al solo fabbisogno di calore di processo.

L'energia elettrica equivalente associata al fabbisogno termico si calcola con la seguente formula (Allegato 1, Sezione I):

Energia elettrica equivalente E_eq

Eeq = [ Σ ( Qi × ftep,i ) / 0,187 ] × 10³   [kWhe]

dove Q_i è la quantità di combustibile o energia termica consumata, f_tep,i è il fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio (Tabella 1) e 0,187 tep/MWh è il fattore di conversione tra energia elettrica prelevata dalla rete e energia primaria.

La producibilità attesa si determina così:

Producibilità massima attesa

Producibilità ≤ 105% × [ Erete + min ( Erete ; Eeq ) ]

dove E_rete è l'energia elettrica prelevata dalla rete nell'esercizio precedente.

Tabella 1 — Fattori di conversione ftep

I fattori di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio per le diverse fonti e vettori energetici (Allegato 1, Sezione I del decreto):

Fonte / vettore energeticoUnità di misuraftep
Gasoliot1,02
Gasoliolitri0,00086
Olio combustibilet0,98
GPL stato liquidot1,10
GPL stato liquidolitri0,000616
GPL stato gassosoSm³0,00253
GPL stato gassosoNm³0,00267
Oli vegetalit0,88
Oli vegetalilitri0,00079
Pellett0,40
Legna macinata fresca (cippato)t0,20
Gas naturaleSm³0,000836
Gas naturaleNm³0,000882
Gas Naturale Liquefatto (GNL)t1,08
BiogasSm³0,00052
BiogasNm³0,00055
Calore da fluido termovettore acquistatoMWh0,103
Calore da fluido termovettore acquistatoGJ0,029

Costi massimi ammissibili — parametri €/kW

Per gli impianti di produzione di energia elettrica e per i sistemi di accumulo i costi sono soggetti a tetti €/kW (Allegato 1, Sezione II) differenziati per fonte e fascia di potenza. Le tabelle che seguono riportano i parametri del decreto.

Requisiti specifici per il fotovoltaico

Per l'autoproduzione da fonte solare sono agevolabili esclusivamente i moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, conv. L. 11/2024:

TipologiaRequisiti
Lettera b)Moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti in UE, con efficienza a livello di cella ≥ 23,5%
Lettera c)Moduli prodotti in UE, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte in UE, con efficienza di cella ≥ 24,0%

I moduli devono essere inclusi nell'apposito elenco tenuto dall'ENEA.

Massimali di costo per gli impianti FER

L'Allegato 1 al decreto attuativo fissa i limiti di costo agevolabile per ciascuna fonte rinnovabile e fascia di potenza. Per il testo integrale dell'Allegato 1 con tutte le tabelle si rimanda al testo del decreto.

Fotovoltaico — Lettera b) (celle e moduli prodotti in UE, efficienza ≥ 23,5%)

PotenzaMassimale
≤ 20 kW1.420 €/kW
20-200 kW1.120 €/kW
200-600 kW1.020 €/kW
600-1.000 kW910 €/kW
> 1.000 kW840 €/kW

Fotovoltaico — Lettera c) (celle bifacciali ad eterogiunzione/tandem, efficienza ≥ 24,0%)

PotenzaMassimale
≤ 20 kW1.500 €/kW
20-200 kW1.200 €/kW
200-600 kW1.100 €/kW
600-1.000 kW1.000 €/kW
> 1.000 kW940 €/kW

Eolico

PotenzaMassimale
≤ 20 kW2.640 €/kW
20-200 kW2.160 €/kW
200-600 kW1.280 €/kW
600-1.000 kW— (non ammissibile)
> 1.000 kW1.080 €/kW

Geotermica, idraulica e biomassa elettrica

FonteP ≤ 20 kW20-200 kW200-600 kW600-1.000 kW> 1.000 kW
Geotermica2.750———1.800
Idraulica2.9702.640—2.3801.850
Biomassa400———370

Valori in €/kW. Le celle vuote (—) corrispondono a fasce di potenza non previste dal decreto per quella fonte.

Impianti termici da fonte rinnovabile (Tabella 2c)

Tipologia≤ 1.000 kWt> 1.000 kWt
Aria/aria720 €/kW500 €/kW
Aria/acqua1.560 €/kW1.000 €/kW
Geotermica2.280 €/kW2.000 €/kW
Biomassa5.600 €/kW3.900 €/kW

Solare termico (Tabella 2d)

Tm di funzionamentoS ≤ 100 m²100 < S ≤ 200 m²S > 200 m²
50 °C491 €/m²220 €/m²176 €/m²
75 °C507 €/m²249 €/m²220 €/m²
150 °C572 €/m²278 €/m²235 €/m²

Sistemi di accumulo (BESS) — coefficiente α

Il valore agevolabile dei sistemi di accumulo è determinato in base a un coefficiente α che esprime il rapporto massimo tra il valore degli investimenti agevolabili in sistemi di accumulo e il valore degli investimenti agevolabili nell'impianto di produzione FER cui sono asserviti. Il coefficiente varia per fonte rinnovabile e fascia di potenza:

Fonte rinnovabileP ≤ 20 kW20-200 kW200-600 kW600-1.000 kW> 1.000 kW
Solare FV (lett. b/c)2,01,51,51,21,0
Eolica2,52,01,8—1,5
Geotermica / Biomassa0,5———0,5
Idraulica0,50,5—0,50,5

Esempio: per un impianto FV da 100 kW con α = 1,5, il valore agevolabile dell'accumulo non può eccedere 1,5 volte il valore agevolabile dell'impianto. Quando un sistema di accumulo serve più impianti FER, il limite si calcola come somma dei valori massimi di ciascun impianto.

Origine dei beni: il vincolo Made in UE/SEE soppresso

Il testo originario della L. 199/2025 (art. 1, comma 427) richiedeva che i beni materiali agevolabili fossero integralmente prodotti o avessero subito l'ultima trasformazione sostanziale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), secondo i criteri dell'art. 60 del Reg. UE n. 952/2013.

Vincolo soppresso retroattivamente

L'art. 7 del DL 27 marzo 2026, n. 38 ha soppresso il riferimento al "Made in UE/SEE" dall'art. 1, comma 427, della L. 199/2025, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026. I beni ammessi all'iperammortamento possono quindi avere qualsiasi origine produttiva, anche extra-UE.

Di conseguenza, l'impresa non è più tenuta ad acquisire certificati di origine, dichiarazioni del produttore o altra documentazione sull'origine geografica dei beni. Restano invece obbligatori tutti gli altri adempimenti documentali previsti dalla disciplina (interconnessione 4.0, requisiti tecnici, perizia, comunicazioni GSE).

Misura dell'agevolazione

La maggiorazione del costo di acquisizione è articolata in fasce progressive:

Fascia di investimentoMaggiorazioneBeneficio IRES 24%
Fino a 2,5 milioni di euro+180%43,2%
Da 2,5 a 10 milioni di euro+100%24,0%
Da 10 a 20 milioni di euro+50%12,0%

La maggiorazione si applica per porzioni di investimento, non sull'intero importo in modo uniforme.

Esempio

Per un investimento di 5 milioni di euro, la maggiorazione sarà del 180% sui primi 2,5 milioni e del 100% sui restanti 2,5 milioni.

Procedura GSE: flusso completo

L'accesso all'iperammortamento avviene tramite la piattaforma informatica del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), accessibile via SPID/CIE. L'art. 3 del decreto attuativo prevede tre comunicazioni operative sequenziali (preventiva, di conferma, di completamento) e due comunicazioni periodiche annuali per il monitoraggio.

Convenzione MIMIT-GSE e decreti direttoriali

Il MIMIT si avvale del GSE per la gestione operativa dell'agevolazione tramite apposita convenzione (art. 5, comma 3 e art. 1, comma 435, della L. 199/2025). I termini di apertura della piattaforma e i modelli di comunicazione sono fissati con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale per la politica industriale del MIMIT (art. 5, commi 1-2), pubblicati nei siti istituzionali del Ministero, del GSE e su Incentivi.gov.it.

La stessa convenzione disciplina anche le comunicazioni del GSE all'Agenzia delle Entrate per i recuperi (art. 11, comma 2). Operativamente, l'impresa interagisce solo con il GSE; il GSE dialoga internamente con MIMIT, MEF e AdE.

7.1 Comunicazione preventiva

L'impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.

Contenuto minimo:

  • dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva;
  • tipologia e ammontare degli investimenti negli Allegati IV e V;
  • data prevista di interconnessione;
  • tipologia e ammontare degli investimenti FER per autoconsumo + data prevista di entrata in funzione;
  • dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Il GSE, verificati corretto caricamento e completezza, entro 10 giornicomunica l'esito positivo oppure indica i dati e la documentazione da integrare entro ulteriori 10 giorni; la replica del GSE alle integrazioni avviene entro 10 giorni dalla loro ricezione.

7.2 Comunicazione di conferma

Entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo sulla preventiva, l'impresa trasmette la comunicazione di conferma con la data e l'importo del pagamento dell'ultima quota dell'acconto del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, e i dati delle fatture relative ai costi agevolabili.

Leasing — requisito acconto 20% soddisfatto

Per i beni in locazione finanziaria, il pagamento delle quote per il raggiungimento del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte della società concedente al fornitore (art. 3, comma 2, ultimo periodo).

La conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli dichiarati nella preventiva.

7.3 Comunicazione di completamento

Al completamento degli investimenti e all'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento, corredate dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata (art. 6) e della certificazione contabile (art. 7).

Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE. Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell'investimento.

7.4 Comunicazioni periodiche annuali

A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, l'impresa trasmette al GSE due comunicazioni periodiche all'anno, finalizzate al monitoraggio degli oneri:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno: investimenti effettuati, costo sostenuto e previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il 30 giugno dello stesso anno: comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio.

7.5 Decorrenza fiscale del beneficio

La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo(art. 4, comma 1). La fruizione resta in ogni caso subordinata alla ricezione dell'esito positivo del GSE rispetto a ciascuna comunicazione di completamento.

7.6 Mancato perfezionamento

Il mancato invio delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio (art. 3, comma 5). In concreto: il GSE non rilascia esito positivo sulla comunicazione mancante, la maggiorazione non può essere applicata in dichiarazione dei redditi, ed eventuali deduzioni già operate per quei beni vanno rettificate. Non è prevista rimessione in termini: una volta scaduto il termine, la comunicazione non può più essere presentata sulla stessa pratica. Vedi Errori da evitare per le criticità tipiche.

Schema temporale e scadenze

La tabella che segue ricapitola in ordine cronologico tutti i termini e gli esiti GSE della procedura. Ogni evento richiama l'articolo del decreto attuativo che lo disciplina.

FaseTermineEsito GSE / Effetto
Comunicazione preventiva (art. 3, c. 1)T0 — invio sulla piattaforma GSE via SPID/CIERicevuta di avvenuto invio
Esito GSE su preventiva (art. 3, c. 4)Entro 10 giorni dalla ricevutaEsito positivo o richiesta integrazione (10 gg + replica 10 gg)
Avvio investimento e versamento 20%Tra preventiva e confermaPer il leasing: stipula contratto + ordine al fornitore
Comunicazione di conferma (art. 3, c. 2)Entro 60 giorni dall'esito positivo sulla preventivaRiferimenti fatture e dato versamento ultimo acconto 20%
Esito GSE su confermaEntro 10 giorniEsito positivo o richiesta integrazione
Completamento dell'investimento e interconnessioneEntro 30 settembre 2028 (termine sostanziale)Bene operativo, perizia e certificazione contabile predisposte
Comunicazione di completamento (art. 3, c. 3)Entro 15 novembre 2028 (proroga +20 gg in caso di integrazione richiesta dal GSE)Attestazioni di possesso di perizia (art. 6) e certificazione (art. 7)
Esito GSE su completamentoEntro 10 giorniEsito positivo: la maggiorazione diventa fruibile
Decorrenza fiscale (art. 4, c. 1)Periodo d'imposta della comunicazione di completamentoSubordinata a esito positivo GSE e a bene entrato in funzione nello stesso periodo
Comunicazioni periodiche annuali (art. 3, c. 6)Entro il 20 gennaio e il 30 giugno di ciascun annoInvestimenti effettuati, costi, piano di ammortamento
Termine per i controlli GSE/AdE (art. 9)Termini ex art. 43 D.P.R. 600/1973 (di regola, 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione)Conservazione perizie, fatture, DDT

Attenzione: il mancato rispetto dei termini comporta il mancato perfezionamento

Saltare una comunicazione o non rispondere all'eventuale richiesta di integrazione nei 10 giorni rende la pratica non perfezionata e impedisce la fruizione della maggiorazione (art. 3, comma 5). Non è prevista rimessione in termini.

Documentazione obbligatoria

9.1 Perizia tecnica asseverata (art. 6)

L'art. 6 del decreto attuativo richiede una perizia asseverata corredata di analisi tecniche, oppure un'attestazione corredata di analisi tecnica rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Entrambe devono comprovare:

  • l'inclusione del bene negli Allegati IV o V alla L. 199/2025;
  • l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • per i beni FER autoconsumo (art. 8): il soddisfacimento delle caratteristiche di dimensionamento (producibilità ≤ 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva) e dei limiti di costo previsti dall'Allegato 1.

Soggetti abilitati

SettoreSoggetti abilitati
GeneraleIngegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, dotati di idonee coperture assicurative
Generale (alternativa)Ente di certificazione accreditato, dotato di idonee coperture assicurative
Agricolo (in aggiunta)Dottore agronomo o forestale, agrotecnico laureato, perito agrario laureato

La perizia (o, in alternativa, l'attestazione di un ente di certificazione accreditato) è richiesta per tutti gli investimenti agevolati, indipendentemente dal valore unitario del bene. Non è ammessa l'autocertificazione del legale rappresentante in alternativa.

9.2 Certificazione contabile (art. 7)

L'art. 7 del decreto attuativo richiede che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile risultino da apposita certificazione contabile, rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D.Lgs. 39/2010. Nell'assunzione dell'incarico il revisore osserva i principi di indipendenza ex art. 10 D.Lgs. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli del codice etico IFAC (International Federation of Accountants).

La certificazione contabile è distinta dalla perizia

La perizia tecnica asseverata (art. 6) attesta i requisiti tecnologici 4.0 e l'interconnessione. La certificazione contabile (art. 7) attesta che le spese sono effettivamente sostenute e correttamente registrate. Sono due adempimenti distinti, da rilasciare entrambi.

Checklist documenti per fase

I documenti che servono per ciascuna fase della procedura. Ogni elenco va inteso come riferimento operativo: alcune voci possono essere richieste anche in formato specifico dai modelli di comunicazione approvati con i decreti direttoriali (art. 5).

10.1 Per la comunicazione preventiva

Documenti da predisporre

  • Visura camerale aggiornata e dati identificativi dell'impresa
  • DURC in corso di validità
  • Identificativi della struttura produttiva: indirizzo, particella catastale, codice POD
  • Elenco preliminare dei beni con riferimento all'Allegato IV o V (categoria, gruppo, lettera)
  • Importi stimati di investimento per ciascun bene
  • Data prevista di interconnessione (per beni 4.0) e data prevista di entrata in funzione (per FER)
  • Calcolo preliminare della maggiorazione spettante per scaglione (180% / 100% / 50%)
  • Per FER: preventivi degli impianti, dimensionamento (≤ 105% del fabbisogno)
  • Credenziali SPID/CIE del legale rappresentante o del soggetto delegato

10.2 Per la comunicazione di conferma

Documenti da predisporre entro 60 giorni dall'esito positivo sulla preventiva

  • Fatture relative all'acconto del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene
  • Estratti conto e quietanze del versamento delle quote
  • Per il leasing: contratto di locazione finanziaria stipulato e ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente
  • Eventuale aggiornamento di importi rispetto alla preventiva (gli importi possono diminuire ma non aumentare)

10.3 Per la comunicazione di completamento

Documenti da predisporre entro il 15 novembre 2028

  • Perizia tecnica asseverata (art. 6) o attestazione di ente di certificazione accreditato, con copertura assicurativa
  • Certificazione contabile (art. 7) rilasciata da revisore legale iscritto nella sezione A del registro
  • Fatture di saldo, documenti di trasporto (DDT), verbali di collaudo
  • Dichiarazione di entrata in funzione e di interconnessione del bene
  • Per FER: documentazione di fine lavori comunicata al Gestore di Rete (TICA)

10.4 Per le comunicazioni periodiche annuali

Documenti da predisporre entro 20 gennaio e 30 giugno

  • Entro il 20 gennaio: dati sugli investimenti effettuati nell'anno precedente, costo sostenuto, previsione di utilizzo del beneficio
  • Entro il 30 giugno: piano di ammortamento aggiornato con le quote di maggiorazione imputate a ciascun esercizio

10.5 Conservazione documentale

Tutti i documenti delle quattro fasi (più le fatture, i DDT e gli estratti conto) vanno conservati e resi disponibili per i controlli del GSE e per gli accertamenti ordinari dell'Agenzia delle Entrate nei termini di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973: di regola, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione che ha utilizzato la maggiorazione.

Esempi operativi

Tre scenari rappresentativi che mostrano come si applica la procedura nei casi più comuni. Importi e date sono indicativi; in produzione vanno adattati ai dati specifici dell'investimento.

11.1 Macchina utensile interconnessa, acquisto in proprio

Una S.r.l. manifatturiera acquista un centro di lavoro CNC del valore di 800.000 €, da consegnare a settembre 2026 e interconnettere a novembre 2026. La struttura produttiva è una sola.

Esempio 1 — Numeri chiave

  • Investimento: 800.000 €
  • Acconto 20% richiesto: 160.000 €
  • Maggiorazione applicabile: 180% (sotto i 2,5 mln)
  • Costo fiscalmente riconosciuto: 800.000 + 1.440.000 = 2.240.000 €
  • Risparmio fiscale extra (24% IRES sulla sola maggiorazione): 345.600 €

Tempistica: comunicazione preventiva a giugno 2026 → esito positivo entro 10 giorni → entro 60 giorni dall'esito (agosto 2026) trasmissione della comunicazione di conferma con prova del versamento di 160.000 € e dati delle fatture dell'acconto → installazione e interconnessione a novembre 2026 → comunicazione di completamento dicembre 2026 → la maggiorazione decorre dal periodo d'imposta 2026 (sempre che il bene sia entrato in funzione entro il 31 dicembre 2026 e l'esito GSE sulla comunicazione di completamento sia positivo).

11.2 Robot industriale in leasing finanziario

La stessa S.r.l. acquisisce in leasing finanziario un robot collaborativo da 1.200.000 €, durata 60 mesi (5 anni). Il contratto è stipulato ad aprile 2026; consegna del bene ottobre 2026.

Esempio 2 — Numeri chiave

  • Investimento: 1.200.000 €
  • Requisito acconto 20% (240.000 €): soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell'ordine al fornitore da parte della società concedente (art. 3, c. 2, ultimo periodo)
  • Maggiorazione applicabile: 180% (sotto i 2,5 mln)
  • Beneficio sui canoni: deducibilità maggiorata pari al 280% del canone fiscalmente rilevante (per la quota di competenza, art. 102, c. 7, TUIR)

Punto chiave del leasing: l'impresa utilizzatrice non deve attendere che maturino canoni per 240.000 € prima di trasmettere la conferma. La stipula del contratto e l'ordine al fornitore sono sufficienti a integrare il requisito del 20%.

11.3 Impianto fotovoltaico con accumulo asservito

Un'azienda manifatturiera installa un impianto fotovoltaico da 350 kW (moduli lett. b) e un sistema di accumulo (BESS) asservito al solo impianto FV. I consumi annui registrati sono 700 MWh elettrici prelevati dalla rete.

Esempio 3 — Calcolo dimensionamento e massimali

  • Producibilità massima ammessa: 105% × 700 MWh = 735 MWh/anno (l'impianto deve essere dimensionato entro questa soglia)
  • Massimale FV (Tabella 2a, lett. b, fascia 200-600 kW): 1.020 €/kW × 350 kW = 357.000 €
  • Coefficiente α per accumulo (Tabella 2b, lett. b, fascia 200-600 kW): 1,5 → massimale BESS = 1,5 × 357.000 = 535.500 €
  • Costo agevolabile complessivo: fino a 892.500 € (FV + BESS)
  • Maggiorazione: 180% (sotto i 2,5 mln) → costo fiscalmente riconosciuto fino a 2.499.000 €

Documentazione specifica FER: la perizia tecnica deve attestare il rispetto del 105% del fabbisogno e dei massimali per fonte; la data di fine lavori (art. 1, lett. d) coincide con la comunicazione al Gestore di Rete ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 (TICA).

Errori da evitare

Gli errori procedurali più frequenti compromettono in modo definitivo la fruizione della maggiorazione. Sono tutti evitabili con una pianificazione iniziale.

  1. Saltare la comunicazione preventiva. Non si può inviare direttamente la comunicazione di conferma o di completamento. La preventiva apre la pratica: senza, la procedura non si perfeziona (art. 3, comma 5).
  2. Indicare in conferma beni o importi superiori alla preventiva. La comunicazione di conferma non può ampliare il perimetro. Gli importi possono solo diminuire (art. 3, comma 2). In caso di nuovi beni, serve una nuova preventiva.
  3. Confondere perizia tecnica e certificazione contabile. Sono due adempimenti distinti, entrambi obbligatori: la perizia (art. 6) attesta i requisiti tecnologici 4.0; la certificazione (art. 7) attesta l'effettivo sostenimento delle spese. Non si sostituiscono a vicenda.
  4. Sottostimare il fabbisogno energetico nel dimensionamento FER. Se la producibilità attesa supera il 105% del fabbisogno, la quota oltre soglia non è agevolabile (art. 8, comma 2). Verificare i consumi reali dell'esercizio precedente prima di acquistare l'impianto.
  5. Non rispondere al GSE entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione. Se il GSE chiede dati o documenti aggiuntivi, l'impresa ha 10 giorni per fornirli; oltre quel termine la comunicazione viene dichiarata non ammissibile (art. 3, comma 4).
  6. Cedere il bene durante il periodo di fruizione senza sostituirlo. Se nel periodo di fruizione il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture estere, la decadenza è automatica salvo sostituzione con bene di caratteristiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta (art. 10, lett. a).
  7. Dimenticare le comunicazioni periodiche annuali (20 gennaio + 30 giugno). Sono obbligatorie per tutto il periodo di fruizione (art. 3, comma 6). Il loro mancato invio è incluso nelle ipotesi di mancato perfezionamento.
  8. Non conservare fatture, DDT, perizie e certificazioni. La conservazione fino al termine art. 43 D.P.R. 600/1973 è condizione di mantenimento del beneficio: la mancata conservazione è causa di decadenza autonoma (art. 10, lett. c) e impedisce di esibire i documenti in caso di controllo (lett. e).

Conseguenza comune di tutti gli errori sopra

Decadenza dal beneficio, recupero dell'importo dedotto, applicazione di interessi e sanzioni a cura dell'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi dal GSE (art. 11). I controlli si esercitano nei termini ordinari di accertamento (art. 9 + art. 43 D.P.R. 600/1973).

Cumulabilità

L'iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o europee che riguardino gli stessi costi, a condizione che:

  • non venga finanziata la medesima quota di costo;
  • non si superi il costo complessivamente sostenuto.

La base di calcolo della maggiorazione deve essere assunta al netto di contributi o sovvenzioni ricevute per gli stessi costi.

13.1 Esclusione

La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 446, L. 207/2024 (Transizione 4.0), ovvero investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026 con ordine accettato e acconto del 20% entro il 31 dicembre 2025).

Gestione dei beni e sostituzioni

La cessione onerosa del bene o il suo trasferimento all'estero non comportano la decadenza dal beneficio, a condizione che:

  1. nello stesso periodo d'imposta l'impresa sostituisca il bene con uno nuovo;
  2. il bene sostitutivo presenti caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, il beneficio prosegue fino a concorrenza del nuovo investimento.

Controlli e verifiche

L'art. 9 del decreto attuativo affida al GSE le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, sulla base della convenzione stipulata con il MIMIT (ai sensi dell'art. 1, comma 435, L. 199/2025). Il GSE può richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate ulteriore documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti.

15.1 Termine dei controlli

I controlli del GSE sono effettuati nei termini di cui all'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (termini ordinari di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, di regola entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

15.2 Obblighi di conservazione

Ai fini delle attività di controllo del GSE e delle ordinarie attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, l'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile tutta la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e veridicità dei dati: perizie e attestazioni (artt. 6 e 7), fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.

15.3 Cause di decadenza (art. 10)

L'impresa decade totalmente o parzialmente dal beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

  1. cessione o delocalizzazione del bene nel corso del periodo di fruizione, senza sostituzione con bene di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta;
  2. assenza di requisiti di ammissibilità o documentazione irregolare per fatti imputabili all'impresa, non sanabili;
  3. mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  4. false dichiarazioni rese nella procedura;
  5. impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario;
  6. altre violazioni o inadempimenti da cui consegue la non spettanza, anche parziale, del beneficio.

15.4 Recupero (art. 11)

In caso di indebita fruizione rilevata all'esito dei controlli, il GSE comunica all'Agenzia delle Entrate i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza. L'Agenzia procede quindi al recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

15.5 Monitoraggio (art. 12)

Per il monitoraggio degli oneri, il GSE trasmette al MIMIT, al MEF e all'Agenzia delle Entrate, almeno mensilmente, i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dai beneficiari.

Determinazione degli acconti d'imposta

La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni sull'iperammortamento.

Applicando il metodo storico, si considera quale imposta del periodo d'imposta precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti dal Ministero e dal GSE in occasione del procedimento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Titolari del trattamento sono il MIMIT e il GSE, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

In sede di trasmissione della comunicazione preventiva, l'impresa è tenuta a prendere visione dell'informativa privacy pubblicata sul sito del GSE (www.gse.it). La presa visione è registrata sulla piattaforma informatica al momento dell'invio.

Riferimenti normativi

  • •L. 199/2025, art. 1, commi 427-436 (Legge di Bilancio 2026) — Istituzione dell'iperammortamento
  • •Allegato IV alla L. 199/2025 — Beni materiali 4.0
  • •Allegato V alla L. 199/2025 — Beni immateriali 4.0
  • •Decreto attuativo iperammortamento — Firmato dal MIMIT il 4 maggio 2026 (13 articoli + Allegato 1)
  • •DL 27 marzo 2026, n. 38, art. 7 — Soppressione del vincolo Made in UE/SEE dall'art. 1, comma 427, L. 199/2025
  • •D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 109 — Principi generali su competenza e deducibilità
  • •D.P.R. 600/1973, art. 43 — Termini di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (richiamati dall'art. 9 del decreto attuativo per i controlli del GSE)
  • •D.Lgs. 39/2010, artt. 8 e 10 — Revisione legale dei conti, registro e principi di indipendenza
  • •D.L. 181/2023, art. 12 (conv. L. 11/2024) — Moduli fotovoltaici agevolabili
  • •D.Lgs. 199/2021, art. 30 — Autoconsumo a distanza di energia rinnovabile

Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2026.

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