1. Inquadramento generale
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 427-436) ha reintrodotto l'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati. Il beneficio non è cumulabile con il credito d'imposta per beni strumentali 4.0 di cui al comma 446 della L. 207/2024 (Transizione 4.0).
Il nuovo incentivo si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e consente una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Il beneficio non si realizza sotto forma di contributo diretto o credito d'imposta, ma attraverso un risparmio fiscale distribuito nel tempo, coerentemente con il piano di ammortamento del bene.
1.1 Data di effettuazione dell'investimento
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, rilevano le regole generali dell'art. 109 del TUIR (D.P.R. 917/1986): per i beni mobili conta la data della consegna o spedizione; per gli immobili e le aziende, la data di stipulazione dell'atto.
Nota operativa
Gli ordini effettuati prima del 1° gennaio 2026 possono beneficiare dell'agevolazione, purché la consegna avvenga nel periodo agevolato (1/1/2026 – 30/9/2028).
Avviso importante — Decreto attuativo non ancora pubblicato
Alla data di aggiornamento di questa guida, il decreto attuativo previsto dal comma 433 della L. 199/2025 non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I dettagli procedurali indicati nelle sezioni successive (procedura GSE, massimali FER, criteri per il software, soggetti abilitati alla perizia, soglia 300.000 €, conservazione decennale) si basano sulla bozza del decreto datata 5 gennaio 2026 e potrebbero subire modifiche nella versione definitiva. Per approfondimenti sul ritardo, si veda l'articolo Decreto attuativo in ritardo: cosa fare dopo il 30 gennaio.
2. Soggetti beneficiari
Possono accedere all'iperammortamento i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti (comma 427, L. 199/2025).
2.1 Condizioni generali di accesso
L'accesso al beneficio è subordinato al rispetto di due condizioni generali:
- conformità alle normative in materia di sicurezza sul lavoro applicabili al settore di riferimento;
- regolarità contributiva (INPS, INAIL e altri enti previdenziali obbligatori).
2.2 Esclusioni soggettive
Sono escluse dal beneficio le imprese:
- in stato di liquidazione volontaria;
- in fallimento;
- in liquidazione coatta amministrativa;
- in concordato preventivo senza continuità aziendale;
- sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019) o da altre leggi speciali;
- che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
3. Investimenti agevolabili
3.1 Beni materiali e immateriali 4.0
L'agevolazione si applica agli investimenti in:
- beni materiali strumentali nuovi inclusi nell'Allegato IV alla Legge di Bilancio 2026;
- beni immateriali (software, sistemi e piattaforme digitali) inclusi nell'Allegato V.
In entrambi i casi è richiesto che i beni siano:
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Nota operativa
Gli Allegati IV e V sostituiscono integralmente i precedenti Allegati A e B del piano Industria 4.0. I nuovi allegati ampliano e dettagliano significativamente le categorie rispetto ai precedenti Allegati A e B della L. 232/2016, con l'aggiunta tra l'altro di: hardware dedicato per AI e simulazione (HPC, edge computing), infrastrutture 5G private, sotto-categorie specifiche di AI (AI generativa, Agentic AI, MLOps), cybersecurity OT/IT e piattaforme per sostenibilità e Digital Product Passport.
3.2 Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
Sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, inclusi:
- impianti fotovoltaici;
- impianti eolici;
- sistemi di accumulo;
- trasformatori, misuratori e servizi ausiliari;
- impianti per la produzione di energia termica (esclusivamente come calore di processo).
Requisiti specifici per il fotovoltaico
Per l'autoproduzione da fonte solare sono agevolabili esclusivamente i moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 181/2023:
| Tipologia | Requisiti |
|---|---|
| Lettera b) | Moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti in UE, con efficienza a livello di cella ≥ 23,5% |
| Lettera c) | Moduli prodotti in UE, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte in UE, con efficienza di cella ≥ 24,0% |
I moduli devono essere inclusi nell'apposito elenco tenuto dall'ENEA.
Massimali di costo per gli impianti FER
Contenuto da bozza — non ancora in vigore
I massimali seguenti sono tratti dalla bozza del decreto attuativo del 5 gennaio 2026, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. I valori definitivi potrebbero differire.
La bozza del decreto attuativo prevederebbe i seguenti limiti di costo:
Fotovoltaico — Lettera b) (celle e moduli prodotti in UE, efficienza ≥ 23,5%)
| Potenza | Massimale |
|---|---|
| ≤ 20 kW | 1.420 €/kW |
| 20-200 kW | 1.120 €/kW |
| 200-600 kW | 1.020 €/kW |
| 600-1.000 kW | 910 €/kW |
| > 1.000 kW | 840 €/kW |
Fotovoltaico — Lettera c) (celle bifacciali ad eterogiunzione/tandem, efficienza ≥ 24,0%)
| Potenza | Massimale |
|---|---|
| ≤ 20 kW | 1.500 €/kW |
| 20-200 kW | 1.200 €/kW |
| 200-600 kW | 1.100 €/kW |
| 600-1.000 kW | 1.000 €/kW |
| > 1.000 kW | 940 €/kW |
Eolico
| Potenza | Massimale |
|---|---|
| ≤ 20 kW | 2.640 €/kW |
| 20-200 kW | 2.160 €/kW |
| 200-600 kW | 1.280 €/kW |
| > 600 kW | 1.080 €/kW |
Pompe di calore
| Tipologia | ≤ 1.000 kWt | > 1.000 kWt |
|---|---|---|
| Aria/aria | 720 €/kW | 500 €/kW |
| Aria/acqua | 1.560 €/kW | 1.000 €/kW |
| Geotermica | 2.280 €/kW | 2.000 €/kW |
| Biomassa | 5.600 €/kW | 3.900 €/kW |
Accumulo
| Tecnologia | Massimale |
|---|---|
| Accumulo | 900 €/kWh |
4. Requisito di origine UE/SEE ("Made in EU")
La maggiorazione del costo spetta esclusivamente per beni prodotti:
- in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE).
Il requisito si applica a tutte le categorie di investimento agevolabile:
- beni materiali 4.0 (Allegato IV);
- beni immateriali / software (Allegato V);
- impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile.
4.1 Documentazione sull'origine dei beni materiali
Per attestare che il bene è stato integralmente ottenuto o ha subito l'ultima trasformazione sostanziale in UE/SEE (art. 60 Reg. UE n. 952/2013), l'impresa deve acquisire:
Alternativa A
Certificato di Origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente
Alternativa B
Dichiarazione di Origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000
4.2 Criteri di origine per il software (Allegato V)
Contenuto da bozza — non ancora in vigore
I criteri seguenti sono tratti dalla bozza del decreto attuativo del 5 gennaio 2026, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. I requisiti definitivi potrebbero differire.
Secondo la bozza del decreto attuativo, per i beni immateriali sarebbe richiesta una dichiarazione sostitutiva del produttore o licenziante che attesti:
- la sede in cui è avvenuto lo sviluppo sostanziale del software;
- che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti operanti in UE/SEE;
- l'eventuale presenza di componenti open source di terze parti (che non rilevano ai fini del calcolo).
5. Misura dell'agevolazione
La maggiorazione del costo di acquisizione è articolata in fasce progressive:
| Fascia di investimento | Maggiorazione | Beneficio IRES 24% |
|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni € | +180% | 43,2% |
| Da 2,5 a 10 milioni € | +100% | 24,0% |
| Da 10 a 20 milioni € | +50% | 12,0% |
La maggiorazione si applica per porzioni di investimento, non sull'intero importo in modo uniforme.
Esempio
Per un investimento di 5 milioni €, la maggiorazione sarà del 180% sui primi 2,5 milioni e del 100% sui restanti 2,5 milioni.
6. Procedura operativa di accesso al beneficio
L'accesso all'iperammortamento avviene tramite una procedura telematica gestita dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), articolata in tre fasi.
Contenuto da bozza — non ancora in vigore
I dettagli procedurali seguenti (sezioni 6.1-6.4) sono tratti dalla bozza del decreto attuativo del 5 gennaio 2026, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La procedura definitiva potrebbe differire.
6.1 Fase preliminare – Comunicazione preventiva
Secondo la bozza, l'impresa trasmetterebbe una Comunicazione Preventiva per ciascuna struttura produttiva.
Contenuto minimo previsto dalla bozza:
- dati identificativi dell'impresa;
- tipologia di investimento (Allegato IV, Allegato V, FER);
- importo complessivo programmato;
- calcolo della maggiorazione spettante.
La bozza prevede che il GSE verifichi il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni e comunichi l'esito entro 10 giorni.
6.2 Fase intermedia – Comunicazione di conferma
Secondo la bozza, entro 60 giorni dalla comunicazione positiva del GSE, l'impresa dovrebbe trasmettere una Comunicazione di Conferma, attestando l'avvenuto pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
6.3 Fase conclusiva – Comunicazione di completamento
Al completamento dell'investimento, e comunque entro il 15 novembre 2028, la bozza prevede che l'impresa trasmetta la Comunicazione di Completamento, allegando tutta la documentazione richiesta.
6.4 Esito delle comunicazioni
Secondo la bozza, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni, entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio:
- comunicherebbe l'esito positivo delle verifiche;
- oppure indicherebbe i dati e la documentazione da integrare nel termine di 10 giorni.
7. Documentazione obbligatoria
7.1 Perizia tecnica asseverata
È richiesta una perizia tecnica asseverata che attesti:
- le caratteristiche tecniche del bene;
- la conformità agli Allegati IV o V;
- l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura;
- (per investimenti FER) il rispetto dei requisiti tecnici per l'autoproduzione e l'autoconsumo.
Soggetti abilitati alla redazione della perizia
Contenuto da bozza — non ancora in vigore
I dettagli sui soggetti abilitati, sulla soglia di 300.000 € e sull'obbligo di perizia per i beni FER sono tratti dalla bozza del decreto attuativo del 5 gennaio 2026, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Secondo la bozza del decreto attuativo, sarebbero abilitati alla redazione della perizia:
| Settore | Soggetti abilitati |
|---|---|
| Generale | Ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali |
| Generale | Enti di certificazione accreditati |
| Agricolo | Anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati, periti agrari laureati |
Semplificazione per investimenti di minore entità
Secondo la bozza, per i beni degli Allegati IV e V con costo unitario ≤ 300.000 €, la perizia potrebbe essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa (ai sensi del DPR 445/2000).
Attenzione
La bozza prevede che per i beni FER destinati all'autoconsumo la perizia asseverata sia sempre obbligatoria, indipendentemente dal costo unitario del bene. La semplificazione sotto i 300.000 € si applicherebbe esclusivamente ai beni degli Allegati IV e V.
7.2 Certificazione contabile
È richiesta una certificazione contabile rilasciata da:
- revisore legale dei conti iscritto nel registro;
- società di revisione iscritta nel registro.
La certificazione attesta l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale.
Nota operativa
Se l'impresa non è obbligata per legge alla revisione legale, deve nominare appositamente un revisore iscritto nel registro. La bozza del decreto attuativo specificherebbe la sezione A del registro, ma il requisito definitivo sarà confermato con la pubblicazione del decreto.
8. Cumulabilità
L'iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o europee che riguardino gli stessi costi, a condizione che:
- non venga finanziata la medesima quota di costo;
- non si superi il costo complessivamente sostenuto.
La base di calcolo della maggiorazione deve essere assunta al netto di contributi o sovvenzioni ricevute per gli stessi costi.
8.1 Esclusione
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 446, L. 207/2024 (Transizione 4.0), ovvero investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026 con ordine accettato e acconto del 20% entro il 31 dicembre 2025).
9. Gestione dei beni e sostituzioni
La cessione onerosa del bene o il suo trasferimento all'estero non comportano la decadenza dal beneficio, a condizione che:
- nello stesso periodo d'imposta l'impresa sostituisca il bene con uno nuovo;
- il bene sostitutivo presenti caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, il beneficio prosegue fino a concorrenza del nuovo investimento.
10. Controlli e verifiche
Il GSE effettua controlli documentali e tecnici sulla spettanza del beneficio.
10.1 Obblighi di conservazione
Contenuto da bozza — non ancora in vigore
Il termine di conservazione decennale è tratto dalla bozza del decreto attuativo, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
L'impresa è tenuta a conservare tutta la documentazione (fatture, documenti di trasporto, perizie, certificazioni). Secondo la bozza del decreto attuativo, il termine di conservazione sarebbe fino al decimo anno successivo a quello di completamento dell'investimento.
10.2 Cause di decadenza
L'impresa decade dal beneficio in caso di:
- irregolarità insanabili;
- false dichiarazioni;
- mancata conservazione dei documenti;
- cessione dei beni all'estero senza adeguata sostituzione.
10.3 Recupero delle somme
In caso di irregolarità, il beneficio decade e il GSE trasmette gli atti all'Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme, con interessi e sanzioni.
11. Determinazione degli acconti d'imposta
La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni sull'iperammortamento.
Applicando il metodo storico, si considera quale imposta del periodo d'imposta precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative.
Riferimenti normativi
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 427-436
- Allegato IV alla L. 199/2025 (beni materiali 4.0)
- Allegato V alla L. 199/2025 (beni immateriali 4.0)
- Decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di concerto con MEF)
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109
- Regolamento UE n. 952/2013, art. 60 (criteri di origine)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive)
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 (conv. L. 11/2024), art. 12 (moduli fotovoltaici)
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 30 (autoconsumo a distanza)