Un'impresa che installa un impianto fotovoltaico per autoconsumo può ottenere, con l'iperammortamento 2026, una maggiorazione del costo fiscale fino al 180% — un risparmio IRES che sulla prima fascia arriva al 43,2%. A differenza della Transizione 5.0, dove il fotovoltaico era ammesso solo come bene "trainato" da un investimento 4.0, con la Legge di Bilancio 2026 l'impianto fotovoltaico è agevolabile da solo. A marzo 2026, però, un solo produttore al mondo risulta in grado di fornire pannelli ammissibili, e il sovrapprezzo rispetto ai moduli di mercato assorbe una parte rilevante del vantaggio.
Da escluso ad agevolabile
Gli impianti fotovoltaici non sono beni 4.0 e non lo sono mai stati. Le Circolari MISE 177355/2018 e AdE 4/E/2017 — interpretazione autentica del Ministero competente — escludevano esplicitamente le soluzioni finalizzate alla produzione di energia dai beni agevolabili. Questa esclusione non è cambiata: anche oggi, un impianto fotovoltaico non rientra tra i beni degli Allegati IV e V alla L. 199/2025.
Ciò che è cambiato è che il legislatore ha introdotto un canale separato, dedicato alle fonti rinnovabili per autoconsumo. Il primo passo è stato la Transizione 5.0 (DL 19/2024, art. 38), che ha ammesso fotovoltaico e sistemi di accumulo come beni "trainati" — subordinati, cioè, a un investimento principale in beni 4.0. La L. 199/2025 fa un passo ulteriore: il comma 429, lettera b) include i beni per l'autoproduzione di energia rinnovabile come categoria autonoma, non più trainata da un investimento 4.0. La differenza è sostanziale: con l'iperammortamento 2026, un'impresa può investire nel solo fotovoltaico per autoconsumo e ottenere la maggiorazione, senza dover acquistare contestualmente un bene 4.0.
Cosa dice la norma
L'art. 1, comma 429, lettera b) della L. 199/2025 ammette all'iperammortamento gli impianti fotovoltaici destinati all'autoproduzione per autoconsumo — anche a distanza, ai sensi del D.Lgs. 199/2021. Gli impianti destinati alla vendita di energia restano esclusi. I sistemi di stoccaggio dell'energia sono inclusi.
Il vincolo è nel dettaglio: la norma ammette «esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 181/2023». Non tutte le categorie del registro ENEA — solo la b) e la c). La lettera a), dove sono iscritti una trentina di produttori europei di cui molti dei quali italiani, è fuori.
Due vincoli distinti che non vanno confusi
Per capire la situazione del fotovoltaico nell'iperammortamento 2026 bisogna distinguere due vincoli che operano su piani diversi.
Il comma 427 impone che tutti i beni agevolabili siano prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo. È il vincolo generale Made in UE, quello che il Governo ha più volte annunciato di voler eliminare. Si applica ai macchinari, ai server, alle macchine utensili.
Il comma 429 impone che i moduli fotovoltaici siano iscritti alle lettere b) o c) del registro ENEA. È un vincolo specifico per il fotovoltaico, scritto in un comma diverso. Le lettere b) e c) richiedono intrinsecamente che le celle siano prodotte nell'Unione Europea.
Anche se il vincolo Made in UE del comma 427 venisse eliminato, i moduli fotovoltaici resterebbero vincolati alle lettere b) e c) del registro ENEA, che richiedono produzione europea per definizione. Per i moduli, non cambierebbe nulla.
Per il resto dell'impianto è diverso. Inverter, trasformatori, sistemi di accumulo e ausiliari sono soggetti al vincolo generale del comma 427: devono essere prodotti in UE/SEE, e l'impresa deve dotarsi di un certificato di origine della Camera di Commercio o di una dichiarazione del produttore che lo attesti (Art. 5, comma 2a della bozza di decreto). Se il comma 427 venisse abrogato, questi componenti potrebbero essere acquistati anche fuori dall'Unione.
Il registro ENEA: tre lettere, un solo fornitore
Il registro ENEA, istituito dal DL 181/2023, classifica i moduli fotovoltaici in tre categorie con requisiti crescenti:
| Categoria | Requisiti | Efficienza minima | Iscritti (marzo 2026) | Ammessa all'iper |
|---|---|---|---|---|
| Lettera a) | Moduli prodotti in UE/SEE | ≥ 21,5% (modulo) | una trentina di produttori | No |
| Lettera b) | Celle e moduli prodotti in UE/SEE | ≥ 23,5% (cella) | Nessuno | Sì (ma nessun fornitore) |
| Lettera c) | Celle bifacciali eterogiunzione/tandem, prodotte in UE/SEE | ≥ 24,0% (cella) | Solo 3Sun | Sì |
L'esclusione della lettera a) non era prevista nel disegno di legge originario. Il DDL di Bilancio 2026 (art. 94) ammetteva tutte e tre le lettere, con una maggiorazione green fino al 220% per gli investimenti che conseguissero riduzioni dei consumi energetici. Il maxi-emendamento governativo del 16 dicembre 2025 ha eliminato sia la lettera a) dal perimetro agevolabile, sia la maggiorazione green. Una decisione dell'ultimo minuto che ha ristretto il mercato a un unico fornitore.
3Sun, controllata di Enel, produce nello stabilimento di Catania i modelli B60 da 575 e 580 Wp, dotati di celle bifacciali ad eterogiunzione prodotte in UE con efficienza di cella superiore al 24%. È l'unico modello iscritto alla lettera c) con produzione attiva. Meyer Burger, l'altro produttore che figurava alla lettera c), ha cessato la produzione in Europa. Alla lettera b) non risulta iscritto nessuno.
Di fatto, chi pianifica un impianto fotovoltaico iperammortizzabile può acquistare solo moduli 3Sun. Disponibilità, tempi di consegna e condizioni commerciali dipendono da un unico soggetto.
Il sovrapprezzo e il vantaggio reale
L'unico fornitore disponibile ha un potere di prezzo che incide sul beneficio netto dell'agevolazione. I moduli 3Sun costano più dei moduli di mercato. Quanto di più è difficile da quantificare con precisione: 3Sun non pubblica listini e il prezzo dipende dalla trattativa commerciale. Le stime di mercato indicano un sovrapprezzo sui moduli nell'ordine di 8-10 centesimi per Wp — significativo, ma da rapportare al CAPEX complessivo dell'impianto.
Per dare un'idea concreta, consideriamo un impianto a tetto da 500 kWp. Il CAPEX complessivo chiavi in mano con moduli cinesi si colloca indicativamente tra 750 e 900 €/kWp (375.000-450.000 euro), a seconda della complessità dell'installazione. Con moduli 3Sun lettera c), il sovrapprezzo sui soli moduli aggiunge circa 40.000-50.000 euro al costo totale, portando il CAPEX a 800-950 €/kWp.
L'iperammortamento al 180% sulla prima fascia genera una maggiorazione fiscalmente deducibile. Ipotizzando un costo ammissibile di circa 380.000 euro (dopo lo scorporo di opere civili, progettazione e consulenze, non agevolabili), la maggiorazione è di 684.000 euro. Su un'aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale è di circa 164.000 euro, spalmato su un piano di ammortamento di circa 12 anni. Il sovrapprezzo dei moduli, nell'ordine di 40.000-50.000 euro, ne assorbe circa un quarto-un terzo. Il beneficio netto resta rilevante — nell'ordine di 115.000-125.000 euro — ma va confrontato con lo scenario alternativo: l'impianto con moduli cinesi non dà diritto ad alcuna maggiorazione.
I moduli ad eterogiunzione come quelli di 3Sun presentano anche vantaggi tecnici: minor degradazione nel tempo e miglior resa alle alte temperature. A parità di potenza installata, la maggior producibilità su 25 anni può tradursi in un risparmio energetico aggiuntivo, a condizione che l'energia prodotta in più venga effettivamente autoconsumata.
Un dato di contesto: secondo lo studio Fraunhofer ISE / SolarPower Europe (settembre 2025), il differenziale di costo di produzione tra moduli europei e moduli cinesi è di circa 10 centesimi per Wp. Il sovrapprezzo effettivamente praticato sul mercato può superare questo valore, anche per effetto della concentrazione dell'offerta su un unico produttore.
La reazione dell'industria
Undici produttori europei — tra cui Eurener, FuturaSun, Sunerg Solar — hanno presentato il 2 febbraio 2026 un reclamo formale alla Commissione Europea per violazione della normativa sugli aiuti di Stato, contestando un monopolio de facto a favore di un'azienda a controllo statale. ITALIA SOLARE ha denunciato la penalizzazione del 90% dei produttori iscritti al registro ENEA, di cui oltre la metà italiani.
Un punto sollevato dai produttori esclusi: i moduli di lettera a) misurano l'efficienza complessiva del modulo, quelli di lettera c) l'efficienza a livello di singola cella. I due parametri non sono direttamente confrontabili, e un modulo di lettera a) può avere un'efficienza complessiva superiore a un modulo di lettera c). La scelta del legislatore di premiare una specifica tecnologia anziché adottare un criterio di neutralità tecnologica è al centro della contestazione.
Quali spese sono agevolabili
La bozza del decreto attuativo (Art. 7) definisce puntualmente le spese ammissibili per i beni FER destinati all'autoconsumo. Sono agevolabili:
- i gruppi di generazione dell'energia elettrica (pannelli, inverter);
- i trasformatori a monte dei punti di connessione e i misuratori funzionali alla produzione;
- i servizi ausiliari di impianto;
- gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
Non rientrano tra le spese agevolabili le componenti immobiliari (suolo, fondazioni, locali tecnici), né la progettazione, le pratiche autorizzative, la sicurezza di cantiere e le consulenze — voci che rappresentano circa il 10-15% del CAPEX totale.
Dimensionamento: il limite del 105%
L'impianto non può essere sovradimensionato. La bozza di decreto (Art. 7, comma 2) fissa la producibilità massima attesa al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Il fabbisogno non si calcola però sui soli consumi elettrici: l'Allegato 1 alla bozza prevede che anche i consumi termici (gas naturale, GPL, gasolio, biomassa, calore da fluido termovettore) vengano convertiti in energia elettrica equivalente tramite fattori di conversione tabulati. Per un'azienda manifatturiera con consumi termici significativi — forni, essiccatori, processi a calore — il fabbisogno calcolato può essere molto superiore ai soli kWh prelevati dalla rete, e di conseguenza l'impianto fotovoltaico ammissibile può essere più grande.
C'è però un cap: il contributo dell'energia termica equivalente non può superare l'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete. In formula, il fabbisogno è pari a: energia elettrica dalla rete + min(energia elettrica dalla rete; energia elettrica equivalente dei consumi termici). In pratica, i consumi termici possono al massimo raddoppiare la taglia ammissibile dell'impianto rispetto ai soli consumi elettrici.
Costi massimi ammissibili
La bozza fissa tetti di spesa per kWp differenziati per taglia e per tipologia di modulo (Allegato 1, Tabella 2a):
| Taglia impianto | Lettera b) | Lettera c) |
|---|---|---|
| ≤ 20 kWp | 1.420 €/kWp | 1.500 €/kWp |
| 20-200 kWp | 1.120 €/kWp | 1.200 €/kWp |
| 200-600 kWp | 1.020 €/kWp | 1.100 €/kWp |
| 600-1.000 kWp | 910 €/kWp | 1.000 €/kWp |
| > 1.000 kWp | 840 €/kWp | 940 €/kWp |
Per i sistemi di accumulo il massimale è di 900 €/kWh.
Questi tetti sono generosi rispetto ai prezzi di mercato attuali dei moduli 3Sun (nell'ordine di 800-850 €/kWp per un impianto industriale), il che significa che nella maggior parte dei casi il costo effettivo rientra nel limite ammissibile. I tetti diventano più stringenti per gli impianti di taglia grande (oltre 1.000 kWp), dove il margine tra costo effettivo e massimale si riduce.
Localizzazione dell'impianto
L'impianto non deve necessariamente insistere sulla stessa particella catastale della struttura produttiva. La bozza (Art. 7, comma 1) ammette tre configurazioni: impianto sulle medesime particelle catastali; impianto su particelle diverse, purché connesso tramite punti di prelievo (POD) esistenti riconducibili alla stessa struttura produttiva; oppure, per l'autoconsumo a distanza ai sensi del D.Lgs. 199/2021, impianto localizzato nella medesima zona di mercato. Quest'ultima opzione apre la possibilità di impianti a terra in siti diversi dallo stabilimento.
Perizia e certificazione contabile
La bozza di decreto richiede due adempimenti distinti, entrambi obbligatori:
-
Perizia tecnica asseverata (Art. 5): deve comprovare il soddisfacimento dei requisiti dell'Art. 7 per i beni FER. Va rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, con idonea copertura assicurativa. La semplificazione dell'autocertificazione sotto i 300.000 euro, prevista per i beni 4.0 degli Allegati IV e V, non si applica ai beni FER.
-
Certificazione contabile (Art. 6): un revisore legale dei conti deve attestare l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile. Non è la perizia tecnica — è un adempimento fiscale-contabile separato, sempre richiesto.
Interconnessione 4.0: non richiesta
Per i beni del Gruppo I dell'Allegato IV, i requisiti di interconnessione e le caratteristiche cyberfisiche (i cosiddetti "5+2") sono condizione necessaria per l'agevolazione. Per i beni FER del comma 429, lettera b), il testo di legge non richiede l'interconnessione ai sistemi informativi aziendali. La distinzione è coerente con la struttura della norma, che separa i beni degli Allegati (lettera a del comma 429) dai beni per l'autoproduzione di energia (lettera b). La lettura è coerente con il dettato normativo, ma in assenza di circolari interpretative ufficiali resta da confermare.
Resta aperta una via alternativa: il nuovo Allegato IV (Gruppo II, lettera h) include tra i beni 4.0 i sistemi intelligenti per la gestione dell'energia. L'impianto fotovoltaico in sé non vi rientra. Il sistema di monitoraggio e gestione energetica potrebbe invece rientrarvi, a condizione di soddisfare i requisiti di interconnessione 4.0 che il canale FER non richiede. È un'ipotesi interpretativa, non un canale consolidato.
Dodici anni di vincolo di possesso
Il coefficiente di ammortamento per la componente impiantistica è del 9%, con applicazione al 50% nel primo esercizio. Il piano di ammortamento si estende per circa 12 esercizi — un orizzonte molto più lungo dei 3 anni in cui si fruiva del credito d'imposta Transizione 4.0.
Il comma 432 della L. 199/2025 prevede che la cessione dell'impianto senza sostituzione nello stesso periodo d'imposta comporti la decadenza dalle quote residue del beneficio. La sostituzione è ammessa, ma il bene sostitutivo deve avere caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori — per il fotovoltaico, moduli iscritti alle lettere b) o c) del registro ENEA. Un vincolo che tra dieci anni potrebbe risultare più agevole, con l'espansione della capacità produttiva europea, o più restrittivo, se l'offerta non si allarga. L'impresa non pianifica solo l'acquisto: si impegna a mantenere l'impianto — o un suo equivalente ammissibile — per oltre un decennio.
Come muoversi oggi
L'agevolazione esiste per legge dal 1° gennaio 2026 e la sua validità non dipende dal decreto attuativo, che non è stato ancora pubblicato. La piattaforma GSE per le comunicazioni obbligatorie non è operativa. La bozza di decreto prevede una procedura in tre fasi — comunicazione preventiva, conferma con acconto del 20%, completamento con perizia entro il 15 novembre 2028 — e stabilisce che il mancato invio delle comunicazioni «comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio» (Art. 3, comma 7). Chi investe oggi non può trasmettere la comunicazione preventiva perché la piattaforma GSE non è operativa. Il precedente del credito d'imposta 4.0 è rassicurante: la comunicazione preventiva poteva essere trasmessa anche dopo il completamento dell'investimento (Risp. AdE 260/2024), e il meccanismo dell'iperammortamento 2026 ricalca lo stesso schema. Non ci sono elementi per ritenere che l'assenza temporanea della piattaforma pregiudichi il diritto all'agevolazione.
Le cautele operative per chi procede:
- Moduli: selezionare moduli iscritti al registro ENEA alla lettera c) — di fatto l'unica categoria con fornitori attivi
- Fatturazione: distinguere in fattura le componenti agevolabili (generazione, trasformazione, stoccaggio, ausiliari) da quelle non ammissibili (opere civili, progettazione, consulenze)
- Documentazione: conservare DDT, verbali di collaudo, attestazioni di origine UE/SEE dei moduli e di tutti i componenti (inverter, trasformatori, accumulo). La bozza di decreto impone la conservazione per 10 anni dal completamento dell'investimento
- Dimensionamento: calibrare l'impianto sui consumi effettivi della struttura produttiva, rispettando il limite del 105% del fabbisogno energetico previsto dalla bozza di decreto
- Perizia tecnica asseverata: obbligatoria senza eccezioni per i beni FER (nessuna soglia di autocertificazione)
- Certificazione contabile: un revisore legale deve attestare l'effettivo sostenimento delle spese — adempimento separato dalla perizia, sempre richiesto
- Origine dei componenti: verificare che anche inverter, trasformatori e sistemi di accumulo siano prodotti in UE/SEE, e ottenere le relative attestazioni di origine
- Requisiti soggettivi: verificare l'assenza di cause di esclusione (liquidazione, procedure concorsuali, sanzioni ex D.Lgs. 231/2001), la regolarità contributiva e il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro
Il fotovoltaico nell'iperammortamento 2026 vale una maggiorazione fino al 180% del costo dei componenti ammissibili. Il vantaggio fiscale netto, dopo il sovrapprezzo dell'unico fornitore disponibile, resta significativo — ma l'intero meccanismo dipende, oggi, dalla disponibilità e dalle condizioni commerciali di un unico stabilimento a Catania.