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Bozza Decreto Attuativo Iperammortamento

Decreto MIMIT-MEF di attuazione dell'art. 1, commi 427-436, L. 199/2025 — Bozza del 5 gennaio 2026

Documento non ufficiale. Testo della bozza circolata il 5 gennaio 2026.

Aggiornamento 5 febbraio 2026

Il Viceministro Leo ha annunciato a Telefisco l'intenzione di eliminare il vincolo di produzione UE/SEE. Se confermato, le disposizioni sull'attestazione di origine (Art. 5, comma 2) potrebbero essere significativamente modificate nel decreto definitivo. Leggi l'articolo →

Documento in bozza

Questo è il testo della bozza del decreto attuativo circolata il 5 gennaio 2026. Non è il testo definitivo: il decreto ufficiale potrebbe contenere modifiche. Si consiglia di verificare sempre la versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Aggiornamento: al 19 febbraio 2026 il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il ritardo è legato alla clausola Made in UE. Leggi l'articolo →

Scarica la bozza del decreto attuativo (PDF, 13 pagine)

Contenuto

  • Premessa (VISTO...)
  • Art. 1 — Definizioni
  • Art. 2 — Oggetto
  • Art. 3 — Procedura di accesso al beneficio
  • Art. 4 — Apertura piattaforma e modelli
  • Art. 5 — Perizia tecnica asseverata
  • Art. 6 — Certificazione contabile
  • Art. 7 — Beni materiali FER autoconsumo
  • Art. 8 — Controlli
  • Art. 9 — Decadenza
  • Art. 10 — Recupero
  • Art. 11 — Trattamento dati personali
  • Allegato 1 — Fabbisogno energetico e limiti di spesa

Premessa

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Mostra i riferimenti normativi (VISTO...)

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il “Testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l'articolo 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”, e in particolare l'articolo 64;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR);

VISTO l'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, che ha istituito la maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028;

VISTO, in particolare, il comma 433, del sopracitato articolo 1, che dispone che con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della disciplina agevolativa, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio;

VISTO il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, e in particolare l'articolo 60;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

VISTA la deliberazione ARERA ARG/elt 99/08, recante “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi”;

VISTA la deliberazione ARERA ARG/elt 104/11, recante “Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) “GSE”: il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

c) “calore di processo”: calore destinato ad usi differenti da riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria;

d) “data fine lavori”: l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6-bis della deliberazione dell'ARERA ARG/elt99/08, recante il “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica – Testo integrato delle connessioni attive – TICA”;

e) “dimensionamento degli impianti”: potenza massima installabile in base alle caratteristiche di producibilità dell'impianto stesso (ore equivalenti);

f) “energia da fonti rinnovabili”: energia rinnovabile proveniente da fonti di energia non fossili, quale energia eolica, solare, e geotermica, energia idraulica rinnovabile, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina;

g) “SPID”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

h) “piattaforma informatica”: il sistema telematico per la gestione della misura prevista dal presente decreto, disponibile nell'apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it);

i) “punto di prelievo (POD)”: codice alfanumerico che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale;

l) “completamento degli investimenti”: data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati, e data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;

m) “produttore”: il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

n) “struttura produttiva”: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotato di autonomia tecnico funzionale e organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e abbia la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o parte di esso, ovvero la completa erogazione di servizi o parte di essi.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il presente decreto, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che istituisce la maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico, effettuati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il “Testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR), dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

[N.d.R.: nel testo della bozza manca l'aggettivo «europeo» dopo «Spazio economico». La denominazione corretta è «Accordo sullo Spazio economico europeo» (SEE/EEA), come nella premessa della stessa bozza e nel comma 427 della L. 199/2025.]

Articolo 3

(Procedura di accesso al beneficio)

1. Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l'indicazione, tra l'altro, dei dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva, della tipologia e dell'ammontare degli investimenti nei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, e nei beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché dei dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

2. Per ciascuna comunicazione preventiva di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE ai sensi del comma 6, l'impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell'investimento, con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 1.

3. Al completamento degli investimenti, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma di cui al comma 2, corredata da attestazioni di possesso della documentazione di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 15 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE ai sensi del comma 6. La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 3 abbia ad oggetto investimenti in più beni, il completamento degli investimenti coincide con la data di effettuazione dell'ultimo investimento che la compone. Nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, il completamento coincide con la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati. Nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, il completamento coincide con la data di fine lavori dei medesimi beni.

5. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell'apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione di cui all'articolo 4, ivi resi disponibili.

6. A seguito della trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo, l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all'impresa l'esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora i dati e la documentazione trasmessa nei predetti termini risultino idonei a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni, comunica l'esito positivo delle verifiche effettuate ovvero la non ammissibilità della comunicazione.

7. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni di cui al presente articolo nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.

Articolo 4

(Apertura della piattaforma e approvazione dei modelli e degli allegati per la presentazione delle comunicazioni)

1. Con uno o più decreti direttoriali del Direttore della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero, sono individuati i termini di apertura della piattaforma informatica e sono approvati i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione, per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.

2. Dei provvedimenti direttoriali previsti al comma 1 è data pubblicità nei siti internet istituzionali del Ministero e del GSE e nella piattaforma Incentivi.gov.it.

Articolo 5

(Perizia tecnica asseverata e attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo)

1. Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall'articolo 7 relative ai beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, sono comprovate da apposita perizia asseverata, corredata di un'analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, il cui costo unitario di acquisizione non supera i 300.000 euro, l'onere documentale di cui al primo periodo può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Al fine di attestare che i beni oggetto della maggiorazione di cui all'articolo 2 siano prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, l'impresa è tenuta a dotarsi:

a) per i beni di cui all'allegato IV alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, e per i beni di cui all'articolo 7, comma 1, a eccezione dei moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l'ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

b) per i beni di cui all'allegato V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, di una dichiarazione attestante l'origine del software, resa dal produttore o licenziante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente:

i. l'indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell'architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;

ii. l'attestazione che almeno il 50 per cento del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

iii. l'indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell'origine.

Articolo 6

(Certificazione contabile e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio)

1. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.

2. Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

Articolo 7

(Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo)

1. Nell'ambito degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:

a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;

b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;

c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;

d) i servizi ausiliari di impianto;

e) gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

2. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1 è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 2026, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all'allegato 1. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.

3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1 è calcolato secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al presente decreto. Le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.

Articolo 8

(Controlli)

1. Il GSE, sulla base della convenzione stipulata con il Ministero, di cui al comma 435 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla legge e dal presente decreto per beneficiare dell'agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti nel corso della procedura di accesso di cui all'articolo 3 e alle disposizioni normative di riferimento.

2. Ai fini delle attività di controllo, l'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile, fino al decimo anno successivo a quello di completamento dell'investimento, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni di cui agli articoli 5 e 6, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.

3. Il GSE può, altresì, richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti.

Articolo 9

(Decadenza)

1. L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

a) nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo;

b) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

c) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;

d) false dichiarazioni rese nella procedura di cui al presente decreto;

e) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

f) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.

Articolo 10

(Recupero)

1. Nel caso in cui all'esito dei controlli di cui all'articolo 8 sia rilevata l'indebita fruizione dell'agevolazione, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

2. Le modalità delle comunicazioni del GSE all'Agenzia delle entrate di cui al presente articolo sono disciplinate nella convenzione di cui all'articolo 8.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali di cui il Ministero e il GSE vengano in possesso in occasione del presente procedimento sono trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679.

2. I soggetti che intendono fruire del beneficio disciplinato dal presente decreto sono tenuti a prendere visione, in sede di presentazione della comunicazione preventiva, dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del GSE.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it). Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma Incentivi.gov.it (www.incentivi.gov.it). Dell'adozione del presente decreto è dato, altresì, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato 1

SEZIONE I

Determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Calcolo dell'energia elettrica equivalente.

La determinazione dell'energia elettrica equivalente, a partire dai quantitativi di combustibile utilizzati per soddisfare il fabbisogno termico della struttura produttiva o, ad esempio, dell'energia termica associata a un fluido termovettore acquistato, è calcolata sulla base della seguente formula, utilizzando i fattori di conversione riportati nella Tabella 1:

Energia Elettrica Equivalente = Σi(Qi × ftep,i)0,187 × 103 [kWhe]

dove:

  • Qi = quantità di combustibile o energia termica
  • ftep,i = fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio
  • 0,187 = fattore di conversione tra energia elettrica prelevata dalla rete ed energia primaria (tep/MWh)

La producibilità attesa è determinata secondo il seguente algoritmo:

Producibilità attesa ≤ 105% × fabbisogno energetico della struttura produttiva =

105% × [Energia elettrica prelevata dalla rete + min(Energia elettrica prelevata dalla rete; Energia Elettrica Equivalente)] [kWhe]

Tabella 1 – Fattori di conversione ai fini del calcolo dell'energia elettrica equivalente

Fonte o vettore energeticoUnità di misura (Qi)Fattore di conversione (ftep,i)
Gasoliot1,02
litri0,00086
Olio combustibilet0,98
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquidot1,10
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquidolitri0,000616
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassosoSm³0,00253
Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassosoNm³0,00267
Oli vegetalit0,88
litri0,00079
Pellett0,40
Legna macinata fresca (cippato)t0,20
Gas naturaleSm³0,000836
Nm³0,000882
Gas Naturale Liquefatto (GNL)t1,08
BiogasSm³0,00052
Nm³0,00055
Calore consumato da fluido termovettore acquistatoMWh0,103
GJ0,029

SEZIONE II

Calcolo del limite di spesa ammissibile per i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo

Tabella 2a – Parametri per il calcolo in €/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Fonte rinnovabileP ≤ 20 kWe20 < P ≤ 200 kWe200 < P ≤ 600 kWe600 < P ≤ 1000 kWeP > 1000 kWe
Solare (fotovoltaico)* – Lettera b)1.420 €1.120 €1.020 €910 €840 €
Solare (fotovoltaico)* – Lettera c)1.500 €1.200 €1.100 €1.000 €940 €
Eolica2.640 €2.160 €1.280 €1.080 €
Geotermica2.750 €1.800 €
Idraulica**2.970 €2.640 €2.380 €1.850 €
Biomassa400 €370 €

* Potenze di picco (kWp). Lettere riferite alle tipologie di moduli iscritti nel Registro dei Moduli Fotovoltaici.
** Per la fonte idraulica il costo specifico è riferito alla potenza nominale delle turbine idrauliche di impianto.

Tabella 2b – Parametri per il calcolo in €/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Fonte rinnovabileP ≤ 1000 kWt [€]1000 kWt < P [€]
Aria/aria720500
Aria/acqua1.5601.000
Geotermica2.2802.000
Biomassa5.6003.900

Tabella 2c – Parametri per il calcolo del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia termica da fonte solare

Superficie [m²] / Tm funzionamento [°C]S ≤ 100 m²100 < S ≤ 200200 m² ≤ S
50 °C491 €220 €176 €
75 °C507 €249 €220 €
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