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Analisi8 febbraio 2026

Scaglioni iperammortamento: annuali o triennali?

I limiti di 2,5M, 10M e 20M si azzerano ogni anno o valgono per l'intero triennio 2026-2028? Analisi del comma 427 con numeri concreti.

Sommario

  1. Il testo del comma 427
  2. Due scenari, un milione e mezzo di differenza
  3. Scenario A — Soglie annuali (reset ogni periodo d'imposta)
  4. Scenario B — Soglie cumulative (sull'intero triennio)
  5. Il confronto
  6. Cosa dice il testo di legge
  7. L'assenza della formula "per ciascun periodo d'imposta"
  8. La distinzione tra "periodo di fruizione" e "periodo d'imposta"
  9. Il precedente del credito d'imposta 4.0
  10. La bozza del decreto attuativo
  11. Perché la questione resta aperta
  12. Cosa fare in concreto

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha reintrodotto l'iperammortamento per gli investimenti in beni 4.0, strutturandolo su tre scaglioni di maggiorazione progressivi. Ma una domanda cruciale per le imprese con piani di investimento significativi resta senza risposta esplicita: i limiti di spesa — 2,5 milioni, 10 milioni, 20 milioni — si azzerano ogni anno o valgono cumulativamente per l'intero triennio 2026-2028?

La differenza, come vedremo con numeri concreti, può superare il milione e mezzo di euro di risparmio fiscale.

Il testo del comma 427

Partiamo dalla fonte. Ecco il testo integrale del comma 427, art. 1, della L. 199/2025:

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, in relazione agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

In sintesi, tre scaglioni:

Scaglione di investimento Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro 180%
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni 100%
Oltre 10 e fino a 20 milioni 50%

La norma collega queste soglie agli «investimenti [...] effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028». Un'unica finestra temporale, senza alcun riferimento a «ciascun periodo d'imposta». Questa formulazione è il cuore della questione.

Due scenari, un milione e mezzo di differenza

Prendiamo un caso concreto: un'impresa che investe 5 milioni di euro in beni di cui all'Allegato IV in ciascuno dei tre anni del periodo agevolato, per un totale di 15 milioni.

Scenario A — Soglie annuali (reset ogni periodo d'imposta)

Se le soglie si azzerano ogni anno, ciascun investimento annuale da 5 milioni genera:

  • 2,5 milioni al 180% → maggiorazione di 4,5 milioni
  • 2,5 milioni al 100% → maggiorazione di 2,5 milioni

Maggiorazione annua: 7 milioni. Nel triennio: 21 milioni.

Scenario B — Soglie cumulative (sull'intero triennio)

Se le soglie si consumano progressivamente senza azzerarsi:

Anno Investimento Fascia utilizzata Maggiorazione
2026 5M 2,5M al 180% + 2,5M al 100% 7,0M
2027 5M 5,0M al 100% (fascia 180% esaurita) 5,0M
2028 5M 5,0M al 50% (fascia 100% esaurita) 2,5M
Totale 15M 14,5M

Il confronto

Scenario A (annuale) Scenario B (triennale) Differenza
Maggiorazione totale 21,0M 14,5M 6,5M
Risparmio IRES (24%) 5.040.000 € 3.480.000 € 1.560.000 €

La differenza di 1,56 milioni di euro di risparmio fiscale non è accademica. Per un'impresa che sta dimensionando un piano di investimenti pluriennale, è una variabile che può spostare la scelta tra anticipare, posticipare o ridimensionare gli acquisti.

Cosa dice il testo di legge

La norma non contiene una risposta esplicita. Ma offre diversi elementi di lettura.

L'assenza della formula "per ciascun periodo d'imposta"

Il comma 427 descrive le soglie in rapporto a «investimenti [...] effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028». Non aggiunge «per ciascun periodo d'imposta», formula che il legislatore conosce e utilizza correntemente — anche all'interno degli stessi commi.

Il comma 434, a poche righe di distanza, recita: «la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni dei commi da 427 a 436». Il legislatore ha quindi individuato con precisione un singolo periodo d'imposta quando ha voluto farlo. Non lo ha fatto per le soglie.

La distinzione tra "periodo di fruizione" e "periodo d'imposta"

Il comma 432 (disciplina della sostituzione del bene) opera una distinzione rilevante: parla di «periodo di fruizione» come concetto unitario che abbraccia l'intera durata dell'agevolazione, e di «stesso periodo d'imposta» come arco temporale annuale. L'impresa che cede il bene deve sostituirlo «nello stesso periodo d'imposta del realizzo». Due concetti distinti, usati con consapevolezza.

Questo suggerisce che quando la legge intende riferirsi all'anno singolo, usa «periodo d'imposta». Quando intende riferirsi all'intero arco temporale dell'agevolazione, non lo fa.

Il precedente del credito d'imposta 4.0

Il regime precedente — il credito d'imposta per beni strumentali introdotto dalla L. 178/2020 — era strutturato in modo diverso: le aliquote e gli scaglioni erano definiti anno per anno, con percentuali decrescenti (50%/30%/10% nel 2021, poi 40%/20%/10% nel 2022). La soglia di 20 milioni era implicitamente annuale, perché ogni annualità costituiva un regime a sé.

Tuttavia, il comma 1057-bis della stessa L. 178/2020 — introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) per il triennio 2023-2025 — aveva già adottato un'impostazione diversa: aliquote uniformi (20%/10%/5%) e un'unica finestra temporale, con una formulazione del tutto analoga a quella del comma 427 della L. 199/2025. La Circolare 14/E del 17 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate ha affrontato esattamente questa questione, concludendo che «il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all'intero triennio», sulla base dell'interpretazione logico-sistematica della disposizione e della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2022, che indicava il limite di 20 milioni distintamente per ciascun anno.

C'è però una differenza significativa. La relazione tecnica al maxi emendamento che ha introdotto il comma 427 della L. 199/2025 — a differenza di quella che accompagnava la L. 234/2021 — non si esprime in modo chiaro sulla questione del computo annuale o triennale degli scaglioni. Il pilastro su cui l'Agenzia fondò la lettura annuale nel 2022 (la relazione tecnica che indicava il plafond anno per anno) non ha un equivalente diretto nel nuovo regime.

La L. 199/2025 riprende la medesima struttura a finestra unica del comma 1057-bis. L'assenza di un recepimento esplicito della precisazione della Circolare 14/E lascia aperta la questione: la continuità di impostazione potrebbe suggerire la medesima soluzione interpretativa, oppure il silenzio del legislatore potrebbe essere letto come una scelta diversa. Entrambe le letture sono sostenibili.

La bozza del decreto attuativo

La bozza del decreto attuativo, trasmessa dal MIMIT al MEF il 5 gennaio 2026 ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non contiene riferimenti espliciti alla questione del computo annuale o cumulativo degli scaglioni. Il decreto — che risulterebbe in fase di revisione anche per altre ragioni, tra cui la clausola Made in UE — potrebbe tuttavia intervenire su questo punto nella versione definitiva.

Perché la questione resta aperta

Gli indizi testuali del comma 427 orientano verso la lettura cumulativa: la formulazione unitaria, l'assenza della locuzione «per ciascun periodo d'imposta», il confronto con il comma 434 e con il comma 432. Sono elementi convergenti.

In direzione opposta pesa il precedente della Circolare 14/E/2022, che davanti a una formulazione analoga del comma 1057-bis ha concluso per il plafond annuale. Diversi commentatori e professionisti trattano la questione come irrisolta. Le ragioni sono almeno tre:

  1. Il precedente interpretativo dell'Agenzia delle Entrate — la Circolare 14/E/2022 ha già risolto un caso strutturalmente analogo a favore della lettura annuale. Tuttavia, quella conclusione si fondava anche sulla relazione tecnica alla L. 234/2021, che indicava esplicitamente il limite di 20 milioni per ciascun anno. La relazione tecnica al comma 427 non offre lo stesso appiglio, e l'orientamento non è stato formalmente esteso al nuovo regime.
  2. Il decreto attuativo potrebbe chiarire — e in sede di decreto il legislatore delegato ha margine per precisare le modalità applicative, incluso il meccanismo di computo delle soglie.
  3. L'interpretazione cumulativa penalizza gli investimenti di grande portata, il che potrebbe apparire contraddittorio con la finalità incentivante della norma.

Finché il decreto non viene pubblicato, e in assenza di una circolare dell'Agenzia delle Entrate, nessuna delle due letture può dirsi certa.

Cosa fare in concreto

Per le imprese con piani di investimento superiori a 2,5 milioni nel triennio, la raccomandazione è operativa:

  • Simulare entrambi gli scenari prima di assumere decisioni. Il calcolatore disponibile su iperammortamenti.it consente di quantificare il beneficio atteso sotto le due ipotesi.
  • Monitorare il requisito Made in UE: il comma 427 riserva la maggiorazione ai beni «prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo». Tuttavia, il Viceministro Leo ha annunciato il 5 febbraio 2026 l'intenzione di rimuovere questo vincolo. La modifica non è ancora in vigore: fino alla pubblicazione del provvedimento che la attua, il requisito resta formalmente previsto dalla legge.
  • Prevedere la certificazione contabile: la bozza del decreto attuativo (art. 6) prevederebbe che l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con la documentazione contabile siano attestati da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Si tratta di un adempimento distinto dalla perizia tecnica: quest'ultima certifica i requisiti tecnologici 4.0, la certificazione contabile attesta la correttezza dei costi dichiarati.
  • Documentare la scelta interpretativa adottata sugli scaglioni, in modo da poterla sostenere in sede di eventuale controllo.
  • Monitorare il decreto attuativo: la sua pubblicazione — quando avverrà — potrebbe eliminare ogni ambiguità.
  • Valutare la perizia tecnica fin dalla fase di pianificazione, non solo a investimento concluso: il perito può contribuire a strutturare il piano in modo fiscalmente efficiente indipendentemente dallo scenario che si realizzerà.

La differenza tra le due letture non è una sottigliezza giuridica. Per un'impresa con investimenti significativi, è una variabile da milioni di euro che merita l'attenzione del CFO e del consulente fiscale, non solo del tecnico 4.0.

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