Un'impresa con esercizio 1° luglio - 30 giugno completa un investimento da 2,5 milioni di euro a giugno 2027 e un secondo investimento da 2,5 milioni a luglio 2027. Se l'unità di computo degli scaglioni fosse l'anno solare, i due investimenti cadrebbero entrambi nel 2027 e solo il primo saturerebbe la fascia al 180%; se invece l'unità è il periodo d'imposta del soggetto, ciascun investimento satura per intero la propria fascia 180% nel proprio esercizio. La differenza fra le due letture vale due milioni di euro di maggiorazione fiscale. Il decreto attuativo MIMIT-MEF, in attesa delle pendenze MEF, Corte dei Conti e Gazzetta Ufficiale, chiude la questione a favore della seconda lettura — e apre, per i soggetti non solari, una serie di questioni operative che la stampa specializzata sta isolando una per una.
Dal computo annuale al periodo d'imposta del soggetto
Il principio di saturazione per annualità di completamento è ancorato all'art. 4, comma 2, del decreto attuativo, che lega il calcolo del beneficio alle spese agevolabili completate «in ciascuna annualità» secondo le aliquote per scaglione. L'annualità è quella del periodo d'imposta del soggetto, non l'anno solare. Per il nodo del computo annuale o triennale degli scaglioni — preliminare a questa analisi — si rinvia all'approfondimento dedicato sul calcolo per scaglioni.
Come si saturano gli scaglioni su un esercizio infrannuale
Per un'impresa con esercizio 1° luglio - 30 giugno, l'intero periodo d'imposta costituisce una sola annualità ai fini del computo degli scaglioni. Gli investimenti completati nei mesi da luglio a dicembre e quelli completati da gennaio a giugno si sommano: concorrono insieme a saturare la fascia al 180%, poi quella al 100%, infine quella al 50%. Non rileva la collocazione del bene in un anno solare o nell'altro, ma la sua posizione nel periodo d'imposta del soggetto.
La conseguenza pratica si coglie meglio con un esempio numerico. Si consideri un'impresa con esercizio 1° luglio - 30 giugno che completa un investimento da 2,5 milioni di euro a giugno 2027 (esercizio 1° luglio 2026 - 30 giugno 2027) e un secondo investimento da 2,5 milioni di euro a luglio 2027 (esercizio 1° luglio 2027 - 30 giugno 2028). Entrambi gli investimenti si collocano interamente nella fascia 180%: il primo satura la fascia del primo esercizio, il secondo quella del secondo esercizio. La maggiorazione complessiva è di 9 milioni di euro (4,5 + 4,5). Se i due investimenti cadessero nello stesso esercizio si avrebbe un'unica saturazione del 180% sui primi 2,5 milioni (4,5 milioni di maggiorazione) e il secondo investimento ricadrebbe nello scaglione 2,5-10 milioni al 100% (2,5 milioni di maggiorazione), per un totale di 7 milioni. La differenza — 2 milioni di maggiorazione fiscale — dipende esclusivamente dalla data di completamento dei due beni rispetto al confine fra esercizi.
La data che colloca l'investimento nello scaglione è quella di consegna o spedizione del bene mobile (di ultimazione, per le prestazioni di servizi), secondo i criteri di competenza dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR. Lo prevede espressamente l'art. 1, comma 1, lett. l) del decreto attuativo MIMIT-MEF, che àncora la nozione di completamento alla competenza fiscale e non a momenti successivi come l'interconnessione o la comunicazione al GSE. È lo sdoppiamento fra i due piani temporali — collocazione nello scaglione, che segue la consegna, e decorrenza della fruizione, che segue l'interconnessione (art. 4, comma 1, del medesimo decreto) — il meccanismo cardine del regime.
La porzione di scaglione assegnata al singolo bene si cristallizza al completamento e non si ricalcola negli esercizi successivi. Se un bene da 1,5 milioni di euro è stato collocato nella fascia 180% al momento della consegna, la sua maggiorazione resta del 180% per tutta la durata dell'ammortamento — anche se nell'esercizio successivo l'impresa effettua investimenti aggiuntivi che, sommati al primo, avrebbero saturato la fascia. La saturazione si misura sull'annualità di completamento, non sull'arco di vita fiscale del bene.
Un caso particolare riguarda i beni realizzati in economia. La Circolare 4/E del 30 marzo 2017, riferita ai regimi di super- e iperammortamento ex Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha chiarito che per questi beni «rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza» dell'art. 109 del TUIR: i costi imputati a un esercizio si trattano come investimento di quell'esercizio, separato dalla porzione maturata nell'esercizio successivo. È una logica già applicata sotto la L. 232/2016 che il decreto attuativo 2026 conferma; per un bene la cui costruzione interna attraversa il confine del 1° gennaio 2026, la quota di costo maturata fino al 31 dicembre 2025 resta nel regime del credito d'imposta 4.0 ex Legge 30 dicembre 2020, n. 178, quella maturata dal 1° gennaio 2026 confluisce nell'iperammortamento — con conseguente split fra due strumenti agevolativi sullo stesso bene.
Due piani temporali distinti: anno della consegna e anno della fruizione
Stabilita la regola di saturazione per periodo d'imposta, il meccanismo si articola su due piani temporali che non coincidono. Il primo fissa l'annualità di collocazione nello scaglione, agganciata alla data di consegna o spedizione secondo i criteri di competenza dell'art. 109 del TUIR. Il secondo fissa l'annualità di decorrenza della fruizione: è il periodo d'imposta in cui viene trasmessa al GSE la comunicazione di completamento, successiva all'interconnessione del bene ai sistemi informativi di fabbrica, nell'ambito del ciclo a cinque comunicazioni previsto dal decreto.
I due piani possono cadere in esercizi diversi, e la distanza fra di essi determina l'esercizio dal quale la maggiorazione comincia a produrre effetti in dichiarazione. La stampa specializzata ha segnalato il rischio concreto per chi ha esercizio non solare e completa l'interconnessione poco dopo la chiusura del proprio bilancio: in quel caso lo scaglione si è già cristallizzato sull'esercizio chiuso, ma la fruizione slitta interamente all'esercizio successivo, con un differimento di un'intera annualità del piano di ammortamento maggiorato.
La disciplina 2026 non offre, su questo punto, la stessa flessibilità del credito d'imposta beni strumentali ex Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), dove la prassi consolidata — espressa dalla Circolare 9/E del 23 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate — ha riconosciuto la possibilità di iniziare a fruire del credito «in misura ridotta» dall'anno di entrata in funzione del bene, applicando l'aliquota base prevista per i beni strumentali "ordinari" ai sensi dei commi 1054-1055 della stessa legge, e rinviando all'esercizio di interconnessione la fruizione del credito «in misura piena» con la maggiorazione 4.0. Nell'iperammortamento 2026, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, una fruizione anticipata «in misura ridotta» senza interconnessione non troverebbe base normativa: il completamento ai fini della fruizione coinciderebbe con la trasmissione della comunicazione post-interconnessione al GSE, e prima di quel momento la maggiorazione non decorrerebbe.
Per un soggetto non solare, la conseguenza operativa è netta. Il calendario di interconnessione e di invio della comunicazione GSE va coordinato con la data di chiusura dell'esercizio sociale, non con il 31 dicembre dell'anno solare. Anticipare l'interconnessione di qualche settimana, quando tecnicamente possibile, può far rientrare la fruizione nell'esercizio in corso anziché posticiparla di dodici mesi; rinviarla oltre la chiusura significa perdere un'annualità di deduzione maggiorata nella tempistica di dichiarazione. Resta ferma la regola di neutralità sull'acconto IRES di cui all'art. 1, comma 434, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), che impone di calcolare l'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 senza tener conto dell'iperammortamento: il differimento riguarda la deduzione, non l'acconto, e vale anche per i soggetti con esercizio non solare.
Esercizi a cavallo del 1° gennaio 2026: il nodo aperto del ragguaglio
Il quadro si complica quando il periodo d'imposta del soggetto include la data del 1° gennaio 2026, soglia iniziale della finestra agevolativa. Per un'impresa con esercizio 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026, la frazione che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 — sei mesi — costituisce la prima «annualità» di applicazione del nuovo regime ai sensi del decreto attuativo. La domanda è se il plafond di 2,5 milioni di euro al 180% (e gli scaglioni successivi al 100% e al 50%) si applichi per intero a un esercizio che sovrappone solo metà del proprio calendario alla finestra agevolativa, oppure se vada ragguagliato pro rata temporis.
Il decreto attuativo non disciplinerebbe espressamente l'ipotesi. La prassi dell'Agenzia delle Entrate sui regimi precedenti avrebbe tendenzialmente propeso, in casi di periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, per il ragguaglio temporale del plafond annuo: se il limite massimo è dimensionato su un'intera annualità d'investimento, la sua applicazione a una frazione di periodo riconoscerebbe solo la quota corrispondente al tempo effettivamente compreso nella finestra.
L'impatto numerico non è marginale. Con un ragguaglio sei-dodicesimi, il plafond al 180% scenderebbe da 2,5 a 1,25 milioni di euro per l'esercizio infrannuale; lo scaglione successivo (2,5-10 milioni al 100%) si comprimerebbe in proporzione, e così quello al 50%. Per un investimento di rilievo completato nei sei mesi a cavallo del 1° gennaio 2026, il differenziale di maggiorazione fiscale rispetto all'ipotesi di plafond pieno può superare i due milioni di euro — somma che dipende esclusivamente dalla lettura interpretativa accolta, non dalla sostanza economica dell'investimento.
In assenza di una circolare dell'Agenzia delle Entrate specifica al regime 2026, la via per cristallizzare l'interpretazione è l'interpello ordinario ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), strumento attraverso cui l'Agenzia si è già pronunciata su profili dichiarativi del credito d'imposta 4.0 in caso di esercizio ultrannuale. L'interpello sui nuovi investimenti, riservato a operazioni di rilevante valore economico, resta invece precluso per soglia minima d'investimento alla generalità delle imprese interessate al problema del ragguaglio, le cui operazioni si collocano di norma su importi sensibilmente inferiori.
I non solari dichiarano per primi: codice 51 in rigo RF55
Il calendario dichiarativo amplifica la posizione anticipata dei non solari. Un soggetto IRES con esercizio 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026 chiude il proprio periodo d'imposta a metà 2026 e presenta il Modello Redditi SC 2026 entro l'autunno dello stesso anno; un soggetto solare, al contrario, chiude al 31 dicembre 2026 e si confronterà con la dichiarazione soltanto nell'autunno 2027. L'iperammortamento entra dunque nei modelli dichiarativi per i non solari con quasi un anno di anticipo rispetto agli omologhi solari — ed è su questo gruppo che si scaricano per primi le incertezze applicative del nuovo regime.
Lo strumento operativo sarebbe stato predisposto. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, il Modello Redditi SC 2026 avrebbe introdotto fra le variazioni in diminuzione del rigo RF55 un nuovo codice 51 dedicato alla deduzione extracontabile dell'iperammortamento 2026. Il funzionamento ricalcherebbe quello già consolidato per il super- e iperammortamento ex L. 232/2016: l'ammortamento ordinario resta imputato a conto economico, mentre la maggiorazione — 180%, 100% o 50% a seconda dello scaglione di collocazione del bene — viene fatta valere come variazione fiscale in diminuzione, anno per anno, sulla durata del piano di ammortamento.
Sul primo esercizio di entrata in funzione opera il dimezzamento del coefficiente previsto dall'art. 102, comma 2, del TUIR. La regola è forfettaria e si applica sull'intero periodo d'imposta senza ragguaglio infra-esercizio: vale identica per i soggetti solari e per quelli con esercizio non coincidente con l'anno civile. La Circolare 4/E del 30 marzo 2017, al paragrafo 6.4.1 (Esempio 8), aveva chiarito il criterio per il super- e iperammortamento storico, e la logica resta trasferibile al nuovo regime — nel primo esercizio la quota deducibile è pari alla metà del coefficiente tabellare moltiplicato per il costo maggiorato, indipendentemente da quanti mesi separino la data di entrata in funzione dalla chiusura del bilancio.
Restano ferme, sullo sfondo, due scadenze che non si piegano alla durata dell'esercizio sociale. La regola di neutralità sull'acconto IRES/IRPEF del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 434, L. 199/2025), già richiamata, vincola tutti i contribuenti — non solari compresi — al calcolo dell'acconto come se l'iperammortamento non esistesse. Il termine ultimo del 15 novembre 2028 per la trasmissione al GSE della comunicazione di completamento dell'investimento, fissato dall'art. 3, comma 3, del decreto attuativo MIMIT-MEF, è invece una data civile assoluta: cade identica per il non solare e per il solare, indipendentemente dal punto in cui si colloca nei rispettivi esercizi. Per chi chiude il bilancio il 30 giugno 2028, il 15 novembre 2028 cade nel periodo d'imposta 1° luglio 2028 - 30 giugno 2029 — l'ultima finestra utile per allinearsi alla coda procedurale del regime e non lasciare investimenti completati nel triennio senza la maggiorazione.
Una disciplina che premia il calendario interno
Il combinato fra la regola di saturazione per periodo d'imposta e lo sdoppiamento dei due piani temporali rovescia un'abitudine consolidata: per il non solare non basta più ragionare per anno solare, occorre ragionare per esercizio sociale. La data di consegna che colloca il bene nello scaglione, l'interconnessione che fa decorrere la fruizione, la chiusura del bilancio che apre la dichiarazione, le scadenze civili del 30 settembre 2028 per l'effettuazione e del 15 novembre 2028 per la comunicazione GSE: tutti questi snodi non si dispongono più lungo un unico calendario, ma su due binari che corrono in parallelo. Il nodo del ragguaglio pro rata sugli esercizi a cavallo del 1° gennaio 2026 attende la prima presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate — e fino a quel momento, le scelte di tempistica fatte dalle imprese non solari nei prossimi mesi avranno effetti dichiarativi che si vedranno con un anno di anticipo sui solari.