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Analisi9 marzo 2026

Acconti IRES 2026: l'iperammortamento non riduce i versamenti

Il comma 434 della L. 199/2025 sterilizza gli acconti IRES 2026: il beneficio dell'iperammortamento non si anticipa a giugno e novembre. Analisi della norma e casi pratici.

Sommario

  1. Una formulazione diversa dalle precedenti
  2. Il metodo previsionale: un'incertezza da 168.000 euro
  3. Esercizi a cavallo: quando la sterilizzazione sul metodo storico conta
  4. Incompatibilità con il Concordato Preventivo Biennale
  5. Requisito di origine: solo beni prodotti in UE o SEE
  6. Modalità operative: codici tributo e scadenze
  7. Il differenziale temporale: da 6 a 12 mesi

Un'impresa che investe 5 milioni di euro in beni 4.0 nel 2026 e calcola gli acconti IRES con il metodo previsionale potrebbe aspettarsi di ridurre i versamenti di giugno e novembre per circa 168.000 euro. Il comma 434 della L. 199/2025 lo impedisce: la determinazione dell'acconto 2026 va effettuata «senza tener conto» dell'iperammortamento. Il risparmio fiscale si manifesta solo al saldo, a giugno 2027.

La norma non è nuova nel concetto — sterilizzazioni analoghe esistevano già nella L. 208/2015 e nella L. 232/2016 — ma la formulazione del comma 434 è più ampia dei precedenti e solleva un problema interpretativo che, a marzo 2026, resta senza risposta ufficiale.

Una formulazione diversa dalle precedenti

Il comma 434 recita: «La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni dei commi da 427 a 436». La L. 232/2016 (comma 12) usava una tecnica diversa: prescriveva di calcolare l'acconto «considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza» dell'iperammortamento.

La differenza non è solo stilistica. La Circolare AdE 4/E del 30 marzo 2017, nella sezione 7, chiariva che quella formulazione operava esclusivamente sul metodo storico: si ricalcolava l'imposta dell'anno precedente come se l'agevolazione non fosse esistita. Il metodo previsionale, basato sull'imposta che il contribuente prevede di dovere per l'anno in corso, non era toccato dalla sterilizzazione. Chi nel 2017 calcolava l'acconto con il previsionale poteva legittimamente considerare il minor carico fiscale derivante dall'iperammortamento.

Il comma 434 abbandona la tecnica del ricalcolo dell'imposta precedente e adotta un'espressione onnicomprensiva: «senza tener conto». Fisco Oggi, la rivista dell'Agenzia delle Entrate, l'11 febbraio 2026 ha confermato che «le quote di ammortamento non incidono sugli acconti Irpef ed Ires dovuti per l'anno 2026», senza distinguere tra metodo storico e previsionale.

Il metodo previsionale: un'incertezza da 168.000 euro

Per i soggetti con esercizio solare, la sterilizzazione sul metodo storico è sostanzialmente neutra. L'imposta del 2025, base di calcolo dell'acconto storico 2026, non contiene l'iperammortamento — che si applica dal 1° gennaio 2026. L'effetto concreto della sterilizzazione si produce sul metodo previsionale, dove l'impresa stima l'imposta 2026 tenendo conto delle deduzioni che matureranno nell'anno.

Se la formula «senza tener conto» copre anche il previsionale, l'impresa non può includere la maggiorazione extracontabile nel calcolo dell'imposta previsionale 2026. L'impatto finanziario dipende dall'entità dell'investimento. Per un bene da 500.000 euro con coefficiente di ammortamento al 20%, la variazione in diminuzione del primo anno (quota dimezzata) è di 90.000 euro, con un risparmio IRES di 21.600 euro. Per un investimento da 5 milioni di euro — dove operano gli scaglioni progressivi al 180% e al 100% — la variazione sale a 700.000 euro e il risparmio a circa 168.000 euro.

A marzo 2026 non esiste alcuna circolare, risoluzione o risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate che chiarisca la portata del comma 434 rispetto al metodo previsionale. La dottrina professionale interpreta la norma per analogia con la Circolare 4/E/2017, ma l'analogia è imperfetta proprio per la diversa formulazione. Fino a un chiarimento ufficiale, la scelta prudente è non considerare l'iperammortamento nel calcolo dell'acconto previsionale: un versamento insufficiente esporrebbe l'impresa a sanzioni proporzionali al differenziale non versato.

Esercizi a cavallo: quando la sterilizzazione sul metodo storico conta

Un aspetto trascurato da tutte le fonti professionali riguarda i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare. Per un'impresa con esercizio dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, il «periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026» è proprio quell'esercizio a cavallo — come confermato dalla Risoluzione AdE 28/E del 29 maggio 2020.

Ma qui il meccanismo cambia. L'imposta del periodo precedente (1° luglio 2025 – 30 giugno 2026) potrebbe già contenere deduzioni da iperammortamento per investimenti effettuati tra gennaio e giugno 2026 — i primi sei mesi di vigenza della L. 199/2025. In questo caso, la sterilizzazione sul metodo storico non è un passaggio formale, come per i soggetti solari, ma richiede un ricalcolo effettivo: l'imposta del periodo precedente va rideterminata escludendo le variazioni in diminuzione dell'iperammortamento.

Nessuna fonte tra quelle disponibili — né prassi, né dottrina — affronta questa casistica. La Circolare 4/E/2017 non forniva chiarimenti analoghi per la L. 232/2016. Le imprese con esercizio a cavallo che investono in beni 4.0 nella prima metà del 2026 si trovano ad operare in un vuoto interpretativo.

Incompatibilità con il Concordato Preventivo Biennale

Per i soggetti ISA che hanno aderito o intendono aderire al Concordato Preventivo Biennale, la sterilizzazione degli acconti è irrilevante — perché l'iperammortamento stesso è inutilizzabile. L'art. 16 del D.Lgs. 13/2024 prevede un elenco tassativo di variazioni ammesse al reddito concordato, che non include le variazioni in diminuzione extracontabili. Chi ha già aderito al CPB 2025-2026 perde la quota di iperammortamento relativa al 2026, senza possibilità di recupero negli anni successivi.

L'incompatibilità impone una scelta: adesione al CPB 2026-2027 o fruizione dell'iperammortamento. Per investimenti nella prima fascia (fino a 2,5 milioni di euro), il risparmio IRES da maggiorazione al 180% vale il 43,2% dell'investimento, distribuito sull'intera vita utile del bene. Un dato da confrontare con i vantaggi del concordato prima di vincolarsi. Per un'analisi completa, vedi CPB e iperammortamento: il concordato blocca la deduzione 4.0.

Requisito di origine: solo beni prodotti in UE o SEE

Tutta l'analisi sugli acconti presuppone che l'investimento rientri nel perimetro dell'agevolazione. Il comma 427 della L. 199/2025 limita la maggiorazione ai beni «prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo». L'origine del bene va verificata e attestata prima di qualsiasi pianificazione fiscale: un investimento in macchinari extra-UE/SEE non genera iperammortamento e, di conseguenza, la questione della sterilizzazione degli acconti non si pone.

Modalità operative: codici tributo e scadenze

A differenza del differimento delle deduzioni previsto dalla L. 207/2024 — per il quale la Risoluzione AdE 38/E del 6 giugno 2025 ha istituito codici tributo dedicati (2007 e 2008) — la sterilizzazione degli acconti da iperammortamento non richiede codici F24 specifici. I versamenti si effettuano con i codici ordinari: 2001 per la prima rata e 2002 per la seconda.

Per i soggetti ISA, la ripartizione è 50% e 50% (art. 58, D.L. 124/2019); per i non ISA, 40% e 60%. La ripartizione opera sull'importo già determinato dopo la sterilizzazione. Il primo acconto è rateizzabile in rate mensili entro il 16 dicembre (art. 8, D.Lgs. 1/2024); il secondo acconto di novembre non è rateizzabile.

Il Provvedimento AdE n. 71522 del 27 febbraio 2026, che approva il Modello Redditi SC 2026 (periodo d'imposta 2025), ha introdotto il codice 51 al rigo RF55 — rilevante per gli esercizi a cavallo che includono il 2026. Per i soggetti solari, la variazione in diminuzione da iperammortamento troverà posto nel Modello Redditi SC 2027 (periodo d'imposta 2026), le cui istruzioni dovrebbero confermare lo stesso codice.

Il differenziale temporale: da 6 a 12 mesi

La sterilizzazione copre un solo periodo d'imposta — il 2026 — a differenza della L. 232/2016 che ne copriva due (2017 e 2018). Già dal 2027 gli acconti potranno riflettere il minor carico fiscale derivante dall'iperammortamento. Il beneficio finanziario, per i soggetti solari, si manifesta con il saldo 2026, da versare a giugno 2027: un differenziale temporale di 6-12 mesi rispetto ai versamenti sterilizzati.

Per un'impresa che pianifica un investimento da 500.000 euro, 21.600 euro di liquidità differita possono essere gestibili. Per chi investe 5 milioni, 168.000 euro di cassa non anticipabile richiedono una pianificazione finanziaria che tenga conto del disallineamento tra il momento dell'investimento e il momento del beneficio. Un elemento da considerare fin dalla fase di valutazione dell'operazione — insieme alla cumulabilità con altre agevolazioni che, a differenza dell'iperammortamento, possono avere effetti finanziari più immediati.

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