Per quasi un decennio, «intelligenza artificiale agevolabile» ha significato una cosa sola: algoritmi al servizio della qualità produttiva e dell'affidabilità degli impianti. Niente di più. La Circolare 4/E del 2017 tracciava un confine netto, e quel confine non è mai stato spostato. Ora l'Allegato V della L. 199/2025 riscrive le regole con cinque sotto-voci dedicate all'AI avanzata — LLM per il supporto decisionale, Agentic AI, Process Mining per i processi aziendali. Un cambio di paradigma. Che però si scontra con almeno tre nodi irrisolti.
Il confine che non c'è più
La Circolare 4/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 30 marzo 2017, fissa con precisione chirurgica il perimetro del software agevolabile nel vecchio regime. I «software relativi alla gestione di impresa in senso lato» sono esclusi: CRM, document management, business process management, enterprise performance management. Di un ERP, la circolare ammette solo i moduli dedicati a produzione, logistica e manutenzione — amministrazione, finanza e controllo restano fuori.
Sull'intelligenza artificiale, il vincolo è altrettanto stretto. Agevolabili soltanto i sistemi «a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto». Un machine learning che ottimizza la resa di una linea di stampaggio rientra. Un algoritmo che supporta decisioni strategiche d'impresa, no.
Questa interpretazione — mai superata da una circolare successiva — resta formalmente vigente. Ma l'Allegato V le affianca un quadro normativo profondamente diverso.
Cinque voci per un'AI senza confini di fabbrica
L'Allegato V conta 35 voci, sotto-voci comprese, contro le 23 del vecchio Allegato B. Già nell'intestazione segna una discontinuità: i beni immateriali non sono più «connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0» ma «funzionali alla trasformazione digitale delle imprese». L'intestazione aggiunge una formula assente nel vecchio elenco — «algoritmi e modelli digitali» — apertura che include i modelli fondativi dell'AI generativa. La L. 199/2025 conferma il disaccoppiamento tra beni materiali e immateriali — già introdotto dal credito d'imposta 4.0 (L. 178/2020) — superando definitivamente il vincolo di abbinamento dell'originario iper-ammortamento (L. 232/2016): un'impresa può investire solo in software e accedere all'iper-ammortamento.
La sezione dd) è il cuore della novità. Cinque sotto-voci che coprono altrettante frontiere dell'intelligenza artificiale.
La voce dd.1 introduce l'IA generativa, inclusi i Large Language Models, per «generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali». La dd.2 apre all'Agentic AI per «task complessi, orchestrazione flussi di lavoro e capacità decisionale automatizzata». La dd.3 copre le piattaforme MLOps — versionamento dei modelli, monitoraggio, aggiornamento continuo, deployment. La dd.4 riguarda il software IA per la manutenzione predittiva. La dd.5 include le piattaforme di Process Mining per «analisi e ottimizzazione processi aziendali».
L'Allegato V mantiene anche la voce o), che ricalca la vecchia formulazione dell'AI per qualità produttiva e affidabilità degli impianti. Le due voci coesistono: la o) resta vincolata alla linea di produzione, la sezione dd) ha perimetro più ampio. Chi investe in un sistema di visione per il controllo qualità fa riferimento alla o); chi adotta una piattaforma LLM per il supporto alle decisioni operative invoca la dd.1. La classificazione corretta nella perizia è tutt'altro che un dettaglio.
Ma acquistare un abbonamento a un chatbot generico non basta. L'articolo 1, comma 429 della L. 199/2025 richiede che il bene sia «interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura». Serve un'integrazione reale, documentabile, con i flussi operativi dell'impresa — non l'accesso a un servizio web.
Il paradosso del cloud
L'Allegato V fa riferimento esplicito a soluzioni cloud in più voci. Eppure la prassi consolidata — in particolare la C.M. 51/2000 — esclude dall'agevolazione i software acquisiti con canoni periodici, perché non capitalizzabili.
Il problema è strutturale. I principali prodotti di AI enterprise — piattaforme di Process Mining, ambienti MLOps, servizi LLM — sono disponibili prevalentemente o esclusivamente in modalità SaaS con canoni ricorrenti. Escludere il cloud dall'agevolazione significherebbe rendere inapplicabile nella pratica buona parte della sezione dd). Un cortocircuito tra il testo della legge e le regole contabili che il decreto attuativo dovrà sciogliere.
Fino alla pubblicazione del decreto definitivo, chi sta pianificando investimenti in piattaforme AI cloud-based opera in un'area grigia. La prudenza suggerisce di non contabilizzare l'agevolazione su canoni SaaS prima di avere un quadro normativo completo.
Il rebus dell'origine europea
La bozza del decreto attuativo introduce un vincolo specifico per i beni dell'Allegato V: almeno il 50% dello sviluppo del software dovrebbe essere riconducibile a soggetti operanti in UE o SEE, con dichiarazione del produttore che indichi le sedi di sviluppo sostanziale. Le componenti open source di terze parti non rileverebbero ai fini del calcolo.
Se confermata, la soglia potrebbe escludere molte piattaforme AI americane e favorire soluzioni europee come Celonis, SAP Signavio o Mistral AI, oppure architetture basate su modelli open source customizzati nel continente. La domanda concreta: un system integrator europeo che deploya un LLM americano con fine-tuning, RAG e integrazione custom sviluppati in Europa soddisfa la soglia? La bozza non risponde.
Il Viceministro Leo ha annunciato a Telefisco l'intenzione di eliminare il vincolo Made in UE dal comma 427 della L. 199/2025. Ma la clausola generale sull'origine dei beni e la regola specifica del 50% per lo sviluppo software potrebbero avere destini diversi. Per le imprese, la variabile geografica resta un'incognita.
Process Mining contro BPM: la tensione che nessuno ha sciolto
La voce dd.5 include esplicitamente il Process Mining per «processi aziendali». La Circolare 4/E esclude altrettanto esplicitamente il Business Process Management e l'«analisi dei processi organizzativi o di business» dal perimetro agevolabile.
Il principio giuridico è chiaro: la norma di legge successiva prevale sulla circolare precedente. Ma la distanza tra Process Mining e BPM, nella pratica, è sfumata. Piattaforme come Celonis combinano funzioni di analisi dei processi con strumenti di orchestrazione e ottimizzazione che sfiorano il BPM tradizionale. Delimitare il perimetro agevolabile all'interno di queste piattaforme ibride sarà compito del perito — in assenza di una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate.
C'è poi un secondo livello di tensione. La voce dd.5 parla di «processi aziendali», ma il comma 429 richiede l'interconnessione «al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura». Se il Process Mining analizza processi amministrativi — non produttivi — soddisfa il requisito di interconnessione? La risposta non è scontata. E finché non arriva un chiarimento ufficiale, ogni perizia su questo terreno è un esercizio di equilibrismo interpretativo.
Tra legge nuova e prassi vecchia
L'Allegato V segna un cambio di direzione netto per il software agevolabile. L'AI esce dalla fabbrica e approda all'impresa. Circa un terzo delle voci è genuinamente nuovo, l'intestazione abbandona il vincolo con i beni materiali, una sezione dedicata all'intelligenza artificiale avanzata senza precedenti nella normativa italiana sugli incentivi.
Ma tra il testo della legge e il beneficio in dichiarazione dei redditi restano spazi vuoti. Il nodo cloud, il vincolo di origine, la convivenza tra le voci della sezione dd) e una Circolare 4/E scritta quando i Large Language Models non esistevano: sono questioni che pesano sulle decisioni di investimento di migliaia di imprese.
Per iniziare a quantificare l'impatto dell'iper-ammortamento sui propri investimenti software, il simulatore online consente di stimare il beneficio per scaglione. Per una valutazione sulla classificazione del bene nella voce corretta dell'Allegato V — e sulle zone grigie che la norma lascia aperte — il confronto con un professionista specializzato resta la scelta più solida.