GPU per l'intelligenza artificiale, reti 5G private, piattaforme di Agentic AI, software per il Digital Product Passport. Sono solo alcune delle voci che compaiono nei nuovi elenchi di beni agevolabili allegati alla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Chi ha familiarità con i vecchi Allegato A e Allegato B della L. 232/2016 — quelli che per quasi un decennio hanno definito il perimetro del 4.0 italiano — troverà un salto generazionale.
Vediamo cosa cambia, punto per punto.
Da Allegato A ad Allegato IV: i beni materiali
Il vecchio Allegato A della L. 232/2016 organizzava i beni materiali 4.0 in tre gruppi:
- Gruppo I — Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati
- Gruppo II — Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità
- Gruppo III — Dispositivi per l'interazione uomo-macchina
Il nuovo Allegato IV mantiene questa struttura, ma aggiunge un Gruppo IV interamente nuovo, dedicato a infrastrutture di elaborazione dati, connettività e cybersecurity.
Il nuovo Gruppo IV: infrastrutture digitali
È la novità più rilevante. Per la prima volta, il legislatore riconosce esplicitamente come beni strumentali 4.0 le infrastrutture computazionali e di rete che alimentano la fabbrica intelligente:
- Infrastrutture HPC per AI: cluster GPU, server ad alte prestazioni per l'addestramento e l'inferenza di modelli di intelligenza artificiale
- Edge computing industriale: nodi di calcolo distribuiti a bordo macchina o a bordo linea
- Reti 5G private e Wi-Fi 6/7 industriale: infrastrutture di connettività dedicate agli ambienti produttivi
- Sistemi TSN (Time-Sensitive Networking): reti deterministiche per applicazioni industriali critiche
- Cybersecurity OT: sistemi conformi alla norma IEC 62443 per la protezione delle reti operative
Nel vecchio Allegato A, un'impresa che acquistava un server GPU per far girare modelli di manutenzione predittiva doveva "forzare" l'inquadramento in categorie pensate per altro. Ora c'è una collocazione specifica.
Gruppo I: componentistica per revamping
Il Gruppo I dell'Allegato IV conferma l'impianto dei requisiti 5+2/3 (cinque caratteristiche obbligatorie più almeno due su tre cyberfisiche) e conferma la previsione — già presente nel vecchio Allegato A — della componentistica per il revamping e l'ammodernamento di impianti esistenti, arricchendola con la menzione esplicita della componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico: azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi.
Questa aggiunta puntuale è rilevante per le imprese che investono in efficientamento energetico degli impianti esistenti.
Gruppo II: l'AI entra nel controllo qualità
Il Gruppo II si arricchisce di una nuova lettera l): sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o elementi diagnostici, anche con intelligenza artificiale, per l'identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo. Si tratta di sistemi di visione e diagnostica avanzata che possono — ma non devono necessariamente — integrare algoritmi AI per il rilevamento dei difetti.
| Aspetto | Allegato A (L. 232/2016) | Allegato IV (L. 199/2025) |
|---|---|---|
| Gruppi | 3 (I, II, III) | 4 (I, II, III, IV) |
| Infrastrutture HPC/GPU | Non previste | Gruppo IV |
| Reti 5G/Wi-Fi industriale | Non previste | Gruppo IV |
| Cybersecurity OT (IEC 62443) | Non prevista | Gruppo IV |
| Componentistica revamping | Esplicita | Ampliata (+ meccatronica ad alta efficienza con recupero energetico) |
| Visione e diagnostica per non conformità, anche con IA | Non prevista | Lettera l) Gruppo II |
| Requisiti 5+2/3 (Gruppo I) | Sì | Confermati |
Da Allegato B ad Allegato V: i beni immateriali
Se il passaggio dall'Allegato A all'Allegato IV è un'evoluzione, quello dall'Allegato B all'Allegato V è una rivoluzione.
Il vecchio Allegato B elencava già numerose categorie di software — progettazione, MES/SCADA, IoT, AI e machine learning, cybersecurity, digital twin e altro — ma in un formato poco strutturato: un elenco continuo senza suddivisione in sezioni tematiche, con formulazioni generiche che lasciavano ampio margine interpretativo.
L'Allegato V è un documento radicalmente diverso: voci dalla lettera a) alla lettera gg), organizzate per aree tematiche. Non è solo più lungo — è concettualmente più ambizioso.
Le sezioni "classiche" (a – z): aggiornate e ampliate
Le prime voci riprendono e aggiornano il perimetro tradizionale: software per progettazione (PLM, PDM), sistemi MES e SCADA, piattaforme IoT, digital twin, cybersecurity. Ma con formulazioni più precise e riferimenti tecnologici attuali.
La lettera u), ad esempio, non si limita più alla generica "cybersecurity": include espressamente observability, detection and response automatizzata e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi.
Sezione dd — Intelligenza artificiale avanzata
È la sezione che più di tutte segna il cambio di passo. L'Allegato V dedica cinque sotto-voci specifiche all'AI:
- AI generativa e LLM — Large Language Models per generazione di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto decisionale
- Agentic AI — Sistemi autonomi capaci di eseguire task complessi e orchestrare flussi di lavoro con capacità decisionale automatizzata
- MLOps — Piattaforme per il ciclo di vita dei modelli AI: versionamento, monitoraggio, aggiornamento continuo e deployment
- Manutenzione predittiva AI — Algoritmi per anticipare guasti e ottimizzare interventi
- Process Mining — Analisi automatica e ottimizzazione dei processi a partire dai dati di sistema
Nel 2016, quando fu scritto l'Allegato B, ChatGPT non esisteva. L'Allegato B menzionava già "intelligenza artificiale e machine learning", ma con una formulazione generica e senza sotto-voci dedicate. L'Allegato V segna il passaggio da una citazione programmatica a un catalogo operativo: cinque sotto-voci che coprono dall'AI generativa al Process Mining.
Sezione ee — Sostenibilità e transizione ecologica
Altra novità assoluta. L'Allegato V include software per:
- Software per Carbon Footprint, LCA e prestazioni ESG — analisi dell'impronta ambientale, valutazione del ciclo di vita e reportistica sulla sostenibilità aziendale
- Piattaforme per Digital Product Passport integrate con PLM/ERP/MES — in linea con le normative europee in arrivo
- Software per gestione rifiuti, economia circolare e End of Line — tracciamento e ottimizzazione del riutilizzo dei materiali e dei processi di fine linea
È un segnale chiaro: la trasformazione digitale e quella ecologica non sono più binari paralleli, ma convergenti.
Sezione ff — Interoperabilità e data spaces
Software e piattaforme per la gestione di data spaces conformi agli standard europei IDS-RAM (International Data Spaces Reference Architecture Model). In pratica, strumenti per condividere dati lungo la filiera in modo sicuro e standardizzato — un tema su cui l'UE sta investendo massicciamente.
Sezione gg — Low-code e no-code
Chiude l'elenco una voce dedicata alle piattaforme low-code/no-code per applicazioni industriali. Strumenti che permettono anche a personale non specializzato di sviluppare applicazioni per la gestione dei processi produttivi.
| Aspetto | Allegato B (L. 232/2016) | Allegato V (L. 199/2025) |
|---|---|---|
| Struttura | Elenco generico, poche voci | Voci da a) a gg), per aree tematiche |
| AI generativa / LLM | Non prevista | Sezione dd |
| Agentic AI / MLOps | Non previsti | Sezione dd |
| Sostenibilità / ESG / LCA | Non prevista | Sezione ee |
| Data spaces (IDS-RAM) | Non previsti | Sezione ff |
| Low-code / no-code | Non previste | Sezione gg |
| Cybersecurity avanzata | Generica | Observability, detection & response (lettera u) |
Cosa resta invariato
Non tutto cambia. Alcuni principi strutturali sono confermati:
- I beni del Gruppo I dell'Allegato IV devono possedere le 5 caratteristiche obbligatorie e almeno 2 delle 3 cyberfisiche (i cosiddetti requisiti 5+2/3)
- I beni dei Gruppi II e III richiedono l'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica
- I beni del Gruppo IV richiedono non solo l'interconnessione ai sistemi informativi aziendali, ma anche la destinazione funzionale all'esecuzione di software dell'Allegato V, al supporto operativo dei beni dei Gruppi I-III, o all'interconnessione tra beni degli Allegati IV e V
- I beni immateriali dell'Allegato V devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (comma 429, lettera a)
- La bozza del decreto attuativo prevede che per investimenti superiori a 300.000 euro sia richiesta la perizia tecnica asseverata
Implicazioni pratiche per le imprese
L'ampliamento degli allegati ha conseguenze concrete:
Più investimenti ammissibili. Tecnologie che prima vivevano in una zona grigia — server GPU, reti 5G private, piattaforme AI — ora hanno una collocazione normativa chiara. Meno interpretazioni forzate, meno rischio di contestazioni.
La perizia diventa più tecnica. Con categorie più specifiche, il perito dovrà dimostrare non solo l'interconnessione, ma anche la corrispondenza puntuale tra il bene e la voce dell'allegato. Per un cluster GPU, ad esempio, servirà documentare l'utilizzo effettivo in ambito AI industriale.
Attenzione alla terminologia. Chi era abituato a ragionare in termini di "Allegato A" e "Allegato B" deve aggiornare il lessico: ora si parla di Allegato IV e Allegato V. Non è un dettaglio formale — citare l'allegato sbagliato in una perizia o in una comunicazione al GSE può creare problemi.
Il prossimo passo
Gli allegati definiscono il cosa. Per il come — modalità di comunicazione al GSE, tempistiche, documentazione richiesta — si attende il decreto attuativo del MIMIT, che il comma 433 della L. 199/2025 prevede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Nel frattempo, le imprese possono già verificare se i propri investimenti rientrano nei nuovi elenchi. Usa il simulatore online per stimare il beneficio fiscale, oppure richiedi una consulenza per verificare l'ammissibilità dei tuoi beni e prepararti alla perizia tecnica.