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Aggiornamento5 gennaio 2026

Decreto attuativo iperammortamento 2026: la bozza dal MIMIT al MEF

Il MIMIT ha trasmesso al MEF la bozza del decreto attuativo per l'iperammortamento 2026. Ecco cosa prevede: procedure, comunicazioni al GSE e documenti richiesti.

Sommario

  1. Cosa prevede la bozza del decreto attuativo
  2. Le tre comunicazioni obbligatorie tramite il GSE
  3. 1. Comunicazione preventiva
  4. 2. Comunicazione di conferma
  5. 3. Comunicazione di completamento
  6. Documenti richiesti dal decreto
  7. Focus: autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
  8. I prossimi passi
  9. Cosa fare nell'attesa del decreto definitivo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha predisposto e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) la bozza del decreto attuativo che disciplinerà le modalità operative del nuovo iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Si tratta di un passaggio cruciale nell'iter che porterà all'effettiva operatività dell'agevolazione, attesa da migliaia di imprese italiane pronte a investire nella trasformazione digitale e sostenibile.

Il decreto, previsto dall'articolo 1, comma 433 della L. 199/2025, doveva essere adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. La bozza è ora al vaglio del MEF per il concerto necessario alla pubblicazione definitiva. Il testo integrale della bozza sarà disponibile per il download dopo la pubblicazione ufficiale.

Scarica il testo integrale della bozza (PDF) — Documento non ancora disponibile

Cosa prevede la bozza del decreto attuativo

La bozza del decreto ministeriale delineerebbe nel dettaglio la procedura di accesso agli iperammortamenti previsti dai commi da 427 a 436 della L. 199/2025. Ricordiamo che l'agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali 4.0, con aliquote differenziate:

Fascia di investimento Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro 180%
Da 2,5 a 10 milioni di euro 100%
Da 10 a 20 milioni di euro 50%

L'agevolazione riguarda investimenti in beni compresi nell'Allegato IV (beni materiali) e nell'Allegato V (beni immateriali) della L. 199/2025, nonché beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

Le tre comunicazioni obbligatorie tramite il GSE

Uno degli aspetti centrali della bozza riguarda il sistema di comunicazioni telematiche che le imprese dovrebbero trasmettere tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). La bozza prevederebbe sostanzialmente tre fasi comunicative:

1. Comunicazione preventiva

L'impresa dovrebbe trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti. Si tratta del primo passo per "prenotare" l'accesso al beneficio.

2. Comunicazione di conferma

Entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo inviata dal GSE, l'impresa trasmetterebbe la comunicazione di conferma dell'investimento. Questa dovrebbe contenere l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.

3. Comunicazione di completamento

Entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmetterebbe una comunicazione di completamento per ciascuna comunicazione di conferma, corredata dalle attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

Per tutte le comunicazioni, la piattaforma del GSE rilascerebbe una ricevuta di avvenuto invio. Entro 10 giorni, il GSE comunicherebbe all'impresa l'esito positivo delle verifiche oppure i dati da integrare (con ulteriori 10 giorni per le integrazioni).

Documenti richiesti dal decreto

La bozza del decreto ministeriale richiederebbe ai fini degli investimenti i seguenti documenti fondamentali:

  • Attestazione Made in UE: certificazione che i beni sono prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, come richiesto dal comma 427 della L. 199/2025
  • Certificazione contabile: attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile
  • Perizia tecnica asseverata (art. 5): per beni con costo superiore a 300.000 euro, sarebbe obbligatoria una perizia che attesti le caratteristiche tecniche, l'inclusione negli Allegati e l'interconnessione. Per beni sotto questa soglia basterebbe una dichiarazione del legale rappresentante
  • Attestazione Made in UE (art. 5.2): per i beni materiali, certificato di origine della Camera di Commercio o dichiarazione del produttore attestante che il bene è stato integralmente ottenuto o ha subito l'ultima trasformazione sostanziale in UE/SEE (ai sensi dell'art. 60 del Reg. UE 952/2013). Per il software (Allegato V), il produttore dovrebbe dichiarare che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sarebbe riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo — i componenti open source non rileverebbero
  • Certificazione contabile (art. 6): attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese, rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Focus: autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

L'articolo 7 della bozza disciplinerebbe specificamente gli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Sarebbero agevolabili le spese relative a:

  • Gruppi di generazione dell'energia elettrica
  • Trasformatori e misuratori dell'energia elettrica
  • Impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo, non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11
  • Servizi ausiliari di impianto
  • Impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta

Il dimensionamento degli impianti dovrebbe rispettare una producibilità massima non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell'esercizio precedente. Per i sistemi di accumulo, il costo massimo ammissibile sarebbe di 900 euro/kWh.

I prossimi passi

Dopo il concerto con il MEF, il decreto dovrebbe essere trasmesso ai competenti organi di controllo (Corte dei Conti) e successivamente pubblicato nel sito internet del MIMIT, con avviso nella Gazzetta Ufficiale. Successivamente sarebbero necessari ulteriori decreti direttoriali che stabilirebbero:

  • I termini di apertura della piattaforma informatica del GSE
  • I modelli standardizzati per le comunicazioni
  • Le specifiche operative per l'invio della documentazione

L'orizzonte temporale dell'agevolazione copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, offrendo alle imprese un periodo di quasi tre anni per la programmazione degli investimenti nella doppia transizione digitale e sostenibile.

Cosa fare nell'attesa del decreto definitivo

Pur in attesa della pubblicazione ufficiale del decreto, le imprese possono già iniziare a pianificare i propri investimenti. La Legge di Bilancio 2026 è infatti già in vigore e definisce con chiarezza il perimetro dell'agevolazione, le aliquote di maggiorazione e le tipologie di beni ammessi (Allegato IV e Allegato V).

È fondamentale ricordare che la perizia tecnica resta un requisito chiave per dimostrare la conformità dei beni alle caratteristiche tecniche richieste e la loro corretta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione.

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