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Analisi27 febbraio 2026

MES in cloud e iperammortamento 2026: il paradosso del SaaS

L'Allegato V include MES, SCADA e cloud computing tra i beni agevolabili, ma il comma 427 esclude i canoni SaaS. Analisi del vuoto normativo e delle alternative.

Sommario

  1. Il cortocircuito tra tecnologia e contratto
  2. Il precedente che il legislatore ha dimenticato
  3. L'industria ICT lancia l'allarme
  4. Tre strade per chi investe in MES oggi
  5. Un decreto fermo, un'occasione aperta
  6. Il rischio di un incentivo che non intercetta il mercato

L'ottanta per cento del mercato software italiano è erogato in modalità as-a-service. È la stima di Anitec-Assinform, la federazione confindustriale che rappresenta l'industria ICT. Una quota che, tradotta nel linguaggio dell'iperammortamento 2026, significa una cosa sola: la maggior parte degli investimenti in software 4.0 rischia di restare tagliata fuori dall'agevolazione.

Non per un difetto tecnologico. Il software c'è, nell'Allegato V della Legge di Bilancio 2026. MES, SCADA, cloud computing: tutti nell'Allegato V — MES e SCADA alla lettera d), il cloud computing alle lettere d) e m). Il problema è un altro. È il modo in cui quel software viene acquistato — o meglio, non acquistato.

Il cortocircuito tra tecnologia e contratto

Il comma 427 della L. 199/2025 delimita il perimetro della maggiorazione con una formula chirurgica: il costo di acquisizione è maggiorato «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria». Due fattispecie. Solo due.

Le quote di ammortamento presuppongono un bene capitalizzato — iscritto tra le immobilizzazioni immateriali del bilancio (voce B.I.3 o B.I.4), ammortizzabile secondo l'art. 103 del TUIR. I canoni di locazione finanziaria presuppongono un contratto di leasing, con trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici della proprietà.

Un abbonamento SaaS non è né l'uno né l'altro. È un costo d'esercizio, classificato a conto economico (voce B.7 o B.8), deducibile per competenza ai sensi dell'art. 109 del TUIR. L'OIC 24 è netto: il software a canone periodico non si capitalizza. L'IFRIC, nel marzo 2019, ha stabilito il concetto a livello internazionale: nei contratti SaaS il cliente non acquisisce un'attività immateriale ai sensi dello IAS 38. Nel 2021, una seconda agenda decision ha esteso il principio ai costi di configurazione e personalizzazione.

Il risultato è un paradosso. Un MES identico — stesse funzionalità, stessa architettura, stesso fornitore — può essere iperammortizzabile o escluso a seconda della riga del contratto che descrive il corrispettivo. Licenza perpetua: sì. Canone mensile: no.

Il precedente che il legislatore ha dimenticato

Non è la prima volta che il 4.0 italiano si scontra con il cloud. Nel 2017, la Circolare 4/E dell'Agenzia delle Entrate aveva già tracciato il confine: la maggiorazione spetta solo per software «iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali». Il SaaS era fuori.

Il problema era evidente, e il legislatore lo risolse. Con il comma 229 della L. 145/2018 — la Legge di Bilancio 2019 — venne introdotta una norma di interpretazione autentica: «si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all'allegato B, limitatamente alla quota di canone di competenza del singolo periodo d'imposta». La Circolare 8/E del 2019 ne confermò l'operatività.

Quel comma era la prova di due cose: primo, che senza una disposizione esplicita i canoni cloud non rientravano nell'agevolazione; secondo, che il legislatore sapeva come risolvere il problema. Sette anni dopo, con la L. 199/2025, quella soluzione non è stata replicata. L'Allegato V è stato completamente riscritto, con voci dedicate all'intelligenza artificiale, al process mining, alle piattaforme low-code — ma il meccanismo della maggiorazione è rimasto ancorato alle sole quote di ammortamento e ai canoni di leasing finanziario.

L'industria ICT lancia l'allarme

Anitec-Assinform ha formalizzato la denuncia il 19 gennaio 2026 con un comunicato inequivocabile: «Nella bozza di decreto attuativo del nuovo iperammortamento 4.0 non si ribadisce l'applicabilità dell'incentivo alle soluzioni tecnologiche erogate in modalità as-a-service». La richiesta al Governo è diretta: replicare nel decreto attuativo il principio del comma 229 del 2018.

La posta in gioco è alta. Chi ha ordinato un software MES in cloud a gennaio si trova in un limbo: la tecnologia rientra nell'Allegato V, i requisiti di interconnessione previsti dal comma 429 sono soddisfatti, ma il contratto SaaS impedisce l'accesso al beneficio. Anche la bozza del decreto attuativo trasmessa dal MIMIT al MEF il 5 gennaio riprodurrebbe la formulazione del comma 427 senza menzionare canoni SaaS o equivalenti.

C'è di più. La procedura GSE delineata nella bozza presupporrebbe un «costo di acquisizione» unitario e determinato — la comunicazione di conferma richiederebbe la prova di un acconto pari al 20% di quel costo. Un flusso di canoni periodici, per definizione senza importo complessivo predefinito, non si incastra in questa architettura.

Tre strade per chi investe in MES oggi

La dottrina e la consulenza professionale convergono: allo stato attuale, i canoni SaaS sono esclusi dal perimetro dell'iperammortamento 2026. Chi vuole agevolare un software MES, SCADA o un'altra soluzione dell'Allegato V deve orientarsi su una delle modalità contrattuali coperte dalla norma.

La licenza perpetua o a tempo determinato con corrispettivo una tantum è la via più lineare. Il costo viene capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali, ammortizzato ai sensi dell'art. 103 del TUIR (con il limite del 50% annuo per la licenza perpetua, o in base alla durata contrattuale per quella a tempo), e la maggiorazione si applica sulle quote di ammortamento. Il passaggio da SaaS a licenza on-premise può significare un investimento iniziale più pesante, ma l'iperammortamento al 180% sul primo scaglione da 2,5 milioni di euro ne cambia radicalmente l'economia.

Il leasing finanziario è la seconda opzione, espressamente prevista dal comma 427. I canoni di locazione finanziaria di un software MES sono agevolabili, purché il contratto configuri un vero leasing — con trasferimento dei rischi e iscrizione del bene come immobilizzazione — e non un semplice noleggio operativo. La guida al leasing 4.0 approfondisce i requisiti e le differenze contabili.

Per i modelli ibridi — licenza iniziale più canone annuale di manutenzione e aggiornamento — la logica è coerente con il quadro normativo: solo la componente una tantum capitalizzabile rientra nell'agevolazione. I canoni periodici di manutenzione restano costi d'esercizio, deducibili ordinariamente ma non maggiorabili.

Un decreto fermo, un'occasione aperta

Il decreto attuativo è in ritardo. A febbraio 2026 non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, bloccato principalmente dalla controversia sulla clausola Made in UE — che il Viceministro Leo ha annunciato di voler eliminare. Lo stallo potrebbe, in teoria, offrire una finestra per intervenire anche sul nodo SaaS: se il decreto deve comunque essere rivisto, perché non inserire una disposizione sui canoni cloud?

Al momento, però, non ci sono segnali in questa direzione. La richiesta di Anitec-Assinform non ha ricevuto risposte pubbliche dal MIMIT o dal MEF. E va detto che un decreto attuativo difficilmente potrebbe estendere il perimetro oltre il testo di legge — servirebbe una norma di rango primario, come fu il comma 229 del 2018. Un emendamento in un decreto-legge, un correttivo in sede parlamentare, o una disposizione nella prossima Legge di Bilancio.

Il rischio di un incentivo che non intercetta il mercato

L'iperammortamento 2026 nasce per spingere la trasformazione digitale delle imprese italiane. L'Allegato V lo dimostra: oltre trenta voci tra software e tecnologie, dall'AI generativa al digital twin, dal process mining alla cybersecurity. Ma il mercato del software si è spostato in modo strutturale verso il modello a servizio. I MES in cloud non sono una nicchia — sono la direzione in cui si muove l'intera industria manifatturiera.

Se il vuoto normativo non verrà colmato, l'agevolazione rischia di premiare un modello di acquisizione — la licenza perpetua — che il mercato sta progressivamente abbandonando. Un incentivo alla digitalizzazione che, per un paradosso burocratico-contabile, finisce per non intercettare la digitalizzazione come viene praticata nel 2026.

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