L'ottanta per cento del mercato software italiano è erogato in modalità as-a-service. È la stima di Anitec-Assinform, la federazione confindustriale che rappresenta l'industria ICT. Una quota che, tradotta nel linguaggio dell'iperammortamento 2026, significa una cosa sola: la maggior parte degli investimenti in software 4.0 rischia di restare tagliata fuori dall'agevolazione.
Non per un difetto tecnologico. Il software c'è, nell'Allegato V della Legge di Bilancio 2026. MES, SCADA, cloud computing: tutti nell'Allegato V — MES e SCADA alla lettera d), il cloud computing alle lettere d) e m). Il problema è un altro. È il modo in cui quel software viene acquistato — o meglio, non acquistato.
Il cortocircuito tra tecnologia e contratto
Il comma 427 della L. 199/2025 delimita il perimetro della maggiorazione con una formula chirurgica: il costo di acquisizione è maggiorato «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria». Due fattispecie. Solo due.
Le quote di ammortamento presuppongono un bene capitalizzato — iscritto tra le immobilizzazioni immateriali del bilancio (voce B.I.3 o B.I.4), ammortizzabile secondo l'art. 103 del TUIR. I canoni di locazione finanziaria presuppongono un contratto di leasing, con trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici della proprietà.
Un abbonamento SaaS non è né l'uno né l'altro. È un costo d'esercizio, classificato a conto economico (voce B.7 o B.8), deducibile per competenza ai sensi dell'art. 109 del TUIR. L'OIC 24 è netto: il software a canone periodico non si capitalizza. L'IFRIC, nel marzo 2019, ha stabilito il concetto a livello internazionale: nei contratti SaaS il cliente non acquisisce un'attività immateriale ai sensi dello IAS 38. Nel 2021, una seconda agenda decision ha esteso il principio ai costi di configurazione e personalizzazione.
Il risultato è un paradosso. Un MES identico — stesse funzionalità, stessa architettura, stesso fornitore — può essere iperammortizzabile o escluso a seconda della riga del contratto che descrive il corrispettivo. Licenza perpetua: sì. Canone mensile: no.
Il precedente che il legislatore ha dimenticato
Non è la prima volta che il 4.0 italiano si scontra con il cloud. Nel 2017, la Circolare 4/E dell'Agenzia delle Entrate aveva già tracciato il confine: la maggiorazione spetta solo per software «iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali». Il SaaS era fuori.
Il problema era evidente, e il legislatore lo risolse. Con il comma 229 della L. 145/2018 — la Legge di Bilancio 2019 — venne introdotta una norma di interpretazione autentica: «si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all'allegato B, limitatamente alla quota di canone di competenza del singolo periodo d'imposta». La Circolare 8/E del 2019 ne confermò l'operatività.
Quel comma era la prova di due cose: primo, che senza una disposizione esplicita i canoni cloud non rientravano nell'agevolazione; secondo, che il legislatore sapeva come risolvere il problema. Sette anni dopo, con la L. 199/2025, quella soluzione non è stata replicata. L'Allegato V è stato completamente riscritto, con voci dedicate all'intelligenza artificiale, al process mining, alle piattaforme low-code — ma il meccanismo della maggiorazione è rimasto ancorato alle sole quote di ammortamento e ai canoni di leasing finanziario.
L'industria ICT lancia l'allarme
Anitec-Assinform ha formalizzato la denuncia il 19 gennaio 2026 con un comunicato inequivocabile: «Nella bozza di decreto attuativo del nuovo iperammortamento 4.0 non si ribadisce l'applicabilità dell'incentivo alle soluzioni tecnologiche erogate in modalità as-a-service». La richiesta al Governo è diretta: replicare nel decreto attuativo il principio del comma 229 del 2018.
La posta in gioco è alta. Chi ha ordinato un software MES in cloud a gennaio si trova in un limbo: la tecnologia rientra nell'Allegato V, i requisiti di interconnessione previsti dal comma 429 sono soddisfatti, ma il contratto SaaS impedisce l'accesso al beneficio. Anche la bozza del decreto attuativo trasmessa dal MIMIT al MEF il 5 gennaio riprodurrebbe la formulazione del comma 427 senza menzionare canoni SaaS o equivalenti.
C'è di più. La procedura GSE delineata nella bozza presupporrebbe un «costo di acquisizione» unitario e determinato — la comunicazione di conferma richiederebbe la prova di un acconto pari al 20% di quel costo. Un flusso di canoni periodici, per definizione senza importo complessivo predefinito, non si incastra in questa architettura.
Tre strade per chi investe in MES oggi
La dottrina e la consulenza professionale convergono: allo stato attuale, i canoni SaaS sono esclusi dal perimetro dell'iperammortamento 2026. Chi vuole agevolare un software MES, SCADA o un'altra soluzione dell'Allegato V deve orientarsi su una delle modalità contrattuali coperte dalla norma.
La licenza perpetua o a tempo determinato con corrispettivo una tantum è la via più lineare. Il costo viene capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali, ammortizzato ai sensi dell'art. 103 del TUIR (con il limite del 50% annuo per la licenza perpetua, o in base alla durata contrattuale per quella a tempo), e la maggiorazione si applica sulle quote di ammortamento. Il passaggio da SaaS a licenza on-premise può significare un investimento iniziale più pesante, ma l'iperammortamento al 180% sul primo scaglione da 2,5 milioni di euro ne cambia radicalmente l'economia.
Il leasing finanziario è la seconda opzione, espressamente prevista dal comma 427. I canoni di locazione finanziaria di un software MES sono agevolabili, purché il contratto configuri un vero leasing — con trasferimento dei rischi e iscrizione del bene come immobilizzazione — e non un semplice noleggio operativo. La guida al leasing 4.0 approfondisce i requisiti e le differenze contabili.
Per i modelli ibridi — licenza iniziale più canone annuale di manutenzione e aggiornamento — la logica è coerente con il quadro normativo: solo la componente una tantum capitalizzabile rientra nell'agevolazione. I canoni periodici di manutenzione restano costi d'esercizio, deducibili ordinariamente ma non maggiorabili.
Un decreto fermo, un'occasione aperta
Il decreto attuativo è in ritardo. A febbraio 2026 non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, bloccato principalmente dalla controversia sulla clausola Made in UE — che il Viceministro Leo ha annunciato di voler eliminare. Lo stallo potrebbe, in teoria, offrire una finestra per intervenire anche sul nodo SaaS: se il decreto deve comunque essere rivisto, perché non inserire una disposizione sui canoni cloud?
Al momento, però, non ci sono segnali in questa direzione. La richiesta di Anitec-Assinform non ha ricevuto risposte pubbliche dal MIMIT o dal MEF. E va detto che un decreto attuativo difficilmente potrebbe estendere il perimetro oltre il testo di legge — servirebbe una norma di rango primario, come fu il comma 229 del 2018. Un emendamento in un decreto-legge, un correttivo in sede parlamentare, o una disposizione nella prossima Legge di Bilancio.
Il rischio di un incentivo che non intercetta il mercato
L'iperammortamento 2026 nasce per spingere la trasformazione digitale delle imprese italiane. L'Allegato V lo dimostra: oltre trenta voci tra software e tecnologie, dall'AI generativa al digital twin, dal process mining alla cybersecurity. Ma il mercato del software si è spostato in modo strutturale verso il modello a servizio. I MES in cloud non sono una nicchia — sono la direzione in cui si muove l'intera industria manifatturiera.
Se il vuoto normativo non verrà colmato, l'agevolazione rischia di premiare un modello di acquisizione — la licenza perpetua — che il mercato sta progressivamente abbandonando. Un incentivo alla digitalizzazione che, per un paradosso burocratico-contabile, finisce per non intercettare la digitalizzazione come viene praticata nel 2026.