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Iperammortamento 202630 maggio 2026

Software e cloud nell'iperammortamento: conta come acquisti la licenza

Nell'iperammortamento 2026 il discrimine non è cloud contro on-premise: una licenza capitalizzata in BI3 è agevolabile, il canone SaaS no. Leva contrattuale.

Sommario

  1. Il cloud di terzi non esclude nulla: conta la forma del corrispettivo
  2. I binari della norma e i contratti misti da scomporre
  3. «Per ora»: serve una norma primaria, non un decreto

«Cloud fuori, on-premise dentro»: è la sintesi che ha accompagnato il decreto attuativo dell'iperammortamento — firmato dal MIMIT e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — da quando il testo ha confermato l'esclusione dei canoni SaaS. È comoda, e per questo si è diffusa. È anche imprecisa. Le analisi circolate a metà maggio convergono su un punto diverso: a decidere se un software entra nella maggiorazione non è il luogo dove gira il codice, ma la natura del corrispettivo con cui l'impresa lo acquisisce. Lo stesso applicativo può risultare agevolabile o no a seconda di come è scritto il contratto, un'asimmetria che l'analisi sul MES in cloud e l'esclusione dei canoni SaaS aveva già messo a fuoco.

Il cloud di terzi non esclude nulla: conta la forma del corrispettivo

Il punto di partenza è dove finisce il software in bilancio. Una licenza d'uso, a tempo determinato o indeterminato, si iscrive tra le immobilizzazioni immateriali alla voce B.I.3 dello stato patrimoniale solo a una condizione: che il diritto sia acquisito a fronte di un corrispettivo una tantum, anche se dilazionato nel pagamento. È quanto prevede l'OIC 24, ed è la logica già recepita dalla prassi sul regime precedente — la Circolare MISE-Agenzia delle Entrate 4/E del 30 marzo 2017, al paragrafo 6.2.2, ammetteva il software applicativo all'agevolazione proprio quando capitalizzato. Una volta in BI3, il bene si ammortizza, e l'ammortamento è la grandezza su cui la maggiorazione si applica.

Da qui discende la prima conseguenza, quella che la lettura «cloud fuori» trascura. Se il codice gira sul server di un fornitore terzo invece che su una macchina in azienda, la collocazione fisica non sposta nulla: il diritto d'uso resta iscritto nell'attivo dell'impresa che lo ha acquistato, e resta ammortizzabile. Lo conferma lo stesso impianto normativo: l'Allegato V alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) richiama esplicitamente le soluzioni di cloud computing tra le tecnologie ammesse. L'oggetto «cloud» è dentro l'elenco; non è la sua presenza a determinare l'esclusione.

Nemmeno la durata è il discrimine. Una licenza triennale di un MES, pagata con un prezzo unico anche se rateizzato su trentasei mesi, è capitalizzabile e quindi maggiorabile esattamente come una licenza perpetua. Ciò che cambia il regime è la natura ricorrente del corrispettivo. Il canone periodico di abbonamento non si capitalizza: l'OIC 24 lo tiene fuori dalle immobilizzazioni, e le agenda decision dell'IFRIC del 2019 e del 2021 arrivano alla stessa conclusione sul piano internazionale — nei contratti SaaS il cliente non acquisisce un'attività immateriale ai sensi dello IAS 38, perché paga l'accesso a un servizio, non l'ingresso di un bene nel proprio patrimonio. Il canone resta un costo d'esercizio, a conto economico nelle voci B.7 o B.8, deducibile per competenza ai sensi dell'art. 109 del TUIR. Nessuna base ammortizzabile, nessuna maggiorazione.

La conseguenza operativa è netta, e riguarda anche l'infrastruttura. Il canone IaaS che sostiene un applicativo capitalizzato — come ogni corrispettivo periodico di accesso a una risorsa di terzi — non entra nella base maggiorabile: è il costo del servizio sottostante, non il costo del bene. La leva, allora, si aziona a monte. È nella scelta del fornitore e nella forma del contratto — licenza con prezzo unico contro abbonamento — che si decide se l'investimento finirà in BI3 o a conto economico. Non è una riqualificazione che si possa costruire ex post, a fattura emessa: o il contratto nasce come acquisizione di un diritto capitalizzabile, o resta un servizio in abbonamento.

I binari della norma e i contratti misti da scomporre

Il perimetro dei beni immateriali ammessi è quello tracciato dall'Allegato V che porta l'AI agevolabile oltre la fabbrica: MES, SCADA, sistemi di gestione della supply chain e le stesse soluzioni di cloud computing sono binari ampi, ma ciascuno richiede la capitalizzazione del diritto per arrivare alla maggiorazione. Il caso più frequente è il contratto misto, che impacchetta in un unico prezzo una licenza capitalizzabile e servizi ricorrenti: va scomposto, perché solo la componente iscrivibile in BI3 alimenta la base su cui si calcola il beneficio fiscale, mentre il canone segue il suo regime a conto economico.

«Per ora»: serve una norma primaria, non un decreto

L'esclusione dei canoni periodici non nasce dal decreto attuativo, ma a monte, dal perimetro fissato dall'art. 1, comma 427, della L. 199/2025: per questo un provvedimento amministrativo non può riammetterli, e il «per ora» resta appeso a un eventuale intervento di rango primario. Il testo firmato dal MIMIT si è limitato a confermare l'impianto, lasciando il SaaS fuori: la collocazione del software nell'attivo, non il decreto, è ciò che oggi separa l'agevolabile dal non agevolabile.

La distinzione tra licenza e abbonamento non è un cavillo contabile: ridisegna la convenienza di intere categorie di software proprio mentre il mercato si sposta verso il modello in abbonamento. Chi pianifica un investimento in applicativi 4.0 affronta una scelta che precede il fornitore e riguarda la forma del contratto. Finché il perimetro resta quello fissato dalla legge, la maggiorazione premia chi acquista un diritto e iscrive un bene, non chi paga l'accesso a un servizio — per quanto identica sia la tecnologia che ne esce.

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