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Attualità17 giugno 2026

Cloud nell'iperammortamento: perché riammetterlo richiede una nuova legge

Il Governo valuta di riammettere i canoni cloud nell'iperammortamento 2026: servirebbe una norma primaria, con forma e decorrenza ancora tutte da decidere.

Sommario

  1. L'apertura del Governo dopo l'esclusione confermata dal decreto
  2. Perché servirebbe una norma di rango primario
  3. In quale forma: estensione della maggiorazione o strumento separato
  4. La decorrenza: i canoni 2026 dentro o fuori
  5. La via certa, intanto, è già nella legge

Un'impresa che nel 2026 firma un contratto per un gestionale in cloud paga un canone annuo, non acquista un bene. Per l'iperammortamento questa differenza vale tutto: il canone resta fuori dalla maggiorazione, il software capitalizzato no. Da settimane, però, dal Governo filtra l'ipotesi di rimettere il cloud dentro l'agevolazione, e per chi sta pianificando la spesa la domanda diventa concreta: conviene aspettare? La risposta richiede di guardare cosa servirebbe davvero per farlo — una norma, una forma, una data. Nessuna delle tre, al 16 giugno, esiste ancora.

L'apertura del Governo dopo l'esclusione confermata dal decreto

Che i canoni cloud e SaaS restino fuori dall'iperammortamento 2026 lo ha confermato il decreto attuativo (decreto interministeriale 7 maggio 2026), e prima ancora la struttura della legge: la maggiorazione segue le quote di ammortamento, e un canone ricorrente non ne ha. È il discrimine che avevamo ricostruito spiegando come conta il modo in cui si acquista la licenza software. Sul fronte politico, però, qualcosa si è mosso: la Presidente del Consiglio e il Ministro delle imprese avrebbero aperto all'ipotesi di una riammissione, e una risposta all'interrogazione parlamentare 5-05448 avrebbe rilanciato il tema. Sono dichiarazioni di intenti, non un testo normativo — e fra l'intenzione e una norma applicabile restano tre nodi da sciogliere.

Perché servirebbe una norma di rango primario

A monte di ogni apertura politica c'è una formula scolpita nella legge. L'art. 1, comma 427, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) àncora la maggiorazione «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria». Un canone SaaS non ha quote di ammortamento, ed è questo il motivo per cui il MES in cloud resta escluso pur figurando tra i beni agevolabili. Il cloud resta fuori non per un divieto scritto da qualche parte, ma perché il perimetro lo fissa la norma primaria — e il decreto attuativo, che viene dopo, può solo applicarla.

Che questa sia la barriera vera lo dimostra un tentativo già fatto e già caduto. Una bozza precedente del decreto, circolata nell'aprile 2026, estendeva la maggiorazione «anche rispetto ai costi sostenuti a titolo di canone di accesso» ai beni dell'Allegato V, «limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta». Quel comma non è arrivato al testo firmato. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, l'esclusione nascerebbe dai rilievi tecnici della Ragioneria generale dello Stato alla prima versione del decreto, che conteneva un'interpretazione estensiva ricalcata sul precedente della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), che aveva ammesso i canoni cloud tra i beni immateriali dell'Allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sarebbe stata la Ragioneria a far cadere quella estensione.

Da qui la conseguenza che restringe il campo delle soluzioni possibili. Se l'interpretazione estensiva nel decreto è stata bocciata, non sarà un nuovo decreto attuativo a reintrodurla, e tantomeno una circolare o una FAQ: la prassi interpreta il perimetro, non lo crea dove la legge lo aggancia alle quote di ammortamento. Per spostare quel confine serve un intervento dello stesso rango della norma che lo ha tracciato.

Esiste già il precedente che lo conferma, e riguarda proprio il comma 427. La soppressione del vincolo Made in UE — anch'essa una modifica del perimetro fissato dalla legge di bilancio — non è passata per il decreto attuativo, ma per una norma primaria: l'art. 7 del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88. Quando si è dovuto toccare il comma 427, lo strumento è stato la legge. Per il cloud non potrebbe essere diverso.

In quale forma: estensione della maggiorazione o strumento separato

Ammesso che si trovi la norma di rango primario, resta la domanda più operativa: che forma darle. E qui le strade sul tavolo sarebbero due, molto diverse fra loro.

La prima ricalcherebbe il modello dei canoni cloud dentro la maggiorazione, con una deduzione limitata alla quota di competenza del singolo periodo d'imposta — lo stesso meccanismo che la versione precedente del decreto aveva tentato e che non è sopravvissuto. La seconda, secondo la stampa specializzata, sarebbe tutt'altro: non un'estensione della maggiorazione, ma uno strumento separato — voucher o contributi a fondo perduto — proposto dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

La differenza non è di etichetta. L'iperammortamento vive di una caratteristica precisa: è una deduzione senza dotazione prenotata, senza graduatoria, senza ordine cronologico di arrivo. Un voucher rovescerebbe proprio questo. Introdurrebbe una dotazione finita, quindi una corsa alla risorsa, e una cornice di aiuto di Stato che l'agevolazione fiscale oggi non conosce. Non sorprende che i tecnici del MIMIT non sarebbero convinti: lo strumento separato sgancerebbe il cloud dal resto della digitalizzazione e finirebbe per gravare sul bilancio del Ministero anziché sulle minori entrate erariali. Il confronto tecnico fra i due dicasteri non avrebbe ancora sbloccato la partita.

È uno scenario in discussione, non una decisione presa, e tutto si regge su un presupposto a monte. Qualunque sia la forma, serve la copertura. La misura è una deduzione che produce minori entrate, priva di plafond e affidata al monitoraggio ex post degli oneri previsto dall'art. 1, comma 436, della L. 199/2025, con il rinvio alla Legge 31 dicembre 2009, n. 196. La copertura di un'eventuale riammissione andrebbe quindi reperita prima, nella norma stessa, e di quel costo non esiste alcuna quantificazione pubblica.

C'è poi un ostacolo che resterebbe in piedi anche scegliendo la via dell'estensione. La macchina costruita dal decreto attuativo è tarata su un costo unico e determinato: l'art. 3 àncora la comunicazione di conferma al versamento di un acconto pari al 20% del «costo di acquisizione» di ciascun bene, e l'art. 4 ripartisce la maggiorazione del 180, 100 e 50% sul volume annuo aggregato degli investimenti. Un flusso di canoni ricorrenti, privo di un importo complessivo predefinito, non entra in quello schema. Riammettere il cloud, perfino nella forma più lineare, imporrebbe regole operative dedicate — un secondo cantiere accanto a quello, già aperto, della copertura.

La decorrenza: i canoni 2026 dentro o fuori

Chi nel 2026 sta già pagando canoni cloud si trova davanti a una domanda che vale soldi veri: quei canoni sarebbero recuperabili, oppure no. La risposta non dipende dalla volontà politica, ma da una scelta tecnica nascosta dentro la futura norma — la sua decorrenza. E qui le strade divergono nettamente.

Una sola formula renderebbe i canoni 2026 recuperabili dal primo giorno dell'anno: l'interpretazione autentica. È già accaduto. L'unico precedente in materia è l'art. 1, comma 229, della L. 145/2018, una norma di interpretazione autentica — e quindi retroattiva — che ammise i canoni cloud per i beni immateriali «limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta», come chiarì la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8/E del 10 aprile 2019. Quella resta un'analogia con la disciplina storica, non la regola del 2026. Ma indica la sola tecnica capace di riaprire l'anno in corso.

L'alternativa funziona al contrario. Se il legislatore intervenisse con una norma innovativa ordinaria, scatterebbe l'art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente): le norme tributarie non hanno effetto retroattivo e, per i tributi periodici, si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla loro entrata in vigore. Unica eccezione, proprio le norme di interpretazione autentica. Tradotto: senza la veste interpretativa, i canoni 2026 resterebbero fuori, e il beneficio partirebbe dall'anno dopo.

Quale delle due? Allo stato non è decidibile, perché il testo non esiste. Ma un indizio c'è, e tira verso l'ipotesi più stretta. La copertura di una norma retroattiva, che riaprirebbe anche l'anno in corso, peserebbe di più e prima sul bilancio: il vincolo finanziario spinge verso la decorrenza differita. È una tendenza, non un dato.

La conseguenza per chi decide oggi è netta. Un'impresa che ha avviato un piano di digitalizzazione con canoni cloud a partire dal 2026 non può contabilizzare l'agevolazione in dichiarazione, né costruirci sopra un business case. Non perché la porta sia chiusa per sempre, ma perché l'unica formula che salverebbe i canoni di quest'anno è anche la più onerosa per le casse pubbliche — e quindi la meno probabile. Pianificare un investimento su canoni la cui agevolabilità non è ancora scritta significa pianificare sul nulla.

La via certa, intanto, è già nella legge

Mentre il confronto politico resta aperto, la strada percorribile oggi è una sola, e non richiede alcuna nuova norma. Un software che l'impresa acquista e capitalizza come immobilizzazione immateriale rientra già nel perimetro dell'Allegato V; è il canone ricorrente a restarne fuori. In alcuni casi il discrimine non è tecnologico ma contrattuale, e dipende da come si struttura l'acquisto della licenza.

Tra un'agevolazione che esiste, è scritta e si può portare in dichiarazione e una che potrebbe arrivare in una forma, una data e con una copertura ancora da decidere, la scelta per chi deve investire nel 2026 si riduce a questo. Le aperture del Governo segnalano un'attenzione reale al software in abbonamento, sempre più centrale nella digitalizzazione delle imprese. Ma un'attenzione non è una norma, e finché il cloud resta agganciato a un canone privo di quote di ammortamento, il confine tracciato dal comma 427 resta dov'è.

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