Il 24 giugno il ministro Urso ha messo un numero sul tavolo: 3.355 comunicazioni preventive e oltre 1,25 miliardi di euro «prenotati» per l'iperammortamento 2026, a meno di due settimane dall'apertura della piattaforma GSE alle 12:00 del 12 giugno. Letto di fretta, quel dato suona come un conto alla rovescia: prenotare subito, prima che le risorse finiscano. È la lettura sbagliata. Quel miliardo e un quarto è domanda potenziale lorda, non spesa impegnata, e l'iperammortamento non distribuisce le risorse a chi arriva prima. Affrettarsi a inviare la preventiva non dà alcuna priorità sull'accesso. L'urgenza vera, semmai, è altrove.
Il dato del 24 giugno: 1,25 miliardi «prenotati», non spesi
I 3.355 invii e gli oltre 1,25 miliardi annunciati dal ministro aggiornano di pochi giorni gli oltre 1,1 miliardi già contati al webinar Confindustria del 22 giugno, quando si è chiarito che i termini della procedura corrono in giorni solari e non lavorativi. In entrambi i casi si tratta della stessa grandezza: comunicazioni preventive trasmesse, cioè un tetto di spesa che le imprese si riservano. Non un euro di deduzione è ancora maturato, e nulla garantisce che il prenotato si traduca per intero in investimenti completati.
Affrettarsi non dà priorità sull'accesso: non è un click-day
L'iperammortamento 2026 non funziona a sportello. La maggiorazione matura come diritto per chi rispetta i requisiti, e l'esito del GSE sulla comunicazione preventiva è una verifica documentale, non una posizione in graduatoria: non esiste un ordine cronologico che assegni le risorse né un diniego per esaurimento del plafond in fase preventiva. È una differenza strutturale rispetto ai meccanismi a credito d'imposta che l'hanno preceduto — il Transizione 5.0, che pure all'iperammortamento ha lasciato in eredità procedure e perimetri, si reggeva su un plafond che si consumava. Qui no. Inviare la preventiva oggi o tra un mese non cambia il diritto alla deduzione.
La fretta come rischio: la preventiva è un tetto, non una bozza modificabile
La comunicazione preventiva fissa un massimale, non un obiettivo. Il decreto attuativo (decreto interministeriale 7 maggio 2026) costruisce le tre comunicazioni come una catena che può solo restringersi: la conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori a quanto prenotato (art. 3, comma 2), e il completamento non può eccedere la conferma (art. 3, comma 3). Alla fine la maggiorazione si commisura alle spese effettivamente completate (art. 4, comma 2), non all'importo indicato nella preventiva. La flessibilità, in altre parole, esiste in una sola direzione: verso il basso.
Questo rende la sottostima e la sovrastima asimmetriche. Chi prenota dieci beni e ne completa otto applica semplicemente la maggiorazione sugli otto realizzati: il perimetro più ampio non costa nulla, perché il beneficio segue il consuntivo. Chi prenota meno del necessario, invece, non ha modo di correggere al rialzo la preventiva già accettata. Per aggiungere beni o alzare l'importo serve una nuova comunicazione preventiva — il decreto ammette espressamente «una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva» (art. 3, comma 1) — con un proprio esito GSE e un nuovo termine di sessanta giorni che riparte da capo. Una stima troppo prudente non si aggiusta: si ripete l'intera procedura.
C'è un secondo elemento che premia il perimetro generoso, ed è il vincolo sull'acconto. Qui l'iperammortamento 2026 è più rigido del Transizione 5.0: il 20% va versato per ogni singolo bene, anche all'interno di un progetto combinato, mentre nel Transizione 5.0 era sufficiente il 20% del valore complessivo dell'investimento. La conferma — da trasmettere entro sessanta giorni dalla notifica dell'esito positivo del GSE, non dall'invio della preventiva — riporta data e importo dell'ultima quota dell'acconto, fino al 20% del costo di ciascun bene (art. 3, comma 2). I beni non sono sostituibili: in conferma gli importi possono solo scendere, ma l'elenco resta quello prenotato.
Chi prenota prima di essere pronto a pagare l'acconto di ciascun bene rischia quindi il «mancato perfezionamento» della procedura. È l'effetto che il decreto ricollega al mancato invio della conferma entro i sessanta giorni (art. 3, comma 5): la preventiva resta priva di effetti, senza recupero né sanzioni e senza «bruciare» i beni, che potranno rientrare in una preventiva successiva. È un istituto distinto — e assai meno gravoso — della decadenza disciplinata dall'art. 10, che presuppone un beneficio già fruito e attiva il recupero con interessi e sanzioni (art. 11). La conseguenza pratica è netta: a parità di incertezza sul progetto, una leggera sovrastima del perimetro è più sicura di una sottostima. La prima si riassorbe da sé al consuntivo; la seconda costringe a ricominciare.
Dove sta la vera urgenza: calendario, valore-tempo e rischio di policy
Se la fretta di prenotare non sposta nulla sull'accesso, i termini che contano davvero sono altri e sono rigidi. Lo stesso decreto fissa due scadenze a valle che non ammettono coda: l'investimento va effettuato entro il 30 settembre 2028 — criterio fiscale della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), consegna ex art. 109 TUIR — e il bene va completato e interconnesso entro il 30 settembre 2028, mentre la comunicazione di completamento va trasmessa entro il 15 novembre 2028, i quarantacinque giorni di coda procedurale concessi dopo il 30 settembre (artt. 2-3). Qui non c'è flessibilità verso l'alto né verso il basso: chi arriva oltre quelle date resta fuori.
Dentro questo perimetro si nasconde un rischio di tempistica più sottile, che premia chi non rinvia il completamento all'ultimo. La maggiorazione rileva ai fini IRES o IRPEF a partire dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, sempre che il bene sia entrato in funzione ed interconnesso entro il medesimo periodo d'imposta. Spostare la comunicazione di completamento a cavallo d'anno — chiudere il 10 gennaio anziché il 20 dicembre dell'anno prima — può far slittare l'avvio della maggiorazione di un'intera annualità (come rilevato dalla stampa specializzata). Tradotto in cassa: completare prima anticipa il primo esercizio da cui le quote maggiorate abbattono l'imponibile, e quindi anticipa il risparmio fiscale che si ottiene dalla deduzione. È questo, non la posizione in un'ipotetica fila, l'argomento concreto per non procrastinare oltre il necessario.
Resta un'ultima variabile, che però sta fuori dal meccanismo della deduzione. Poiché il diritto matura per tutti e il decreto non prevede un cap che si esaurisce, l'unico modo per fermare davvero nuovi accessi sarebbe un futuro intervento di legge primaria — come accadde con il taglio retroattivo delle aliquote del Transizione 5.0. È un rischio di policy esterno, non una soglia già scritta nell'attuativo: esiste, ma va distinto con nettezza dall'idea di un plafond in via di esaurimento.
Proprio il Transizione 5.0 offre il proxy più citato, e va maneggiato con cautela. Su quel piano il fabbisogno potenziale lordo si attestò intorno a 4,76 miliardi (TrueNumbers, dato al 7 gennaio 2026), ma il credito tecnicamente ammissibile si fermò a 1,3023 miliardi (avviso MIMIT 29 aprile 2026): circa il 27% di conversione, con quasi 5 miliardi — il 79,3% dei 6,3 miliardi iniziali — rimasti inutilizzati. Quel divario, però, fu gonfiato da fattori che nell'iperammortamento 2026 non si ripresentano: il taglio del plafond da 6,3 a 2,5 miliardi, il vincolo di risparmio energetico (3% sulla struttura produttiva o 5% sul processo) e la rideterminazione retroattiva delle aliquote, con la classe III scesa dal 45% al 15,75% (TrueNumbers e Golden Group, 29 aprile 2026). Usare quel 27% come previsione di quanta parte del prenotato «salterà» significa importare cause che qui mancano. Quel 27% fotografa un'altra agevolazione, non il destino di questa.
La domanda di partenza — conviene affrettarsi? — si ribalta. Inviare la preventiva in anticipo non sposta nulla sull'accesso, perché non c'è una fila da cui guadagnare posizioni: serve solo ad avere il titolo pronto quando l'investimento sarà definito. Ciò che ripaga la puntualità è il calendario a valle — il 30 settembre e il 15 novembre 2028 — e l'anno d'imposta in cui scatta la maggiorazione. Il miliardo e un quarto del 24 giugno misura quante imprese hanno già occupato la fotografia di partenza, non quanto resta nel cassetto. È un segnale di interesse, non un semaforo che sta per passare al rosso.