C'è differenza tra sapere che la piattaforma è aperta e sapere come si compila la domanda. La prima notizia circolava da giorni; la seconda è arrivata tra l'11 e il 12 giugno, quando il GSE ha affiancato all'apertura dello sportello la documentazione operativa: la guida all'utilizzo della piattaforma, il modello fac-simile della comunicazione preventiva e le istruzioni. Sono questi documenti, non l'annuncio dell'apertura, a rendere concreta la preventiva — una procedura guidata in dieci step. Chi aveva già censito i dati delle proprie strutture produttive parte avvantaggiato, ma la compilazione segue regole che solo ora sono note per intero. E quelle regole, lette riga per riga, nascondono tre passaggi capaci di bloccare l'invio o di spostare una scadenza che l'impresa dava per fissa: la delega da conferire a sistema e non con il modulo a cui ci si è abituati, la firma apposta via SPID nell'istante dell'invio, il termine di sessanta giorni che decorre dall'esito positivo del GSE e non da quando si preme invio.
Cosa ha pubblicato il GSE: la preventiva diventa una procedura guidata in dieci step
Lo sportello si è aperto alle ore 12:00 del 12 giugno, come previsto dal decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026 e già raccontato nell'analisi sull'apertura delle preventive al GSE dal 12 giugno, che ricostruisce anche la cronologia degli atti. Il fatto nuovo non è l'apertura, ma quello che il GSE ha messo a disposizione nello stesso momento: la guida all'utilizzo della piattaforma, il modello fac-simile della comunicazione preventiva e le istruzioni operative. Con questi tre documenti si conosce esattamente come si compila la domanda, campo per campo.
La comunicazione preventiva non è un modulo unico da caricare, ma una procedura guidata che si sviluppa in dieci step sequenziali: (1) i dati della struttura produttiva, (2) l'anagrafica dell'operatore che opera a sistema, (3) il conferimento della delega, (4) le dichiarazioni, (5) le spese degli Allegati IV e V, (6) le spese per gli impianti FER, (7) i dati conclusivi con il riepilogo, (8) la generazione dei documenti da firmare, (9) gli allegati — dove in fase preventiva non c'è nulla da caricare, (10) il riepilogo finale. Ogni passaggio sblocca il successivo: non si arriva alla firma senza aver chiuso i precedenti. Per il perimetro generale della misura e i requisiti dei beni rimandiamo alla guida all'iperammortamento 2026; qui interessa cosa la documentazione operativa rivela sul come si presenta la domanda.
Una precisazione sull'etichetta del sistema, perché è la prima cosa che l'operatore legge a video. La piattaforma si chiama ufficialmente «Nuovo Piano Transizione 5.0» (NPTR5): è la denominazione scelta dal GSE per l'ambiente dell'iperammortamento 2026, da non confondere con il precedente piano Transizione 5.0 — il credito d'imposta dell'art. 38 del DL 19/2024, che ha un portale e una procedura propri. L'iperammortamento 2026 resta una forma agevolativa autonoma — una deduzione fiscale per maggiorazione del costo — istituita dall'art. 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Un'ultima avvertenza prima di entrare nel dettaglio dei singoli step. Della procedura completa è attiva oggi solo la sezione preventiva: le sezioni per la comunicazione di conferma del 20%, per quella di completamento e per le comunicazioni periodiche annuali non sono ancora disponibili e saranno rese operative con un successivo provvedimento direttoriale, secondo l'art. 2, comma 2, del decreto direttoriale 10 giugno 2026. Chi entra ora compila e firma soltanto la prima delle comunicazioni del ciclo — e proprio sulla chiusura di quella prima comunicazione, come vedremo, si gioca lo snodo delle ricevute.
Il percorso passo per passo: dall'accesso ai due vincoli che bloccano l'invio
Si entra dall'Area Clienti GSE, si seleziona l'Operatore di riferimento, poi Comunicazioni e infine Nuova comunicazione. Chi opera come intermediario seleziona il soggetto già associato al proprio account; se il soggetto è registrato ma non ancora collegato, lo aggancia tramite codice PIN. Da qui parte la compilazione vera e propria.
Il primo step raccoglie i dati della struttura produttiva: denominazione, indirizzo, regione, provincia, comune e i dati catastali — codice catastale del comune, sezione, foglio, particella e sub prevalenti. Dove l'immobile non ha una "Sezione" o un "Sub prevalente", si scrive «NP». È un dettaglio operativo, ma è anche il passaggio che produce il primo risultato tangibile: salvando lo step, il sistema apre la bozza e le assegna un numero pratica nel formato NPTR5-XXXXXX. Da quel momento la comunicazione esiste a sistema e si può riprendere in un secondo momento.
Il secondo step, l'anagrafica dell'operatore, è in parte precompilato dall'Area Clienti — i campi in grigio arrivano dai dati di registrazione. Restano alcuni controlli di coerenza che vale la pena conoscere prima di trovarsi bloccati: la data di iscrizione al Registro delle Imprese deve essere anteriore alla data di compilazione e non precedente alla data di costituzione; la partita IVA è di undici caratteri numerici; il codice fiscale è di undici cifre o sedici caratteri alfanumerici. Per i soggetti esteri si riportano i dati della stabile organizzazione in Italia.
Qui conviene fermarsi su un aspetto della struttura, perché spiega perché due persone che compilano la stessa preventiva possono vedere un numero di step diverso. La procedura ha una logica condizionale. Lo step di conferimento della delega compare soltanto se in anagrafica risulta un delegato firmatario; in sua assenza il sistema lo salta. Allo stesso modo, lo step dedicato agli impianti FER non c'è per tutti: dipende dalla risposta che si dà al quarto step, quello delle dichiarazioni. Lì, accanto ai flag di autodichiarazione dei requisiti, c'è un campo obbligatorio sì/no sulla presenza di investimenti in autoproduzione da fonti rinnovabili. Si risponde sì e lo step FER si attiva; si risponde no e la sezione delle spese si esaurisce negli Allegati IV e V.
E si arriva al punto in cui la documentazione fissa la regola che più conta per chi vuole portare la comunicazione fino all'invio. La preventiva non si inoltra a vuoto: deve contenere almeno un bene degli Allegati IV e V oppure almeno un impianto FER. È il vincolo che lega insieme le due sezioni di spesa. Una bozza con il numero pratica già generato, l'anagrafica chiusa e le dichiarazioni compilate, ma senza alcun investimento valorizzato, resta una bozza — il sistema non la lascia trasmettere. Per le spese FER, inoltre, la producibilità dichiarata dell'impianto è vincolata al fabbisogno elettrico della struttura: è un controllo di proporzionalità che va verificato in fase di inserimento, perché un impianto sovradimensionato rispetto ai consumi non supera la validazione.
Il dettaglio campo per campo — come si compilano i dati catastali, quali codici di categoria si associano ai beni degli Allegati IV e V, il coefficiente di ammortamento del DM 31 dicembre 1988, e per il FER il POD, i kWh e il registro ENEA — è materia da guida operativa: i codici categoria e lo stato delle funzionalità della piattaforma sono raccolti nella pagina dedicata a NPTR5, il flusso completo della procedura nella guida operativa all'iperammortamento 2026. Quello che serve tenere a mente del percorso è il flusso e i due punti in cui ci si blocca: nessuna spesa valorizzata, nessun invio.
Delega e firma: l'Allegato I è di Transizione 5.0 e la DSAN non si carica
C'è un documento che sul sito GSE porta fuori strada. Si chiama «Allegato I – Delega per l'invio delle comunicazioni», è un modello cartaceo, prevede la firma autografa del rappresentante legale e l'allegato delle fotocopie d'identità. Sembra fatto apposta per chi cerca come delegare un intermediario. Non è così: quel modello è riferito al credito d'imposta Transizione 5.0 (misura PNRR M7-I15, art. 38 del DL 19/2024) e non si applica all'iperammortamento 2026. Chi lo compila, lo firma e prova a caricarlo perde tempo su un binario che la procedura preventiva non prevede.
Per l'iperammortamento 2026 la delega non è un PDF da caricare: si conferisce «a sistema». Ricordiamo che lo step di conferimento — il terzo della procedura — compare soltanto quando in anagrafica è indicato un delegato come firmatario. Quando c'è, l'atto va compiuto via SPID esclusivamente dal rappresentante legale, dal titolare o dal responsabile dell'operatore: non può delegarlo a sua volta l'intermediario. È obbligatorio per l'invio e resta modificabile fino all'invio stesso. Un dettaglio da tenere a mente: ogni cambio di firmatario — o di rappresentante legale — fa decadere la delega e ne impone una nuova. Se nel frattempo cambia chi firma, il conferimento già fatto non vale più e va rifatto da capo.
Il secondo passaggio critico è la firma, e qui la procedura ribalta l'abitudine maturata con le piattaforme che chiedono il file firmato digitalmente. Allo step di generazione dei documenti da firmare il sistema produce una DSAN — la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che riepiloga i dati inseriti. La si può scaricare, ma è una semplice anteprima: non va ricaricata. Non serve apporvi una firma digitale CAdES o PAdES, non serve una marca temporale. La sottoscrizione viene apposta a sistema, tramite SPID, nell'istante esatto dell'invio. È l'identificazione SPID a fare da firma. La base giuridica è l'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82): la dichiarazione telematica resa da un soggetto identificato via SPID è valida senza sottoscrizione materiale né firma digitale qualificata.
Questo spiega perché lo SPID del firmatario è obbligatorio e non sostituibile, sia per conferire la delega sia per firmare e inviare. CIE e credenziali restano ammesse, ma solo per la compilazione preliminare: per arrivare alla trasmissione serve lo SPID di chi sottoscrive. Chi pensa di completare l'intera pratica con la sola Carta d'identità elettronica si ferma un attimo prima dell'invio.
Resta il piano della responsabilità, perché firmare via SPID non è meno impegnativo che firmare a penna. La DSAN ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio: i dati che contiene — struttura produttiva, spese, requisiti autodichiarati — sono dichiarati sotto la responsabilità del firmatario. La falsità espone alla responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'art. 483 del codice penale per falsità ideologica del privato in atto pubblico, con reclusione fino a due anni. Tradotto in pratica: conviene rileggere ogni campo prima di confermare, perché l'istante dell'invio è anche l'istante della firma, e da quel momento la dichiarazione è resa.
Le due ricevute e il termine che parte davvero
L'invio non chiude la pratica: la apre a una seconda fase. Subito dopo la trasmissione la piattaforma genera la prima delle due ricevute, la «ricevuta di avvenuto invio», entro ventiquattro ore, con una notifica via email al referente indicato nell'anagrafica dell'operatore. È un documento che certifica una cosa sola: che la comunicazione è arrivata al GSE. Non dice nulla sull'ammissibilità di quanto trasmesso. Poi il GSE istruisce la pratica e, al termine, emette la seconda ricevuta, la «notifica di esito positivo». Solo questa abilita davvero il proseguimento: la prima conferma la trasmissione, la seconda conferma che la preventiva ha superato il controllo.
La distinzione non è formale, perché da una delle due — e non dall'altra — partono i termini che contano. Entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo l'impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma, indicando data e importo dell'ultima quota dell'acconto versato per raggiungere il 20% del costo di ciascun bene, insieme ai dati delle fatture (art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 7 maggio 2026). È la differenza che cambia la pianificazione finanziaria: il conto alla rovescia per pagare l'acconto non scatta quando si preme invio, ma quando arriva la validazione del GSE.
Qui entra in gioco il termine dell'ente, distinto da quello dell'impresa. Il GSE dispone di dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio per comunicare l'esito positivo oppure i dati e i documenti da integrare; in caso di richiesta di integrazione documentale l'impresa ha dieci giorni per integrare e il GSE altri dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni per pronunciarsi. Un esempio rende il meccanismo concreto. Un'impresa che invia la preventiva nei primi giorni di apertura e riceve subito la ricevuta di avvenuto invio non ha ancora alcuna scadenza per l'acconto: la attende. Se l'esito positivo arriva al decimo giorno, da lì partono i sessanta. Se il GSE chiede integrazioni e l'impresa le fornisce, l'esito può arrivare fino a trenta giorni dopo l'invio, e i sessanta giorni slittano di conseguenza. È un orizzonte variabile, non una data fissa: la liquidità per l'acconto va tenuta pronta su una finestra che dipende dai tempi dell'istruttoria, non da quando si è inviato.
Due precisazioni sui termini, perché un giorno in più o in meno può spostare la pianificazione. Sul computo c'è una divergenza che conviene conoscere: il decreto interministeriale usa «sessanta giorni» e «dieci giorni» semplici, senza qualificarli, mentre le istruzioni operative pubblicate dal GSE esprimono gli stessi termini in giorni «lavorativi». In attesa di un chiarimento ufficiale, per la pianificazione è prudente fare riferimento al computo più restrittivo, quello di calendario. Entrambi i termini sostanziali — i sessanta giorni e, come si vedrà, la scadenza del 15 novembre 2028 — derivano dall'art. 3 del decreto interministeriale 7 maggio 2026, non dal decreto direttoriale del 10 giugno: quest'ultimo individua soltanto l'apertura tecnica della piattaforma, mentre la L. 199/2025, all'art. 1, comma 433, ha delegato al decreto attuativo la definizione di modalità e termini.
Resta da inquadrare cosa viene dopo. La sezione per la comunicazione di conferma non è ancora attiva in piattaforma — oggi si compila e si firma solo la preventiva. Gli adempimenti probatori sono progressivi e differiti: l'acconto e i dati delle fatture si dichiarano in fase di conferma; la perizia tecnica asseverata (art. 6) e la certificazione contabile (art. 7) si producono solo al completamento, una volta avvenuta l'interconnessione del bene, da trasmettere entro il 15 novembre 2028 (art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 7 maggio 2026).
Da qui la conseguenza che chiude la procedura. La preventiva ha l'aria dell'atto urgente — lo sportello che apre, la corsa a inviare — ma è in realtà il passaggio più reversibile del ciclo: si modifica fino all'invio, non è un click-day, non assegna risorse in ordine cronologico e non penalizza chi invia qualche ora dopo. Gli adempimenti che pesano davvero, dall'acconto del 20% alla documentazione del completamento, arrivano dopo e scaglionati. Chi entra in piattaforma in questi giorni non sta correndo verso una scadenza: sta facendo partire l'orologio della maggiorazione, che inizia a scorrere solo dal periodo d'imposta in cui sarà trasmessa al GSE la comunicazione di completamento. La sola fretta che conviene è quella di rileggere i campi prima di firmare.