Un macchinario 4.0 entra in funzione a novembre 2026, ma l'interconnessione completa — con tutte le caratteristiche del Gruppo I dell'Allegato IV verificate e i flussi dati attivi verso il sistema informativo di fabbrica — slitta a febbraio 2027. Quando parte la maggiorazione del 180%? E cosa succede ai mesi intermedi? Sono le due domande che, in queste settimane, arrivano con maggiore frequenza dagli uffici amministrativi. La risposta cambia rispetto al modello del 2017, e cambia in un modo che ha conseguenze concrete sulla pianificazione degli investimenti dentro la finestra 1° gennaio 2026 - 30 settembre 2028.
Il dies a quo è la comunicazione al GSE, non l'interconnessione effettiva
L'art. 4, c. 1, del decreto attuativo MIMIT-MEF — in attesa della firma di concerto del MEF, della registrazione alla Corte dei Conti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — fissa il dies a quo della maggiorazione al periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, in deroga al principio di competenza dell'art. 109 del TUIR. La sequenza delle cinque comunicazioni al GSE e le regole su cosa rientra e cosa resta fuori sono ricostruite nell'analisi sul decreto attuativo iperammortamento 2026.
Senza super-ammortamento ponte: il costo nascosto del periodo intermedio
Nel regime storico costruito attorno all'art. 1, comma 9, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), l'intervallo tra entrata in funzione e interconnessione non era un buco di copertura. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/E del 30 marzo 2017, al paragrafo 6.4.1 ed esempio 9, aveva chiarito che in quella finestra l'impresa fruiva del super-ammortamento al 40%, poi nettizzato dalla base di calcolo dell'iperammortamento una volta avvenuta l'interconnessione. Due strati di agevolazione si succedevano sullo stesso bene, senza sovrapposizioni e senza perdite.
Il quadro 2026 è radicalmente diverso. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai commi 427-436 dell'articolo 1, istituisce un'unica forma di maggiorazione, integralmente condizionata all'interconnessione: non c'è un secondo livello di agevolazione che presidia il periodo intermedio. Il super-ammortamento è cessato dal 2020 e non è stato riproposto. Tra il momento in cui il bene entra in funzione e quello in cui viene interconnesso e comunicato al GSE, l'impresa deduce esclusivamente l'ammortamento ordinario ex art. 102 del TUIR, applicando i coefficienti del DM 31 dicembre 1988 al costo storico, senza maggiorazioni.
Come si combinano poi le due fasi, quando l'interconnessione arriva? Il meccanismo del regime 2026 non prevede alcuna nettizzazione. La maggiorazione del 180% — così come gli scaglioni al 100% e al 50% — si applica al costo storico pieno, fruita in base ai coefficienti del DM 31 dicembre 1988 a partire dall'esercizio di comunicazione al GSE, con il coefficiente corrispondente all'anno di ammortamento maturato dall'entrata in funzione del bene (ridotto alla metà ai sensi dell'art. 102, c. 2, TUIR solo se la comunicazione cade nel medesimo esercizio di entrata in funzione). La quota di ammortamento ordinario già dedotta nell'esercizio intermedio non viene scomputata dalla base agevolata: resta deducibile per quello che è, ma non riduce la maggiorazione successiva.
Un esempio aiuta a fissare l'effetto. Si consideri un macchinario rientrante nell'Allegato IV della L. 199/2025, costo storico 1.000.000 €, coefficiente DM 31 dicembre 1988 pari al 10%, entrata in funzione nel 2026, interconnessione e comunicazione al GSE nel 2027. Nel 2026 l'impresa deduce l'ammortamento ordinario al 5% — coefficiente dimezzato nel primo esercizio di entrata in funzione — pari a 50.000 €, senza alcuna maggiorazione. Nel 2027, primo esercizio utile per la maggiorazione, la base agevolata resta 1.000.000 × 180% = 1.800.000 €, dedotta al coefficiente pieno del 10% (il 2027 è il secondo esercizio dall'entrata in funzione del bene, quindi la riduzione alla metà ex art. 102, c. 2, TUIR non si applica): la prima quota di maggiorazione vale 180.000 €. Sotto la disciplina del 2017, lo stesso scenario avrebbe garantito anche un super-ammortamento del 40% sulla quota ordinaria 2026 — copertura che oggi semplicemente non esiste.
La conseguenza, sul piano della pianificazione, è specchiata rispetto al passato. Distanziare entrata in funzione e interconnessione non è più neutro: ogni esercizio intermedio è un esercizio di deduzione "piatta", in cui il bene matura ammortamento ordinario senza concorrere ad alcuna agevolazione. Quando il calendario industriale lo consente, conviene allineare il più possibile i due momenti — o, in alternativa, posticipare l'entrata in funzione fino a quando l'interconnessione sia tecnicamente realizzabile, anziché anticipare l'accensione del bene confidando in un completamento successivo.
Slittamento, non decadenza: il piano si allunga in avanti
Spostare in avanti il dies a quo non significa perdere il beneficio. Il principio trova riscontro in alcuni documenti di prassi sull'iperammortamento storico: la Circolare 4/E/2017 (par. 6.4.1, esempio 9), la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 23 luglio 2021 (par. 5.4) e una sequenza coerente di risposte a interpello — n. 394/2021, 62/2022, 71/2022, 34/2024 — hanno fissato la regola: se l'interconnessione tarda, il piano di fruizione slitta in avanti e con esso il termine finale di deduzione, ma l'importo complessivo della maggiorazione resta integro.
Allo stato attuale — 12 maggio 2026 — l'Agenzia delle Entrate non ha pubblicato circolari, risposte a interpello o risoluzioni specifiche sull'iperammortamento istituito dalla L. 199/2025: il principio storico va dunque applicato in via interpretativa, in attesa della circolare congiunta MIMIT-Agenzia delle Entrate sollecitata da Confindustria nella memoria del 14 aprile 2026 sul DL Fiscale. La logica è comunque coerente con la struttura del decreto attuativo, che lega il dies a quo alla comunicazione di completamento al GSE e non fissa alcuna decadenza in caso di trasmissione tardiva, purché l'investimento sia stato effettuato nella finestra 1° gennaio 2026 - 30 settembre 2028.
Resta un punto operativo aperto. Quando il piano slitta di un'annualità, nell'esercizio successivo al "salto" si imputa la sola quota di competenza — con la conseguenza che l'ultima annualità eccede il termine ordinario di ammortamento e va recuperata in coda — oppure una doppia quota che riallinea immediatamente il piano al calendario fiscale ordinario? La stampa specializzata ha segnalato il dubbio; il decreto attuativo non lo scioglie e la prassi storica, costruita su esempi a piano lineare, non offre una risposta univoca trasferibile senza riserve al regime 2026.
In assenza di un chiarimento ufficiale, la lettura del "recupero" su doppia quota va trattata per quello che è: un'ipotesi interpretativa da verificare caso per caso con il proprio consulente, non una strategia consolidata. Per la pianificazione, la posizione prudente è imputare la sola quota di competenza nel primo esercizio utile dopo lo slittamento e rimandare ogni scelta di riallineamento al momento in cui l'Agenzia delle Entrate si pronuncerà.
Le "condizioni oggettive" e il dossier probatorio da precostituire
L'interconnessione tardiva, per non degradare in contestazione fiscale, deve poter essere documentata: data di entrata in funzione, motivazioni tecniche del ritardo, evidenze del completamento dei requisiti del Gruppo I dell'Allegato IV e perizia tecnica asseverata. Le condizioni operative e il contenuto del dossier sono trattate nella guida alla perizia tecnica per l'iperammortamento 2026.
Il punto da tenere fermo, oltre i singoli adempimenti, è che il regime 2026 non penalizza il ritardo nell'interconnessione ma lo monetizza: ogni esercizio passato in attesa è un esercizio di deduzione ordinaria, senza il cuscinetto del super-ammortamento che presidiava il modello del 2017. Per gli investimenti più consistenti — quelli che assorbono interamente lo scaglione fino a 2,5 mln, o entrano nello scaglione al 100% — la differenza tra interconnettere a dicembre 2026 e interconnettere a gennaio 2027 non sta nell'importo finale della maggiorazione, che resta intatto, ma nel valore finanziario di un anno di anticipo. È questa, oggi, la vera leva di pianificazione.