Il centro di lavoro è in funzione, ma non nello stabilimento di chi lo ha pagato. Un'azienda manifatturiera acquista una macchina utensile 4.0 e la installa presso il proprio terzista, che la userà per lavorare componenti destinati alla sua linea: chi deduce la maggiorazione del 180%? La domanda non è marginale, perché il modello di filiera in cui il committente finanzia il bene e lo affida al fornitore-lavorazione è diffuso nel manifatturiero italiano, e la nuova cornice dell'iperammortamento 2026 non offre una risposta diretta. La risposta esiste, ma va cercata altrove — in indicazioni di prassi che il legislatore ha deliberatamente lasciato in piedi.
Il comodante deduce, il comodatario no: cosa dice la prassi
Il soggetto legittimato a dedurre la maggiorazione è il proprietario che concede il bene in comodato, non il terzista che lo utilizza nello stabilimento. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), che istituisce l'iperammortamento ai commi 427-436 dell'articolo 1 con le aliquote 180-100-50% per gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, non interviene sul comodato. Anche il decreto attuativo MIMIT-MEF — in attesa del concerto MEF, della registrazione alla Corte dei Conti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — tace sul punto: regola la procedura GSE, la perizia tecnica e l'ubicazione degli impianti, ma non i rapporti contrattuali con i fornitori. Il vuoto non è una lacuna da colmare in via interpretativa: significa che la disciplina del beneficio per i beni dati in comodato resta quella scolpita dalla prassi storica.
Il riferimento di prassi è la Circolare AdE-MISE n. 4/E del 30 marzo 2017, che al § 5.2 ammette la deduzione in capo al comodante a condizione che il bene sia strumentale e inerente alla sua attività, che il comodatario lo utilizzi in modo strettamente funzionale all'esigenza produttiva del proprietario, e che da quell'utilizzo derivi un'utilità — anche indiretta — in capo al comodante. La stessa logica è stata ribadita dalla Risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 718 del 15 ottobre 2021, che ha esteso il principio al credito d'imposta beni strumentali accogliendo la prospettazione di un'azienda che descriveva il macchinario installato presso il fornitore terzo come «mera diramazione della struttura produttiva» del comodante, ovvero come «struttura periferica interconnessa da remoto al sistema aziendale di gestione della produzione». È la formulazione che spiega perché l'ubicazione fisica del bene fuori dal perimetro aziendale non sposta il baricentro economico dell'investimento: il bene continua a servire la produzione del comodante, che lo finanzia, lo sostiene patrimonialmente e ne raccoglie l'utilità finale.
La conseguenza pratica è netta. Un'azienda manifatturiera che acquista un centro di lavoro CNC e lo installa presso il proprio terzista per la lavorazione di componenti destinati alla propria linea iscrive il bene nel proprio attivo, lo interconnette al proprio MES e deduce la maggiorazione del 180% nei propri quadri fiscali, anche se il pezzo non si trova mai materialmente nel suo stabilimento. Il terzista, dal canto suo, non può fruire di alcuna parte del beneficio: non è proprietario, non sostiene il costo, non iscrive il cespite. La prassi 2017-2021 non è una «regola del passato» applicata per analogia ad altro istituto: è il riferimento interpretativo che il legislatore del 2026 ha lasciato intatto scegliendo di non modificarlo, e che continuerà a operare fino a quando un nuovo documento di prassi non interverrà in senso diverso.
Le tre condizioni cumulative e il falso mito della soglia di prevalenza
La Circolare 4/E/2017 fissa tre requisiti che devono ricorrere insieme. Il primo è la strumentalità: il bene deve essere inerente all'attività esercitata dal comodante, ossia coerente con il suo oggetto economico e iscrivibile fra i cespiti che concorrono al ciclo produttivo dell'impresa proprietaria. Il secondo riguarda l'uso fatto dal comodatario, che deve risultare «strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante» — formula che non si limita a richiedere un nesso generico, ma esige che il terzista impieghi il bene per lavorare semilavorati, componenti o prodotti destinati alla filiera del proprietario. Il terzo è la dimostrabilità di un'utilità — anche indiretta — in capo al comodante: il contratto a titolo gratuito deve produrre un ritorno economico oggettivo, sia esso una riduzione del costo unitario di produzione, una capacità aggiuntiva, una qualità superiore del semilavorato o un'esclusiva sulla resa del processo.
Su questo terzo punto si concentra l'equivoco più diffuso. Qual è la percentuale minima di utilizzo del bene a favore del comodante? Il 50%? Il 70%? La domanda non ha risposta perché non ha base normativa. Nessuna delle fonti rilevanti fissa una soglia: né la Circolare 4/E/2017, né la Risposta 718/2021, né l'articolo 1, commi 427-436, della L. 199/2025, né il decreto attuativo contengono percentuali, ore-macchina di riferimento o quote minime di produzione vincolate. Il test è qualitativo, non quantitativo: ciò che conta è la natura del rapporto, non la sua misurazione cronometrica.
L'imprenditore che decide di «blindare» la propria posizione calendarizzando il tempo macchina e prevedendo, ad esempio, che il 60% delle ore di lavoro siano destinate alle proprie commesse costruisce una garanzia inesistente. La percentuale, in assenza di un parametro normativo, non protegge: l'Agenzia non può confermarla né smentirla, e in sede di verifica il funzionario guarderà al contratto, ai documenti di trasporto, alla destinazione effettiva della produzione, non al diario di bordo della macchina. La protezione si ottiene a monte, con clausole che vincolino il comodatario a un uso strettamente funzionale all'attività del comodante: obbligo di destinazione esclusiva o prevalente alla filiera del proprietario, divieto o limitazione dell'uso per conto di terzi, diritto del comodante di richiamare il bene, obblighi di rendicontazione produttiva.
La deduzione segue una logica binaria. Se le tre condizioni ricorrono, il comodante deduce l'intera maggiorazione — il 180% sullo scaglione fino a 2,5 mln €, il 100% fra 2,5 e 10 mln €, il 50% fra 10 e 20 mln €, secondo le aliquote di legge — senza alcuna decurtazione legata alla quota di lavoro pro-comodante. Se invece una delle condizioni manca, il beneficio decade integralmente: non esiste un meccanismo pro-quota che riconosca al comodante una porzione della maggiorazione proporzionale all'utilità effettivamente tratta. O si rientra nel perimetro della Circolare 4/E/2017 e si deduce tutto, o si è fuori e non si deduce nulla. È una struttura tutto-o-niente, e questo rende la qualità del contratto il vero punto di leva: la differenza fra dedurre la maggiorazione piena e perderla per intero passa dalle clausole, non dalle percentuali.
Le clausole che reggono in verifica: cosa insegnano Unitessile e Polplastic
Se il test è qualitativo e si gioca sul contratto, la domanda operativa diventa una sola: quali clausole convogliano davvero l'utilità verso il comodante? La prassi e la giurisprudenza ne hanno individuate quattro, e funzionano in combinato disposto.
La prima è la clausola di esclusività della lavorazione: il comodatario si obbliga a destinare il bene esclusivamente — o in misura predeterminata e vincolante — alla lavorazione di semilavorati, componenti o prodotti per conto del comodante. È la clausola che traduce in obbligo contrattuale ciò che la Circolare 4/E/2017 chiama uso «strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante». La seconda è l'obbligo di rivendita al comodante a prezzo prestabilito: il terzista si impegna a riconsegnare l'intera produzione, o una quota determinata, al proprietario del bene, a condizioni economiche fissate ex ante. La terza è l'obbligo di approvvigionamento esclusivo dei materiali dal comodante, che lega a monte la catena dell'input e impedisce che il macchinario lavori per filiere terze utilizzando materia prima di altra provenienza. La quarta è il divieto di interruzione dei rapporti commerciali con risoluzione automatica, che sanziona contrattualmente l'eventuale deviazione del comodatario verso altre commesse, restituendo immediato controllo del bene al comodante.
Queste clausole sono state lette in chiave probatoria dalla giurisprudenza di legittimità in due decisioni che definiscono i poli del rischio. Nel caso Unitessile, la Cassazione con la sentenza n. 1389 del 21 gennaio 2011 ha confermato il disconoscimento integrale degli ammortamenti dedotti dalla società comodante: non bastavano la dazione del bene al terzista né l'inquadramento generico nella filiera, perché — questo il principio — il vantaggio per il comodante non è mai intrinseco alla concessione in comodato, ma deve emergere da un'obbligazione contrattuale specifica e predeterminata che leghi la lavorazione alla sua attività. In quel caso l'obbligazione mancava, e con essa la prova. Sette anni dopo, nel caso Polplastic, la Corte con l'ordinanza n. 28375 del 7 novembre 2018 ha invece ammesso la deduzione, valorizzando la circostanza che la comodataria lavorasse «in esclusiva» per la comodante: la clausola di esclusività, in quel contesto, ha funzionato come prova diretta della destinazione del bene alla produzione del proprietario.
Il punto di rischio, però, non è la norma — la cornice è chiara — ma la prova. E qui si colloca il limite operativo della tutela preventiva. La Risposta 718/2021, pur accogliendo nel merito la prospettazione del contribuente sull'estensione del beneficio ai beni installati presso terzisti, non si è spinta a validare ex ante le clausole contrattuali sottoposte: il documento rinvia espressamente la verifica «alle opportune sedi», ossia all'attività di accertamento. È una scelta coerente con la natura dell'interpello, ma carica di conseguenze pratiche. Significa che nessun contratto è «bollinato» in anticipo: la qualità delle clausole sarà giudicata dal funzionario in sede di controllo, sulla base della documentazione che il comodante riuscirà a produrre — ordini, fatture, DDT, bolle di lavorazione, dati di interconnessione, report di produzione — per dimostrare che la destinazione esclusiva o predeterminata non era una formula di stile, ma una prassi operativa effettiva. È la differenza che separa Polplastic da Unitessile: stessa norma, stessa struttura contrattuale astratta, esito opposto a seconda della tenuta probatoria.
Perizia, interconnessione cross-aziendale e dossier nel regime 2026
Una volta scritto il contratto, il problema si sposta sul piano documentale: il regime 2026 chiede al comodante di provare due cose distinte — che il bene è 4.0 e che, pur installato altrove, resta agganciato al proprio ciclo produttivo. Le due prove viaggiano insieme nel dossier, ma rispondono a regole diverse.
La perizia tecnica asseverata è il primo tassello. Il decreto attuativo l'ha resa obbligatoria per tutti gli investimenti: la soglia di 300.000 € prevista dalla bozza del 5 gennaio 2026, sotto la quale era ammessa l'autocertificazione del legale rappresentante, è stata eliminata nella versione firmata. Nel caso del comodato la perizia va intestata al comodante — è lui il beneficiario — e custodita presso la sua sede; il perito, però, esegue il sopralluogo nel sito di installazione, ossia nello stabilimento del terzista, perché è lì che il bene opera e che le caratteristiche tecniche e di interconnessione si verificano nei fatti. La dichiarazione di terzietà richiesta al perito riguarda i produttori e i fornitori del bene, non il comodatario: il terzista non è controparte commerciale del perito, è il luogo dove il bene si trova.
Sul versante dell'interconnessione, il regime di comodato non introduce uno scarto rispetto al caso ordinario. Il § 6.3 della Circolare 4/E/2017 definisce il requisito includendo esplicitamente lo scambio di dati con sistemi «esterni» — fornitori, supply chain, altri siti di produzione — e la formulazione assorbe senza forzature il caso del macchinario installato presso il terzista che dialoga con il MES o l'ERP del comodante. La configurazione tipica è una connessione via wi-fi o rete del comodatario verso il gestionale del proprietario, con scambio bidirezionale di ordini di lavorazione, parametri di processo e dati di produzione. Quel flusso, attraversando i confini fisici dello stabilimento del comodante, soddisfa la definizione tecnica di interconnessione: non c'è bisogno di immaginare uno schema speciale per il cross-aziendale, perché la prassi 2017 già lo prevede.
Il dossier che ne deriva è più articolato di quello di un'installazione interna. Accanto alla perizia serve un'analisi tecnica dei flussi di materiali e informazioni che attraversano i confini aziendali — quali ordini partono dal gestionale del comodante, quali dati ritornano dalla macchina, in che forma — con la documentazione della configurazione di rete (indirizzi, protocolli, log di accesso con timestamp) che dimostri la persistenza dell'interconnessione nel tempo. A questa parte tecnica si affianca quella economica: i documenti di trasporto dei semilavorati in entrata e in uscita dal terzista, le fatture di lavorazione ricorrenti, gli ordini di produzione, ovvero le evidenze del vantaggio economico che la Circolare 4/E/2017 richiede di dimostrare. L'onere di conservazione è di dieci anni dal completamento dell'investimento e ricade interamente sul comodante: è la sua deduzione, è la sua prova.
Un'ultima coordinata riguarda la stabilità del beneficio nel tempo. L'art. 1, c. 432, L. 199/2025 disciplina il recapture e individua due sole fattispecie che fanno decadere la maggiorazione: il realizzo a titolo oneroso del bene e la sua destinazione a strutture produttive collocate all'estero. Lo spostamento del macchinario da un terzista italiano a un altro terzista italiano — scelta operativa frequente, quando l'impresa cambia fornitore di lavorazione o riorganizza la supply chain — non rientra in nessuna delle due ipotesi e non innesca alcun recupero. Resta il lavoro documentale: aggiornare il contratto di comodato indicando il nuovo sito di installazione, ripetere la verifica dell'interconnessione nel nuovo ambiente di rete e attestarne la sussistenza, integrare il dossier conservato presso il comodante. La maggiorazione prosegue, il diritto non si interrompe.
Il comodato a terzisti non è un caso di confine: è il modello operativo di una parte rilevante del manifatturiero italiano — quello in cui la specializzazione produttiva si distribuisce lungo una filiera di fornitori storici e l'investimento 4.0 segue la lavorazione, non il perimetro fisico dello stabilimento. Il regime 2026 non l'ha riscritto, ma neppure semplificato: la deduzione del 180% c'è, intera, a portata di una scrittura contrattuale fatta bene. La differenza la fanno le clausole che vincolano l'utilità, il dossier che la documenta nel tempo e la consapevolezza che la tutela non si compra con un interpello — si costruisce con la prassi operativa quotidiana, quella che il funzionario, in sede di controllo, vedrà per come è.