Un macchinario da 500.000 euro, una maggiorazione fiscale del 180%, un risparmio potenziale di oltre 200.000 euro. Tutto questo può saltare per un documento sbagliato. La perizia tecnica è il passaggio che separa un investimento 4.0 agevolato da una contestazione dell'Agenzia delle Entrate. Eppure molte imprese la considerano una formalità da sbrigare all'ultimo momento.
Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 427-436), l'iperammortamento è tornato. Le aliquote sono importanti — 180%, 100%, 50% a scaglioni — ma per accedervi serve dimostrare che il bene rispetta tutti i requisiti. Ed è qui che entra in gioco la perizia.
Quando è obbligatoria la perizia tecnica
La regola è semplice: per investimenti di importo superiore a 300.000 euro, è obbligatoria una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'Albo professionale.
Per investimenti fino a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'impresa.
Attenzione però: "sufficiente" non significa "consigliabile". Anche sotto soglia, la perizia rappresenta una tutela concreta in caso di verifiche fiscali. Un'autodichiarazione non ha la stessa forza probatoria di un documento asseverato da un professionista abilitato. Chi vuole dormire sonni tranquilli farebbe bene a considerare la perizia come un investimento sulla sicurezza dell'agevolazione, non come un costo evitabile.
Cosa deve attestare la perizia
La perizia tecnica non è un documento generico. Deve certificare con precisione tre elementi fondamentali, previsti dal comma 429 della L. 199/2025.
1. Inclusione del bene negli Allegati IV o V
Il primo passo è verificare che il bene rientri effettivamente nell'elenco dei beni agevolabili. La legge fa riferimento all'Allegato IV per i beni materiali e all'Allegato V per i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme).
È un passaggio meno banale di quanto sembri. L'Allegato IV comprende 15 categorie di beni materiali — dalle macchine utensili ai magazzini automatizzati, dai robot collaborativi agli impianti HVAC — suddivise in quattro sezioni:
| Gruppo | Ambito | Esempi |
|---|---|---|
| I | Beni strumentali computerizzati | Macchine CNC, robot, AGV, manifattura additiva |
| II | Sistemi qualità e sostenibilità | Sistemi di misura, monitoraggio in-process, tracciabilità |
| III | Dispositivi HMI ed ergonomia | Postazioni adattive, esoscheletri, wearable |
| IV | Elaborazione e trasmissione dati | Server per AI, edge computing, reti 5G industriali |
L'Allegato V è altrettanto articolato, con categorie che spaziano dai software PLM e MES fino a soluzioni di intelligenza artificiale avanzata, piattaforme ESG e sistemi low-code/no-code.
La perizia deve identificare con esattezza in quale voce dell'allegato si colloca il bene, motivando tecnicamente la classificazione.
2. Interconnessione al sistema aziendale
Il bene deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Non basta che il macchinario sia collegato a Internet: deve scambiare dati in modo bidirezionale con i sistemi informatici di fabbrica.
In concreto, la perizia deve documentare:
- Il caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
- L'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica, con la rete di fornitura o con altre macchine del ciclo produttivo
L'interconnessione è il cuore dell'agevolazione. Senza di essa, il bene — per quanto tecnologicamente avanzato — non è agevolabile.
3. Requisiti obbligatori dei beni 4.0
Per i beni materiali dell'Allegato IV, Gruppo I, la legge richiede cinque caratteristiche obbligatorie che la perizia deve attestare:
- Controllo tramite CNC e/o PLC — il funzionamento deve essere gestito da sistemi computerizzati
- Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica — con caricamento remoto di istruzioni
- Integrazione automatizzata — con il sistema logistico o altre macchine del ciclo produttivo
- Interfaccia uomo-macchina — semplice e intuitiva
- Rispondenza ai più recenti standard di sicurezza — salute e igiene del lavoro
A questi cinque requisiti obbligatori si aggiungono almeno due su tre caratteristiche "cyberfisiche":
- Sistemi di telemanutenzione, telediagnosi e/o controllo in remoto
- Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo
- Integrazione tra macchina fisica e modellizzazione/simulazione del comportamento (digital twin)
La perizia deve verificare e documentare ciascuno di questi requisiti, con evidenze tecniche concrete.
Come prepararsi: i passi da fare oggi
La perizia non si improvvisa a investimento concluso. Ecco cosa fare fin dalla fase di pianificazione.
Prima dell'acquisto
Verificare l'ammissibilità del bene. Controllare che rientri nell'Allegato IV o nell'Allegato V. Per i beni materiali, accertarsi che il fornitore possa garantire i requisiti 4.0 obbligatori. Ricordare che il bene deve essere nuovo e prodotto in UE o nello Spazio Economico Europeo — un vincolo introdotto dalla L. 199/2025 che merita attenzione nella scelta del fornitore (approfondimento sul requisito Made in UE).
Coinvolgere il perito fin da subito. Un professionista esperto può segnalare criticità prima che diventino problemi: un macchinario privo di interfaccia per il caricamento remoto, un software non integrabile con il MES aziendale, un impianto senza sensori per il monitoraggio continuo.
Richiedere al fornitore la documentazione tecnica. Specifiche del CNC/PLC, protocolli di comunicazione, certificazioni di sicurezza, dichiarazione di origine UE. Questi documenti saranno la base della perizia.
Durante l'installazione
Documentare l'interconnessione. Screenshot dei flussi dati, log di sistema, configurazioni dei protocolli di comunicazione. La perizia dovrà dimostrare che lo scambio di dati è reale e bidirezionale, non una semplice connessione di rete.
Verificare le caratteristiche cyberfisiche. Almeno due su tre devono essere operative e documentabili. Se il bene ha un sistema di telediagnosi, testarlo. Se prevede il monitoraggio continuo dei parametri, verificare che i sensori siano attivi e i dati fluiscano verso i sistemi aziendali.
Per la comunicazione al GSE
La L. 199/2025 prevede una procedura di accesso tramite la piattaforma del GSE, che include una comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028, corredata dalla perizia o attestazione. I dettagli operativi sono demandati al decreto attuativo che il MIMIT deve adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Un errore frequente: confondere perizia e formalità
Molte imprese trattano la perizia come un timbro da apporre a cose fatte. È l'approccio peggiore. Una perizia redatta in fretta, senza evidenze tecniche solide, è una perizia vulnerabile.
In caso di controllo, l'Agenzia delle Entrate può contestare l'agevolazione se la perizia non dimostra in modo convincente tutti i requisiti. E a quel punto non si perde solo la maggiorazione: si pagano sanzioni e interessi su anni di deduzioni fiscali indebitamente fruite.
Per un investimento da 2.500.000 euro, la maggiorazione del 180% genera un risparmio fiscale extra di 1.080.000 euro (con aliquota IRES al 24%). Vale la pena rischiare questa cifra per risparmiare sulla qualità della perizia?
Il momento di agire è adesso
L'iperammortamento 2026 è operativo dal 1° gennaio. Le imprese che stanno pianificando investimenti in beni 4.0 hanno tutto l'interesse a muoversi con anticipo sulla perizia tecnica, soprattutto in attesa che il decreto attuativo definisca gli ultimi dettagli procedurali.
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