Quattrocentoquarantotto milioni di euro per le PMI di sette Regioni del Sud, fino al 75% di copertura su un investimento 4.0, cumulabili con l'iperammortamento 2026 sullo stesso bene. Sulla carta è la combinazione più generosa disponibile oggi nel Mezzogiorno. Nella pratica, le due componenti di quel 75% pesano in modo opposto sul calcolo del beneficio fiscale, e tutto il piano poggia su una variabile che non ha nulla a che vedere con la fiscalità: la velocità con cui si invia la domanda la mattina dell'apertura dello sportello.
Il bando Investimenti sostenibili 4.0: cosa mette sul tavolo
Con il decreto MIMIT 18 marzo 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato una nuova edizione del bando "Investimenti sostenibili 4.0", che si innesta sulla misura istituita nell'ambito del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027. La gestione è affidata a Invitalia. La dotazione è di circa 440 milioni di euro, alimentata per circa 216 milioni dal Programma Nazionale e per circa 224 milioni da restituzioni di finanziamenti agevolati di programmi 2007-2020.
Il perimetro è territoriale e dimensionale insieme. Possono accedere le micro, piccole e medie imprese di sette Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il 25% delle risorse è riservato a micro e piccole imprese. I programmi di investimento ammissibili devono collocarsi tra 750.000 e 5 milioni di euro.
La struttura dell'aiuto è la parte che conta di più per chi guarda al cumulo, perché non è un blocco unico. La copertura arriva fino al 75% delle spese ammissibili, ma si articola in due componenti di natura diversa: il 35% sotto forma di contributo a fondo perduto in conto impianti e il 40% come finanziamento agevolato a tasso zero, con durata massima di sette anni. Su un programma da 2 milioni di euro, in concreto, il sostegno massimo è 1,5 milioni: 700.000 euro che l'impresa non restituisce e 800.000 euro che restituisce nel tempo, ma senza interessi. La distinzione fra contributo gratuito e prestito agevolato non è un dettaglio contabile: è il fulcro su cui poggia il calcolo del cumulo con l'iperammortamento.
Cambia anche la cornice europea: la nuova edizione opera come aiuto regionale agli investimenti ai sensi del Regolamento GBER (Reg. UE 651/2014), ed è quindi soggetta ai massimali della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Quei massimali, espressi come equivalente sovvenzione lordo, non sono uniformi: per le zone di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (art. 107, par. 3, lett. a, TFUE) arrivano al 60% per le piccole imprese, 50% per le medie e 40% per le grandi; per Basilicata, Molise e Sardegna scendono a 50%, 40% e 30%, con un'ulteriore maggiorazione di dieci punti nei territori coperti dal Just Transition Fund, come Taranto e il Sulcis-Iglesiente. È il tetto entro cui ogni cumulo deve restare.
Perché l'iperammortamento si somma al bando
Che l'iperammortamento possa sommarsi a un contributo a fondo perduto sullo stesso investimento non è un'eccezione: la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ammette il cumulo con altre agevolazioni, purché la somma dei benefici non superi il costo sostenuto. La logica con cui le diverse misure 2026 — iperammortamento, credito ZES, bonus assunzioni — convivono sullo stesso programma, operando su voci di costo distinte, è già stata ricostruita nella mappa dei cumuli 2026. Qui interessa solo il passaggio operativo che ne discende: per quanto generoso, il cumulo non lavora sul costo lordo del bene, ma su una base nettizzata.
Come si nettizza la base: il fondo perduto sì, il prestito a tasso zero solo per l'ESL
Il punto di partenza è il testo dell'art. 1, comma 431, della L. 199/2025: la base su cui opera la maggiorazione del 180% va assunta al netto degli altri contributi ricevuti sul medesimo costo. La regola sembra semplice, ma diventa insidiosa quando il sostegno arriva — come nel bando — in due forme che pesano in modo diverso. Il contributo a fondo perduto e il finanziamento a tasso zero non si sottraggono allo stesso modo, e confonderli porta a sbagliare il calcolo per intero.
Il contributo a fondo perduto si sottrae per il suo intero valore. È denaro che l'impresa non restituisce, quindi riduce in misura piena il costo che resta a suo carico. Un esempio rende il meccanismo concreto. Bene da 200.000 euro, contributo a fondo perduto al 35% pari a 70.000 euro: la base iperammortizzabile non è più 200.000, ma 130.000 euro. È su questi 130.000 che opera la maggiorazione del 180%, generando 234.000 euro di maxi-deduzione — una maggiore deduzione spalmata sul periodo di ammortamento del bene, "con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento", non un importo incassato subito.
Il finanziamento agevolato segue una logica opposta. Il suo capitale — nel bando il 40% del costo — non si sottrae dalla base, perché è un prestito da restituire: non rappresenta un aiuto incassato, ma una somma che torna indietro. A concorrere al cumulo e all'intensità di aiuto è soltanto il suo equivalente sovvenzione lordo (ESL), cioè il valore attualizzato del differenziale di interessi risparmiati grazie al tasso zero. Lo conferma la prassi dell'Agenzia delle Entrate (Risposta a interpello n. 508 del 23 luglio 2021): a contare è il beneficio effettivo del tasso agevolato, non il nominale erogato.
Da qui nasce l'errore più frequente. Si guarda alla copertura del 75% del bando — sui 200.000 euro dell'esempio, 150.000 euro fra fondo perduto e finanziamento — e si conclude che la base iperammortizzabile sia quasi azzerata. È sbagliato: si sta scambiando il capitale del prestito (80.000 euro che l'impresa restituirà) per un aiuto a tutti gli effetti. Sottratto il solo fondo perduto, la base resta 130.000 euro e la maggiorazione lavora a pieno su quella cifra. Le regole di sottrazione e i meccanismi di cumulabilità e nettizzazione della base seguono tutte lo stesso principio: il vincolo invalicabile non è la percentuale nominale di copertura, ma uno solo — la somma di contributo a fondo perduto, ESL del finanziamento e risparmio fiscale dell'iperammortamento non deve superare il costo effettivamente sostenuto per il bene.
Resta un'avvertenza sul numero che non c'è. L'ESL non è una percentuale fissa: dipende dal tasso di riferimento UE applicabile, dalla durata del finanziamento e dal profilo di erogazione e rimborso. Va quantificato sull'operazione concreta, insieme al proprio consulente, prima di chiudere il conteggio del cumulo — è un valore da calcolare, non da dare per scontato.
Il vincolo vero non è il cumulo, è il click day
Fin qui il ragionamento ha riguardato come calcolare il cumulo. Ma c'è una condizione che viene prima del calcolo: ottenere davvero il contributo del bando. E qui la regola di sottrazione della base conta meno della velocità con cui si compila la domanda.
Il bando "Investimenti sostenibili 4.0" è una procedura a sportello con dotazione limitata: le risorse si assegnano in ordine di presentazione, fino a esaurimento. La storia della misura dice cosa significa in pratica. L'edizione 2025, con una dotazione di 300,5 milioni di euro, ha esaurito le risorse a ridosso dell'apertura: il decreto direttoriale del 20 maggio 2025 ne ha disposto la chiusura dal giorno successivo per avvenuto esaurimento dei fondi. Anche le edizioni precedenti si erano chiuse rapidamente, senza che le dotazioni stanziate bastassero a evitare la corsa dei primi giorni. Chi conta sul fondo perduto, quindi, non può limitarsi a verificare i requisiti: deve avere la documentazione pronta prima dell'apertura ed essere in grado di inviare la domanda nei primissimi minuti. Il fondo perduto è il pezzo del piano finanziario più esposto al rischio di restare a mani vuote.
L'iperammortamento 2026 funziona all'opposto. Non ha graduatoria né plafond: è una misura fiscale generale, disponibile a tutti i titolari di reddito d'impresa che effettuano un investimento agevolabile. Non si "vince" un click day, si matura compilando la dichiarazione dei redditi. Questo cambia il modo di leggere il rapporto fra le due agevolazioni. Se il bando va a buon fine, l'iperammortamento lavora sulla base nettizzata del contributo; se il bando salta — perché lo sportello si chiude prima dell'invio — l'iperammortamento resta intatto e copre l'intera quota di costo non agevolata, perché la sua spettanza non dipende dall'esito di una procedura a sportello.
Da qui il confronto realistico per chi pianifica un nuovo investimento 2026 nelle sette Regioni del Mezzogiorno. Il termine di paragone non è la Transizione 5.0: quel piano è chiuso a nuove prenotazioni dal 6 novembre 2025 per esaurimento delle risorse RePowerEU. L'alternativa concreta è la combinazione bando "Investimenti sostenibili 4.0" più iperammortamento, con un'asimmetria che vale la pena tenere a mente: una gamba dipende dalla rapidità di una mattina, l'altra è certa per chiunque rispetti i requisiti. Costruire il piano finanziario sulla seconda, e trattare la prima come l'aggiunta da conquistare, è il modo più solido di leggere questi 448 milioni di euro.
Le due scadenze non pesano allo stesso modo. L'iperammortamento accompagna gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2028: lì il tempo non manca. Quella che decide l'esito è l'altra — la mattina, ancora senza data, in cui Invitalia accenderà la piattaforma.