La conversione del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 nella Legge 22 maggio 2026, n. 88 riapre una partita che molti contribuenti consideravano chiusa. Chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026 nell'autunno scorso lo ha fatto sapendo — o scoprendo subito dopo — che l'iperammortamento non sarebbe entrato nel reddito concordato: la maggiorazione 4.0 finiva assorbita nel forfait e il beneficio fiscale svaniva per due esercizi. Da maggio 2026 quel quadro è capovolto. Il legislatore ha inserito una variabile dedicata nell'art. 16 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13: la maggiorazione iperammortizzabile esce dal perimetro forfettario e si deduce come componente extra concordato, retroattivamente sugli investimenti dal 1° gennaio 2026, anche per chi è già nel CPB 2025-2026. Il recupero, però, dipende da una sequenza di scelte — soglia minima dei 2.000 euro, opzione sostitutiva ex art. 20-bis, calendario degli acconti — su cui il contribuente deve tornare una per una.
Cosa cambia con la Legge 22 maggio 2026, n. 88
Il punto di svolta è circoscritto ma decisivo. L'art. 7, comma 3-bis della Legge 22 maggio 2026, n. 88 — conversione del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 e in vigore dal 23 maggio — inserisce una nuova lettera b-ter nel comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. La norma agisce sulla definizione stessa del reddito concordato: la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing iperammortizzabili ex art. 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 diventa, ai fini IRPEF e IRES, un "valore non rilevante" nella formazione del reddito d'impresa concordato.
L'effetto pratico è duplice. Da un lato la maggiorazione 4.0 esce dal perimetro forfettario del concordato: non viene assorbita dal reddito proposto e accettato in sede di adesione. Dall'altro lato la stessa maggiorazione si deduce come variabile del saldo netto extra concordato, recuperando integralmente il beneficio sul reddito effettivamente tassato. Le aliquote in gioco non sono marginali: 180% sugli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% sullo scaglione 2,5-10 milioni, 50% sullo scaglione 10-20 milioni, come previsto dal quadro istituito dalla Legge di bilancio 2026.
La decorrenza è il vero passaggio operativo. La maggiorazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, e la nuova lettera b-ter vale sia per i nuovi aderenti al CPB 2026-2027 sia per i soggetti già aderenti al CPB 2025-2026. Nessuna asimmetria fra i due bienni: chi è entrato nel concordato lo scorso autunno, quando l'iperammortamento 2026 era ancora in via di definizione, non è tagliato fuori dal nuovo regime. Il vincolo dell'effettuazione nella finestra dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 copre quindi anche gli investimenti già pianificati o in corso da parte di un contribuente CPB 2025-2026.
Per i lettori della precedente analisi Il concordato preventivo biennale e la deduzione 4.0 prima della conversione, il quadro va riletto: la tesi che il CPB neutralizzasse la deduzione 4.0 era corretta alla luce del testo originario del D.Lgs. 13/2024, ma è stata rovesciata dalla conversione del DL 38/2026 nella L. 88/2026. Il biennio concordatario non assorbe più la maggiorazione iperammortamento: la deduce a parte, sul saldo netto extra concordato, lungo l'intero piano di ammortamento ordinario del bene.
Il meccanismo operativo per chi è già nel CPB 2025-2026
Per il contribuente già aderente al CPB 2025-2026 la nuova lettera b-ter non opera come una correzione del reddito proposto, ma come una variabile che entra nel saldo netto extra concordato. Il punto di partenza resta il reddito concordato accettato in adesione, immutato. La quota di maggiorazione iperammortamento che matura nell'anno fiscalmente rilevante si somma algebricamente alle altre componenti che l'art. 16 del D.Lgs. 13/2024 tiene fuori dal forfait: plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze in aumento o diminuzione, oltre alla maggiorazione del costo del lavoro introdotta dalla lettera b-bis del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81. Il risultato di questa somma algebrica si applica al reddito concordato e determina il reddito imponibile finale ai fini IRPEF e IRES.
Sul piano dichiarativo la traduzione è puntuale. Le componenti non concordabili ex art. 16 del D.Lgs. 13/2024 confluiscono nel rigo CP6 del quadro CP. La variazione in diminuzione corrispondente alla maggiorazione iperammortizzabile va indicata al rigo RF55 del quadro RF del modello Redditi SC 2026, con codice 51.
Un esempio numerico chiarisce il funzionamento. Si ipotizzi una Srl con reddito concordato 2026 pari a 200.000 euro. Nello stesso periodo la società realizza una plusvalenza patrimoniale di 30.000 euro e investe in un macchinario iperammortizzabile da 500.000 euro, interconnesso nel 2026, con coefficiente di ammortamento ordinario del 20%. La quota di ammortamento ordinario è 100.000 euro; la maggiorazione 180% applicata sulla quota dell'anno produce una variazione in diminuzione extracontabile di 180.000 euro. Il saldo netto extra concordato è dunque +30.000 (plusvalenza, rigo RF7) –180.000 (maggiorazione iperammortamento, rigo RF55 codice 51) = –150.000 euro. Il reddito imponibile finale è 200.000 + (–150.000) = 50.000 euro, sul quale si applica l'IRES. Il reddito concordato resta inalterato come base di riferimento del biennio; la maggiorazione 4.0 è interamente recuperata fuori dal perimetro forfettario.
Lo stesso meccanismo si ripete periodo per periodo lungo l'intero piano di ammortamento ordinario del bene. La quota di maggiorazione che matura nel 2027 — primo esercizio fuori dal biennio concordatario 2025-2026 — e in quelli successivi segue il coefficiente del DM 31 dicembre 1988 applicato al costo del bene, si trasforma in variazione in diminuzione al rigo RF55 codice 51 e si somma alle altre componenti non concordabili dell'esercizio. Il beneficio iperammortamento non si concentra nell'anno dell'interconnessione: si distribuisce sul ciclo di vita fiscale del bene, indipendentemente dal fatto che alcuni periodi cadano dentro un biennio concordatario e altri fuori. Per la meccanica generale del calcolo della maggiorazione e del suo riflesso in dichiarazione resta valido lo schema illustrato nella guida fiscale al calcolo del beneficio.
Soglia 2.000 euro, incapienza e perdita riportabile
Il meccanismo della lettera b-ter incontra un limite strutturale che il contribuente CPB deve mettere in conto fin dalla pianificazione. L'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 13/2024 fissa una soglia minima invalicabile: il reddito imponibile ai fini del concordato non può in nessun caso scendere sotto i 2.000 euro. La variazione in diminuzione corrispondente alla maggiorazione iperammortamento si arresta quindi al punto in cui la somma algebrica delle componenti extra concordato porterebbe il reddito imponibile sotto questa soglia. Tutto ciò che eccede non si annulla, ma cambia natura.
L'eccedenza si trasforma in perdita fiscale riportabile. Per le società di capitali la perdita è disciplinata dall'art. 84 del TUIR; per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria si applica l'art. 8 del TUIR. In entrambi i casi la perdita è riportabile senza limiti temporali e compensabile nei periodi successivi nel limite dell'80% del reddito imponibile dell'esercizio. La Circolare AdE 18/E del 17 settembre 2024 e la Circolare AdE 9/E del 24 giugno 2025 hanno chiarito che il limite dell'80% si applica anche al reddito concordato dei periodi successivi: la perdita maturata nel biennio CPB 2025-2026 può quindi essere utilizzata, sempre entro il tetto dell'80%, contro il reddito concordato del biennio successivo o contro il reddito imponibile dei periodi fuori dal concordato.
Resta un margine perso che non torna. Nello schema generale della maggiorazione 4.0, ribadito dalla Circolare AdE 4/E del 30 marzo 2017, non esiste un carry-forward della quota di maggiorazione non utilizzata: il differenziale tra iperammortamento spettante e iperammortamento effettivamente dedotto si perde definitivamente nell'esercizio. L'unica via di recupero passa proprio dalla trasformazione dell'eccedenza in perdita fiscale ex art. 84 o art. 8 del TUIR. Per il contribuente CPB il punto è dunque verificare, esercizio per esercizio, che la variazione al rigo RF55 codice 51 generi una perdita riportabile e non si fermi a saturare una capienza che già non c'è.
Un esempio numerico mostra la dinamica. Si consideri una Srl IRES in CPB 2025-2026 con reddito concordato 2026 pari a 100.000 euro, nessuna altra componente extra concordato, che interconnette nel 2026 un macchinario iperammortizzabile da 600.000 euro con coefficiente di ammortamento ordinario del 20%. La quota di maggiorazione 180% sull'ammortamento dell'anno è 216.000 euro. La variazione in diminuzione al rigo RF55 codice 51 può ridurre il reddito imponibile fino a 2.000 euro: si utilizzano 98.000 euro di maggiorazione contro il reddito concordato. I restanti 118.000 euro non si perdono — confluiscono in perdita fiscale riportabile ex art. 84 del TUIR, utilizzabile nei periodi successivi fino all'80% del reddito imponibile, anche se ancora concordato.
La traiettoria fiscale si sposta così sul medio periodo. Per investimenti di entità rilevante rispetto al reddito concordato — il caso tipico è la PMI con reddito 80.000-120.000 euro che attiva maggiorazioni 180% per centinaia di migliaia di euro nell'anno dell'interconnessione — il beneficio iperammortamento non si esaurisce nell'esercizio della messa in funzione: si distribuisce attraverso il meccanismo della perdita riportabile sui periodi successivi, dentro e fuori dal biennio concordatario. La pianificazione richiede quindi una visione pluriennale del piano di ammortamento ordinario e della capienza fiscale prospettica, perché è lì che si misura la convenienza effettiva del combinato CPB + iperammortamento e non nell'unico esercizio in cui il bene entra in funzione.
Il bivio da non sbagliare: tassazione sostitutiva ex art. 20-bis
L'art. 20-bis del D.Lgs. 13/2024 offre al contribuente CPB un'opzione che sulla carta appare vantaggiosa: assoggettare a un'imposta sostitutiva, con aliquota fissa più contenuta di quella ordinaria, l'eccedenza tra reddito concordato e reddito effettivo dell'anno base. La scelta è stata storicamente attrattiva per chi prevedeva incrementi di reddito nel biennio — anziché tassare ordinariamente la quota incrementale, la sostitutiva la cristallizza a un'aliquota dedicata e libera il differenziale dall'imposizione progressiva.
Il dettaglio operativo trasforma però l'opzione in una trappola per il contribuente che pianifica un investimento iperammortizzabile rilevante nel 2026. La Circolare AdE 18/E del 17 settembre 2024, al par. 6.18, ha chiarito che l'esercizio dell'opzione per la tassazione sostitutiva blocca completamente l'utilizzo delle perdite, sia pregresse sia di periodo. Il blocco è totale: le perdite non riducono l'imponibile assoggettato a sostitutiva, qualunque ne sia la natura o l'anno di formazione.
La frizione con il meccanismo descritto nella sezione precedente è diretta. La quota di maggiorazione 4.0 eccedente la capienza del reddito concordato si trasforma in perdita fiscale riportabile ex art. 84 o art. 8 del TUIR: è proprio quel riporto a garantire che il beneficio iperammortamento non vada perduto quando l'investimento è di entità rilevante rispetto al reddito dell'esercizio. Optare per la sostitutiva nello stesso periodo significa rinunciare a quel salvataggio. La perdita generata dall'iperammortamento in incapienza non sarebbe più riportabile contro la quota di reddito assoggettata a sostitutiva, e l'effetto economico del riporto si dissolve.
Un confronto numerico mostra la portata della scelta. Si ipotizzi una Srl IRES in CPB 2025-2026 con reddito concordato 2026 pari a 100.000 euro e un'eccedenza di 40.000 euro rispetto al reddito dell'anno base. Nello stesso 2026 la società interconnette un macchinario iperammortizzabile da 600.000 euro con coefficiente di ammortamento ordinario del 20%: la maggiorazione 180% sull'ammortamento dell'anno produce 216.000 euro di variazione in diminuzione al rigo RF55 codice 51. Scenario A, tassazione ordinaria sull'eccedenza: la variazione satura il reddito concordato fino alla soglia dei 2.000 euro, 118.000 euro confluiscono in perdita fiscale riportabile ex art. 84 del TUIR e restano utilizzabili nei periodi successivi entro l'80% del reddito imponibile. Scenario B, opzione sostitutiva sui 40.000 euro di eccedenza: il differenziale viene tassato con l'aliquota fissa, ma la perdita di 118.000 euro generata dalla maggiorazione 4.0 non è recuperabile. Il risparmio marginale dell'aliquota sostitutiva si confronta così con il valore attualizzato del riporto perduto, calcolato sull'intero piano di ammortamento ordinario del bene.
Per chi pianifica un investimento iperammortizzabile significativo nel 2026 la convenienza della sostitutiva va dunque rifatta a valle. Il calcolo che ha guidato la scelta in sede di adesione al CPB 2025-2026 — l'autunno 2025, quando la nuova lettera b-ter introdotta dalla L. 88/2026 ancora non esisteva — non comprendeva il meccanismo di trasformazione dell'eccedenza maggiorata in perdita riportabile. Rifare il calcolo puo' significare rinunciare alla sostitutiva per preservare il riporto: il valore del beneficio iperammortamento distribuito su tutto il piano di ammortamento ordinario tende a superare l'ottimizzazione marginale dell'aliquota fissa applicata in un singolo esercizio.
Un dato tecnico rende il bivio gestibile. La scelta tra tassazione ordinaria e sostitutiva non è irrevocabile per i periodi successivi: vale anno per anno. Il quadro CP del modello Redditi 2026 è il momento operativo dell'opzione, e nello stesso quadro confluiscono al rigo CP6 le componenti non concordabili ex art. 16 del D.Lgs. 13/2024 — inclusa la maggiorazione iperammortamento ora qualificata come variabile dalla nuova lettera b-ter. Sul medesimo modello, dunque, il contribuente CPB 2025-2026 compie due scelte che fino al 22 maggio 2026 vivevano su piani separati: l'opzione sostitutiva sull'eccedenza concordataria e la deduzione della maggiorazione 4.0 sul saldo netto extra concordato. La conversione ha reso le due decisioni interdipendenti, e il modello dichiarativo è l'unico luogo dove la loro convivenza si traduce in numeri concreti.
Acconti 2026 e tempistica del beneficio per i soggetti CPB
La maggiorazione iperammortamento non entra nel calcolo degli acconti IRPEF e IRES 2026. L'art. 1, comma 434, della L. 199/2025 sterilizza la deduzione 4.0 dalla base di commisurazione dell'acconto con formulazione onnicomprensiva, valida sia per il metodo storico — l'imposta dell'esercizio precedente come parametro — sia per il metodo previsionale, basato sulla stima dell'imposta dovuta per il periodo in corso. La regola si estende anche ai soggetti CPB: chi è già aderente al concordato 2025-2026, come chi entra nel 2026-2027 dopo la conversione del DL 38/2026 nella L. 88/2026, calcola gli acconti 2026 senza scontare anticipatamente l'effetto della maggiorazione 180% sull'imponibile. Il meccanismo di sterilizzazione è quello già descritto a proposito degli acconti IRES 2026.
Per i contribuenti che entrano nel CPB 2026-2027 — il primo anno del biennio cade nel 2026 — resta dovuta la maggiorazione del primo acconto prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 13/2024: 10% sulla componente IRES, 3% sull'IRAP. Le due regole vivono su piani indipendenti e convivono senza interferenza. La sterilizzazione ex art. 1, c. 434, L. 199/2025 riguarda il perimetro della base imponibile su cui si calcola l'acconto; la maggiorazione ex art. 20 del D.Lgs. 13/2024 colpisce l'acconto già calcolato come maggiorazione percentuale dedicata al primo anno del biennio concordatario. Per chi è invece già aderente al CPB 2025-2026 il 2026 è il secondo anno del biennio: la maggiorazione del primo acconto è stata applicata nel 2025 e non si ripete.
Il rovescio della sterilizzazione è il differimento di cassa. Per il soggetto con esercizio solare il beneficio iperammortamento non si manifesta in corso d'anno, ma al saldo IRES 2026, in scadenza ordinaria tra giugno e luglio 2027 a seconda del termine di versamento applicabile. Tra l'effettuazione dell'investimento — anche nei primi mesi del 2026 — e il momento in cui la maggiorazione 4.0 riduce concretamente l'imposta dovuta possono passare quindi dai sei ai dodici mesi. La pianificazione finanziaria dell'investimento iperammortizzabile va costruita su questa cadenza: gli acconti 2026 si pagano sull'imposta storica o presunta al lordo della maggiorazione, e la compensazione dell'effetto fiscale arriva soltanto in sede di saldo, l'anno successivo.
C'è poi una distanza ulteriore tra l'anno dell'investimento e l'anno in cui la maggiorazione comincia effettivamente a maturare. La deduzione iperammortamento si applica sulle quote di ammortamento ordinario del bene a partire dall'esercizio dell'interconnessione, non da quello dell'effettuazione fiscale. Per un investimento perfezionato nel 2026 ma interconnesso solo nel 2027 il primo periodo di maturazione della maggiorazione è il 2027, ed entra in gioco la regola dell'art. 102, comma 2, del TUIR: la quota di ammortamento del primo esercizio è ridotta alla metà del coefficiente ordinario. La curva di deduzione della maggiorazione 4.0 è dunque scalare e non lineare. Riprendendo l'esempio della Srl con macchinario iperammortizzabile da 500.000 euro e coefficiente di ammortamento ordinario del 20%, se l'interconnessione cade nel 2027 la quota di ammortamento del 2027 è 50.000 euro (anziché 100.000) e la maggiorazione 180% del primo anno produce 90.000 euro di variazione in diminuzione, contro i 180.000 euro che si avrebbero a regime nei periodi successivi. Il saldo netto extra concordato del 2027 va costruito su queste cifre, e così quello del 2028, primo esercizio a quota piena.
Il combinato di queste tre regole — sterilizzazione degli acconti, differimento di cassa al saldo dell'anno successivo, prima quota dimezzata ex art. 102, c. 2, del TUIR — sposta in avanti l'effetto finanziario reale della maggiorazione 4.0 rispetto alla data dell'investimento. Per il contribuente CPB il calendario di cassa non coincide con il calendario contabile dell'agevolazione: la curva del beneficio si distribuisce su un orizzonte pluriennale che inizia, nel caso più frequente, almeno un anno dopo la spesa per il bene strumentale.
Cosa fare entro il 31 dicembre 2026 (e cosa monitorare nei mesi successivi)
Il calendario dei prossimi mesi separa i due piani su cui si gioca la fruizione dell'iperammortamento 2026 per chi è già dentro il concordato preventivo biennale.
Il primo è il cut-off fiscale dell'investimento. L'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 fissa la finestra degli investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, data ultima cui è riferito il criterio dell'ordine vincolante accettato dal fornitore e del versamento di un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo. Senza il binomio ordine + acconto entro l'anno il bene scivola fuori dal 2026 e — pur restando agevolabile dentro la finestra temporale che si chiude il 30 settembre 2028 — entra nelle aliquote dello scaglione di pertinenza per volume di investimento nell'anno effettivo di effettuazione. Per il contribuente CPB la conseguenza pratica è che il riflesso dichiarativo della deduzione al rigo RF55 codice 51 slitta a Redditi SC 2027 e oltre, allontanando ulteriormente la cassa rispetto alla data dell'investimento.
Il secondo piano è procedurale e dipende dal decreto attuativo MIMIT-MEF (ancora in iter di perfezionamento: concerto MEF, registrazione alla Corte dei Conti, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Due elementi del testo incidono direttamente sulla pianificazione 2026: la perizia tecnica asseverata diventa obbligatoria per qualsiasi importo, senza la soglia dei 300.000 euro che figurava nella bozza precedente; e le comunicazioni al GSE salgono a cinque lungo il ciclo di vita dell'agevolazione, come dettagliato nell'analisi sul decreto attuativo. La data finale dell'intera architettura è il 15 novembre 2028, termine ultimo per il completamento, l'interconnessione del bene e la comunicazione di completamento al GSE per gli investimenti effettuati entro il 30 settembre 2028. Per gli investimenti del 2026 la sequenza è quindi pluriennale, e i due piani — fiscale e procedurale — vanno sincronizzati fin dall'ordine al fornitore.
Resta un terzo piano per chi non è ancora nel CPB ma sta valutando l'adesione al biennio 2026-2027. L'art. 7-bis del DL 38/2026, introdotto in sede di conversione dalla L. 88/2026, ha prorogato il termine di adesione dal 30 settembre al 31 ottobre 2026, con scivolamento operativo a lunedì 2 novembre 2026 per il fine settimana. Lo stesso articolo è intervenuto sui tetti massimi dell'incremento del reddito concordato rispetto al reddito dell'anno base — 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8, 35% per i punteggi tra 1 e 6 — e ha differito al 15 maggio 2026 la disponibilità del software ISA, rispetto alla consueta finestra di metà aprile. Per il contribuente che intende coordinare l'adesione al biennio 2026-2027 con un investimento iperammortizzabile da effettuare entro il 31 dicembre 2026 questi tre elementi diventano le leve della simulazione preliminare: l'incremento del reddito proposto dal fisco, il margine effettivo di capienza per assorbire la maggiorazione 4.0 senza generare perdita riportabile, e il bivio della tassazione sostitutiva ex art. 20-bis del D.Lgs. 13/2024 già esaminato nelle sezioni precedenti.
L'ultimo passaggio riguarda il coordinamento con le altre agevolazioni sul medesimo bene. L'iperammortamento 2026 non è cumulabile con il credito d'imposta beni strumentali 4.0 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178: chi ha prenotato il credito 4.0 entro il 31 dicembre 2025 — ordine accettato e acconto del 20% versato — sul bene poi consegnato nel 2026 non può attivare la maggiorazione iperammortamento sullo stesso investimento. La scelta è alternativa, da costruire sui due regimi nel loro complesso (intensità del beneficio, regola di fruizione, perimetro CPB). Il cumulo è invece ammesso con il credito d'imposta ZES Unica attraverso un meccanismo di nettizzazione previsto dall'art. 1, c. 431, della L. 199/2025: la base su cui si calcola la maggiorazione iperammortamento è il costo del bene al netto del credito ZES. Sul piano dichiarativo il credito ZES è utilizzato in compensazione tramite F24 e non entra nel quadro CP del modello Redditi, restando estraneo al perimetro del reddito concordato; la maggiorazione iperammortamento invece confluisce, come visto, al rigo CP6 attraverso la variazione al rigo RF55 codice 51. Per il quadro più ampio dei cumuli ammessi e delle relative regole di nettizzazione resta utile la guida sulla cumulabilità delle agevolazioni.
Il quadro finale assomiglia più a una griglia che a una scadenza. La L. 88/2026 ha rimesso in moto un segmento del mercato del bene strumentale 4.0 — quello delle imprese in concordato — che il testo originario del D.Lgs. 13/2024 aveva di fatto congelato. Ma il valore del beneficio per il contribuente CPB non si misura in un singolo numero o in una singola data: si compone lungo un orizzonte triennale di investimenti, dichiarazioni, comunicazioni al GSE e capienza fiscale prospettica, e dipende dalla precisione con cui i tre piani — fiscale, procedurale e concordatario — vengono ricuciti dopo una conversione che li ha riallineati senza sovrapporli.