«Verificare il DURC prima di firmare la comunicazione preventiva.» La frase circola nelle checklist che molte imprese stanno preparando in vista dell'iperammortamento 2026, archiviata accanto alla perizia e alla certificazione contabile come se fosse un altro documento da caricare sulla piattaforma GSE. Non lo è. La regolarità contributiva pesa eccome sull'agevolazione — è una condizione di spettanza scritta nella legge — ma non entra dalla porta del procedimento, e alla preventiva non si allega nulla. Capire la differenza tra una condizione di legge e un adempimento documentale cambia il modo in cui un'impresa con una pendenza contributiva si avvicina alla firma.
Una condizione posta dalla legge, non dal decreto: il comma 428 e il silenzio sul DURC
La regolarità contributiva entra nell'iperammortamento 2026 dalla porta della norma primaria, non da quella del procedimento. L'art. 1, comma 428, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) subordina «comunque» la spettanza del beneficio a due condizioni: il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il «corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori». La formula è al presente e non porta con sé un termine: non dice «alla data della comunicazione», non dice «al momento dell'investimento». Descrive uno stato, non un istante.
Chi ha lavorato sul credito d'imposta beni strumentali 4.0 riconosce il calco. La stessa clausola compare, quasi parola per parola, nell'art. 1, comma 1052, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. C'è però uno spostamento del baricentro che conviene mettere a fuoco: nel regime 2020 la condizione era agganciata alla «fruizione» del credito in compensazione, cioè al momento in cui l'impresa portava l'importo in F24; qui è agganciata alla «spettanza» della maggiorazione. Non a un atto puntuale, ma al diritto stesso al beneficio.
Il decreto attuativo, a questo punto, tace. Il testo del decreto interministeriale 7 maggio 2026 (registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2026 al n. 778) non nomina mai il «DURC» e non scrive mai «regolarità contributiva». Soprattutto, non costruisce alcun momento di verifica. L'art. 3, che elenca il contenuto delle comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento da trasmettere al GSE, non chiede in nessun punto un'attestazione di regolarità contributiva. Le uniche prove documentali previste nell'intero ciclo sono altre due, e di natura completamente diversa: la perizia tecnica asseverata (art. 6) e la certificazione contabile (art. 7). Nessun DURC da caricare, nessun campo da spuntare.
Questo non significa che la condizione sia priva di sanzione: significa che non passa da un controllo a monte. La violazione non incontra un cancello procedurale. Opera, semmai, attraverso le clausole generali del decreto — la decadenza dal beneficio (art. 10, lett. b e f) e il recupero, con interessi e sanzioni, affidato all'Agenzia delle Entrate su segnalazione del GSE (art. 11). È una scelta coerente con il riparto dei ruoli fra gli strumenti: il decreto attuativo definisce modalità e tempistiche operative, non disegna il perimetro e i tempi del controllo sostanziale, che restano consegnati alla verifica successiva.
La conseguenza pratica è netta, e ribalta un'abitudine mentale diffusa. «Verificare il DURC prima della preventiva» non è un adempimento di legge. Nessuna norma lo impone come passaggio del procedimento, perché la legge non chiede un documento: chiede uno stato di fatto — essere in regola con i versamenti — da accertare, eventualmente, dopo. L'upload non esiste; la condizione, sì.
Alla preventiva si autocertifica, non si allega: la DSAN e cosa si rischia se è falsa
Se la legge chiede uno stato e non un documento, il modo in cui quello stato entra nella comunicazione preventiva è coerente: si dichiara, non si carica. Nel modello fac-simile messo a disposizione dal GSE sulla piattaforma NPTR5, la regolarità contributiva compare come dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. È formulata al presente e riferita alla data di presentazione: l'impresa attesta di essere in regola adesso, mentre firma. Il GSE non chiede di allegare il DURC, non apre un campo per il numero di protocollo INPS-INAIL, non mette in pausa l'invio in attesa di un riscontro telematico. La meccanica della firma con SPID e delle due ricevute è quella ordinaria di ogni comunicazione sulla piattaforma, già descritta nella procedura in dieci step e qui non da ripetere.
La leggerezza dell'adempimento non deve ingannare sulla posta in gioco. Una dichiarazione sostitutiva mendace non è un'irregolarità formale: l'art. 75, comma 1-bis, del DPR 445/2000 fa scattare la decadenza dai benefici, la revoca di quelli eventualmente già fruiti e il divieto di accesso a contributi e agevolazioni per due anni. A questo il modello GSE aggiunge un obbligo attivo, l'impegno a comunicare le cause ostative sopravvenute. Il meccanismo va letto per quello che produce: dichiarare di essere in regola senza esserlo non aggira un problema contributivo, lo trasforma. Un debito previdenziale resta un debito previdenziale; una falsa attestazione di regolarità diventa una decadenza con recupero dell'intera maggiorazione, interessi e sanzioni — e con il divieto biennale che blocca anche le agevolazioni future. Si scambia un'irregolarità sanabile con una preclusione che non si sana.
Da qui una buona prassi che è prudenza operativa, non passaggio codificato del procedimento: interrogare il DURC online prima di firmare la DSAN e conservarne l'evidenza. Il DURC online ha una validità di 120 giorni dalla data della richiesta (art. 4 del DL 34/2014 e DM 30 gennaio 2015) e attesta la regolarità alla sola data in cui è stato chiesto, «a prescindere da fatti sopravvenuti». Non è il documento che la legge pretende — la legge pretende lo stato di fatto — ma è la prova più solida che quello stato, al momento della firma, c'era. In sede di controllo successivo, una verifica documentata vale più di una dichiarazione resa a memoria.
Resta da chiarire un punto che rassicura chi firma con un contenzioso aperto sulle spalle. La regolarità si valuta al momento in cui si dichiara, non a posteriori. Se al momento della presentazione il DURC è regolare perché il debito era congelato dalla sospensione giudiziale dell'atto, la DSAN è veritiera; il successivo rigetto del ricorso, con il consolidamento del debito, è una sopravvenienza e non una falsità originaria. È il confine che separa i due piani: la mendacità ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 si misura ab origine, sullo stato dichiarato in quel momento, non sull'evoluzione che gli eventi prendono dopo. Una dichiarazione che diventa superata non è una dichiarazione che nasce falsa. La prima riguarda il mantenimento della condizione nel tempo — ed è un'altra storia; la seconda riguarda la responsabilità per ciò che si è scritto, e quella si chiude alla data della firma.
Un DURC regolare senza saldare tutto: le tolleranze ordinarie
«Essere in regola» non vuol dire «aver pagato tutto». È il malinteso più frequente quando un'impresa con una pendenza contributiva si avvicina alla preventiva, e il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 — la fonte che disciplina il rilascio del DURC online — lo smonta in modo esplicito. Ci sono situazioni in cui un debito esiste, non è stato saldato, eppure la posizione contributiva risulta regolare a tutti gli effetti.
La prima è la rateizzazione. L'art. 3, comma 2, del decreto stabilisce che la regolarità sussiste anche in pendenza di una dilazione concessa da INPS, INAIL, Casse edili o dall'Agente della riscossione: una volta accordato il piano di rate e finché lo si rispetta, il DURC è regolare pur restando aperto il debito originario. Lo stesso comma copre la sospensione legislativa dei pagamenti e i crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione. In tutti questi casi l'esborso integrale non è il presupposto della regolarità: lo è la corretta gestione della pendenza.
C'è poi una soglia di pura tolleranza numerica. L'art. 3, comma 3, dello stesso decreto considera non grave — e quindi non ostativo — lo scostamento tra quanto dovuto e quanto versato pari o inferiore a 150,00 €, comprensivi degli accessori di legge. Il punto tecnico da non perdere è che la soglia si riferisce a ciascuna gestione previdenziale presa singolarmente: INPS, INAIL e Casse edili hanno ognuna il proprio margine. Un'impresa che dovesse 120 € all'INPS e 130 € all'INAIL non somma i due importi a 250 € sforando la soglia: resta sotto i 150 € in entrambe le gestioni, e il DURC è regolare senza alcun versamento integrativo.
Il terzo meccanismo riguarda il tempo. Prima di emettere un documento irregolare, gli enti non chiudono la porta in silenzio: l'art. 4 del decreto impone loro di notificare via PEC un invito a regolarizzare, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. È la finestra del cosiddetto «rivive» — chiarita dalla circolare INPS n. 126 del 2015 — e funziona in un modo che conta: se entro quei quindici giorni l'impresa presenta domanda di rateazione, il DURC resta regolare anche quando l'ente perfeziona la concessione del piano in un momento successivo. A fare la differenza è la tempestività dell'istanza, non la data del provvedimento di accoglimento.
Su questo crinale è intervenuta di recente anche la Corte di cassazione. L'ordinanza n. 6142 del 17 marzo 2026 ha affermato che la rateizzazione accordata dall'INPS rende regolare la posizione contributiva «anche se concessa oltre i quindici giorni previsti», purché l'istanza dell'impresa sia stata tempestiva. La conseguenza che ne discende è di sostanza: un debito dilazionato e coperto da un DURC regolare non costituisce di per sé un «mancato versamento» contestabile. Per chi guarda al comma 428 della Legge di bilancio 2026, è un punto fermo non banale. La condizione di spettanza chiede il corretto adempimento degli obblighi contributivi, non l'assenza di qualunque pendenza: un debito gestito secondo le regole — rateizzato, sotto soglia, o sanato nei termini del preavviso — è già adempimento corretto, e si può autocertificare la regolarità senza aver prima chiuso ogni partita aperta.
I casi-trappola: la finestra temporale, la soglia dei 150 € e l'avviso di addebito impugnato
Tre dettagli tecnici, ciascuno capace di rovesciare l'esito di una verifica, meritano di essere isolati perché è qui che la prudenza operativa si gioca davvero.
Il primo è temporale, e va contro l'istinto. La verifica della regolarità non fotografa la posizione contributiva al giorno della richiesta: l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 àncora il controllo ai pagamenti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente quello di verifica. In concreto, un'impresa che interroga il DURC a giugno espone la sua situazione fino al 30 aprile; i versamenti di maggio e di giugno, anche se non ancora effettuati, restano fuori dall'apprezzamento. C'è quindi una finestra fisiologica di due mesi in cui un debito recentissimo non rende ancora irregolare il documento. Il punto da maneggiare con freddezza è che si tratta di uno sfasamento dell'orizzonte di verifica, non di un'esenzione: quei contributi restano dovuti e rientreranno nell'apprezzamento delle verifiche successive. Scambiarlo per un margine di tolleranza — o peggio per un condono — significa preparare un'irregolarità a scoppio ritardato proprio mentre la maggiorazione va mantenuta nel tempo.
Il secondo riguarda la composizione della soglia dei 150 €, e su questo conviene essere espliciti prima che il lettore ci confidi. Su cosa entri esattamente nel calcolo dello scostamento non grave esistono oggi due letture in contrasto. L'Interpello del Ministero del Lavoro n. 3 del 13 ottobre 2025 somma cumulativamente, per ciascun ente, contributi, sanzioni e interessi; lo stesso interpello precisa anzi che concorrono allo scostamento — e quindi possono rendere irregolare il DURC — anche le posizioni costituite solo da sanzioni e interessi quando l'omissione contributiva sottostante è già stata sanata. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 8132 del 1° aprile 2026, adotterebbe un criterio più favorevole all'impresa: nel calcolo dei 150 € rientrerebbero soltanto l'omissione contributiva e gli eventuali interessi, escluse le sanzioni civili. La differenza non è teorica: una posizione che supera la soglia includendo le sanzioni può restare sotto i 150 € una volta che le sanzioni ne vengono espunte. Ma la cautela è d'obbligo. Si tratta di un'ordinanza, non di una pronuncia delle Sezioni Unite, e nel frattempo la prassi che gli enti previdenziali applicano materialmente al rilascio del DURC resta quella del parere ministeriale. Tenersi al criterio più rigoroso — saturare il margine con la somma di contributi, sanzioni e interessi — è l'unico modo per non costruire l'autocertificazione su una lettura che l'INPS, allo sportello telematico, non segue.
Il terzo è il più insidioso, perché tocca chi crede di aver già messo al riparo la propria posizione con un ricorso. Per i debiti affidati all'Agente della riscossione e per l'avviso di addebito INPS impugnato, il mero ricorso non basta a salvare la regolarità: l'art. 3, comma 2, lett. f, del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 — in combinato con l'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 — pretende la sospensione giudiziale dell'atto. Finché un giudice non sospende l'avviso di addebito, quel debito pesa sulla verifica come qualunque altro. E c'è una zona scoperta ancora più stretta: nelle more tra la notifica dell'atto e il deposito del ricorso, come chiarito già dall'Interpello del Ministero del Lavoro n. 64 del 2009, il DURC è negato. Chi firmasse la dichiarazione di regolarità in quei giorni — convinto che l'avviso impugnato sia ormai neutralizzato — attesterebbe uno stato che in quel preciso momento non sussiste. La sospensione, non il ricorso, è la condizione che riapre la regolarità: confondere i due atti è l'errore che vanifica la cautela di chi pure si era mosso per tempo.
Dopo la preventiva: una condizione permanente, verificata ex post
Superare la preventiva non mette al riparo da nulla. La dichiarazione resa al GSE fotografa uno stato al momento della firma, ma il comma 428 non parla di un istante: subordina la spettanza al corretto adempimento degli obblighi contributivi, e quella spettanza si consuma per quote annuali, lungo l'intero piano di ammortamento del bene. La maggiorazione si deduce un anno dopo l'altro; la condizione, di conseguenza, va mantenuta un anno dopo l'altro. Non c'è un punto in cui si cristallizza.
Il sistema dei controlli è costruito apposta per intervenire dopo. L'art. 9 del decreto attuativo affida al GSE verifiche documentali successive sui requisiti tecnici e sui presupposti previsti dalla legge, nei termini ordinari dell'art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600; l'art. 11 consegna all'Agenzia delle Entrate, su segnalazione del GSE, l'accertamento e il recupero — con interessi e sanzioni — in caso di indebita fruizione. Nessuna delle due verifiche si attiva alla preventiva. Entrambe guardano indietro, quando le quote sono già state portate in deduzione. Da qui un obbligo di gestione che il modello GSE rende esplicito: comunicare le cause ostative sopravvenute. Se la regolarità si incrina dopo, l'impresa non può limitarsi a tacere e sperare che il controllo non arrivi.
Il presidio operativo, in concreto, è il pagamento puntuale delle rate. Chi ha sistemato una pendenza con una dilazione regge la regolarità finché rispetta il piano, ma il margine di errore è preciso e diverso a seconda di chi ha concesso la rateazione: la decadenza scatta con il mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, nella dilazione INPS in fase amministrativa, e di otto rate anche non consecutive nella dilazione presso l'Agente della riscossione. Saltare le scadenze fa rivivere il debito per intero, e con esso l'irregolarità — proprio mentre restano da dedurre le quote degli anni successivi.
Qui conviene fermarsi su un punto che spiega perché la prassi del 4.0 non si trasferisce di peso. L'iperammortamento 2026 è una deduzione extracontabile: una variazione in diminuzione nel quadro RF, rigo RF55, codice 51. Non è un credito che si utilizza in compensazione tramite modello F24. La differenza non è formale. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 23 luglio 2021, al paragrafo 5.1.2, equiparava il corretto adempimento degli obblighi di versamento al DURC in corso di validità, e agganciava la verifica «all'atto di ciascun utilizzo in compensazione», con preclusione della sola quota annuale e non dell'intero credito maturato. Quell'ancoraggio aveva un appiglio materiale: ogni F24 è un atto puntuale, datato, su cui calare il controllo. Nella deduzione quell'atto non esiste. La maggiorazione non si «utilizza» in un giorno determinato: abbatte la base imponibile in dichiarazione. Manca, insomma, il gancio temporale su cui la prassi 4.0 costruiva il meccanismo.
Cosa accada, allora, se la regolarità manca in un singolo anno è una domanda a cui il decreto non risponde. L'interpretazione prevalente — di livello professionale, non di prassi ufficiale, e per questo da riportare al condizionale — è che un'irregolarità anche temporanea paralizzerebbe la sola quota del periodo interessato, lasciando intatte le quote degli anni in cui l'impresa era in regola. Il modello del credito 4.0, con la sua preclusione limitata alla singola quota, spinge in questa direzione. Ma resta un'estensione analogica, non una regola scritta. Il decreto tace sul momento in cui la verifica andrebbe collocata e sulla specie sanzionatoria applicabile, e nel meccanismo della deduzione non c'è la sanzione del 30% da indebita compensazione che presidiava il credito. È un punto aperto, da gestire caso per caso con il proprio consulente in attesa di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: non una via già tracciata, ma una lettura ragionevole ancora priva di copertura formale.
Il quadro che ne risulta ribalta l'immagine con cui si arriva di solito a questo adempimento. La regolarità contributiva non è un DURC da allegare a una scadenza, un modulo che si spunta e si archivia. È una condizione sostanziale e continuativa, che la legge àncora a uno stato di fatto e non a un documento. Il presidio non si chiude con l'invio della preventiva: accompagna il bene per tutta la sua vita fiscale, anno per anno, quota per quota, fino all'ultima variazione in diminuzione. Per l'impresa che si avvicina alla firma, la regola pratica non aspetta nessuna circolare: la regolarità contributiva non si verifica una volta, si presidia — è il prezzo di ammissione che si continua a pagare per ogni anno di deduzione.