Comunicazioni GSE per il Credito d'Imposta Transizione 4.0

Guida completa alle comunicazioni al GSE: chi è obbligato, scadenze, definizioni operative, cassetto fiscale, codici tributo F24, plafond e sanzioni.

Questa guida riguarda il credito d'imposta Transizione 4.0

Le comunicazioni descritte qui si riferiscono al credito d'imposta 4.0 (investimenti effettuati fino al 2025, con coda al 30 giugno 2026 per gli investimenti prenotati). Per l'iperammortamento 2026 la procedura GSE è diversa — comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento, con le preventive presentabili dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 (decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026): vedi la guida operativa all'iperammortamento.

1. A cosa serve la comunicazione al GSE

Il primo modello di comunicazione al MIMIT per i crediti d'imposta 4.0 risale al 2021 (DD MISE 6/10/2021), ma l'invio era facoltativo: non costituiva presupposto per la fruizione del credito, il mancato invio non produceva effetti in sede di controllo e i dati erano acquisiti dal Ministero a soli fini statistici.

L'art. 6 del Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (conv. Legge 23 maggio 2024, n. 67), entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha cambiato radicalmente il quadro: la comunicazione al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) è diventata obbligatoria e costituisce presupposto per la compensazione in F24. In assenza di comunicazione, il credito matura sul piano sostanziale ma non può essere utilizzato (Risposta AdE 260/2024).

La finalità resta di monitoraggio — il MIMIT deve tracciare investimenti e crediti in tempo reale per controllare la spesa pubblica — ma le conseguenze per l'impresa sono ora operative: un credito non comunicato è un credito bloccato.

2. Termini e definizioni

Nella presente guida i seguenti termini hanno il significato indicato in questa sezione. Familiarizzare con queste definizioni è essenziale per interpretare correttamente obblighi e scadenze.

TermineDefinizione
Data di avvioData del primo impegno giuridicamente vincolante che rende l'investimento irreversibile. Ad esempio: ordine confermato dal fornitore o stipula del contratto di leasing. Il PDF allegato al decreto (DD MIMIT 24/4/2024, All. 1) riporta solo “Periodo di realizzazione degli investimenti” senza definizione; la formula completa compare nel modulo di compilazione online e nella guida al portale GSE (appendice, pag. 12; GSE, chiarimenti 14/5/2024).
Data di completamentoData in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale ai sensi dell'art. 109, cc. 1-2, del TUIR. Per l'acquisto: data di consegna o spedizione, salvo che l'effetto traslativo si produca in un momento successivo in base al contratto. Per il leasing: data di consegna del bene al locatario. Per l'appalto: data di ultimazione della prestazione ovvero dell'ultimo SAL accettato (Circ. AdE 4/E/2017, par. 5.3). Non necessariamente coincide con l'interconnessione (Circ. AdE 4/E/2017, par. 6).
Data di entrata in funzioneData del primo impiego effettivo del bene nell'attività produttiva dell'impresa. Segna la decorrenza dell'ammortamento fiscale (art. 102, c. 1, TUIR) e può non coincidere con la data di completamento: un bene consegnato a fine anno ma messo in funzione l'anno successivo inizia l'ammortamento dall'anno successivo (Circ. AdE 23/E del 26 maggio 2016). Per i beni 4.0, il bene deve possedere tutte le caratteristiche tecniche previste dalla norma già al momento dell'entrata in funzione: non è ammissibile un ritardo nell'interconnessione dovuto ad adeguamenti o integrazioni al bene effettuati dopo la messa in funzione per renderlo conforme ai requisiti 4.0 (Risp. AdE 394/2021).
InterconnessioneInterconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (Circ. AdE 4/E/2017, par. 6). Può avvenire in un periodo d'imposta successivo al completamento (interconnessione tardiva), purché il bene possedesse già le caratteristiche 4.0 al momento della messa in funzione; non è previsto un termine (Circ. AdE 9/E/2021, par. 5.4).
PrenotazioneCondizione che si perfeziona quando l'ordine è accettato dal venditore e l'impresa ha versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1057-bis, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234). La prenotazione estende il termine per il completamento dell'investimento al 30 giugno dell'anno successivo (ad es., prenotazione entro il 31/12/2025 → completamento entro il 30/6/2026). Le prenotazioni già maturate entro il 31 dicembre 2024 (data di pubblicazione della Legge 30 dicembre 2024, n. 207) sono escluse dal plafond di 2.200 milioni (L. 207/2024, art. 1, c. 446). Per il leasing, il DD MIMIT 16 giugno 2025 ha successivamente precisato che la stipula del contratto e l'ordine di acquisto al fornitore da parte della società di leasing tengono luogo del versamento dell'acconto (DD MIMIT 16 giugno 2025, art. 2, c. 3).
Comunicazione preventivaComunicazione che notifica al GSE l'intenzione di effettuare un investimento in beni strumentali 4.0. Il modello DD 24/4/2024 riguarda i beni di cui agli Allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017); il modello DD 15/5/2025 riguarda i soli beni materiali di cui all'Allegato A. Contiene i dati identificativi dell'impresa, le informazioni sugli investimenti, l'importo complessivo e il credito d'imposta prenotato (DD MIMIT 15/5/2025, art. 2, cc. 1-2). La data di invio determina l'ordine cronologico di accesso al plafond di 2.200 milioni (DD MIMIT 15/5/2025, art. 2, c. 2). Occorre distinguere i due regimi. Per il modello DD 24/4/2024 non è previsto un termine calendariale perentorio: la preventiva può essere trasmessa anche dopo il completamento, ma deve precedere la comunicazione di completamento ed entrambe devono precedere la compensazione (Risp. AdE 260/2024; Risp. AdE 40/2026). Per il modello DD 15/5/2025 la preventiva doveva invece essere trasmessa entro il 31 gennaio 2026; il mancato rispetto dei termini impedisce il perfezionamento della procedura. L'esaurimento del plafond non interrompeva l'acquisizione delle preventive, che restavano ordinate cronologicamente in attesa di eventuali nuove risorse (MIMIT, processo di prenotazione). Per il regime sanzionatorio applicabile, v. § Sanzioni e regolarizzazione.
Comunicazione di conferma dell'accontoComunicazione che attesta il versamento dell'acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva. Se le risorse non sono disponibili, i 30 giorni decorrono invece dalla comunicazione del GSE che informa l'impresa della nuova disponibilità. Il mancato rispetto del termine impedisce il perfezionamento della procedura (DD MIMIT 15/5/2025, art. 2, cc. 3, 5 e 9). Il termine dei 30 giorni non deriva dalla legge di bilancio ma dal decreto direttoriale attuativo: la legge primaria richiede l'acconto del 20% come condizione per estendere il termine di completamento al 30 giugno dell'anno successivo (L. 178/2020, art. 1, c. 1057-bis, applicabile agli investimenti 2023-2025); il decreto attuativo impone i 30 giorni come vincolo per mantenere la prenotazione al plafond. Per gli investimenti in leasing, la stipula del contratto e l'ordine di acquisto al fornitore da parte della società di leasing tengono luogo del versamento dell'acconto (DD MIMIT 16 giugno 2025, art. 2, c. 3).
Comunicazione di completamentoComunicazione che attesta il completamento dell'investimento. Contiene i dati identificativi dell'impresa, le informazioni sugli investimenti, l'importo effettivo e la data di completamento (DL 39/2024, art. 6, c. 1; DD MIMIT 15/5/2025, art. 2, cc. 4 e 8). Nel regime DD 24/4/2024 (codice 6936) non ha una scadenza calendariale perentoria, ma deve essere presentata prima della compensazione. Nel regime DD 15/5/2025 (codice 7077) doveva essere trasmessa entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati al 31/12/2025 (DD MIMIT 28/1/2026), oppure entro il 31 luglio 2026 per quelli ultimati al 30/6/2026. Solo per il percorso 7077 il MIMIT trasmette i dati all'Agenzia delle Entrate entro il 5° giorno lavorativo del mese e il credito è utilizzabile dal giorno 10 del mese successivo (DD MIMIT 15/5/2025, art. 2, c. 8).

3. Chi è obbligato e chi no

L'obbligo dipende dalla data in cui l'investimento si considera effettuato ai sensi dell'art. 109 TUIR e, per gli investimenti successivi al 31 dicembre 2024, dall'esistenza o meno di ordine accettato e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2024. Non tutti i regimi richiedono lo stesso numero di comunicazioni: la tabella distingue il vecchio modello 6936 dal nuovo percorso 7077 soggetto al plafond.

FattispecieComunicazioniScadenzaDettaglio
Completato entro 31/12/2022 (o prenotato entro 31/12/2022 e completato entro 30/11/2023; 30/6/2023 per beni immateriali)NessunaCredito fruibile senza comunicazione al GSE
Completato dal 1/1/2023 al 29/3/20241 (ex post)Nessun termine calendariale perentorioSolo completamento, da inviare prima della compensazione (DD 24/4/2024; codice 6936)
Effettuato dal 30/3/2024 al 31/12/20242Nessun termine calendariale perentorioPreventiva (anche tardiva) + completamento, nell'ordine e prima della compensazione (DD 24/4/2024; codice 6936)
Effettuato dopo il 31/12/2024, con ordine accettato e acconto ≥ 20% entro il 31/12/2024 (fuori plafond)2Nessun termine calendariale perentorioPreventiva + completamento, nell'ordine e prima della compensazione (DD 24/4/2024; codice 6936)
Completato entro il 31/12/2025, senza ordine accettato e acconto ≥ 20% entro il 31/12/2024 (dentro plafond)3Preventiva 31/1/2026; completamento 31/3/2026Preventiva + conferma acconto + completamento (DD 15/5/2025; codice 7077)
Completato entro il 30/6/2026, con ordine accettato e acconto ≥ 20% entro il 31/12/2025 ma senza prenotazione al 31/12/2024 (dentro plafond)3Preventiva 31/1/2026; completamento 31/7/2026Preventiva + conferma acconto + completamento (DD 15/5/2025; codice 7077)

Fuori plafond = ordine accettato e acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2024 (art. 1, comma 446, della L. 207/2024). I termini del 31 marzo e del 31 luglio 2026 appartengono al solo percorso DD 15/5/2025, codice 7077.

Gli investimenti completati entro il 31 dicembre 2022 non richiedono alcuna comunicazione al GSE. Lo stesso vale per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022 e completati entro il 30 novembre 2023 (beni materiali) o il 30 giugno 2023 (beni immateriali). In questi casi il credito è fruibile direttamente in F24.

Per gli investimenti completati tra il 1° gennaio 2023 e il 29 marzo 2024 è sufficiente una sola comunicazione ex post (di completamento). Il DD 24/4/2024 non stabilisce una scadenza calendariale perentoria: la comunicazione deve comunque precedere la compensazione.

Nell'ambito del vecchio modello, se l'investimento si considera effettuato dal 30 marzo 2024, servono preventiva e completamento, nell'ordine. Ciò vale anche quando l'ordine era anteriore ma la consegna o l'altro evento rilevante ai sensi dell'art. 109 TUIR è successivo (Risposta AdE 69/2025). La consegna è il criterio ordinario per i beni mobili, ma non è sempre decisiva: occorre verificare contratto, eventuale successivo trasferimento della proprietà, accettazione dell'opera o SAL.

Per gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2024 il regime non dipende dalla sola data di avvio: il criterio decisivo è la presenza o meno, al 31 dicembre 2024, di ordine accettato e acconto almeno pari al 20%. Il DD 15/5/2025, art. 1 assoggetta al nuovo modello anche investimenti già comunicati con ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, se quella prenotazione non esiste.

Gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024 (ordine accettato + acconto del 20% versato) sono fuori plafond (comma 446, L. 207/2024): il limite di spesa non si applica e non è richiesta la conferma dell'acconto. Servono due comunicazioni (preventiva + completamento) con il modello DD 24/4/2024 e il codice 6936. Non si applicano alle comunicazioni i termini del 31 marzo e del 31 luglio 2026: l'invio deve avvenire nell'ordine previsto e prima della compensazione.

Gli investimenti dentro plafond (non prenotati entro il 31/12/2024) seguono il regime più articolato: servono tre comunicazioni (preventiva, conferma dell'acconto entro 30 giorni, completamento) con il modello DD 15/5/2025. La comunicazione preventiva stabilisce l'ordine cronologico di accesso al plafond. In questo regime la scadenza per la comunicazione di completamento è il 31 marzo 2026 per investimenti completati entro il 31/12/2025, oppure il 31 luglio 2026 per investimenti prenotati entro il 31/12/2025 e completati entro il 30/6/2026.

Termini del percorso 7077

Il termine del 31 marzo 2026 per le pratiche 7077 completate entro il 31 dicembre 2025 è decorso. Per gli investimenti 7077 completati entro il 30 giugno 2026, il termine di completamento è il 31 luglio 2026. Il mancato rispetto dei termini del DD 15/5/2025 comporta il mancato perfezionamento della procedura.

Sono escluse dal credito le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001. Il beneficio è inoltre subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Perizia tecnica asseverata

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 di importo superiore a 300.000 € (regime credito d'imposta 4.0 ex art. 1, comma 1062, della L. 178/2020) è obbligatoria una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi oppure un'attestazione di conformità (rilasciata da un ente di certificazione accreditato) che certifichi il possesso delle caratteristiche tecniche previste dalla legge e l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Solo relativamente al settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. La perizia non va allegata alla comunicazione al GSE, ma deve essere acquisita prima della fruizione del credito in compensazione, poiché attesta l'avvenuta interconnessione del bene — requisito per l'utilizzo del credito nella misura 4.0. Non può essere redatta prima che l'interconnessione sia avvenuta. Va conservata per eventuali controlli (comma 1062, L. 178/2020). Per investimenti fino a 300.000 € è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.

4. Come si trasmette la comunicazione

La comunicazione si trasmette attraverso l'Area Clienti del GSE (sezione “Transizione 4.0”). Esistono due modelli in funzione del periodo dell'investimento: il modello introdotto dal DD MIMIT 24 aprile 2024 e il nuovo modello introdotto dal DD MIMIT 15 maggio 2025, come modificato dal DD 16 giugno 2025 (con meccanismo di prenotazione; piattaforma aperta dal 17 giugno 2025). I passaggi tecnici di generazione, compilazione, firma e invio della singola istanza sono analoghi; cambiano invece il numero delle comunicazioni e i relativi termini. Per la procedura dettagliata si rimanda alla guida ufficiale al portale GSE.

Fino al 17 maggio 2024 l'invio avveniva tramite PEC all'indirizzo [email protected]. Dal 18 maggio 2024 questa modalità è stata disattivata e sostituita dalla procedura online in Area Clienti (GSE, comunicato 14/5/2024).
Area Clienti GSE — sezione Transizione 4.0 con i tre modelli di comunicazione disponibili

Area Clienti GSE — selezione del modello di comunicazione

1

Generazione dell'istanza

Si seleziona il modello applicabile e si genera una nuova istanza. Con il nuovo modello (DD 15/5/2025) occorre specificare il tipo di comunicazione (preventiva, conferma acconto o completamento), l'importo dell'investimento e del credito d'imposta. Con il vecchio modello (DD 24/4/2024) questi dati si inseriscono direttamente nel PDF.

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Scaricamento e compilazione del PDF

Si scarica l'istanza precompilata e la si completa con i dati richiesti. Il GSE richiede esclusivamente Adobe Acrobat Reader (versione 9.1 o superiore) per la compilazione: altri lettori PDF non sono supportati. In questa fase il documento non deve essere firmato: la firma digitale si appone solo dopo il caricamento e la rigenerazione da parte del sistema (step 5-6).

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Caricamento dell'istanza compilata

Si carica il PDF compilato sulla piattaforma. Non è possibile caricare più volte lo stesso modulo: per eventuali modifiche occorre eliminare l'istanza dalla lista e generarne una nuova.

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Caricamento del documento d'identità

Si carica la carta d'identità del firmatario (legale rappresentante o procuratore abilitato alla firma) in formato PDF (dimensione massima 10 MB).

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Scaricamento dell'istanza per la firma

Si seleziona la spunta di conferma e si scarica il documento rigenerato dal sistema, pronto per la firma digitale.

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Firma digitale

Il firmatario (legale rappresentante o procuratore abilitato alla firma) appone la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature). Il certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID.

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Caricamento dell'istanza firmata

Si carica il documento firmato digitalmente sulla piattaforma.

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Invio dell'istanza

Si conferma l'invio. Dopo l'invio non è più possibile modificare l'istanza. La piattaforma rilascia la ricevuta SIAD, scaricabile dall'apposito pulsante (potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima che sia disponibile).

5. Aliquote e calcolo del credito

Per compilare correttamente la comunicazione al GSE è necessario indicare il costo agevolabile e l'importo del credito d'imposta. Il modello DD 24/4/2024 richiede inoltre la ripartizione del credito negli anni di fruizione. Di seguito le aliquote applicabili e un esempio di calcolo.

Beni materiali (Allegato A, L. 232/2016)

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026 con prenotazione entro il 31 dicembre 2025):

Fascia di investimentoAliquota
Fino a 2,5 milioni di euro20%
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro10%
Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro5%

Fonte: L. 178/2020, art. 1, comma 1057-bis (introdotto dalla L. 234/2021), come modificato dalla L. 207/2024, art. 1, commi 445-446.

Le fasce si applicano in modo progressivo: un investimento di 4 milioni di euro genera un credito del 20% sui primi 2,5 milioni e del 10% sul restante 1,5 milioni. Le aliquote sono identiche per gli investimenti dentro e fuori plafond: cambia solo il vincolo di accesso alle risorse. Per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30/6/2026 con prenotazione 2025) le aliquote si applicano nel limite del plafond di 2,2 miliardi introdotto dalla L. 207/2024, c. 446; per le prenotazioni già maturate entro il 31/12/2024 le stesse aliquote restano applicabili fuori plafond, nel quadro del DD MIMIT 24/4/2024.

Beni immateriali (Allegato B, L. 232/2016)

Il credito d'imposta per i beni immateriali 4.0 non è stato prorogato per il 2025. L'ultima aliquota applicabile è il 15% (nel limite di 1 milione di euro) per investimenti completati entro il 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 per investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024.

Fonte: L. 178/2020, art. 1, comma 1058-bis, introdotto dalla L. 234/2021, art. 1, comma 44, lett. d). L'art. 1, comma 1058-ter, della L. 178/2020, che prevedeva l'aliquota del 10% per il 2025, è stato abrogato dalla L. 207/2024, art. 1, comma 445, lett. c).

Fruizione del credito

Il credito è utilizzabile in compensazione in F24 in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di interconnessione del bene. Se l'interconnessione avviene in un anno successivo all'entrata in funzione, la disciplina distingue due scenari. Per investimenti completati entro il 31 dicembre 2022, l'impresa poteva fruire del credito nella misura ridotta per beni ordinari (10% per il 2021, comma 1054; 6% per il 2022, comma 1055, L. 178/2020) già dall'anno di entrata in funzione; al momento dell'interconnessione si applicava l'aliquota 4.0 piena sulla differenza. Per investimenti completati dal 2023 in poi, il credito per beni ordinari non è più previsto: in assenza di interconnessione, il credito 4.0 non è utilizzabile fino all'anno in cui l'interconnessione si perfeziona.

Fonte: L. 178/2020, art. 1, commi 1059, 1054 e 1055; Circ. AdE 9/E/2021, par. 5.4.

Esempio di compilazione

Investimento di 800.000 € in un centro di lavoro CNC (1° gruppo Allegato A), completato e interconnesso nel 2024:

Campo del modulo GSEValore
Costo agevolabile800.000 €
Aliquota applicabile20%
Totale credito d'imposta160.000 €

Nel modello DD 24/4/2024 occorre indicare anche la ripartizione del credito negli anni di fruizione:

202420252026
53.333 €53.333 €53.334 €

In F24 si compensa ciascuna quota annuale indicando il codice tributo 6936 e l'anno di riferimento 2024 (anno di completamento) per tutte e tre le quote.

6. Anno di riferimento e compensazione

La Risoluzione 25/E del 15 maggio 2024 ha cambiato le regole di compilazione dell'F24: l'anno di riferimento non è più l'anno di interconnessione (come previsto dalla precedente Ris. 3/E/2021), ma l'anno di completamento dell'investimento riportato nella comunicazione al GSE.

Tuttavia, il requisito dell'interconnessione resta una condizione per la fruizione del credito nella misura 4.0 (comma 1059, L. 178/2020). Questo genera una situazione apparentemente contraddittoria ma che si risolve così:

Esempio: bene consegnato nel 2024, interconnesso nel 2025.

  • Anno di riferimento in F24: 2024 (anno di completamento)
  • Momento in cui è possibile compensare in misura 4.0: dal 2025 (anno di interconnessione)
  • In pratica: nell'F24 si indica 2024, ma l'F24 si presenta dal 2025

Interconnessione tardiva

Se l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, per gli investimenti completati entro il 2022 era possibile fruire anticipatamente del credito nella misura ridotta per beni ordinari (commi 1054 e 1055, L. 178/2020). Per gli investimenti completati dal 2023 in poi, il credito per beni ordinari non è più in vigore: il credito 4.0 decorre dall'anno di interconnessione.

La sequenza degli eventi

La normativa presuppone un ordine preciso tra i momenti rilevanti dell'investimento: avvio → completamento (consegna) → entrata in funzione → interconnessione.

L'interconnessione ai sensi del comma 1062 richiede che il bene sia collegato al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura — il che presuppone che il bene sia operativo e inserito nel processo produttivo. Un bene non ancora in funzione non può, per definizione, essere interconnesso a un sistema di produzione in cui non opera.

Questo ordine è coerente con il requisito secondo cui il bene deve possedere tutte le caratteristiche tecniche 4.0 già al momento dell'entrata in funzione (Risp. AdE 394/2021): prima si mette in funzione il bene (verificando che abbia i requisiti), poi — o contestualmente — lo si interconnette al sistema aziendale. L'interconnessione non è un atto formale di collegamento alla rete, ma l'integrazione effettiva del bene nel flusso produttivo gestito digitalmente.

7. Dal GSE al cassetto fiscale

Trasmettere la comunicazione al GSE non rende automaticamente il credito compensabile. L'iter coinvolge GSE, MIMIT e Agenzia delle Entrate, ma le tempistiche cambiano a seconda del regime. Il calendario “5° giorno lavorativo / giorno 10 del mese successivo” è previsto dal DD MIMIT 15/5/2025, art. 2, comma 8 per il solo percorso soggetto a prenotazione, codice 7077.

Non confondere 6936 e 7077

Per il codice 6936 si applica il DD 24/4/2024: preventiva e completamento sono presupposti della compensazione, ma il decreto non prevede la regola del giorno 10. Per il codice 7077 si applicano invece le tempistiche mensili descritte qui sotto. La ricevuta di invio al GSE non va quindi interpretata, da sola, come prova che il credito sia già utilizzabile.

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Comunicazione al GSE

L'impresa trasmette le comunicazioni previste (preventiva, conferma dell'acconto e/o completamento) attraverso la piattaforma Transizione 4.0 gestita dal GSE.

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Verifica formale del GSE

Il GSE — che gestisce la piattaforma sulla base di una convenzione con il MIMIT — effettua una verifica formale della comunicazione e la inoltra al Ministero.

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Trasmissione MIMIT → Agenzia delle Entrate (7077)

Per il codice 7077, entro il 5° giorno lavorativo di ogni mese il MIMIT trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse nel mese precedente e l'importo utilizzabile, sulla base delle sole comunicazioni di completamento (DD MIMIT 15/5/2025, art. 2, comma 8).

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Controllo dell'importo trasmesso (7077)

L'importo compensato non può eccedere quello trasmesso dal MIMIT per il beneficiario, pena lo scarto dell'F24. Prima di utilizzare il credito è opportuno verificare la disponibilità comunicata dall'Agenzia delle Entrate e la coerenza con la comunicazione di completamento.

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Compensazione in F24 (7077)

Per il codice 7077 l'impresa può compensare a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il MIMIT ha trasmesso i dati all'Agenzia delle Entrate. Tra la comunicazione al GSE e la prima compensazione possono quindi trascorrere diverse settimane.

Nella fase di avvio del vecchio percorso (giugno 2024), l'Agenzia delle Entrate ha temporaneamente sospeso per 30 giorni il rilascio delle ricevute F24 per consentire la sincronizzazione con i dati GSE. Si trattava di una misura transitoria e non della regola del giorno 10 prevista per il 7077 (FAQ del 19/6/2024).

Il credito 4.0 resta utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. Per il 7077, l'importo complessivamente compensato non può superare quello trasmesso dal MIMIT; la ripartizione nelle tre quote resta a carico dell'impresa.

8. Codici tributo e compilazione F24

La Risoluzione 25/E del 15 maggio 2024 ha stabilito la regola generale: nell'F24 l'anno di riferimento è l'anno di completamento dell'investimento riportato nella comunicazione al GSE. L'anno resta invariato per tutte e tre le quote annuali: inserire l'anno corrente anziché l'anno di completamento comporta lo scarto dell'F24.

La tabella seguente riassume codice tributo, anno di riferimento e decorrenza delle tre quote per ogni scenario, secondo le FAQ dell'Agenzia delle Entrate (aggiornate al 29 gennaio 2026). Le decorrenze indicate presuppongono che il bene sia già interconnesso; se l'interconnessione avviene successivamente, la fruizione slitta al relativo periodo d'imposta senza cambiare l'anno di riferimento da indicare in F24.

Completamento nel 2024

SituazioneCodice tributoAnno rif.1ª quota2ª quota3ª quota
Investimento completato nel 202469362024dal 2024dal 2025dal 2026

Fonte: Ris. 25/E/2024; FAQ AdE 29/1/2026

Completamento nel 2025

SituazioneCodice tributoAnno rif.1ª quota2ª quota3ª quota
Prenotato entro 31/12/2024 (ordine accettato + acconto ≥ 20%)69362025dal 2025dal 2026dal 2027
Avviato nel 2024, acconto < 20% entro il 31/12/2024, completato nel 202570772025dal 2025dal 2026dal 2027
Avviato e completato nel 202570772025dal 2025dal 2026dal 2027

Fonte: Ris. 25/E/2024; Ris. 41/E/2025; FAQ AdE 29/1/2026

Completamento nel 2026

SituazioneCodice tributoAnno rif.1ª quota2ª quota3ª quota
Iniziato nel 2025, non prenotato al 31/12/2024, con ordine accettato e acconto ≥ 20% entro il 31/12/2025; completato entro il 30/6/202670772026dal 2026dal 2027dal 2028

Fonte: Ris. 41/E/2025; FAQ AdE 29/1/2026

Interconnessione tardiva (investimenti pre-2023)

SituazioneCodice tributoAnno rif.Note
Completato entro 31/12/2022, interconnessione nel 2023 o 20246936Anno di inizio investimentoEsente da comunicazione GSE

Fonte: FAQ AdE 16/4/2024. Dopo il blocco dei codici tributo con anno di riferimento 2023-2024 (Ris. 19/E/2024), l'AdE ha indicato di utilizzare l'anno di inizio investimento (necessariamente ≤ 2022).

Quote arretrate

La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi rispetto a quello a decorrere dal quale può essere utilizzata. Ad esempio: nel 2026 è possibile compensare, oltre alla quota 2026, anche la quota 2025 non fruita in tale anno (FAQ AdE 29/1/2026). L'anno di riferimento nell'F24 resta sempre quello di completamento dell'investimento.

9. Plafond e prenotazione

La Legge di Bilancio 2025 (comma 446, L. 207/2024) ha introdotto un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro per i crediti Transizione 4.0 relativi a investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026 con prenotazione). L'accesso alle risorse avviene in ordine cronologico.

Ai fini della prenotazione, rileva la data di invio della comunicazione preventiva, che doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2026. Entro 30 giorni dalla preventiva, l'impresa deve trasmettere la conferma dell'acconto (attestante il versamento di almeno il 20% del costo). In caso di indisponibilità delle risorse, i 30 giorni decorrono dalla successiva comunicazione del GSE che informa l'impresa della nuova disponibilità. Il mancato rispetto del termine impedisce il perfezionamento della procedura.

Plafond originario esaurito

Il MIMIT ha comunicato l'esaurimento delle risorse disponibili. L'esaurimento non ha però chiuso immediatamente l'acquisizione delle preventive: fino al termine previsto le comunicazioni continuavano a essere acquisite e ordinate cronologicamente. In caso di nuova disponibilità, il GSE informa le imprese secondo tale ordine; solo da quella comunicazione decorrono i 30 giorni per la conferma dell'acconto (MIMIT, Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali).

Investimenti esclusi dal plafond

Il limite di spesa di 2,2 miliardi non si applica agli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2024 l'ordine è stato accettato dal venditore e l'acconto del 20% è stato versato. Questi investimenti seguono le regole del DD MIMIT 24 aprile 2024 e utilizzano il codice tributo 6936.

10. Sanzioni e regolarizzazione

La Risposta n. 40/2026 dell'Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che aveva già compensato quote del credito 6936 senza avere correttamente trasmesso le comunicazioni del DD 24/4/2024. La sanzione non deriva dal semplice invio tardivo: se il credito non è stato ancora utilizzato, la compensazione resta bloccata fino alla presentazione, nell'ordine, della preventiva e del completamento, ma il mero ritardo non comporta la sanzione di 250 euro.

Se invece il credito è stato compensato senza i prescritti adempimenti, il discrimine è il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa all'anno della violazione. Il 31 ottobre dell'anno successivo è il riferimento ordinario per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, non una data universale per ogni soggetto.

Termine dichiarativo NON scaduto

Entro il termine dichiarativo l'impresa può rimuovere la violazione presentando, nell'ordine, la comunicazione preventiva e quella di completamento e versando la sanzione di 250 euro, oltre agli interessi calcolati dal giorno della violazione a quello della regolarizzazione (art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997; Risposta AdE 40/2026).

Termine dichiarativo scaduto

Se il termine è decorso, la regolarizzazione richiede: il riversamento del credito indebitamente compensato, la sanzione del 25% (credito non spettante) e gli interessi, tramite ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997).

Vecchio modello: il mero ritardo non fa decadere il credito

Per il DD 24/4/2024 le comunicazioni non sono previste a pena di decadenza: il credito sorge con la realizzazione dell'investimento, mentre le comunicazioni sono il presupposto per la concreta fruizione in compensazione (Risposta AdE 260/2024). Questa conclusione non va estesa al diverso percorso 7077: l'art. 2, comma 5, del DD 15/5/2025 stabilisce che il mancato invio nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura.

11. Riferimenti normativi

Documenti operativi

Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2026

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