Circa 460.000 contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale dovranno rinnovare l'adesione nei prossimi mesi. Altri 2,2 milioni sono potenziali nuovi aderenti. Tutti si trovano davanti a un'incompatibilità normativa emersa solo nelle settimane successive all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026: chi sceglie il CPB rinuncia all'iperammortamento. Le due agevolazioni, nella configurazione attuale, si escludono a vicenda — e le quote di iperammortamento perse durante il biennio concordatario non si recuperano.
Il reddito concordato e l'elenco chiuso dell'art. 16
Il concordato preventivo biennale, introdotto dal D.Lgs. 13/2024, cristallizza il reddito d'impresa per due anni. L'art. 16, comma 1, definisce il reddito concordato escludendo dalla proposta iniziale una serie di componenti reddituali: plusvalenze (artt. 58, 86, 87 del TUIR), sopravvenienze attive (art. 88), minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101), perdite su crediti, corrispettivi per cessione della clientela o di elementi immateriali, utili e perdite da partecipazioni. Il comma 2 riammette quelle stesse componenti come uniche variazioni che possono modificare il reddito concordato.
L'elenco è tassativo. La Circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 dell'Agenzia delle Entrate lo afferma senza ambiguità: «le variazioni (in aumento e in diminuzione), indicate nell'articolo 16 del decreto CPB, che possono essere apportate al reddito d'impresa concordato, sono tassative». La risposta a interpello n. 48/2026 del 24 febbraio 2026 ribadisce lo stesso principio, e FiscoOggi — rivista ufficiale dell'Agenzia — ne ha dato ulteriore conferma il giorno successivo.
Perché l'iperammortamento resta fuori
L'iperammortamento reintrodotto dai commi 427-436 della L. 199/2025 opera come variazione in diminuzione esclusivamente extracontabile ai fini IRPEF/IRES: maggiora il costo di acquisizione del bene 4.0 — fino al 180% per investimenti entro 2,5 milioni di euro — senza effetti contabili né IRAP.
Questa variazione non rientra in nessuna delle categorie ammesse dall'art. 16. Non è una plusvalenza, non è una sopravvenienza, non è una minusvalenza, non è un utile o una perdita da partecipazione. È una maggiorazione del costo fiscale di un bene strumentale — una fattispecie estranea all'elenco chiuso del concordato.
La conseguenza è diretta: per gli anni coperti dal CPB, l'impresa non può fruire della deduzione aggiuntiva derivante dall'iperammortamento. Il reddito su cui si pagano le imposte resta quello concordato, senza alcuna riduzione.
Il precedente che conferma la chiusura
Chi dubitasse della tassatività dell'elenco trova una conferma nel D.Lgs. 81/2025, il cosiddetto «correttivo-bis» del CPB. L'art. 13 di quel decreto ha aggiunto all'art. 16 la maggiorazione del costo del lavoro per nuove assunzioni prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 — la superdeduzione neoassunti.
Per rendere compatibile la superdeduzione con il CPB è servito un intervento legislativo esplicito, che ha materialmente inserito la nuova voce nell'elenco dell'art. 16. Se l'elenco fosse stato aperto o interpretabile in via estensiva, quell'intervento sarebbe stato superfluo. Il fatto che il legislatore abbia dovuto modificare la norma per una fattispecie analoga dimostra che per l'iperammortamento serve lo stesso iter.
Quote perse, perse per sempre
L'aspetto più gravoso riguarda l'irreversibilità della perdita. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2017, ai paragrafi 5.4 e 6.4, stabilisce un principio chiaro: qualora in un periodo d'imposta il contribuente fruisca della maggiorazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non può essere recuperato nei periodi d'imposta successivi.
Applicato al CPB, il principio comporta che la quota annua di iperammortamento corrispondente a ciascun anno coperto dal concordato si perde definitivamente. Un'impresa che investe 1 milione di euro in un bene con coefficiente di ammortamento al 20% e maggiorazione del 180% matura ogni anno una quota aggiuntiva di 360.000 euro di deduzione extracontabile. Per ogni anno di CPB, quei 360.000 euro — pari a 86.400 euro di IRES risparmiata — svaniscono. Con il simulatore online è possibile verificare l'impatto specifico sul proprio investimento.
Le opzioni per chi è già in CPB 2025-2026
Per le imprese già vincolate al concordato 2025-2026, le strade sono sostanzialmente precluse. Il termine per la revoca dell'adesione è scaduto il 30 settembre 2025. La decadenza volontaria — provocare una causa di decadenza per uscire dal concordato — non è una soluzione utile: l'art. 22, comma 3-bis del D.Lgs. 13/2024 prevede che in caso di decadenza restino comunque dovute le imposte sul reddito concordato, se superiore a quello effettivo. Si perderebbero la protezione dagli accertamenti e la possibilità di tassare il reddito effettivo, senza guadagnare nulla.
La cessazione anticipata, disciplinata dall'art. 21, richiede circostanze eccezionali oggettive — cessazione dell'attività, cambio di attività, circostanze eccezionali individuate dal decreto MEF del 14 giugno 2024 che determinano redditi effettivi inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli oggetto di concordato — che per definizione non possono essere provocate artificialmente. Dal 1° gennaio 2026, per effetto del D.Lgs. 81/2025, nemmeno le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) causano la cessazione del CPB.
Per queste imprese, la quota 2026 di iperammortamento è perduta. Le quote relative al 2027 e agli anni seguenti saranno fruibili normalmente, a condizione che l'impresa non rinnovi il concordato.
La modifica attesa e il termine del 30 settembre
Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore il 20 febbraio 2026, il Governo starebbe lavorando a un intervento correttivo per eliminare l'incompatibilità. La soluzione consisterebbe nell'aggiungere l'iperammortamento all'elenco dell'art. 16, replicando lo schema del D.Lgs. 81/2025 per la superdeduzione. La modifica dovrebbe essere inserita in un decreto fiscale — variamente indicato dalla stampa come «decreto omnibus» o «decreto bollette» — il cui testo non è stato ancora reso pubblico. Il Viceministro Leo ha inquadrato l'intervento nel contesto del completamento della riforma fiscale, che il Governo intende chiudere entro il 2026.
Confindustria ha sollecitato formalmente la correzione: Giulia Abruzzese, direttrice Politiche fiscali, ha pubblicato il 20 febbraio un corsivo sul Sole 24 Ore chiedendo un intervento urgente che affronti in modo coordinato la compatibilità CPB-iperammortamento, l'eliminazione della clausola Made in UE e l'accesso dei contribuenti forfettari.
Due questioni restano aperte. La prima riguarda il veicolo normativo: un decreto-legge avrebbe efficacia immediata dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, un decreto legislativo richiederebbe tempi più lunghi. La seconda, forse più rilevante: l'eventuale modifica avrebbe efficacia retroattiva anche per il CPB 2025-2026 già in corso, o soltanto dal biennio 2026-2027 in avanti? Il precedente della superdeduzione — resa operativa dal D.Lgs. 81/2025 solo dal CPB 2025-2026, non retroattivamente — suggerisce cautela. Nessuna fonte, ad oggi, si è espressa sulla retroattività.
La scadenza implicita è il 30 settembre 2026, termine per l'adesione al CPB 2026-2027. Entro quella data, le imprese che stanno valutando investimenti in beni 4.0 dovranno sapere se il concordato è compatibile con l'iperammortamento. Senza la modifica, aderire al CPB 2026-2027 significherebbe rinunciare a due anni di deduzione maggiorata — un costo che, per investimenti rilevanti, può superare il vantaggio della protezione dagli accertamenti. Per le imprese che combinano investimenti 4.0 con altre agevolazioni, la guida alla cumulabilità offre un quadro delle interazioni tra iperammortamento, ZES Unica e Nuova Sabatini.
La partita si gioca tra qui e settembre. Il reddito concordato è, per sua natura, un importo fisso: offre certezza in cambio di rigidità. L'iperammortamento, al contrario, premia l'investimento produttivo con una deduzione variabile. Rendere i due strumenti compatibili non è solo una correzione tecnica — è una scelta su quale messaggio il sistema fiscale invia alle imprese che investono in innovazione.