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Analisi20 gennaio 2026

Requisito Made in UE: il vincolo che cambia le regole del gioco

Il comma 427 della L. 199/2025 impone che i beni 4.0 siano prodotti in UE o SEE. Cosa significa per le imprese e quali problemi crea.

Sommario

  1. Il vincolo: solo beni prodotti in UE o SEE
  2. Cosa si intende per "prodotto in UE": l'ultima trasformazione sostanziale
  3. I settori più colpiti
  4. Le implicazioni pratiche per le imprese
  5. Un calcolo da rifare
  6. Il nodo della prova documentale
  7. Il rischio di ritardi nelle decisioni di investimento
  8. Beni immateriali: il vincolo si applica?
  9. Perché questo vincolo e cosa aspettarsi
  10. Cosa fare adesso

Un macchinario giapponese all'avanguardia, un robot coreano tra i più precisi al mondo, un sistema di visione taiwanese senza rivali: tutti esclusi dall'iperammortamento 2026. Non per limiti tecnici, ma per un requisito geografico che non ha precedenti nella storia degli incentivi 4.0 italiani.

Il vincolo: solo beni prodotti in UE o SEE

Il comma 427 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) è netto: la maggiorazione del costo di acquisizione — 180%, 100% o 50% a seconda dello scaglione — spetta solo per investimenti «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo».

In pratica, per accedere all'agevolazione non basta che il bene sia nuovo, strumentale, incluso nell'Allegato IV o nell'Allegato V, interconnesso e conforme a tutti i requisiti tecnici 4.0. Deve anche essere stato fabbricato in un Paese UE o SEE (i 27 Stati membri più Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

È un vincolo inedito. Le precedenti versioni dell'iperammortamento e il credito d'imposta 4.0 non ponevano alcuna restrizione sull'origine geografica del bene.

Cosa si intende per "prodotto in UE": l'ultima trasformazione sostanziale

Per i beni materiali dell'Allegato IV, il criterio di riferimento è quello dell'ultima trasformazione sostanziale, principio consolidato nel Codice Doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013).

In estrema sintesi: un bene si considera "originario" del Paese in cui ha subito l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha dato luogo a un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione.

Questo significa che:

  • Una macchina interamente progettata e assemblata in Germania, Italia o Francia è chiaramente ammissibile
  • Un macchinario fabbricato in Giappone e solo rivenduto da un distributore europeo non è ammissibile
  • Un bene con componenti extra-UE ma assemblato e collaudato in uno Stato membro potrebbe essere ammissibile, se l'assemblaggio configura una trasformazione sostanziale

Il confine tra semplice assemblaggio e trasformazione sostanziale è però tutt'altro che netto, e su questo punto il decreto attuativo atteso dal MIMIT dovrà fare chiarezza.

I settori più colpiti

L'Allegato IV della L. 199/2025 elenca le categorie di beni materiali 4.0 agevolabili: macchine utensili CNC, robot e cobot, sistemi di manifattura additiva, magazzini automatizzati, dispositivi di visione e meccatronici, e molte altre.

Il problema è che, per diverse di queste categorie, i leader tecnologici mondiali non sono europei:

Categoria di bene Principali Paesi produttori extra-UE
Robot industriali e collaborativi Giappone (Fanuc, Yaskawa), Corea del Sud (Hyundai Robotics)
Macchine utensili CNC di alta precisione Giappone (DMG Mori JP, Okuma, Mazak), Taiwan (Tongtai)
Sistemi di visione industriale Giappone (Keyence, Cognex ha sede USA)
Semiconduttori e chip per automazione Taiwan, Corea del Sud, USA
Sistemi di manifattura additiva (metallo) USA (3D Systems, GE Additive), Giappone

Per le imprese che avevano già individuato il macchinario migliore per le proprie esigenze produttive, scoprire che quel bene è escluso dall'agevolazione solo perché fabbricato fuori dall'UE è un problema concreto.

Le implicazioni pratiche per le imprese

Un calcolo da rifare

Con una maggiorazione del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, il risparmio fiscale extra arriva a 43.200 euro ogni 100.000 euro investiti (con IRES al 24%). Rinunciare a questo beneficio per acquistare il macchinario preferito ha un costo significativo. Ma ripiegare su un'alternativa europea meno performante potrebbe averne uno ancora maggiore in termini di produttività.

Usa il simulatore online per quantificare esattamente il beneficio a cui si rinuncerebbe.

Il nodo della prova documentale

Come si dimostra che un bene è stato prodotto in UE o SEE? La legge richiede un certificato di origine o una dichiarazione del produttore che attesti questa condizione. Ma nella pratica, per macchinari complessi con supply chain globali, ottenere questa certificazione potrebbe non essere banale.

Alcune domande restano aperte in attesa del decreto attuativo:

  • Chi certifica l'origine? Il produttore? Un ente terzo? La dogana?
  • Qual è la documentazione minima accettabile?
  • Come si gestiscono i casi limite di assemblaggio in UE con componenti prevalentemente extra-UE?

Il rischio di ritardi nelle decisioni di investimento

L'incertezza sul requisito di origine rischia di rallentare proprio gli investimenti che l'agevolazione vorrebbe accelerare. Un'impresa che deve scegliere tra un fornitore europeo e uno extra-UE si trova oggi in una zona grigia: il decreto attuativo, previsto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, non è ancora stato pubblicato.

Beni immateriali: il vincolo si applica?

Per i beni immateriali dell'Allegato V — software, piattaforme, sistemi di intelligenza artificiale — la questione è più sfumata. Il concetto di "ultima trasformazione sostanziale" si applica ai beni fisici. Per il software, determinare il luogo di "produzione" è intrinsecamente più complesso.

Si pensi a un software sviluppato da un team distribuito tra USA, India e Irlanda, commercializzato da una società con sede legale nei Paesi Bassi: è un bene prodotto in UE? Il decreto attuativo dovrà chiarire anche questo aspetto, perché l'Allegato V include categorie — come le piattaforme di AI generativa o i sistemi di MLOps — dove i principali player sono quasi esclusivamente americani.

Perché questo vincolo e cosa aspettarsi

La ratio del requisito Made in UE è chiara: sostenere la manifattura europea e ridurre la dipendenza tecnologica da Paesi terzi, in linea con le politiche industriali dell'Unione. È un obiettivo legittimo, ma che scarica sulle singole imprese il costo della transizione verso fornitori europei.

Il decreto attuativo del MIMIT — atteso a breve — sarà determinante. Dovrà definire:

  1. I criteri precisi per stabilire l'origine del bene
  2. La documentazione necessaria a dimostrarla
  3. Le eventuali eccezioni o clausole di salvaguardia per tecnologie non disponibili in UE

Cosa fare adesso

Per le imprese che stanno pianificando investimenti 4.0, il consiglio è pragmatico:

  • Verificare subito se il bene individuato è prodotto in UE o SEE, richiedendo al fornitore una dichiarazione formale sull'origine
  • Esplorare alternative europee per le tecnologie critiche, anche contattando i costruttori per verificare se hanno stabilimenti produttivi in UE
  • Quantificare il trade-off tra beneficio fiscale e prestazioni tecniche usando il simulatore
  • Attendere il decreto attuativo prima di escludere definitivamente un investimento, perché i criteri applicativi potrebbero riservare margini interpretativi
  • Affidarsi a un perito tecnico per la valutazione: la perizia asseverata non serve solo a certificare i requisiti 4.0, ma anche a documentare correttamente l'origine del bene

Il requisito Made in UE cambia le regole del gioco per l'iperammortamento 2026. Ignorarlo è rischioso; comprenderlo a fondo è il primo passo per trasformarlo da vincolo in opportunità.

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