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approfondimenti8 maggio 2026

Regola del 50% nel primo anno: come dimezza la maggiorazione 2026

Il dimezzamento del primo esercizio ex art. 102 TUIR torna a pesare con l'iperammortamento 2026. Perché spostare consegna e interconnessione non aiuta, e cosa cambia col leasing.

Sommario

  1. Una regola del TUIR del 1986 che torna decisiva nel 2026
  2. Quanto pesa: l'esempio del centro di lavoro da 500.000 €
  3. Forfait, non pro-rata: spostare la consegna a fine anno non aiuta
  4. L'illusione del rinvio dell'interconnessione
  5. La leva strutturale: il leasing non subisce il dimezzamento

Cinquecentomila euro investiti in un centro di lavoro, contratto firmato, bene installato e collaudato a marzo 2026. L'azienda si aspetta di portare a deduzione la prima quota di maggiorazione del 180% nel primo esercizio. Quando il commercialista chiude il bilancio, però, la cifra è la metà di quella attesa. Non è un errore: è l'art. 102, comma 2 del TUIR che colpisce per la prima volta dopo sei anni un investimento 4.0. Una norma scritta nel 1986 che il passaggio dal credito d'imposta alla maggiorazione ha riattivato senza che nessuno sembrasse averlo messo in conto.

Una regola del TUIR del 1986 che torna decisiva nel 2026

Il dimezzamento del primo anno non nasce con la Legge di Bilancio 2026. È scritto da quasi quarant'anni nell'art. 102, comma 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986), che impone di ridurre alla metà i coefficienti del DM 31 dicembre 1988 nell'esercizio di entrata in funzione del bene. Vale per qualunque cespite ammortizzabile: macchinari, impianti, attrezzature. Non è una specificità dell'iperammortamento, è la regola generale dell'ammortamento fiscale italiano.

Perché allora se ne riparla solo adesso? Tra il 2020 e il 2025 l'incentivo per i beni 4.0 non passava più dall'ammortamento. Il piano Transizione 4.0 prima e Transizione 5.0 poi avevano sostituito l'iperammortamento con un credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite F24, calcolato in misura percentuale sul costo dell'investimento e fruibile in compensazione secondo le regole specifiche di ciascun piano. Una logica completamente diversa: il beneficio non dipendeva dal coefficiente del DM 1988 e quindi nemmeno dal suo dimezzamento iniziale. La regola dell'art. 102 c'era, ma per i beni 4.0 era irrilevante.

Il comma 427 della L. 199/2025 cambia il meccanismo alla radice. L'iperammortamento 2026 viene qualificato come maggiorazione del costo di acquisizione, nella misura del 180%, 100% o 50% a seconda della fascia di investimento, fruibile «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria». La maggiorazione gonfia la base imponibile su cui si calcola la deduzione, ma non tocca l'aliquota: il coefficiente resta quello del DM 1988. E se il coefficiente è quello, si applica anche la sua riduzione alla metà nel primo esercizio prevista dall'art. 102, comma 2 del TUIR. La maggiorazione segue il coefficiente, e quindi ne segue anche il dimezzamento.

La conferma di prassi arriva dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/E del 30 marzo 2017, paragrafo 6.4, che già per la prima versione dell'iperammortamento (introdotta dalla L. 232/2016) chiariva come la maggiorazione vada fruita «in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR)». Il principio interpretativo era già lì, in attesa che cambiasse il veicolo dell'agevolazione per tornare operativo.

Quanto pesa: l'esempio del centro di lavoro da 500.000 €

Tradurre la regola in numeri rende visibile l'effetto. Si prenda un centro di lavoro a controllo numerico acquistato per 500.000 €, interamente nella prima fascia dell'iperammortamento 2026 (fino a 2,5 milioni, maggiorazione 180%), ipotizzando un coefficiente di ammortamento del DM 31 dicembre 1988 pari al 10%. La maggiorazione complessiva ammonta a 900.000 € (180% di 500.000), il costo fiscalmente ammortizzabile sale a 1.400.000 € e il piano di deduzione si distende su 11 esercizi: il primo dimezzato, nove a regime e l'undicesimo che assorbe la frazione residua. Lo schema «mezza-piene-mezza» è lo stesso illustrato dall'Esempio 8 della Circolare 4/E/2017, con coefficienti diversi ma logica identica.

Sul fronte della maggiorazione, la quota dedotta a regime è 90.000 € l'anno (10% di 900.000). Nel primo esercizio si scende a 45.000 €. Tradotto in cassa: con un'aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale extra del primo anno si ferma a 10.800 € (45.000 × 24%) contro i 21.600 € degli esercizi pieni. Il bene è entrato in funzione, l'azienda ha già sostenuto 500.000 € di investimento, ma l'effetto sul reddito imponibile arriva con il freno tirato.

Il dimezzamento non erode il beneficio totale, lo riposiziona nel tempo. Il risparmio IRES complessivo resta 216.000 € — il 43,2% del costo, prodotto di 180% × 24% — perché l'undicesimo esercizio recupera la metà mancante del primo. La somma delle quote di maggiorazione torna a 900.000 €, la deduzione integrale è solo posticipata. Stesso totale, prima rata tagliata a metà, coda lunga di un anno in più. In termini di valore attuale netto, però, lo spostamento conta: 10.800 € incassati nel 2036 valgono meno degli stessi euro nel 2026.

Sul cash flow del 2026 il colpo arriva da due direzioni che si sommano. Da un lato la quota di primo esercizio è già dimezzata per effetto dell'art. 102, comma 2 TUIR. Dall'altro il comma 434 della L. 199/2025 esclude espressamente le disposizioni dei commi 427-436 dal calcolo dell'acconto IRES e IRPEF dovuto per il 2026: il minor gettito viene interamente rinviato al saldo di giugno 2027. La maggiorazione non rileva nemmeno ai fini IRAP. Il primo anno di vita fiscale del centro di lavoro vede quindi una deduzione extra ridotta della metà e nessun riflesso sugli acconti — la liquidità beneficia dell'agevolazione solo quando si versa il saldo dell'esercizio.

Forfait, non pro-rata: spostare la consegna a fine anno non aiuta

Una volta capito che il dimezzamento c'è, la domanda successiva nasce spontanea: si può attenuare consegnando il bene a dicembre, in modo da «ammortizzare poco» nel mese che effettivamente è in funzione e recuperare tutto l'anno seguente? La risposta è no. Il dimezzamento del primo esercizio previsto dall'art. 102, comma 2 del TUIR è un forfait: 50% secco del coefficiente, indipendente dal mese di entrata in funzione. La risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 761 del 3 novembre 2021 lo conferma in modo netto, chiarendo che a differenza dell'ammortamento civilistico — dove vige il ragguaglio temporale e il coefficiente si riduce in proporzione ai mesi di utilizzo — la norma fiscale prescinde dal momento dell'esercizio in cui il bene entra in funzione.

Le conseguenze sulla pianificazione sono controintuitive. Un centro di lavoro entrato in funzione il 1° gennaio 2026 e uno entrato in funzione il 30 dicembre 2026 hanno la prima quota di iperammortamento identica: 45.000 € nell'esempio precedente, dimezzati rispetto ai 90.000 € a regime, in entrambi i casi. Il ragionamento «consegniamo a fine anno così l'azienda usa il bene un mese e si porta a casa metà coefficiente quasi gratis» è privo di base normativa.

Più sottile è il caso opposto: posticipare la consegna a inizio 2027. Qui la prima quota fiscale non cambia comunque — sarà 45.000 € nel 2027 invece che nel 2026 — perché si applica sempre lo stesso dimezzamento, soltanto un anno dopo. Quello che si sposta è l'intero piano di 11 esercizi: la coda finale slitta dal 2036 al 2037 e tutto il flusso di deduzioni trasla di dodici mesi. La scelta tra avviare nel 2026 o nel 2027 va valutata sul valore attuale netto dell'intero piano, non sulla speranza di evitare il dimezzamento, che resta inevitabile a parità di regime fiscale. Va inoltre tenuto presente il perimetro temporale dell'agevolazione: i commi 427-436 della L. 199/2025 coprono gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2028, quindi la finestra per posticipare esiste ma non è illimitata.

L'illusione del rinvio dell'interconnessione

Resta un'ultima leva apparentemente disponibile: separare l'entrata in funzione dall'interconnessione. Il bene 4.0, per fruire della maggiorazione, deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, ma l'interconnessione può intervenire in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione. L'idea è semplice: se rinvio l'interconnessione al 2027, la maggiorazione parte nel 2027 e — incrociando le dita — partirà a coefficiente pieno, evitando il dimezzamento. Il ragionamento sembra avere una sua coerenza, ma si scontra con il modo in cui l'art. 102, comma 2 del TUIR e la prassi dell'Agenzia delle Entrate trattano i due momenti.

Il dimezzamento non si aggancia all'interconnessione, si aggancia all'entrata in funzione. Nel 2026 il bene è entrato in funzione: l'azienda deduce l'ammortamento ordinario sul costo del 100%, calcolato con il coefficiente DM 31 dicembre 1988 ridotto alla metà. Quel primo esercizio dimezzato si è già consumato, e si è consumato sull'ammortamento ordinario. Quando nel 2027 arriva l'interconnessione, la maggiorazione comincia effettivamente a fruire con il coefficiente pieno — perché per la maggiorazione il 2027 è il primo esercizio rilevante, ma il dimezzamento dell'art. 102, comma 2 non si applica una seconda volta sullo stesso bene. Il principio è cristallizzato dalla Circolare AdE 4/E/2017, Esempio 9, e ribadito dalle risposte a interpello n. 394/2021, 71/2022 e 551/2022: la fruizione della maggiorazione slitta in avanti senza recupero retroattivo, ma il dimezzamento del primo esercizio resta nel piano dell'ammortamento ordinario, non viene cancellato dal rinvio dell'interconnessione.

A questo si aggiunge un'aggravante specifica del 2026. Tra il 2017 e il 2019 l'ordinamento prevedeva un super-ammortamento temporaneo del 40% che fungeva da «ponte» nell'esercizio di entrata in funzione, in attesa che si perfezionasse l'interconnessione. L'impresa non perdeva del tutto la maggiorazione nell'anno-gap: deduceva il 40% in più sul costo, e solo dall'interconnessione subentrava l'iperammortamento pieno. Nel regime introdotto dal comma 427 della L. 199/2025 quel ponte non esiste più. Negli esercizi compresi tra entrata in funzione e interconnessione si deduce soltanto l'ammortamento ordinario sul costo 100%, senza alcuna maggiorazione.

L'effetto netto è quasi sempre peggiorativo. Spostare l'interconnessione al 2027 significa rinunciare a un anno di maggiorazione (il 2026 sarebbe stato comunque dimezzato, ma 45.000 € sono pur sempre 45.000 €), allungare il piano di un esercizio, e ritrovarsi al primo anno di iperammortamento effettivo con la stessa identica quota di 90.000 € che si sarebbe avuta nel 2027 se l'interconnessione fosse stata immediata e il dimezzamento già consumato nel 2026. L'interconnessione tardiva sposta il momento di fruizione della maggiorazione, non lo libera dal dimezzamento. È una scelta che ha senso quando i tempi tecnici dell'integrazione lo impongono — adeguamenti di rete, certificazioni di sistema, formazione del personale — non come strategia fiscale per recuperare il primo anno.

La leva strutturale: il leasing non subisce il dimezzamento

C'è un'unica via per saltare il primo anno a metà coefficiente, ed è cambiare strumento di acquisizione. Il comma 427 della L. 199/2025 estende espressamente la maggiorazione ai canoni di locazione finanziaria, e i canoni leasing non seguono i coefficienti del DM 1988: la deduzione è ripartita lungo la durata fiscale minima del contratto, senza alcun dimezzamento del primo esercizio. È il motivo per cui, ai tassi attuali e a parità di altre condizioni, il confronto tra leasing e acquisto sull'iperammortamento 2026 tende a premiare il leasing in modo sistematico — con i caveat sul rischio di incapienza fiscale che restano da verificare caso per caso.

La regola del 50% non si aggira con espedienti di calendario. È strutturale all'ammortamento fiscale italiano, e nel 2026 si manifesta semplicemente perché l'incentivo è tornato a passare di lì. Per le imprese che hanno costruito il piano industriale sulla cifra del 180% senza scontare il dimezzamento del primo esercizio, il saldo IRES di giugno 2027 sarà il momento in cui i conti tornano — con la metà del beneficio atteso. Per chi sta ancora pianificando, la scelta tra acquisto e leasing è la prima — e oggi quasi unica — leva strutturale rimasta.

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