Diciottomilanovecento istanze, dieci miliardi di investimenti privati mobilitati, 4,6 miliardi di credito d'imposta atteso. Il consuntivo definitivo di Transizione 5.0, certificato dal decreto direttoriale MIMIT del 6 novembre 2025, racconta una corsa che ha superato di quattro volte la dotazione pubblica effettivamente disponibile dopo la rimodulazione del PNRR. La domanda di stimoli all'investimento 4.0 c'era: la copertura no. Da quel disallineamento parte la storia dell'iperammortamento 2026, la misura che ne raccoglie l'impianto procedurale ma rompe sul piano sostanziale — e che le istituzioni hanno gia' segnalato avere un costo distributivo tutto suo.
Il bilancio finale: 18.900 istanze, 10 miliardi mobilitati, 4,6 di credito
Il 6 novembre 2025 il MIMIT ha messo la parola fine a Transizione 5.0. Il decreto direttoriale ha certificato l'esaurimento delle risorse, e pochi giorni dopo il D.L. 175/2025 ha fissato al 27 novembre il termine ultimo per le prenotazioni residue. La misura nata per accompagnare la doppia transizione — digitale ed energetica — usciva di scena con un anno di anticipo rispetto al binario originario.
I numeri sono noti, ma uno merita di essere isolato: l'86% dei progetti ha raggiunto la classe di efficienza energetica piu' elevata, quella che attivava le aliquote maggiorate. Sul piano della selezione tecnica, la misura ha funzionato.
Sul piano finanziario, la geometria e' un'altra. La dotazione originaria, fissata a 6,3 miliardi nel PNRR pre-revisione, era stata ridotta a 2,5 miliardi con la rimodulazione del Piano. Il tiraggio ha superato di gran lunga il plafond disponibile: dieci miliardi di investimenti privati a fronte di una capienza pubblica residua pari a un quarto.
A conferma, il caso degli esodati. Settemilaquattrocentodiciassette imprese avevano prenotato il credito tra il 7 e il 27 novembre 2025, nella finestra finale prima della chiusura. Senza copertura, sarebbero rimaste fuori. Il D.L. 38/2026, modificato dal D.L. 42/2026, e l'avviso MIMIT del 29 aprile 2026 hanno chiuso la coda con un compromesso: credito riconosciuto al 89,77% dell'importo originario per i beni 4.0 — l'aliquota piena del 45% si e' tradotta in un effettivo 40,4%, quella del 35% in 31,4% — e copertura integrale per la sola componente FER. Plafond stanziato per il 2026: 1.302,3 milioni.
Una misura chiusa per esaurimento, non per scadenza. E' da qui che parte l'iperammortamento.
Cosa eredita: governance GSE, nettizzazione, perimetro Allegati IV/V
Sul piano procedurale la continuita' e' netta. Il perimetro tecnico dei beni agevolabili resta quello dei vecchi piani, scandito dall'Allegato IV per i beni materiali e dall'Allegato V per gli immateriali. La governance operativa passa ancora dal GSE, con quattro comunicazioni nel ciclo di vita dell'investimento — prenotazione, conferma, completamento e compensazione — come anticipato dal MIMIT durante il webinar Confindustria del 22 aprile. Le regole di cumulo e nettizzazione ricalcano l'architettura T5.0: il vantaggio fiscale si calcola sul costo netto delle altre agevolazioni che insistono sullo stesso bene.
Cosa cambia: deduzione, niente requisito energetico, niente plafond rigido
Sul piano sostanziale, il salto e' netto. L'iperammortamento non e' piu' un credito d'imposta compensabile in F24, ma una maggiorazione del costo di acquisizione deducibile in dichiarazione: 180% fino a 2,5 milioni, 100% nello scaglione tra 2,5 e 10 milioni, 50% tra 10 e 20 milioni. La forma giuridica cambia, e con essa cambia il modo in cui l'agevolazione entra nel bilancio dell'impresa.
L'efficacia e' circoscritta a IRES e IRPEF. L'IRAP resta fuori. Operativamente, il beneficio si traduce in una variazione in diminuzione extracontabile al quadro RF, rigo RF55 codice 51 — niente impatto sul conto economico, nessuna compensazione orizzontale con altri tributi, nessuna cessione del credito. Il vantaggio si materializza solo a Unico presentato, e solo se c'e' reddito imponibile capiente. Non a caso il legislatore ha sterilizzato gli acconti IRES 2026 dal beneficio: il risparmio si vedra' al saldo, non a giugno e novembre.
Il calcolo del risparmio massimo e' lineare ma va letto bene. Il 180% di maggiorazione applicato all'aliquota IRES del 24% produce un beneficio fiscale effettivo del 43,2% del costo del bene. E' un tetto teorico. Quel 43,2% non arriva in cassa nell'anno dell'investimento: si distribuisce lungo la vita utile fiscale del cespite, scandita dai coefficienti di ammortamento del DM 31 dicembre 1988. Per un macchinario industriale a coefficiente 12,5%, significa otto esercizi. Il credito T5.0, compensabile in F24 a partire dall'interconnessione, era cassa pronta. L'iperammortamento e' un differimento.
C'e' poi il capitolo che pesa di piu' sul perimetro reale dei beneficiari. Transizione 5.0 imponeva una soglia di risparmio energetico tassativa: almeno il 3% sulla struttura produttiva o il 5% sul processo interessato, certificata ex ante ed ex post da un EGE o da una ESCO. Era il tratto qualificante della misura, ed era anche la barriera che escludeva chi aveva gia' efficientato. L'iperammortamento 2026 non riproduce quel requisito. Per accedere bastano l'inclusione del bene negli Allegati IV e V e l'interconnessione al sistema gestionale. La diagnosi energetica esce di scena.
Anche il vincolo di plafond cambia natura. Il comma 436 della L. 199/2025 non costruisce uno sportello con tetto rigido di prenotazioni: rinvia all'articolo 17 della L. 196/2009, lo strumento ordinario di monitoraggio degli oneri da parte del MEF, con verifica ex post degli scostamenti. La dotazione di partenza, 8,4 miliardi, e' stata portata a 9,8 miliardi dal D.L. 38/2026 — lo stesso provvedimento che ha chiuso la partita sul vincolo Made in UE. Un argine finanziario c'e', ma e' meno rigido del cap T5.0 che chiuse lo sportello a novembre 2025.
Il prezzo del cambio: le tre obiezioni di Bankitalia, ISTAT e UPB
Il 6 novembre 2025, mentre il MIMIT certificava l'esaurimento delle risorse di Transizione 5.0, in Parlamento si tenevano le audizioni sulla legge di bilancio. Tre istituzioni — Banca d'Italia, ISTAT, Ufficio Parlamentare di Bilancio — hanno messo in fila altrettante obiezioni sull'iperammortamento in arrivo. Non rilievi di merito sull'opportunita' della misura. Critiche tecniche su come e' costruita.
Il primo affondo e' venuto da Bankitalia, per voce del vice capo del Dipartimento Economia e statistica Fabrizio Balassone. La maggiorazione fiscale del comma 427, ha osservato, non ha un controllo del costo paragonabile a quello che governava Transizione 5.0, il credito 4.0 o le ZES. Niente sportello, niente click day, niente prenotazione preventiva con plafond che si esaurisce. Il comma 436 affida il monitoraggio al MEF tramite l'articolo 17 della legge 196/2009: uno strumento ex post, attivabile in caso di scostamento, non un argine formale di spesa. Il rubinetto si chiude solo se e quando l'erario si accorge che il flusso e' eccessivo.
Sull'altro versante, ISTAT — con il presidente Francesco Maria Chelli nella stessa giornata — ha quantificato un effetto distributivo che cambia la natura della platea. Circa il 45% del beneficio teorico dell'iperammortamento rischia di andare perso per incapienza fiscale. La fotografia e' quella delle PMI manifatturiere indipendenti del Nord, con utili limitati o esercizi in perdita: imprese che investono in beni 4.0 ma non hanno reddito imponibile sufficiente ad assorbire la deduzione. Secondo le stime ISTAT, la platea effettiva della misura riguarderebbe solo circa il 3,8% delle societa'. Il credito d'imposta arrivava in compensazione orizzontale anche a chi era in perdita. La deduzione no: serve capienza, e una quota rilevante del tessuto produttivo non ce l'ha.
L'UPB ha aggiunto il terzo tassello, sul lato opposto della distribuzione. Qualificandosi come riduzione della base imponibile e non come credito rimborsabile, l'iperammortamento rientra tra gli incentivi 'non qualificati' ai fini della Global Minimum Tax. Per le multinazionali con un effective tax rate sotto il 15%, il vantaggio fiscale italiano viene neutralizzato dalla top-up tax dovuta nella giurisdizione della capogruppo. Il beneficio si trasferisce, di fatto, da Roma all'estero.
Il quadro che emerge dalle tre audizioni e' coerente. Il MEF ha corretto il fallimento procedurale di Transizione 5.0 — sportello bloccato, requisiti energetici stringenti, esodati da risarcire ex post — sostituendo il credito con una deduzione e il plafond rigido con il monitoraggio ex post. Il rischio, pero', si e' spostato. Non grava piu' sulla cassa pubblica, che con la deduzione paga solo dove c'e' imponibile da ridurre. Grava sulla capienza fiscale dell'impresa. Le piccole incapienti del Nord manifatturiero pagano questo trasferimento insieme alle grandi multinazionali sotto soglia GMT. Due platee opposte, lo stesso esito: il beneficio nominale e quello effettivo non coincidono.
L'eredita' di Transizione 5.0 e' soprattutto procedurale. La macchina amministrativa che ha funzionato — perimetro tecnico, governance GSE, rendicontazione strutturata — viene riproposta. Il meccanismo sostantivo, invece, e' un altro: diluito nel tempo, condizionato dalla capienza fiscale, neutralizzato per chi sconta la Global Minimum Tax. Misurare il successo della misura sul solo tiraggio nominale rischia di portare fuori strada. Il dato che contera' sara' il rapporto tra agevolazione spettante e agevolazione effettivamente fruita: distanza che il credito T5.0, pagato in F24, riusciva a contenere — e che la deduzione, per costruzione, allarga.