Quando un'azienda viene incorporata, scissa o conferita, il bene 4.0 cambia proprietario e la maggiorazione residua, di regola, segue il compendio aziendale. La Legge di Bilancio 2026 disciplina espressamente solo il realizzo oneroso e la delocalizzazione, lasciando il coordinamento con le operazioni straordinarie a una ricostruzione interpretativa fondata sulla prassi preesistente. Il principio è solido per i casi tipici — fusione, scissione di ramo, conferimento d'azienda — mentre lascia una zona d'ombra reale: la scissione del singolo bene fuori da un compendio aziendale.
Il vuoto del comma 432 e il principio della continuità
Il comma 432 della L. 199/2025 individua due sole ipotesi di "uscita" del bene 4.0 dal patrimonio dell'impresa che ha fruito della maggiorazione: il realizzo a titolo oneroso e la destinazione a strutture produttive collocate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto. In entrambi i casi la norma non sanziona automaticamente l'impresa con la perdita delle quote residue, ma le subordina a una clausola di salvaguardia: se nello stesso periodo d'imposta il bene viene sostituito con un cespite strumentale nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, l'iperammortamento prosegue sul nuovo investimento.
Il legislatore, però, si ferma qui. Fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda non compaiono nel testo. Né i chiarimenti emersi a Telefisco 2026 né la bozza di decreto attuativo trasmessa dal MIMIT al MEF affrontano il coordinamento fra la clausola di salvaguardia e le operazioni straordinarie. Il vuoto non è casuale: replica quello che caratterizzava il superammortamento e l'iperammortamento storici, ed è proprio da quella prassi che occorre ricostruire la disciplina applicabile.
Il principio cardine si fonda sulla distinzione, consolidata dalla Circolare 8/E del 10 aprile 2019 dell'Agenzia delle Entrate, fra trasferimento del bene nell'ambito di un'azienda o di un ramo d'azienda e movimentazione del singolo cespite: nel primo caso non viene vanificata la finalità sottesa alle disposizioni agevolative; nel secondo si esce dal regime di continuità. La logica è coerente con la natura fiscalmente neutrale delle operazioni straordinarie disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176 del TUIR, dove l'avente causa subentra a titolo universale nelle posizioni del dante causa. La conseguenza pratica è duplice. Da un lato, fusione e scissione non integrano un "realizzo a titolo oneroso" rilevante ai fini del recapture previsto dal comma 432, salvo il caso in cui l'operazione sia strumentale a una successiva delocalizzazione del bene all'estero. Dall'altro, la maggiorazione residua continua a essere dedotta dall'incorporante, dalla beneficiaria o dalla conferitaria con le stesse regole, gli stessi costi e la stessa dinamica temporale fissati in capo al soggetto originario.
Resta sullo sfondo un'area meno lineare, quella della scissione che movimenta il singolo bene al di fuori di un compendio aziendale: è qui che la distinzione fra "azienda o ramo" e "singolo cespite" torna a pesare, e la continuità del beneficio non può essere data per scontata.
Fusione, scissione di ramo e conferimento d'azienda: il subentro automatico
Tre operazioni, tre articoli del TUIR, una stessa logica: il bene 4.0 viaggia con l'azienda e la maggiorazione residua lo segue. Le sfumature procedurali e gli appigli normativi, però, differiscono.
La fusione è il caso più lineare. L'art. 172 TUIR configura un subentro a titolo universale: l'incorporante eredita l'intero compendio di posizioni soggettive dell'incorporata, comprese le quote di iperammortamento ancora da dedurre. Sul piano operativo della deduzione extracontabile il principio si traduce così: l'incorporante prosegue la variazione in diminuzione sul costo storico del bene e con la dinamica temporale già impostata dall'incorporata, senza ricalcoli e senza segmentazioni del piano di ammortamento. La fusione non configura, di per sé, una "nuova cessione" che richieda atti dispositivi o comunicazioni preventive: il subentro è automatico ex lege e si manifesta nel primo periodo d'imposta utile.
La scissione di ramo introduce una variabile in più, perché impone di stabilire quale soggetto eredita quale posizione. Qui è intervenuto il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, che ha riformato l'art. 173 c. 4 TUIR: i crediti d'imposta agevolativi — compreso il 4.0 — sono stati esclusi dalla nozione di "posizioni soggettive" da ripartire pro quota in base alla quota di patrimonio netto trasferita (in tal senso Eutekne, "Le eccedenze d'imposta usabili in compensazione non sono posizioni soggettive"). Si applica ora il criterio del progetto di scissione, che può attribuire il credito interamente a una specifica beneficiaria. Per la variazione in diminuzione iperammortamento la dottrina ha esteso un criterio analogo, fondato sulla "stretta connessione con un elemento dell'attivo" (cfr. Euroconference News, "Iperammortamento alle prese con operazioni straordinarie"): la posizione fiscale segue il bene per intero, anziché frantumarsi pro quota fra scissa e beneficiarie. Un esempio chiarisce la conseguenza. Se la scissa ha investito 1 milione in un bene 4.0 con maggiorazione residua di 600.000 euro ancora da dedurre, e il bene confluisce nel ramo trasferito alla beneficiaria, è quest'ultima a portare in deduzione l'intera variazione residua — non il 60% per la scissa e il 40% per la beneficiaria perché tale è il rapporto fra patrimoni netti.
Il conferimento d'azienda ex art. 176 TUIR chiude il quadro con la sua doppia caratteristica: neutralità fiscale per il conferente e subentro della conferitaria nelle posizioni del dante causa, costo storico del bene incluso. La Cassazione, con l'ordinanza n. 19649 del 16 luglio 2024, ha aperto — con un orientamento dibattuto in dottrina — una lettura che ricade direttamente sull'iperammortamento: nell'anno del conferimento le quote di ammortamento spetterebbero integralmente alla conferitaria, senza spezzare la quota fra i due soggetti in proporzione ai mesi di possesso. Il principio, formalmente massimato sull'avviamento, è stato esteso da parte della dottrina ai singoli beni dell'azienda conferita (Euroconference News, 25/7/2024; Sistema Ratio, "Conferimento d'azienda: gli ammortamenti vanno integralmente imputati"); altri commentatori ritengono la lettura non condivisibile, segnalando il contrasto con i principi di neutralità ed esercizio di competenza (GBsoftware, "In caso di conferimento di azienda persistono le ambiguità"). Trasposta sulla maggiorazione, comporterebbe che la variazione in diminuzione del periodo d'imposta del conferimento e quelle dei periodi successivi gravino per intero sulla conferitaria — esito coerente con la neutralità dell'art. 176 ma non ancora confermato da prassi specifica dell'Agenzia.
Vale per tutte e tre le operazioni una condizione strutturale che emerge in modo netto sul conferimento: la neutralità dell'art. 176 si applica al conferimento di azienda o di un ramo dotato di autonomia funzionale, non al conferimento di singoli beni. In quest'ultimo caso si esce dal regime di continuità e si rientra nella categoria del realizzo, con le conseguenze del comma 432.
La zona d'ombra: il singolo bene 4.0 scisso fuori da un ramo
Quel discrimine tradizionale — fuori dal compendio aziendale, l'operazione torna a essere realizzo — è stato riaperto da una stratificazione normativa recente. La scissione mediante scorporo, introdotta dall'art. 2506.1 c.c. e completata sul versante fiscale dall'art. 173 c. 15-ter TUIR (D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 e D.Lgs. 192/2024), ha ammesso espressamente la neutralità fiscale dello scorporo verso una beneficiaria di nuova costituzione anche quando oggetto di trasferimento sono singoli beni. Il D.Lgs. 13 giugno 2025, n. 88 ha poi esteso la disciplina allo scorporo verso beneficiarie preesistenti, introducendo il comma 15-ter.1 con un requisito di holding period rafforzato sulle partecipazioni ricevute: il possesso deve sussistere almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al successivo realizzo (cfr. Diritto Bancario, "La nuova disciplina fiscale della scissione mediante scorporo"). Una condizione che la stampa specializzata ha talvolta etichettato come "PEX a tre anni", ma che non coincide con la PEX ordinaria dell'art. 87 TUIR (holding di 12 mesi): è un vincolo antielusivo specifico del nuovo regime di scorporo, non un allineamento alla participation exemption classica.
La domanda interpretativa nasce in modo naturale: se la nuova scissione mediante scorporo è fiscalmente neutrale anche per il trasferimento di un singolo bene, le quote residue di iperammortamento connesse a quel cespite possono seguirlo verso la beneficiaria, come avverrebbe se viaggiasse incluso in un ramo? L'argomento dottrinale si appoggia al criterio della "stretta connessione con un elemento dell'attivo" già delineato per la scissione di ramo, ma manca una conferma esplicita dell'Agenzia delle Entrate sul coordinamento con l'iperammortamento.
Finché la posizione resta aperta, la lettura non può essere data per acquisita. Non si tratta di una "via alternativa" per veicolare l'iperammortamento fuori dal canale delle operazioni aziendali in senso proprio: è un'interpretazione discussa, oggi né confermata né esclusa dalla prassi, che esporrebbe le quote residue a un rischio di recapture qualora l'Agenzia dovesse consolidare una lettura restrittiva. È una zona da gestire caso per caso con il proprio consulente, non un canale operativo già percorribile.
La conseguenza pratica è simmetrica. Dove possibile, il progetto di operazione dovrebbe configurare il perimetro del trasferimento come un complesso organizzato di beni — anche minimo — anziché come una sequenza di singoli cespiti: la qualificazione aziendale resta il discrimine che attiva i regimi di neutralità degli artt. 172, 173 e 176 TUIR con il subentro pieno nelle quote residue. Dove il dubbio persiste sulla natura aziendale del perimetro o sull'applicabilità del nuovo comma 15-ter all'iperammortamento, l'interpello all'Agenzia delle Entrate resta lo strumento per convertire una zona di rischio in una posizione documentata prima che l'operazione produca i suoi effetti.
Adempimenti operativi dopo l'operazione
Stabilita la continuità sostanziale del beneficio, restano i passaggi procedurali che traducono il subentro in pratica corretta. Sono dettagli, ma è proprio sui dettagli che si gioca la tenuta dell'agevolazione in sede di controllo.
Il primo riguarda l'utilizzo in F24 del credito d'imposta 4.0 ereditato dall'incorporata. Il codice tributo per la compensazione del credito Transizione 4.0 (art. 1, c. 1057-bis, L. 178/2020 prorogato dai commi 446-448 della L. 207/2024) è il 7077, istituito dalla Risoluzione AdE 41/E dell'11 giugno 2025. Per i crediti agevolativi traslati per effetto di operazioni straordinarie la prassi AdE consolidata — riconducibile alle istruzioni F24 e alle pronunce in materia di compensazione tra soggetti diversi — fissa il modus operandi: l'incorporante compila il modello con il proprio codice fiscale come contribuente, indica il codice fiscale dell'incorporata nel campo "coobbligato" valorizzando il codice identificativo 62 ("soggetto diverso dal fruitore del credito"), e utilizza il codice tributo proprio della specifica annualità del credito 4.0. Un accorgimento operativo evita scarti automatici della delega: i crediti propri dell'incorporante e quelli ereditati dall'incorporata vanno esposti su F24 separati. Mescolarli sullo stesso modello genera incoerenze nei controlli formali, anche quando la sostanza del diritto è intatta. La verifica puntuale del codice tributo applicabile alla specifica annualità del credito ereditato resta in capo al consulente.
C'è poi un punto di decorrenza che la prassi presidia con precisione. Ai fini IVA e dei tributi compensati in F24, l'effetto della fusione decorre dall'iscrizione dell'atto al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., non dall'eventuale retrodatazione fiscale prevista dall'art. 172 c. 9 TUIR. La conseguenza pratica è duplice: le compensazioni effettuate dall'incorporata fra la data di efficacia retrodatata e l'iscrizione restano valide e non vanno riallocate sull'incorporante; specularmente, l'incorporante non può utilizzare in F24 i crediti dell'incorporata prima dell'iscrizione dell'atto, anche se il progetto di fusione ha retrodatato gli effetti reddituali.
Sul versante della documentazione tecnica, il subentro a titolo universale comprende anche il dossier probatorio del bene 4.0. Perizia asseverata, certificazione contabile e attestazione di interconnessione conservano piena validità in capo all'avente causa: non vanno rifatte, ma trasferite e custodite con l'azienda o il ramo. Il riferimento temporale per la conservazione è il decimo anno successivo al completamento dell'investimento, soglia oltre la quale decade il potere di accertamento ordinariamente correlato all'agevolazione.
Resta un adempimento gestionale che non incide sul diritto sostanziale ma può complicare la vita in sede di verifica: l'aggiornamento della titolarità sulla piattaforma GSE per le comunicazioni del credito d'imposta Transizione 4.0 — distinta dalla nuova piattaforma del comma 430 L. 199/2025 dedicata all'iperammortamento 2026, in fase di rilascio secondo quanto riportato dalla stampa specializzata — quando il bene è transitato all'avente causa. Limitatamente al credito d'imposta 4.0 ereditato — oggetto di questo paragrafo — l'omessa comunicazione non determina di per sé la decadenza dal credito, ma un disallineamento fra l'intestazione registrata sulla piattaforma e il soggetto che utilizza il credito in F24 può innescare richieste di chiarimento e, nei casi peggiori, contestazioni formali che si risolvono solo a posteriori. Sul versante del nuovo iperammortamento 2026 il quadro è invece in divenire: il comma 430 della L. 199/2025 subordina l'accesso al beneficio alla trasmissione telematica via piattaforma GSE, e la disciplina degli effetti dell'omessa o tardiva comunicazione — anche in scenari di operazioni straordinarie con subentro nella titolarità — sarà definita dal decreto attuativo, oggi in bozza. Il presidio operativo è semplice: aggiornare la titolarità contestualmente all'efficacia dell'operazione, allegando l'atto e la documentazione del subentro, senza fare affidamento su sanatorie ex post che la nuova disciplina potrebbe non prevedere.
Una continuità che si gioca sul perimetro
La lettura emergente è coerente: nelle operazioni straordinarie tipiche l'iperammortamento non si interrompe, ma cambia titolare insieme al compendio aziendale che lo ha generato. È una continuità sostanziale, non una franchigia procedurale, e si regge sulla qualificazione del perimetro trasferito come azienda o ramo. Dove quel perimetro si assottiglia fino al singolo bene — anche dentro lo strumento nuovo della scissione mediante scorporo — la disciplina torna a essere incerta, e il decreto attuativo non è la sede in cui questo nodo verrà sciolto: il chiarimento spetta alla prassi dell'Agenzia delle Entrate. Per le imprese che stanno disegnando in queste settimane operazioni di riorganizzazione su asset 4.0 ancora in corso di ammortamento, il modo in cui viene tracciato il perimetro del trasferimento conta quanto la convenienza fiscale dell'operazione stessa.
Sul fronte normativo primario, va dato conto del DL 27 marzo 2026, n. 38 (GU n. 72 del 27/3/2026), il cui art. 7 ha soppresso dal comma 427 della L. 199/2025 le parole che limitavano l'agevolazione ai beni "prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo SEE", con efficacia retroattiva agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 7, c. 3). Il successivo DL 3 aprile 2026, n. 42 (GU n. 78 del 3/4/2026), recante misure urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle imprese, è intervenuto sul DL 38/2026 senza toccare il perimetro dell'iperammortamento. Nessuno dei due provvedimenti incide sul comma 432 né sulle operazioni straordinarie, e la ricostruzione interpretativa qui proposta resta integra anche dopo la novella.