iperammortamenti.it
HomeCalcolatoreRisorseArticoliFAQRichiedi Perizia
  1. Home
  2. /Articoli
  3. /Vincolo Made In Ue Il Dl 38 2026 Chiude La Partita
iperammortamenti.it
powered by DIRATEC SRL

DIRATEC S.R.L.

Via Brescia 108 G/H – 25018 Montichiari (BS)

Cod. Fisc. e P.IVA 04274200981

Numero REA: BS-601891

Codice SDI: W7YVJK9

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.

Strumenti

  • Calcolatore Iperammortamento
  • Risorse
  • Articoli
  • FAQ

Contatti

  • [email protected]
  • +39 030 808 8065

Altri nostri servizi

DIRATEC – www.diratec.it

L'ingegneria al servizio delle imprese

© 2026 DIRATEC SRL. Tutti i diritti riservati.
Strumenti e consulenza per l'iperammortamento 2026
Privacy Policy
Aggiornamento27 marzo 2026

Vincolo Made in UE: il DL 38/2026 chiude la partita

Il decreto fiscale del 27 marzo sopprime il vincolo di produzione UE/SEE dal comma 427. Retroattivo dal 1° gennaio 2026: cosa cambia per le imprese.

Sommario

  1. La saga in cinque tappe
  2. Cosa dice l'articolo 7
  3. La copertura finanziaria
  4. La posizione di Federmacchine
  5. Cosa cambia e cosa no
  6. Il decreto attuativo: strada libera

Il Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2026 ha approvato il decreto-legge n. 38/2026, pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale. L'articolo 7 sopprime dal comma 427 della legge di bilancio le parole che limitavano l'iperammortamento ai beni prodotti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. La misura ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026.

Con questo atto si chiude una vicenda che ha tenuto bloccata l'operatività dell'agevolazione per quasi tre mesi. Il vincolo Made in UE era stato il principale ostacolo alla firma del decreto attuativo da parte del MEF.

La saga in cinque tappe

La clausola di produzione europea è entrata nella legge di bilancio 2026 durante l'iter parlamentare, inserita al comma 427 come requisito per accedere alla maggiorazione del costo fiscale. La prima analisi sul sito risale al 20 gennaio, quando il testo era appena in vigore.

Il 5 febbraio, a Telefisco, il viceministro Leo annuncia l'intenzione del Governo di rimuovere il vincolo. L'annuncio è chiaro, ma non è un atto normativo: serviva un decreto-legge per modificare una norma primaria.

Tra febbraio e marzo, tre provvedimenti avrebbero potuto contenere la soppressione — il decreto Milleproroghe, il decreto bollette e il decreto PA — ma nessuno l'ha inclusa.

Il 12 marzo il MEF pubblica un comunicato che conferma nero su bianco la soppressione, senza indicare una data. Il mercato prende atto della volontà politica, ma il blocco operativo resta intatto.

Il 23 marzo, con la chiusura del primo trimestre senza decreto attuativo, la situazione appare cristallizzata. Quattro giorni dopo, il CdM del 27 marzo chiude la partita.

Cosa dice l'articolo 7

L'art. 7 del DL 38/2026 interviene con una soppressione testuale chirurgica. Il comma 1 recita:

All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.

Prima della modifica, il comma 427 agevolava gli «investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui all'allegato IV». Dopo la soppressione, il testo diventa: «investimenti di cui all'allegato IV». Il vincolo geografico scompare.

Il comma 3 dell'art. 7 fissa la retroattività: le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Questo significa che gli investimenti in beni extra-UE effettuati nei primi tre mesi dell'anno rientrano a pieno titolo nel perimetro dell'agevolazione.

La soppressione riguarda esclusivamente il comma 427 — il vincolo generale sull'origine dei beni materiali dell'Allegato IV e immateriali dell'Allegato V. Non interviene invece sul comma 429, lettera b), che disciplina i moduli fotovoltaici: per questi, i requisiti delle lettere b) e c) del registro ENEA — che richiedono intrinsecamente la produzione europea delle celle — restano invariati.

La copertura finanziaria

La soppressione del vincolo ha un costo. La relazione tecnica al DL 38/2026 quantifica gli oneri in 1.372,5 milioni di euro distribuiti su otto anni:

Anno Onere (mln €)
2027 95,6
2028 191,5
2029 297,5
2030 297,5
2031 267,6
2032 172,0
2033 45,2
2034 5,6

Le cifre riflettono la proiezione del maggior utilizzo dell'agevolazione conseguente all'ampliamento della platea dei beni ammissibili. La distribuzione temporale segue il profilo dell'ammortamento fiscale: gli oneri crescono nei primi anni, raggiungono il picco nel biennio 2029-2030 e poi decrescono progressivamente.

La posizione di Federmacchine

Non tutti hanno accolto la soppressione con favore. Federmacchine — la federazione che rappresenta i costruttori italiani di beni strumentali — aveva difeso la clausola Made in UE come strumento di protezione per la filiera europea. La posizione era legittima e fondata su una logica industriale: incentivare l'acquisto di beni prodotti in Europa avrebbe favorito i costruttori del continente.

Il Governo ha fatto una scelta diversa, privilegiando l'operatività della misura e l'ampiezza della platea. Il vincolo di origine rendeva inapplicabile l'agevolazione a interi segmenti tecnologici — dalla robotica giapponese ai server americani, fino alle macchine utensili taiwanesi — e soprattutto bloccava il decreto attuativo, tenendo ferma l'intera macchina normativa.

Cosa cambia e cosa no

Con la soppressione del vincolo, il perimetro dell'iperammortamento 2026 si allinea a quello delle precedenti misure di Industria 4.0. L'Allegato IV e l'Allegato V definiscono i beni ammissibili in base alle loro caratteristiche tecnologiche, non alla loro origine geografica.

Per le imprese, la scelta del fornitore torna a essere guidata da criteri tecnici ed economici. Un robot antropomorfo, un sistema di visione artificiale o un software MES possono essere acquistati dal miglior fornitore disponibile sul mercato globale, a condizione che soddisfino i requisiti di interconnessione e integrazione previsti dalla norma.

Chi ha investito nei primi mesi del 2026 in beni extra-UE, attendendo la rimozione del vincolo, ha ora la conferma normativa. La retroattività al 1° gennaio elimina qualsiasi zona grigia.

Un punto fermo va però segnalato: la soppressione del vincolo Made in UE non risolve il problema del fotovoltaico con un solo fornitore. Per i moduli fotovoltaici, il vincolo non derivava dal comma 427 ma dal comma 429, che impone l'iscrizione alle lettere b) o c) del registro ENEA — requisiti che richiedono intrinsecamente la produzione europea delle celle. Quel vincolo resta intatto, e con esso il monopolio di fatto che avevamo analizzato a inizio marzo.

Il decreto attuativo: strada libera

Il vincolo Made in UE era il motivo dichiarato del blocco del decreto attuativo. Il MEF non firmava il concerto finché la clausola restava in vigore, perché avrebbe dovuto definire le modalità operative di un requisito che il Governo stesso intendeva rimuovere.

Con il DL 38/2026, quell'ostacolo non esiste più. La strada per la pubblicazione del decreto attuativo — e con essa per la configurazione della piattaforma GSE e l'avvio delle comunicazioni obbligatorie — è ora formalmente libera.

Resta da verificare quanto tempo occorrerà per completare l'iter. Il concerto tra MIMIT e MEF, la registrazione alla Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta sono passaggi che richiedono settimane, non giorni. Ma il nodo politico è sciolto.

Leggi anche

Aggiornamento28 marzo 2026

Esodati 5.0: il decreto fiscale taglia i crediti al 35%

Aggiornamento5 febbraio 2026

Iperammortamento: Leo annuncia lo stop alla clausola Made in UE

Aggiornamento5 gennaio 2026

Decreto attuativo iperammortamento 2026: la bozza dal MIMIT al MEF

Vuoi calcolare il tuo risparmio fiscale?

Usa il nostro calcolatore gratuito per stimare il vantaggio dell'iperammortamento sui tuoi investimenti 4.0.

Vai al CalcolatoreRichiedi Consulenza