Il decreto attuativo dell'iperammortamento 2026 è firmato da oltre un mese — ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale — e chi deve presentare la prima comunicazione trova ancora la porta chiusa: la piattaforma GSE non è operativa e il traguardo che il MIMIT si era dato — renderla disponibile nei primi dieci giorni di giugno — è passato senza esito. A complicare la lettura ci sono la metà di giugno che il ministro Urso avrebbe indicato come traguardo per l'operatività e un termine di legge scaduto da mesi. Eppure, a guardare il calendario per quello che è, nessuna di queste date pesa come sembra: il ritardo non viola alcuna scadenza vincolante e non toglie il posto a nessuno.
A che punto siamo al 10 giugno: piattaforma chiusa, manca il decreto direttoriale
Il punto di partenza l'abbiamo raccontato per esteso quando il MIMIT ha firmato il testo, con le cinque comunicazioni al GSE e l'esclusione del SaaS: il decreto attuativo MIMIT-MEF fissa l'impianto della misura, ma rinvia a uno o più decreti direttoriali l'approvazione dei modelli e l'apertura della piattaforma GSE. È quel passaggio, non il testo principale, il vero collo di bottiglia di oggi.
Un ritardo che non viola scadenze: termine ordinatorio e deadline politica
Conviene allora distinguere ciò che il calendario impone da ciò che il calendario si limita a suggerire. L'art. 1, comma 433, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) chiedeva al MIMIT-MEF di adottare il decreto attuativo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, dunque intorno al 31 gennaio 2026. Quel termine è scaduto da mesi. Ma la norma non lo qualifica come perentorio né lo assiste con una decadenza: è un termine ordinatorio, e il suo decorso non spegne il potere di provvedere dei due ministeri né tocca l'efficacia della misura. Il ritardo, in altre parole, non ha consumato nulla.
Lo stesso vale, a maggior ragione, per il passaggio che oggi blocca davvero le imprese. Per i decreti direttoriali che devono approvare i modelli e fissare l'apertura della piattaforma GSE non è scritto alcun termine in giorni. Non esiste una data che il ritardo possa violare, perché il legislatore non ne ha fissata nessuna. Si attende un atto dovuto, non si sfora una scadenza.
Resta la data che circola di più, quella che molti leggono come una promessa vincolante. Al Festival dell'Economia di Trento di fine maggio il ministro Urso ha assicurato che l'agevolazione «sarà operativa entro metà giugno». È una dichiarazione politica, non un termine normativo, e come tale va trattata con cautela: un obiettivo annunciato, soggetto a slittamento. Nella stessa occasione il ministro ha guardato anche oltre il 2026: «con la prossima legge di bilancio si potrà recuperare prorogando l'iperammortamento. L'obiettivo è renderlo strutturale». Anche questa, però, resta un'intenzione: pesa quanto le parole che la esprimono, non più di così.
La cornice di legge si è chiusa a maggio
Se il fronte amministrativo è fermo, quello legislativo si è chiuso. Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 — il decreto fiscale che a marzo aveva soppresso il vincolo Made in UE — è stato convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio ed entrata in vigore il giorno successivo: fiducia al Senato il 14 maggio, via libera definitivo della Camera il 20, con l'assorbimento lungo l'iter del decreto-legge n. 42 sui carburanti.
Per l'iperammortamento la conversione ha chiuso tre partite. Ha consolidato la soppressione del vincolo Made in UE per i beni degli Allegati IV e V — il requisito sopravvive solo per i moduli fotovoltaici delle categorie b e c del registro ENEA (il DL 38/2026 ha chiuso la partita). Ha coordinato la misura con il concordato preventivo biennale: la maggiorazione non concorre al reddito concordato, è voce extraconcordato, e il termine di adesione per il biennio 2026-2027 è slittato al 31 ottobre 2026. E ha definito la posizione degli «esodati» della Transizione 5.0, con il credito rideterminato all'89,77% compensabile tramite F24 entro il 31 dicembre 2026. Una partita è invece rimasta sul tavolo: gli emendamenti per riportare i canoni SaaS e cloud nel perimetro agevolabile non sono stati approvati — il software in abbonamento resta fuori.
Il conto, a questo punto, è semplice: non c'è più una norma da scrivere. Tutto ciò che manca alla misura è amministrativo — esattamente il collo di bottiglia da cui questo punto della situazione è partito.
Niente click-day: nessun plafond da esaurire
Soprattutto, manca l'elemento che renderebbe il ritardo davvero costoso: una corsa allo sportello. L'iperammortamento 2026 eredita da Transizione 5.0 procedure e perimetri, ma non un meccanismo di prenotazione a esaurimento. Non c'è un plafond che si svuota in ordine cronologico, non c'è un click-day: il diritto alla maggiorazione si àncora al criterio ordinario di effettuazione dell'investimento, e la comunicazione preventiva serve a censire, non a prenotare. Chi presenta la domanda a luglio non è dietro a chi l'avrebbe presentata a giugno.
Il prezzo dell'attesa: ordini interni a -28,8%
Niente costo procedurale, dunque. Il costo c'è, ma è economico, e i numeri del primo trimestre lo fotografano. Il Centro Studi di UCIMU ha rilevato ordini di macchine utensili in crescita del 3,1% sul primo trimestre 2025 — un dato che, da solo, suonerebbe rassicurante. Dentro però convivono due movimenti opposti: gli ordini esteri salgono del 28,9%, quelli interni crollano del 28,8%. Se la domanda estera corre e quella italiana si ferma, il problema non è il prodotto né il ciclo globale: è l'attesa delle regole. Già a febbraio Anima Confindustria, con il presidente Marco Nocivelli, e Federmacchine, con Bruno Bettelli, avvertivano che l'incertezza normativa stava congelando gli investimenti; il trimestre ha dato loro ragione.
La posta in gioco dà la misura di quanto pesa ogni settimana di piattaforma chiusa: la dotazione sfiora i 9,8 miliardi di euro — gli 8,4 stanziati dalla L. 199/2025, più circa 1,4 aggiunti dal DL 38/2026 — e secondo le stime ministeriali potrebbe sostenere circa 24,5 miliardi di investimenti nel triennio. È domanda che il mercato sta trattenendo, non cancellando: in pausa fino allo sblocco.
Posso firmare l'ordine ora o devo aspettare la preventiva?
È la domanda che resta sul tavolo una volta sgombrato tutto il resto: niente scadenze a rischio, niente plafond da esaurire, nessun ordine di arrivo da rispettare. Chi deve decidere se mettere la firma su un contratto adesso ha un solo dubbio concreto, e non riguarda il calendario dell'iter. Riguarda una sequenza: prima la comunicazione, poi l'ordine, o l'inverso è indifferente?
Una lettura circola con il tono di chi espone una certezza acquisita. La comunicazione preventiva andrebbe trasmessa prima di firmare l'ordine, pena l'esclusione dal beneficio: in questa forma la regola sarebbe emersa dalle indicazioni rese in sede di Telefisco e sarebbe stata ripresa da parte della divulgazione web. Presentata così, suona come un vincolo procedurale netto. Chi si muove prima, perde.
Il testo firmato del decreto attuativo, però, non la conferma. L'art. 3 costruisce la preventiva come una dichiarazione previsionale: si indicano i beni e le date previste di interconnessione e di entrata in funzione, non un investimento già perfezionato. L'acconto del 20% e la data dell'ordine non compaiono in quella fase — si dichiarano nella comunicazione di conferma, da trasmettere entro sessanta giorni dalla notifica dell'esito positivo del GSE sulla preventiva, e l'acconto non ha alcun valore prenotativo. C'è di più: l'unica causa di «mancato perfezionamento della procedura» che la norma contempla è il mancato o tardivo invio delle comunicazioni, non l'aver avviato l'investimento prima dell'invio. Sullo stesso punto converge la stampa specializzata, che àncora la maggiorazione all'effettuazione ex art. 109 del TUIR, non all'ordine cronologico tra comunicazione e contratto.
Restano due interpretazioni che non coincidono, e qui conviene essere onesti sul loro statuto. Nessuna FAQ del MIMIT, nessuna circolare dell'Agenzia delle Entrate ha sciolto la divergenza. Finché un documento di prassi non interviene, attendere la preventiva prima di firmare è una cautela prudenziale — legittima, da pesare con il proprio consulente sul caso concreto — non una regola scolpita nel decreto, e tantomeno una «via» o una strategia da seguire alla cieca.
Per chi decide comunque di muoversi, qualche coordinata pesa più di un elenco di cose da fare. L'acconto del 20% si calcola e si versa bene per bene, anche dentro un progetto che ne combina diversi: una rigidità in più rispetto a Transizione 5.0, dove era sufficiente il 20% del valore complessivo. E gli importi della preventiva fanno da tetto. La sequenza preventiva → conferma → completamento corre a senso unico: le cifre possono solo restare uguali o ridursi, mai crescere, e i beni indicati non sono sostituibili in corsa. Ne discende l'unica accortezza che il testo davvero suggerisce — al primo invio, un elenco di beni completo e importi prudenti ma non sottostimati.
Per chi deve decidere, allora, la domanda da porsi non è quando si sbloccherà la piattaforma, ma se il proprio investimento rispetta il criterio di effettuazione entro il 30 settembre 2028, e se ordine e acconto stanno dentro quel calendario, con l'interconnessione entro il 15 novembre 2028. Il decreto direttoriale arriverà, e con esso i modelli e la data di apertura. Nel frattempo il ritardo impone una cosa sola: tenere pronta la documentazione, non rimandare le scelte industriali. La misura è in vigore dal 1° gennaio; ciò che manca è la finestra per comunicarla, non il diritto a usarla.