A dieci giorni dall'apertura della piattaforma GSE, il 22 giugno Confindustria ha riunito di nuovo MIMIT e GSE per il punto sull'iperammortamento 2026 — come già aveva fatto in aprile, alla vigilia della firma del decreto. Dal confronto sono usciti i primi numeri sulle prenotazioni e una serie di risposte operative alle domande delle imprese. Ma due di quelle risposte vanno maneggiate con prudenza: sui termini della procedura e sul significato della parola «completamento», la guida della piattaforma e il testo del decreto non dicono esattamente la stessa cosa. E quando le due fonti divergono, è il decreto a fare testo.
Il webinar del 22 giugno: i primi numeri e le FAQ operative
A pochi giorni dall'avvio delle comunicazioni preventive, il webinar ha fotografato una partenza robusta: oltre 3.000 preventive trasmesse e circa 1,1 miliardi di euro di investimenti già prenotati. MIMIT e GSE hanno poi risposto alle domande più ricorrenti delle imprese su beni ammissibili, fonti rinnovabili e adempimenti. Sulla meccanica della preventiva — delega a sistema, firma SPID, doppia ricevuta — resta valida la procedura in dieci step già descritta; qui contano i due punti su cui il Q&A ha aperto, più che chiuso, una questione interpretativa.
I termini in «giorni»: il decreto dice solari, la guida GSE scrive «lavorativi»
Qui il testo del decreto attuativo (decreto interministeriale 7 maggio 2026, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio) va letto con attenzione, perché fissa la scansione temporale dell'intera procedura. L'articolo 3, comma 2, stabilisce che la comunicazione di conferma vada inviata «entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo» del GSE. Sul versante opposto, il comma 4 scandisce i tempi del gestore: il GSE comunica l'esito «entro dieci giorni» dalla ricevuta di avvenuto invio, indica le eventuali integrazioni «nel termine di dieci giorni» e chiude l'istruttoria «entro dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni».
Il punto dirimente è una parola che il decreto non scrive. Per tutti questi termini — i sessanta della conferma come i dieci del gestore — il testo usa «giorni» senza alcuna qualificazione. Nel linguaggio normativo «giorni» senza specificazione significa giorni solari: si contano sabati, domeniche e festivi. La guida operativa della piattaforma GSE (NPTR5) scrive invece «giorni lavorativi», sia sui dieci sia sui sessanta, e al webinar del 22 giugno Calabrò ha parlato di «60 giorni lavorativi» decorrenti dall'esito positivo.
Lo scarto non è di poco conto. Sessanta giorni solari da una notifica ricevuta, poniamo, all'inizio di luglio si chiudono entro i primi giorni di settembre; gli stessi sessanta contati come lavorativi slitterebbero di diverse settimane, perché ogni weekend e ogni festività si sottraggono dal conteggio. Tra le due letture la finestra dell'impresa cambia in modo sensibile.
Davanti alla discrepanza vale la gerarchia delle fonti: il decreto interministeriale è atto sovraordinato e una guida operativa, che ha funzione di istruzione alla compilazione, non può modificarne i termini. In via prudenziale conviene quindi ancorarsi al conteggio più stretto — quello in giorni solari — e organizzare la raccolta documentale entro quella finestra, senza confidare nei giorni lavorativi della guida.
La prudenza si spiega con la diversa natura dei termini. Quelli a carico dell'impresa — i sessanta giorni per la conferma e i dieci per l'eventuale fase interlocutoria — sono perentori: l'articolo 3, comma 5, prevede che «il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni di cui ai commi da 1 a 4 nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio». Chi sfora perde l'agevolazione su quella prenotazione. I termini in capo al GSE — i dieci giorni per l'esito, i dieci per la chiusura — hanno invece carattere ordinatorio, e nella pratica delle istruttorie capita che vengano superati senza conseguenze sul diritto dell'impresa.
Un'ultima precisazione sul momento da cui far partire il conteggio: i sessanta giorni decorrono dalla notifica effettiva dell'esito positivo — la ricezione reale della comunicazione del gestore — non da una data teorica né dall'avvenuto invio della preventiva.
Due «completamento» da non confondere: lo scaglione e la fruizione
C'è una seconda parola che il decreto carica di due significati, e tenerli distinti evita errori di calcolo. Il «completamento degli investimenti» definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), coincide con la data di effettuazione dell'investimento secondo l'articolo 109 del TUIR — per i beni, la consegna — o, per gli impianti da fonti rinnovabili, con la data di fine lavori. È questo momento a collocare l'investimento nell'annualità, e quindi a determinare lo scaglione di aliquota applicabile (180 per cento fino a 2,5 milioni di euro, 100 per cento fino a 10 milioni, 50 per cento fino a 20 milioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 2). La «comunicazione di completamento» dell'articolo 3, comma 3 — quella che, avvenuta l'interconnessione, l'impresa trasmette entro il 15 novembre 2028 — è un'altra cosa: da essa, e dalla ricezione del relativo esito positivo, dipende il periodo d'imposta in cui si comincia a fruire della maggiorazione (articolo 4, comma 1).
In pratica lo scaglione si fissa alla consegna del bene, mentre la fruizione parte dalla comunicazione di completamento. Un ritardo del gestore può differire la fruizione, ma non sposta la fascia, che resta ancorata alla data di effettuazione. E poiché le aliquote operano «in ciascuna annualità», è la collocazione temporale dell'effettuazione a decidere quanta parte dell'investimento gode della maggiorazione piena — un fattore che pesa nella pianificazione degli investimenti distribuiti su più anni.
Beni e FER: i perimetri precisati dal Q&A
Diverse domande raccolte al webinar riguardavano il confine dei beni ammissibili, e le risposte di MIMIT e GSE aiutano a tracciarlo con qualche esempio. Sul fronte software, rientrano nell'Allegato V le piattaforme per la gestione di logiche PLC, i sistemi SCADA di supervisione e le interfacce HMI. Gli ERP, invece, sono agevolabili solo in parte: contano i moduli legati alla produzione, mentre restano fuori le componenti puramente amministrative o gestionali. La stessa logica funzionale governa altri casi limite. Un impianto di climatizzazione e controllo ambientale è ammesso se serve il processo produttivo — il GSE ha citato gli ambienti tessili e quelli ospedalieri — e non quando assolve a una funzione di mero comfort. Trova spazio anche il revamping, cioè l'ammodernamento di un macchinario già esistente: è agevolabile a condizione di renderlo interconnesso e integrato laddove prima non lo era, documentando con precisione lo stato del bene prima e dopo l'intervento.
Un chiarimento merita attenzione per chi lavora sull'infrastruttura digitale di fabbrica. Le componenti IT e OT che rientrano nel Gruppo IV dell'Allegato IV sono valutate con requisiti di interconnessione «più leggeri» rispetto alle classiche cinque caratteristiche obbligatorie più due cyberfisiche («5+2») richieste ai macchinari del Gruppo I. È una distinzione da tenere presente quando si imposta la perizia, perché cambia l'asticella tecnica da dimostrare.
Sul versante delle fonti rinnovabili, due precisazioni incidono direttamente sul calendario e sull'ordine di acquisto. La prima: per gli investimenti FER la conclusione coincide con la data di fine lavori, e non è più previsto l'obbligo di allaccio alla rete entro dodici mesi che caratterizzava il piano del 2024-2025. È un alleggerimento, perché sgancia il perfezionamento dell'agevolazione dai tempi — non sempre governabili dall'impresa — del gestore di rete. La seconda riguarda due vincoli da verificare prima ancora di firmare l'ordine. Il sistema di accumulo è agevolabile solo se ausiliario a un nuovo gruppo di generazione acquistato contestualmente, non se comprato in modo separato. E sui moduli fotovoltaici restano ammessi soltanto quelli iscritti alle lettere b) e c) del registro ENEA, prodotti nell'Unione europea; i requisiti puntuali di efficienza di cella e i criteri di produzione UE sono trattati nell'analisi dedicata al coefficiente α e ai requisiti FER, da consultare caso per caso prima dell'acquisto.
Una nota chiude il quadro per chi non ha un'unica unità produttiva. Per i beni mobili e per le imprese attive su più sedi o cantieri — il caso tipico è quello dell'edilizia — i dati catastali da indicare sono quelli della sede legale. Saranno poi la perizia tecnica asseverata e il fascicolo aziendale a documentare l'effettiva allocazione dei beni e i loro eventuali spostamenti: un'indicazione operativa che evita di bloccare la comunicazione quando il macchinario, per sua natura, non insiste su un immobile determinato.
Perizia e certificazione: l'ordine degli adempimenti
Sul fronte documentale il webinar ha ribadito che la perizia tecnica asseverata è obbligatoria per qualunque importo e che, insieme alla certificazione contabile, deve essere posseduta al momento della comunicazione di completamento. La sequenza degli adempimenti e i loro effetti sul calendario di fruizione li abbiamo ricostruiti nella guida operativa all'iperammortamento.
La distanza tra la guida di piattaforma e il testo del decreto non è un cavillo per giuristi: decide se una conferma inviata a fine estate arriva in tempo o fuori termine, e con essa la tenuta dell'intera prenotazione. Un chiarimento di prassi potrà riallineare le due fonti; finché non arriva, vale la gerarchia tra l'atto e l'istruzione di compilazione — e chi ha prenotato la maggiorazione fa bene a contare i giorni sul calendario, tutti.