Un gruppo industriale costituisce una NewCo per acquistare un impianto da 10 milioni di euro di Allegato IV. Nel primo esercizio la societa' veicolo non ha ancora marginalita': la quota di iperammortamento di competenza si traduce in una perdita fiscale destinata, da sola, a restare parcheggiata sotto il tetto dell'80% del reddito imponibile previsto dall'art. 84 del TUIR. Lo stesso identico investimento, dentro un consolidato nazionale, vede invece quella perdita assorbita per intero gia' nel periodo di competenza, per somma algebrica con i redditi delle altre societa' del perimetro. La differenza fra i due scenari non e' una sfumatura tecnica: e' una questione di anni di carry-forward e di valore attuale del beneficio. E nasce da un fatto strutturale che puo' essere sottovalutato — l'iperammortamento e' una variazione in diminuzione, non un credito d'imposta.
Variazione in diminuzione, non credito d'imposta: perche' il consolidato la "assorbe" senza norme ad hoc
Il punto di partenza e' la natura giuridica dello strumento. L'iperammortamento istituito dall'art. 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) e' una maggiorazione del costo ammortizzabile — 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% nello scaglione 2,5-10 milioni, 50% nello scaglione 10-20 milioni — che si traduce in una variazione in diminuzione del reddito imponibile IRES (o IRPEF, per i soggetti che vi sono assoggettati). Non e' un credito d'imposta esposto in quadro RU, da utilizzare in compensazione tramite F24: e' un componente negativo che entra direttamente nel calcolo del reddito di periodo della societa' che possiede il bene.
Da questa differenza strutturale discende l'intero meccanismo nel consolidato. Per i crediti d'imposta il legislatore ha dovuto scegliere esplicitamente caso per caso: il credito d'imposta beni strumentali della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) recava un espresso divieto di trasferimento alla consolidante al comma 191, e lo stesso divieto e' stato scritto direttamente in norma per il credito Transizione 5.0 dall'art. 38, comma 13, del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (conv. L. 56/2024); per il credito d'imposta beni strumentali 4.0 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in assenza di analogo divieto, l'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 508 del 23 luglio 2021 ha chiarito che il credito puo' essere ceduto alla fiscal unit secondo le regole ordinarie del consolidato. In ogni configurazione il credito d'imposta, vivendo fuori dal reddito imponibile, ha richiesto una scelta esplicita — del legislatore o della prassi — sul suo trattamento nel gruppo.
L'iperammortamento si muove su un piano diverso. La maggiorazione abbatte il reddito (o amplia la perdita) della societa' titolare del bene; quel reddito o quella perdita, una volta determinati a livello individuale, confluiscono nella somma algebrica della fiscal unit ai sensi degli artt. 117-129 del TUIR secondo le regole ordinarie del consolidato nazionale. Nessuna deroga, nessuna norma ad hoc: il flusso passa per il reddito imponibile, e il consolidato lavora — come sempre — sui redditi imponibili delle consolidate. Per questo nella L. 199/2025 non si trova alcuna disposizione di coordinamento con il regime di tassazione di gruppo: sarebbe stata superflua.
Resta fuori dal perimetro l'IRAP: il comma 427 limita espressamente la deduzione alle imposte sui redditi. L'effetto in capo alla societa' che possiede il bene e' quindi asimmetrico — base IRES ridotta della maggiorazione, base IRAP invariata — e questa asimmetria si propaga nel gruppo come si propagherebbe per qualunque altra variazione in diminuzione rilevante solo ai fini IRES. Per le implicazioni nella costruzione dei business case, si rimanda all'analisi sul perche' il risparmio IRAP non va contato nel payback.
Dentro la fiscal unit: somma algebrica subito, niente limite dell'80%
Il vantaggio operativo del consolidato per chi investe in beni iperammortizzabili sta tutto in una distinzione tecnica del TUIR: il limite dell'80% del reddito imponibile previsto dall'art. 84 si applica alle perdite riportate negli esercizi successivi, non alla compensazione di periodo all'interno della fiscal unit. Le perdite di periodo della consolidata generate dopo l'esercizio dell'opzione si trasferiscono ipso iure alla fiscal unit (art. 118, c. 1, TUIR) e si compensano per somma algebrica con i redditi delle altre societa' del perimetro nello stesso esercizio, a piena capienza. Le perdite ante-opzione restano invece in capo alla societa' che le ha prodotte (art. 118, c. 2, TUIR).
Il confronto fra i due scenari rende evidente la differenza. Si consideri una NewCo costituita nel 2026 per acquistare un bene di Allegato IV da 10 milioni di euro: la maggiorazione complessiva sui primi due scaglioni vale 12 milioni (180% sui primi 2,5 milioni, 100% sui successivi 7,5). Spalmata sul piano di ammortamento del bene, la quota di iperammortamento di competenza del 2026 puo' facilmente eccedere il reddito imponibile della NewCo, che nel primo esercizio di attivita' difficilmente avra' marginalita' sufficiente ad assorbirla.
Scenario stand-alone. La NewCo non esercita l'opzione di consolidato. La quota di iperammortamento eccedente il reddito 2026 genera una perdita fiscale riportabile ai sensi dell'art. 84 TUIR. Quella perdita potra' essere utilizzata negli esercizi successivi nei limiti dell'80% del reddito imponibile di ciascun periodo — salva l'esimente del comma 2 dello stesso articolo, che consente l'utilizzo integrale per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione, purche' riferite a una nuova attivita' produttiva. La monetizzazione del beneficio resta cosi' legata alla redditivita' futura della sola NewCo e si distribuisce su piu' esercizi.
Scenario in consolidato. La NewCo opta per il consolidato come consolidata della capogruppo operativa. La stessa perdita 2026 confluisce nella somma algebrica della fiscal unit e si compensa integralmente con i redditi delle altre societa' del perimetro nello stesso esercizio, senza incontrare il tetto dell'80%. Il beneficio fiscale dell'iperammortamento viene monetizzato per intero nel periodo di competenza, e non quando — se mai — la NewCo raggiungera' un reddito imponibile capiente.
Un ultimo profilo tecnico evita un'insidia ricorrente. La maggiorazione iperammortamento e' una variazione in diminuzione extracontabile: non transita dal conto economico, perche' la quota di ammortamento civilistico resta agganciata al costo storico del bene. Per questa ragione la maggiorazione non incrementa gli ammortamenti deducibili rilevanti ai fini del ROL fiscale ex art. 96 TUIR e non amplia la capacita' di dedurre interessi passivi del gruppo — un effetto gia' analizzato in dettaglio che chi ragiona abitualmente sui crediti d'imposta tende a dare per scontato. Vale invece, all'interno del singolo esercizio, il principio "use it or lose it" chiarito dalla Circolare AdE 4/E del 30 marzo 2017: la quota di maggiorazione non dedotta in un periodo non si recupera nei successivi. Il principio opera sulla quota di periodo, non sulla perdita: una volta che la quota di iperammortamento e' confluita nel reddito (o ha contribuito a formare la perdita) del 2026, segue le regole ordinarie del consolidato e dell'art. 84.
La NewCo entra nel consolidato dal primo esercizio: requisiti, calendario, salvagente
Il vantaggio descritto sopra si concretizza solo se la NewCo riesce a entrare nel perimetro della fiscal unit gia' dal proprio primo esercizio. Il diritto positivo lo consente, ma a condizioni precise.
La regola generale e' contenuta nell'art. 2 del DM 9 giugno 2004 e trova conferma applicativa nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 26 settembre 2016: una societa' neocostituita puo' optare per il consolidato in qualita' di consolidata fin dal primo esercizio di costituzione, purche' la data di costituzione non sia successiva al termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta da cui parte l'opzione. Tradotto sul calendario di un investimento che decorre dal 2026: una NewCo costituita entro il 31 ottobre 2027 — termine di presentazione del Modello Redditi 2027, relativo al periodo d'imposta 2026 — puo' includere nel consolidato gia' il proprio esercizio 2026, quello in cui inizia ad ammortizzare il bene e a maturare la quota di iperammortamento.
Tre requisiti di efficacia, tassativi, devono essere soddisfatti perche' l'opzione produca effetti. Il primo e' l'identita' di esercizio sociale fra consolidante e consolidata: le due societa' devono chiudere il bilancio alla stessa data. In sede di costituzione di una NewCo questo puo' essere garantito coordinando in statuto la chiusura del primo esercizio con quella della capogruppo, anche a costo di un primo esercizio breve o lungo per allinearlo. Il secondo e' l'esercizio congiunto dell'opzione da parte di consolidante e consolidata: entrambe devono manifestare la volonta' di aderire al regime. Il terzo e' l'elezione di domicilio della consolidata presso la consolidante per le notifiche degli atti relativi ai periodi d'imposta in cui e' efficace l'opzione.
Sul piano operativo, l'opzione si comunica nel quadro OP del Modello Redditi del periodo da cui decorre. Per un'opzione con decorrenza 2026 la comunicazione e' contenuta nel Modello Redditi 2027 della consolidante, relativo al periodo d'imposta 2026, da presentare entro il 31 ottobre 2027. Il regime dura un triennio irrevocabile — nel nostro caso 2026-2028, che coincide esattamente con la finestra di effettuazione dell'iperammortamento — e si rinnova tacitamente di triennio in triennio salvo revoca espressa, come previsto dagli artt. 117-118 TUIR.
Resta il rischio pratico di una dimenticanza. Il quadro OP si compila al momento della dichiarazione, quando dell'opzione di consolidato si ragiona da mesi: l'omissione formale e' rara, ma non impossibile per una societa' al primo Modello Redditi. Il salvagente esiste: la prassi dell'Agenzia delle Entrate riconosce la praticabilita' della remissione in bonis per l'omessa opzione del consolidato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DL 16/2012, dietro versamento della sanzione di 250 euro e a condizione che il contribuente abbia tenuto comportamenti concludenti coerenti con il regime — ad esempio la determinazione degli acconti su base consolidata e il rispetto degli adempimenti del perimetro. Non e' una rete da pianificare: e' una via di rientro se qualcosa va storto. Il presidio resta la comunicazione tempestiva nel quadro OP.
Quando la NewCo esce: la perdita resta al consolidato, la maggiorazione segue il bene
L'orizzonte temporale dell'iperammortamento 2026 e' lungo: il piano di ammortamento di un bene di Allegato IV si estende ben oltre il triennio dell'opzione di consolidato, e la maggiorazione si dispiega su quote annuali che possono arrivare fino al 2036 e oltre. In quell'arco e' fisiologico che il perimetro del gruppo cambi — riorganizzazioni, share deal, exit industriali. Quando la NewCo esce dal consolidato, due grandezze prendono strade diverse e vanno gestite su binari distinti: la perdita di periodo gia' assorbita dalla fiscal unit, da un lato, e le quote di maggiorazione ancora da dedurre negli esercizi futuri, dall'altro.
Primo binario: la perdita di periodo. Le perdite residue del consolidato, in caso di interruzione anticipata dell'opzione, permangono per default nella disponibilita' esclusiva della consolidante, ai sensi dell'art. 124, comma 4, TUIR. In alternativa, il gruppo puo' scegliere il criterio di riattribuzione alle societa' che le hanno prodotte, comunicato nel quadro OP della dichiarazione secondo le regole dell'art. 13, comma 7, del DM 1° marzo 2018. Il criterio non e' una clausola da decidere in extremis al momento dell'uscita: va comunicato in via preventiva, e la sua scelta — o la sua modifica — produce effetti vincolanti. La Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 282 del 4 novembre 2025, in linea con la Circolare 2/E/2018, ha chiarito che la modifica del criterio comunicata al rinnovo dell'opzione produce effetti anche in caso di interruzione del regime nel primo esercizio successivo al rinnovo, e si applica a tutte le perdite da attribuire, senza distinzione per origine. Il messaggio operativo per un gruppo che pianifica un'exit della NewCo e' chiaro: il criterio di riattribuzione va deciso al momento del rinnovo del triennio, non quando l'uscita e' imminente.
Secondo binario: le quote residue di maggiorazione. Qui la regola e' di tipo diverso. La maggiorazione iperammortamento e' qualificata come posizione soggettiva strettamente connessa al bene ai sensi dell'art. 173, comma 4, TUIR — un'impostazione che la Circolare AdE 8/E del 10 aprile 2019 ha consolidato per la precedente esperienza degli iperammortamenti. La conseguenza pratica e' che le quote successive al periodo di uscita non si "ripartiscono" pro-quota di patrimonio netto fra le entita' del gruppo, ne' si "trasferiscono" alla consolidante quando la NewCo esce: seguono il bene presso la societa' che ne conserva la titolarita'. In uno share deal sulla NewCo — il caso piu' frequente quando l'investimento e' stato isolato in un veicolo dedicato — l'impianto resta in capo alla NewCo, che esce dal perimetro del gruppo cedente con il bene e con le quote residue di maggiorazione da dedurre nei propri esercizi futuri.
E il recapture? Il comma 432 della L. 199/2025 prevede la decadenza delle sole quote residue — senza recupero di quelle gia' dedotte — esclusivamente in due ipotesi: cessione del singolo bene a titolo oneroso senza investimento sostitutivo oppure delocalizzazione del bene all'estero. La cessione della partecipazione nella NewCo non rientra in nessuna delle due fattispecie: il bene non viene ceduto, non lascia il territorio nazionale, cambia soltanto il soggetto controllante della societa' che lo possiede. La prassi sui regimi precedenti — Circolare AdE 8/E/2019 e, a livello territoriale, l'interpello della DRE Campania n. 914-985/2022 — ha tracciato la stessa linea: il trasferimento del bene all'interno di un compendio aziendale (share deal, conferimento d'azienda, fusione) non attiva il recapture, perche' la posizione soggettiva continua presso il soggetto risultante. Per il quadro completo degli effetti della cessione del singolo bene si rinvia all'analisi sui tre effetti fiscali della cessione del bene iperammortizzato.
Lo stesso principio governa le operazioni straordinarie infragruppo — fusione inversa in struttura MLBO, scissione di ramo, conferimento d'azienda. Sotto il profilo del consolidato la Risoluzione AdE 251/E del 19 giugno 2008, confermata dalla Risposta AdE n. 22 del 29 gennaio 2024, ha chiarito che la fusione inversa, in cui la consolidante (a sua volta controllata di un soggetto esterno) incorpora la controllante esterna, non interrompe l'opzione di tassazione di gruppo; sotto il profilo della maggiorazione, gli artt. 172 e 173 TUIR assicurano la continuita' del beneficio in capo alla societa' risultante. La casistica e' ricca — patti di indemnity sul recapture, gestione del piano di ammortamento residuo, coordinamento con i criteri di riattribuzione delle perdite — e merita una trattazione dedicata, oggetto di un approfondimento sulle operazioni straordinarie e l'iperammortamento.
Tenere separati i due binari evita l'errore concettuale piu' frequente nel ragionamento di gruppo: pensare che, quando la NewCo esce, "tutto" la segua o "tutto" resti al consolidato. Non e' cosi'. La perdita di periodo e' una grandezza del consolidato, regolata dalle norme del Capo II del Titolo II del TUIR e dal DM 1° marzo 2018; la maggiorazione residua e' una grandezza del bene, regolata dalle norme sulle operazioni straordinarie e dall'art. 173, comma 4, TUIR. I due flussi si separano nel momento dell'uscita e seguono ciascuno il proprio percorso normativo.
Per chi struttura oggi un investimento da diversi milioni in una NewCo dedicata, le scelte fiscali non si esauriscono nel triennio dell'opzione: si stratificano per un decennio. Il quadro OP del primo Modello Redditi della NewCo fissa la decorrenza dell'opzione; il criterio di riattribuzione comunicato al rinnovo determina chi mantiene le perdite se l'exit arriva nel triennio successivo; il piano di ammortamento del bene scandisce le quote residue di maggiorazione che seguiranno il veicolo ovunque vada. Sono tre orizzonti diversi che dialogano fra loro, ed e' nella fase di disegno della struttura — non al momento del closing — che si decide quanta parte del beneficio si potra' effettivamente monetizzare e quando.