iperammortamenti.it
HomeCalcolatoreRisorseArticoliFAQRichiedi Perizia
  1. Home
  2. /Articoli
  3. /Iperammortamento E Rol La Maggiorazione Non Tocca Gli Interessi
iperammortamenti.it
powered by DIRATEC SRL

DIRATEC S.R.L.

Via Brescia 108 G/H – 25018 Montichiari (BS)

Cod. Fisc. e P.IVA 04274200981

Numero REA: BS-601891

Codice SDI: W7YVJK9

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.

Strumenti

  • Calcolatore Iperammortamento
  • Risorse
  • Documenti di prassi
  • Articoli
  • FAQ

Contatti

  • [email protected]
  • +39 030 808 8065

Altri nostri servizi

DIRATEC – www.diratec.it

L'ingegneria al servizio delle imprese

© 2026 DIRATEC SRL. Tutti i diritti riservati.
Strumenti e consulenza per l'iperammortamento 2026
Privacy Policy
Approfondimenti25 aprile 2026

Iperammortamento e ROL: la maggiorazione non tocca gli interessi

La maggiorazione del 180% ex comma 427 L. 199/2025 non erode il plafond del 30% del ROL fiscale per la deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 TUIR.

Sommario

  1. Il meccanismo extracontabile del comma 427
  2. Perché la neutralità è strutturale e non dichiarata
  3. Riporti, Nuova Sabatini e il silenzio della prassi
  4. ROL fiscale prospettico, non aliquota: il vero parametro decisionale

Un'impresa che finanzia un macchinario 4.0 con un mutuo da alcuni milioni si trova davanti a un conto semplice da impostare e insidioso da chiudere. Da un lato la maggiorazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 — articolata in scaglioni decrescenti (180% fino a 2,5 mln di costo agevolabile, 100% da 2,5 a 10 mln, 50% da 10 a 20 mln) — promette un abbattimento consistente del reddito imponibile; dall'altro, gli interessi passivi del finanziamento vanno verificati contro il plafond del 30% del ROL fiscale dell'art. 96 TUIR. La domanda che arriva quasi sempre al commercialista è la stessa: se il reddito scende per effetto della maggiorazione, scende anche il tetto entro cui gli interessi sono deducibili? La risposta tecnica è no, ma il motivo non è scritto nei commi 427-436.

Conviene fissare due punti prima di entrare nei meccanismi. Il ROL — Risultato Operativo Lordo — è la grandezza su cui l'art. 96 TUIR misura la deducibilità degli interessi passivi: gli oneri finanziari netti dell'esercizio sono deducibili nel limite del 30% del ROL e l'eccedenza si trasferisce al riporto. Il secondo punto, meno intuitivo, è che la grandezza che alimenta il test non è il ROL "di bilancio" leggibile sul conto economico, ma un ROL fiscale costruito ad hoc dopo il recepimento della direttiva ATAD nel 2019, in cui ammortamenti e canoni di leasing sono neutralizzati. È su questa seconda definizione — non su quella civilistica — che si gioca tutta la neutralità della maggiorazione del comma 427.

Il meccanismo extracontabile del comma 427

La maggiorazione del 180% prevista dall'art. 1, comma 427, della L. 199/2025 — come modificato dall'art. 7 del DL 38/2026, che ha rimosso retroattivamente il vincolo Made in UE/SEE con efficacia dal 1° gennaio 2026 — abbatte il reddito imponibile attraverso quote di ammortamento "gonfiate" fino al 280% del costo storico. Produce una variazione in diminuzione extracontabile in sede di dichiarazione dei redditi: un'integrazione del costo deducibile che vive soltanto nel quadro RF, non nel conto economico. Il bilancio civilistico continua a esporre l'ammortamento sul costo storico del bene; la maggiorazione si somma fuori bilancio, riducendo la base imponibile IRES o IRPEF senza toccare il risultato d'esercizio e senza effetto sull'IRAP — una costruzione che la Circolare AdE 4/E/2017, al paragrafo 6.4, aveva già chiarito per l'iperammortamento della L. 232/2016 e che il comma 427 riprende.

C'è poi un secondo tassello, altrettanto decisivo. Il comma 427 limita espressamente l'agevolazione "alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria". Il perimetro oggettivo è chiuso: ammortamenti e canoni di leasing, null'altro. È la stessa formulazione del comma 91 della L. 208/2015 sul super-ammortamento, riprodotta con formulazione equivalente.

Qui sta il punto che spiega la neutralità sul ROL. I commi 427-436 non contengono alcuna clausola di coordinamento con l'art. 96 TUIR, nessun richiamo esplicito, nessuna deroga dichiarata. Il legislatore del 2026 non ha scritto che la maggiorazione è "neutra" rispetto al test del 30%: si è limitato a circoscrivere l'agevolazione a due voci — ammortamenti e canoni di leasing — che l'architettura post-ATAD del ROL fiscale già esclude dal proprio calcolo a monte. La neutralità è il risultato di una coincidenza strutturale fra il perimetro della maggiorazione introdotta dalla L. 199/2025 e la geometria dell'art. 96, non una scelta di coordinamento esplicitata nel testo della legge.

Perché la neutralità è strutturale e non dichiarata

Per capire perché la maggiorazione non erode il plafond degli interessi occorre ricostruire come si calcola oggi il ROL fiscale. Dopo il recepimento della direttiva ATAD con il D.Lgs. 142/2018, in vigore dal periodo d'imposta 2019, l'art. 96 TUIR ha sostituito il vecchio ROL civilistico con una grandezza di natura tributaria: si parte dalla differenza tra il valore e i costi della produzione — macro-classi A e B dello schema dell'art. 2425 c.c. — assunti però a valori fiscali, e a quel saldo si aggiungono in sede di calcolo gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali (voci B10a e B10b), i canoni di leasing finanziario di beni strumentali — la cui quota interessi è autonomamente considerata interesse passivo soggetto al test del 30%. L'effetto è una neutralizzazione: ammortamenti e canoni di leasing, pur essendo costi di B che riducono il risultato operativo in bilancio, non concorrono al ROL fiscale che fa da base al test del 30%.

Il comma 427 incide "con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria". Il perimetro della maggiorazione, quindi, combacia con il perimetro delle voci che l'art. 96 TUIR esclude a monte dal proprio computo. Un esempio numerico chiarisce la dinamica. Si ipotizzi un'impresa con differenza A-B pari a 1.000, ammortamenti B10a per 200 e canoni di leasing in B8 per 100: il ROL fiscale è 1.000 + 200 + 100 = 1.300, e il 30% consente di dedurre interessi fino a 390. Se l'impresa acquista un bene 4.0 e beneficia della maggiorazione del 180% sul costo — poniamo 180 di ammortamento extracontabile aggiuntivo — la variazione in diminuzione in dichiarazione porta il reddito imponibile da 1.000 a 820, ma il ROL fiscale resta 1.300. Il plafond del 30% non si muove di un euro.

Il risultato non cambia se si considerano le vie indirette. Trattandosi di variazione extracontabile, la maggiorazione non passa dal conto economico: non alimenta alcuna posta di B diversa da quelle già neutralizzate, né riduce i ricavi di A. Non esiste un canale di trasmissione attraverso cui l'ammortamento "gonfiato" possa intaccare la grandezza-base del test. La stessa costruzione vale per l'impresa che opta per il leasing finanziario 4.0: i canoni — compresi quelli che incorporano la maggiorazione del comma 427 — restano fuori dal calcolo del ROL, esattamente come ne restano fuori gli ammortamenti del bene acquistato in proprietà. Mutuo e leasing risultano indifferenti rispetto all'art. 96.

Riporti, Nuova Sabatini e il silenzio della prassi

La neutralità sul plafond non cancella il nodo finanziario di fondo. Fra acquisto in proprietà e leasing 4.0 ai tassi attuali la scelta va misurata sul costo effettivo del debito e sulla capacità di assorbire gli interessi dentro il test del 30%, non sulla maggiorazione — che è indifferente a entrambe le opzioni. E la neutralità matematica non risolve il problema dell'impresa che nell'anno dell'investimento si trova con interessi passivi oltre il 30% del ROL. Qui entrano in gioco due asimmetrie che il legislatore del 2026 non ha toccato.

La prima è temporale. L'art. 96, comma 5, TUIR consente di riportare senza limiti di tempo le eccedenze di interessi passivi indeducibili: se l'anno del picco di indebitamento eccede il plafond, la quota non dedotta resta in un serbatoio a scadenza indefinita. Il ROL eccedente — ossia la capienza inutilizzata negli anni in cui il 30% supera gli interessi del periodo — è invece riportabile per un massimo di cinque esercizi. Per un investimento pluriennale debt-financed la simmetria fra i due serbatoi non è garantita: se la capienza matura nei primi anni del piano di ammortamento finanziario e gli interessi picco arrivano negli anni finali, il ROL eccedente rischia di scadere prima di essere usato; se viceversa gli interessi si concentrano all'inizio e la capienza cresce dopo, le eccedenze indeducibili aspettano indefinitamente, ma intanto l'impresa ha versato IRES su un reddito lordo dei relativi costi finanziari.

La seconda asimmetria riguarda l'onere nominale. L'iperammortamento agisce sul reddito imponibile; non riduce il montante di interessi che l'impresa paga alla banca, né il ROL di riferimento per il test. La principale leva strutturale e trasversale a livello nazionale che abbatte ex-ante il costo del debito è la Nuova Sabatini in conto interessi, cumulabile con la maggiorazione del comma 427 nei limiti fissati dal comma 431, a condizione che il sostegno complessivo non copra le medesime quote di costo e non superi il 100% del costo sostenuto. Un contributo che abbassa l'interesse effettivo riduce la pressione sul plafond del 30% e, di riflesso, il rischio che una parte degli oneri finanziari finisca nel riporto illimitato dell'art. 96, comma 5.

A questo si aggiunge un dettaglio finanziario non secondario: l'iperammortamento non genera imposte anticipate. Se in un esercizio il reddito è incapiente, la quota di maggiorazione di quell'anno non si capitalizza come credito d'imposta ma confluisce nel riporto perdite ex art. 84 TUIR. Il risparmio, inoltre, non rileva per l'acconto IRES 2026 — lo prevede espressamente il comma 434 — e si manifesta soltanto a saldo. Chi ha programmato l'investimento contando su un beneficio immediato di cassa scopre che il flusso favorevole arriva con il conguaglio dell'anno successivo; nel frattempo, gli interessi passivi si sono già pagati e il test del 30% si è già chiuso sul ROL fiscale calcolato secondo le regole ordinarie.

Sul versante normativo primario va ricordato che il DL 38/2026, intervenuto sul comma 427 per rimuovere il vincolo Made in UE/SEE, non incide sul perimetro oggettivo della maggiorazione (ammortamenti e canoni di leasing) né sull'art. 96 TUIR: la neutralità ricostruita resta integra anche dopo la novella.

Resta il piano della prassi. Al 25 aprile 2026 non risultano circolari dell'Agenzia delle Entrate dedicate all'iperammortamento della L. 199/2025, il decreto attuativo MIMIT-MEF è ancora in bozza — come confermato dalle dichiarazioni di Marco Calabrò, capo del Dipartimento per le Politiche per le Imprese del MIMIT, riportate in Innovation Post il 22 aprile 2026 — non risultano pubblicati documenti di Assonime, CNDCEC o OIC sul rapporto fra la maggiorazione e l'art. 96 TUIR nel quadro post-ATAD, e nell'edizione di Telefisco del 5 febbraio 2026 il Viceministro Leo non ha trattato il tema. Il modello REDDITI SC 2027, primo a contenere le istruzioni operative sulla nuova maggiorazione, non è stato approvato né pubblicato in bozza. La neutralità descritta nelle sezioni precedenti regge sul piano testuale — il perimetro del comma 427 e la geometria dell'art. 96 combaciano senza bisogno di chiarimenti — ma chi gestisce un investimento debt-financed di dimensioni rilevanti si muove, per ora, senza un presidio dottrinale specifico sul coordinamento fra i due istituti.

ROL fiscale prospettico, non aliquota: il vero parametro decisionale

Chi legge il comma 427 come un invito a finanziare integralmente a debito gli investimenti 4.0 confonde due piani distinti. La maggiorazione del 180% riduce il reddito imponibile, non il costo del denaro: il test del 30% del ROL continua a lavorare sugli stessi numeri di prima e gli interessi passivi che eccedono il plafond finiscono nel riporto illimitato dell'art. 96, comma 5, erodendo il vantaggio fiscale dell'investimento. Per le imprese con leva finanziaria importante il vero parametro da verificare, prima della firma del contratto 4.0, non è l'aliquota di maggiorazione ma la proiezione pluriennale del ROL fiscale — e l'eventuale innesto di uno strumento, come la Nuova Sabatini, che abbatte il costo del debito alla fonte invece di attendere il conguaglio d'imposta.

Leggi anche

approfondimento28 aprile 2026

Fusioni, scissioni e conferimenti: che fine fa l'iperammortamento

Aggiornamento22 aprile 2026

Iperammortamento 2026: cosa cambia nel decreto attuativo anticipato dal MIMIT

Guida fiscale17 aprile 2026

Cessione del bene iperammortizzato: tre effetti fiscali da calcolare

Vuoi calcolare il tuo risparmio fiscale?

Usa il nostro calcolatore gratuito per stimare il vantaggio dell'iperammortamento sui tuoi investimenti 4.0.

Vai al CalcolatoreRichiedi Consulenza