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Analisi normativa11 maggio 2026

Iperammortamento 2026: perché il risparmio IRAP non va contato nel payback

Il comma 427 della L. 199/2025 esclude l'IRAP dalla maggiorazione. Includerla nei business case gonfia il payback di 1-5 mesi e vale 70.200 € su 1 mln.

Sommario

  1. L'errore che gonfia il payback di 70.200 euro
  2. Perché la norma e la prassi escludono l'IRAP (da vent'anni)
  3. Quanto vale l'errore in euro e in mesi di payback
  4. Il contro-esempio del Patent Box e le altre correzioni da fare

Sui tavoli dei CFO in queste settimane circolano modelli di valutazione dell'iperammortamento 2026 costruiti con la stessa logica del credito d'imposta beni strumentali: aliquota delle imposte sui redditi più aliquota IRAP, sommate sul monte-deduzioni. È una semplificazione ereditata da prassi diverse, applicata a uno strumento che non la consente. La maggiorazione introdotta dall'art. 1, comma 427, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) opera «ai fini delle imposte sui redditi» e si ferma lì: l'IRAP non entra nel calcolo, non per silenzio del legislatore ma per scelta testuale coerente con vent'anni di prassi. Tradotto in euro, l'errore vale 70.200 € su un investimento canonico da 1 mln; tradotto in tempo, accorcia il payback apparente di uno-cinque mesi. Abbastanza per spostare una delibera dal sì al no.

L'errore che gonfia il payback di 70.200 euro

Il caso è quello che ogni ufficio amministrativo ha sul tavolo: investimento da 1.000.000 € in un bene strumentale 4.0, prima fascia di maggiorazione (180%) ai sensi dell'art. 1, comma 427, della L. 199/2025, coefficiente di ammortamento del 10%. Il monte-deduzioni extracontabili che il comma 427 mette a disposizione è 1.800.000 €, da spalmare su undici esercizi seguendo il piano di ammortamento fiscale.

Il calcolo corretto del beneficio si ferma qui: 1.800.000 × 24% = 432.000 € di risparmio IRES nominale lungo l'intero ciclo. È l'unico effetto fiscale che la norma riconosce, perché il comma 427 apre con la formula «Ai fini delle imposte sui redditi» e circoscrive la maggiorazione alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. L'IRAP non compare nel perimetro, e non può comparirvi: si determina con il metodo da bilancio, non con la dichiarazione.

Molti business case fanno però un passo in più. Aggiungono il risparmio IRAP al 3,9% sullo stesso monte-deduzioni di 1.800.000 €, ottenendo 70.200 € di beneficio aggiuntivo. Il totale apparente sale a 502.200 €, e con esso si gonfia ogni indicatore costruito sopra: VAN, TIR, soprattutto payback. È un fittizio che il testo della norma non ammette, ma che resiste nei modelli perché la prassi storica di altri incentivi (credito d'imposta, alcuni regimi di deduzione) ha abituato a un automatismo «imposte sui redditi più IRAP» che qui non esiste.

L'errore in valore assoluto è sempre lo stesso: 70.200 €, calcolati come 1.800.000 × 3,9%. Non dipende dalla forma giuridica del soggetto né dall'aliquota delle sue imposte sui redditi: vale identico per una S.p.A. che paga IRES al 24%, per una S.r.l. nella stessa posizione, e per una ditta individuale o una società di persone tassate per trasparenza in capo ai soci con IRPEF marginale al 43%. Cambia solo il denominatore con cui si misura il peso relativo dell'errore: il fittizio pesa 16,25% sopra il beneficio IRES corretto, e 9,07% sopra il beneficio IRPEF al 43%. Stessa quantità di euro inventati, due percentuali di sovrastima diverse a seconda di cosa si mette al denominatore.

Tradotto in tempo di rientro, la distorsione si misura in mesi. Sull'esempio canonico da 1 milione — coefficiente 10%, payback base intorno ai quarantotto mesi — l'inclusione del 3,9% accorcia il rientro apparente di 1-2 mesi. Su investimenti con coefficienti di ammortamento più bassi o su imprese con EBITDA più contenuto, dove il flusso di cassa fiscale pesa proporzionalmente di più sul totale, la forbice si allarga a 2-5 mesi. Sono numeri sufficienti a spostare una delibera di investimento dal «passa» al «non passa» su soglie di payback interne, o a giustificare a posteriori una decisione che, senza il fittizio, non reggerebbe il vaglio del CFO.

Includere il 3,9% IRAP nel payback dell'iperammortamento 2026 non è una scelta prudenziale né un'approssimazione di buon senso: è un errore strutturale. Il comma 427 esclude l'IRAP per costruzione, e nessuna interpretazione successiva può reintrodurla nel calcolo. Ogni euro di IRAP che entra nel modello è un euro che non arriverà mai in cassa.

Perché la norma e la prassi escludono l'IRAP (da vent'anni)

Il punto di partenza è l'incipit del comma 427: «Ai fini delle imposte sui redditi». Sei parole che fissano il perimetro impositivo della maggiorazione a IRES e IRPEF, e che lasciano l'IRAP fuori per costruzione testuale. Non è un silenzio del legislatore: è una clausola di apertura che circoscrive l'ambito operativo del 180%/100%/50% alla sola determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria rilevanti per le imposte sui redditi. Tutto ciò che sta oltre quel perimetro — IRAP in primis — non è agevolato.

La ragione tecnica è coerente con la natura dello strumento. La maggiorazione opera come variazione in diminuzione extracontabile in dichiarazione: non transita a conto economico, non riduce gli ammortamenti civilistici, non incide sul risultato d'esercizio. La Risposta AdE 66/2022 la qualifica espressamente come deduzione «autonoma rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti contabili». Da qui la divaricazione: l'IRAP si determina con il metodo da bilancio, ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 446/1997, partendo dalle voci di conto economico effettivamente iscritte. Un beneficio che non passa dal bilancio non può, per definizione, modificare una base imponibile costruita sul bilancio.

La prassi dell'Agenzia delle Entrate ripete la stessa regola da quasi vent'anni. La Circolare 44/E del 27 ottobre 2009, sulla Tremonti-ter, è esplicita: «L'agevolazione […] spetta esclusivamente ai fini dell'IRPEF e dell'IRES e non opera ai fini dell'IRAP». La Circolare 23/E del 26 maggio 2016, dedicata al super-ammortamento 140%, aggiunge un tassello decisivo: la non rilevanza IRAP vale anche per i soggetti che determinano la base IRAP secondo i criteri delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997. È la chiusura del cerchio: nemmeno chi parte dai criteri reddituali per costruire la base IRAP può recuperare la maggiorazione, perché la deduzione extracontabile rimane fuori dal perimetro di calcolo di entrambi i metodi.

La Circolare AdE-MiSE 4/E del 30 marzo 2017, vademecum dell'iperammortamento Industria 4.0 sotto l'art. 1, comma 9, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, conferma punto per punto la stessa lettura. E qui il dettaglio è dirimente: la formulazione testuale della L. 232/2016 è identica a quella del comma 427 della L. 199/2025. Stesso incipit, stesso perimetro, stessa conclusione. Una continuità interpretativa che attraversa tre incentivi diversi (Tremonti-ter 2009, super-ammortamento 2016, iperammortamento 2017-2019) e tre formulazioni normative distinte, tutte ricondotte allo stesso principio.

Il decreto attuativo MIMIT-MEF dell'iperammortamento 2026 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) chiude la verifica sul versante della normativa secondaria. All'art. 2, comma 1, il testo riprende il perimetro della legge primaria, qualificando la misura come maggiorazione del costo di acquisizione «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria», e in nessun passaggio cita il D.Lgs. 446/1997 o l'imposta regionale. Nessuna clausola di estensione, nessuna deroga di settore, nessuna specificazione di categoria che riapra il dibattito: il decreto attuativo riproduce il perimetro della legge primaria e conferma in sede attuativa l'assenza di qualsiasi eccezione.

Quanto vale l'errore in euro e in mesi di payback

La formula è semplice e va memorizzata in questa forma: risparmio IRAP fittizio = monte-deduzioni × aliquota IRAP regionale. Con l'aliquota ordinaria del 3,9% — quella che vale nella maggior parte delle Regioni in assenza di maggiorazioni locali — ogni 100.000 € di monte-deduzioni inventano 3.900 € di beneficio inesistente. L'aliquota delle imposte sui redditi del soggetto non entra nel calcolo: l'errore vive sull'IRAP, non sull'IRES o sull'IRPEF.

I tre tagli di investimento più frequenti permettono di tarare l'ordine di grandezza. Su 1.000.000 € in prima fascia (180%), il monte-deduzioni è 1.800.000 € e l'errore vale 70.200 €. Su 2.500.000 € — soglia massima della prima fascia — il monte-deduzioni sale a 4.500.000 € e l'errore raggiunge 175.500 €. Su 10.000.000 € la maggiorazione si stratifica: 180% sui primi 2,5 mln (monte 4.500.000 €) e 100% sullo scaglione 2,5-10 mln (monte 7.500.000 €), per un totale di 12.000.000 € di deduzioni extracontabili e un errore IRAP di 468.000 €. Numeri sufficienti, da soli, a far cambiare colore a un comitato investimenti.

Il peso relativo dell'errore dipende invece da chi è il soggetto passivo, perché il denominatore cambia con l'aliquota delle imposte sui redditi. Sullo stesso monte-deduzioni di 1.800.000 €:

Soggetto Imposta Beneficio corretto Errore IRAP Sovrastima
S.p.A. / S.r.l. IRES 24% 432.000 € 70.200 € 16,25%
S.n.c. / S.a.s. / ditta individuale (scaglione medio) IRPEF 33% 594.000 € 70.200 € 11,82%
Ditta individuale / società di persone (scaglione alto) IRPEF 43% 774.000 € 70.200 € 9,07%

L'errore in valore assoluto è costante; la sovrastima percentuale si dimezza passando da una S.p.A. a un imprenditore individuale nello scaglione massimo. È il motivo per cui lo stesso difetto metodologico produce effetti molto diversi su business case di soggetti con forma giuridica diversa: chi tassa a IRES vede il proprio rientro economico apparentemente migliore del 16% in più di quanto la norma riconosca.

La conversione in mesi di payback è il passaggio che interessa di più chi delibera. Sull'esempio canonico — 1 mln €, coefficiente di ammortamento del 10%, fruizione spalmata su undici esercizi ai sensi dell'art. 102, comma 2, TUIR con prima quota dimezzata, secondo i coefficienti del DM 31 dicembre 1988 richiamati dalla Circolare AdE-MiSE 4/E/2017 al paragrafo 6.4 — i 70.200 € fittizi accorciano il payback di 1-2 mesi a regime: pochi, ma sufficienti a far passare un progetto sotto la soglia interna di rientro che molti gruppi industriali fissano sui 48 mesi. Su beni con coefficienti più bassi (5-6,5%, tipici di impianti pesanti e infrastrutture lunghe) la fruizione si allunga su quindici-vent'anni e il peso annuo del fittizio si fa più visibile rispetto al flusso di cassa netto: la forbice si allarga a 2-5 mesi.

Un dettaglio che spesso si perde nei modelli: l'iperammortamento 2026 segue i coefficienti del DM 31/12/1988, non lo schema in tre quote annuali fisse al quale l'abitudine del credito d'imposta beni strumentali ex Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha assuefatto molti uffici. La distribuzione temporale del beneficio è quindi più lunga e più disomogenea — concentrata nei primi anni con la prima quota dimezzata, poi a quote costanti — e questo rende il fittizio IRAP più insidioso: distribuito sullo stesso piano di ammortamento, si confonde con il flusso reale e diventa difficile da isolare ex post.

Settantamila euro su un milione investito sono un margine ampio. Sono la differenza tra un payback di 47 mesi e uno di 49, tra una delibera che passa e una che torna in istruttoria, tra un TIR che batte il costo del capitale di mezzo punto e uno che lo pareggia appena. Nessun comitato investimenti dovrebbe accettare un margine di quella entità senza chiedersi da dove viene.

Il contro-esempio del Patent Box e le altre correzioni da fare

L'esclusione dell'IRAP non è una zona grigia da colmare in via interpretativa, ed è sufficiente osservare l'unico precedente recente in cui il legislatore ha fatto il contrario. Il Patent Box riformato dall'art. 6 del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 prevede una super-deduzione del 110% sui costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali agevolabili, e lo fa con una formulazione che estende esplicitamente la maggiorazione sia alle imposte sui redditi sia all'IRAP. Quando il legislatore vuole far rilevare un'agevolazione extracontabile anche ai fini IRAP, lo dice testualmente — perché sa che, in assenza di una clausola espressa, la regola di default ricavabile dagli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 446/1997 e da vent'anni di prassi è l'esclusione. Il comma 427 quella clausola non la contiene: l'iperammortamento 2026 sta dall'altra parte della linea, e non per dimenticanza.

Tolto il fittizio del 3,9%, restano due correzioni metodologiche di ordine simile da incorporare nel modello prima che il business case arrivi al CdA. La prima è temporale: l'art. 1, comma 434, della L. 199/2025 esclude l'iperammortamento dal calcolo dell'acconto 2026, anche con metodo previsionale. Il beneficio della prima annualità si materializza in cassa solo al saldo del 30 giugno 2027, non sui versamenti di novembre 2026 — e su un orizzonte di payback di quarantotto mesi questo slittamento di sei-otto mesi del primo flusso conta. La seconda riguarda i progetti grandi rispetto al margine operativo del soggetto: quando la maggiorazione spinge l'esercizio in perdita fiscale, l'art. 84 TUIR consente il riporto ma con il cap dell'80% del reddito imponibile dei periodi successivi. Su investimenti la cui maggiorazione supera il MOL pluriennale atteso, il 20% residuo del reddito futuro va sottratto al beneficio recuperabile in cassa, perché resta indefinitamente in standby fino al recupero della perdita.

Per la distribuzione temporale corretta della maggiorazione lungo l'intero piano di ammortamento — coefficienti del DM 31 dicembre 1988 con prima quota dimezzata — e per la simulazione integrata con il leasing finanziario, dove il monte-deduzioni segue i canoni e non la quota di competenza civilistica, il calcolatore del sito e le guide dedicate consentono di lavorare su scenari numerici già impostati con le aliquote e le tempistiche corrette.

Il punto operativo si riassume in una riga da appendere sopra ogni modello di valutazione: nell'iperammortamento 2026 l'aliquota del risparmio fiscale è IRES 24% se il soggetto è una società di capitali, oppure l'IRPEF marginale dell'imprenditore individuale o del socio di società di persone. Mai sommare il 3,9% IRAP. Mai usare aliquote combinate del tipo 27,9% o 46,9%, anche quando il modello finanziario aziendale le applica per default a tutte le altre voci di risparmio fiscale.

Dove un'aliquota combinata produce un payback troppo bello, quasi sempre il fittizio IRAP è già lì dentro a lavorare. Vale la pena rimetterlo fuori prima che lo faccia il revisore, o peggio l'Agenzia in sede di controllo cinque anni dopo l'investimento: in entrambi i casi, il costo della correzione sarà più alto di quello del calcolo fatto giusto la prima volta.

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