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Analisi12 febbraio 2026

Gruppo IV dell'Allegato IV: server GPU, 5G e cybersecurity OT agevolabili

Il nuovo Gruppo IV dell'Allegato IV (L. 199/2025) rende agevolabili server GPU, reti 5G private e hardware cybersecurity OT come beni autonomi.

Sommario

  1. Cosa contiene il Gruppo IV
  2. IV.1 — Infrastrutture di calcolo per IA e simulazione
  3. IV.2 — Infrastrutture di connettività industriale
  4. IV.3 — Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT
  5. Requisiti specifici: diversi dal Gruppo I
  6. Il confine critico: cosa resta fuori
  7. Cosa cambia nella perizia tecnica
  8. Vincolo di origine: solo beni Made in UE/SEE
  9. Non cumulabilità con Transizione 4.0
  10. Il nodo dell'infrastruttura come abilitatore
  11. Come muoversi adesso

Un cluster HPC per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Una rete 5G privata che connette centinaia di sensori in fabbrica. Un firewall industriale conforme IEC 62443 che protegge la linea di produzione. Fino al 2025, nessuno di questi beni poteva accedere autonomamente alle agevolazioni 4.0. Dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio (L. 199/2025) cambia le regole: l'infrastruttura digitale diventa un investimento agevolabile a sé stante.

La chiave è il Gruppo IV dell'Allegato IV, una sezione interamente inedita dedicata ai beni strumentali per elaborazione, memorizzazione e trasmissione dati. Per le imprese che investono in AI industriale, connettività avanzata o sicurezza OT, le implicazioni sono concrete e immediate.

Cosa contiene il Gruppo IV

Il nuovo Allegato IV della L. 199/2025 articola il Gruppo IV in tre sotto-categorie, ciascuna con un perimetro ben definito.

IV.1 — Infrastrutture di calcolo per IA e simulazione

Questa sotto-categoria copre l'hardware di elaborazione ad alte prestazioni:

  • HPC per addestramento, ottimizzazione ed esecuzione di modelli IA e simulazione di processi produttivi
  • Dispositivi e sistemi di edge computing industriale
  • Macchine per addestramento di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi IA
  • Storage enterprise ad alte prestazioni per big data industriali e data lake

Il dato rilevante: il legislatore non parla genericamente di "server", ma qualifica i beni in funzione del loro impiego — addestramento IA, simulazione, edge computing. Un server rack generico non rientra automaticamente; deve essere destinato a uno di questi scopi industriali.

IV.2 — Infrastrutture di connettività industriale

La seconda sotto-categoria abbraccia le reti di comunicazione di fabbrica:

  • Reti 5G private (NPN) per comunicazioni industriali
  • Infrastrutture Wi-Fi enterprise e industriale (Wi-Fi 6/6E/7)
  • Sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP, TSN)
  • Infrastrutture di rete industriale per convergenza IT-OT (OPC UA, MQTT, Modbus, fibra ottica)
  • Piattaforme MEC conformi a standard ETSI

È significativa la presenza esplicita dello standard TSN (Time-Sensitive Networking): un segnale che il legislatore riconosce la necessità di comunicazioni deterministiche per applicazioni industriali critiche.

IV.3 — Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT

La terza sotto-categoria rappresenta una svolta concettuale:

  • Appliance e sistemi hardware per cybersecurity industriale: firewall industriali, IDS/IPS per reti OT conformi IEC 62443
  • Sistemi hardware per protezione endpoint industriali
  • Infrastrutture per backup, disaster recovery e continuità operativa dei sistemi di fabbrica

Nel framework precedente (L. 232/2016), la cybersecurity figurava esclusivamente tra i beni immateriali dell'Allegato B — solo software. L'hardware di sicurezza OT non aveva una collocazione autonoma. Ora l'Allegato IV lo include espressamente tra i beni materiali agevolabili con la maggiorazione piena.

Requisiti specifici: diversi dal Gruppo I

Attenzione a un aspetto che potrebbe generare confusione: i beni del Gruppo IV non devono soddisfare i classici requisiti "5+2" (controllo CNC/PLC, interfaccia HMI, sicurezza sul lavoro, ecc.) previsti per le macchine del Gruppo I, come chiariti dalla Circolare 4/E del 30 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate.

I beni del Gruppo IV hanno requisiti propri, definiti direttamente nell'Allegato IV:

  1. Interconnessione ai sistemi informativi aziendali
  2. Destinazione funzionale a uno dei seguenti scopi:
    • esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all'Allegato V
    • supporto operativo di beni dei Gruppi I, II o III
    • interconnessione tra beni dell'Allegato IV e dell'Allegato V

In pratica, un server GPU è agevolabile se interconnesso ai sistemi aziendali e se serve a eseguire software 4.0 (ad esempio un software IA per manutenzione predittiva dell'Allegato V, lettera dd, punto 4), oppure se supporta operativamente un impianto robotizzato del Gruppo I. La destinazione funzionale deve essere documentabile.

Il confine critico: cosa resta fuori

L'Allegato IV introduce una lista di esclusioni tassative per il Gruppo IV:

Bene escluso Motivo
Personal computer, notebook, tablet Produttività individuale
Stampanti, scanner, periferiche per ufficio Office automation
Apparati di rete domestici o SOHO Uso non industriale
Sistemi di archiviazione per uso personale Non integrati con processi operativi
Beni per attività amministrative/contabili Non connessi ai processi operativi

Il testo dell'Allegato IV è esplicito:

Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.

La ratio è chiara: il Gruppo IV agevola l'infrastruttura digitale industriale, non l'informatica d'ufficio. Un NAS per archiviare le fatture non è un data lake per big data industriali. Uno switch domestico non è un'infrastruttura TSN. La distinzione passa dalla destinazione d'uso e dalle caratteristiche tecniche del bene.

Per le imprese, questo significa che la scelta del bene e la sua configurazione devono essere coerenti con il perimetro industriale fin dall'ordine di acquisto.

Cosa cambia nella perizia tecnica

L'introduzione del Gruppo IV amplia il perimetro della perizia tecnica con nuove verifiche specifiche. Il perito dovrà attestare:

  • l'inclusione del bene nell'elenco del Gruppo IV (non basta che sia un "server" — deve corrispondere a una delle sotto-categorie)
  • l'interconnessione ai sistemi informativi aziendali
  • la destinazione funzionale documentata: quale software dell'Allegato V esegue, oppure quali beni dei Gruppi I-III supporta
  • la distinzione dal perimetro escluso: evidenza che il bene non rientra tra quelli di office automation

Secondo la bozza del decreto attuativo, per investimenti con costo unitario non superiore a 300.000 euro sarebbe sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante in luogo della perizia asseverata. Per investimenti superiori, la bozza prevede che la perizia debba essere rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, oppure da un ente di certificazione accreditato.

La maggiorazione del costo si applica — per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 — con le aliquote previste dal comma 427 della L. 199/2025:

Scaglione di investimento Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro 180%
Da 2,5 a 10 milioni di euro 100%
Da 10 a 20 milioni di euro 50%

Vincolo di origine: solo beni Made in UE/SEE

Il comma 427 pone un requisito di eleggibilità spesso sottovalutato: la maggiorazione spetta esclusivamente per beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Per il Gruppo IV questo vincolo è particolarmente rilevante: server GPU, apparati 5G e appliance di cybersecurity sono frequentemente fabbricati fuori dall'UE. Secondo la bozza del decreto attuativo, l'attestazione di origine per i beni materiali dell'Allegato IV dovrebbe avvenire tramite certificato della Camera di Commercio o dichiarazione del produttore, in base ai criteri dell'art. 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Aggiornamento: il 5 febbraio 2026 il Viceministro Leo ha dichiarato a Telefisco che il Governo intende eliminare il vincolo di produzione UE/SEE dall'iperammortamento. Fino alla pubblicazione della modifica legislativa in Gazzetta Ufficiale, il requisito resta formalmente vigente. Per i dettagli, si veda l'articolo dedicato.

Non cumulabilità con Transizione 4.0

Il comma 431 precisa che la maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta Transizione 4.0 (art. 1, comma 446, L. 207/2024, che proroga il comma 1057-bis della L. 178/2020). I due incentivi non sono cumulabili sullo stesso bene: chi ha già avviato o intende avviare una pratica di credito 4.0 su un bene infrastrutturale deve scegliere tra i due regimi.

Per un cluster HPC da 800.000 euro, ad esempio, la maggiorazione del 180% genera un costo fiscalmente rilevante di 2.240.000 euro — con un beneficio in termini di maggiori ammortamenti deducibili pari a 1.440.000 euro, spalmato sulla vita utile del bene. Utilizzando un'aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale complessivo è di circa 345.600 euro.

Il nodo dell'infrastruttura come abilitatore

Il Gruppo IV non va letto in isolamento. L'Allegato V della L. 199/2025 include tra i beni immateriali i software di intelligenza artificiale avanzata (lettera dd), le piattaforme MLOps, i software per manutenzione predittiva e i sistemi di cybersecurity (lettera u). Senza l'hardware del Gruppo IV, questi software restano senza substrato.

In altre parole, il legislatore ha costruito un ecosistema coerente: i beni materiali del Gruppo IV abilitano i beni immateriali dell'Allegato V, che a loro volta potenziano i beni produttivi dei Gruppi I-III. La guida operativa all'iperammortamento approfondisce le interazioni tra le diverse categorie di beni.

Per un confronto completo tra i nuovi Allegati IV e V e i vecchi elenchi della L. 232/2016, si veda l'analisi dedicata alle differenze tra vecchi e nuovi allegati.

Come muoversi adesso

Per le imprese che stanno pianificando investimenti in infrastruttura digitale industriale — server GPU, reti 5G private, sistemi di cybersecurity OT — il Gruppo IV rappresenta un'opportunità concreta. Quattro passaggi operativi:

  1. Verificare l'eleggibilità del bene: corrisponde a una delle sotto-categorie del Gruppo IV? Ha caratteristiche industriali, non SOHO?
  2. Verificare l'origine del bene: è prodotto in UE o SEE? In caso contrario, il bene non è agevolabile indipendentemente dalle sue caratteristiche tecniche
  3. Documentare la destinazione funzionale fin dalla fase di progetto: quale software dell'Allegato V eseguirà, quali beni dei Gruppi I-III supporterà?
  4. Prepararsi alla perizia tecnica con la documentazione necessaria: specifiche tecniche, schema di interconnessione, evidenza della destinazione produttiva

Per stimare il beneficio fiscale del proprio investimento, è disponibile il simulatore dell'iperammortamento 2026. Per una consulenza sulla perizia tecnica, è possibile richiedere un preventivo.

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