La comunicazione di completamento è l'ultima delle tre comunicazioni operative dell'iperammortamento 2026: chiude la pratica per i beni ultimati e ne apre la fruizione. Questa pagina segue la compilazione sulla piattaforma GSE NPTR5 passo per passo; obblighi, termini e documenti dell'intera procedura sono nella Guida Operativa.
Quando si invia
Il decreto attuativo (art. 3, comma 3) prevede l'invio al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni degli Allegati IV e V al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028. Il termine è prorogato di 20 giorni se il GSE chiede integrazioni. Per gli impianti FER le istruzioni operative del GSE parlano di entrata in esercizio.
- La sezione è disponibile dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2026 (decreto direttoriale MIMIT 14 ottobre 2026).
- Si avvia da «Comunicazioni» → «Visualizza Comunicazioni», con il pulsante «Comunicazione di Completamento» nel box della pratica: compare quando la comunicazione di conferma ha avuto esito positivo e la pratica è nello stato «Idonea Ammessa – Attesa di Completamento».
Perizia e certificazione devono esistere prima dell'invio
La comunicazione è corredata da attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata (art. 6) e della certificazione contabile (art. 7): al momento dell'invio l'impresa deve quindi averle già ricevute. Sulla piattaforma non si carica alcun file: si indicano i dati di chi le ha rilasciate (vedi Perizia e certificazione contabile).
La data di invio decide da quando parte la maggiorazione
La maggiorazione rileva dal periodo d'imposta nel quale si trasmette la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo; la fruizione è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche del GSE su ciascuna comunicazione (art. 4, comma 1, del decreto attuativo). Per un'impresa con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, un invio nel 2027 fa partire la maggiorazione dal periodo d'imposta 2027.
Una o più comunicazioni per pratica
Per la stessa pratica si possono trasmettere una o più comunicazioni di completamento, riferite a singoli beni o a gruppi di beni oggetto della conferma: non serve attendere che tutti i beni siano ultimati.
- Ogni volta che si avvia un completamento la piattaforma crea una richiesta collegata alla comunicazione principale, con un codice proprio (per esempio NPTR5-123456-CC0001).
- La comunicazione principale passa nello stato «Completamento in corso» e vi resta finché non sono state trasmesse le comunicazioni di completamento di tutti i beni confermati.
- In ogni comunicazione ciascun bene si segna «Completato» oppure «Da completare»: i beni da completare restano per una comunicazione successiva e il loro costo non entra nei totali di quella in corso.
- Non si possono aggiungere né eliminare beni rispetto a quelli confermati.
«Elimina Completamento» e «Rinuncia Comunicazione» non sono la stessa cosa
«Elimina Completamento» cancella soltanto la bozza della singola comunicazione di completamento. «Rinuncia Comunicazione», nel box della pratica, è invece una rinuncia definitiva e irrevocabile alla comunicazione.
Gli step sulla piattaforma
La compilazione riprende i dati della conferma e li completa. Gli step, nell'ordine della guida GSE:
| Step | Cosa si fa |
|---|---|
| Dati struttura produttiva | Dati della conferma, modificabili. Se mancano «Sezione» o «Sub prevalente» si scrive «NP». |
| Anagrafica Operatore | Dati della conferma, modificabili. Si indica il firmatario: rappresentante legale, titolare o responsabile, oppure un delegato. |
| Conferisci Delega | Compare se, rispetto alla comunicazione precedente, si indica come firmatario un delegato: la delega la conferisce il rappresentante legale con SPID (vedi chi firma). |
| Dichiarazioni | Si accettano le dichiarazioni. Il «Sì» sugli impianti FER dato in conferma può diventare «No» se questo completamento non riguarda impianti FER: gli impianti passano a «Da completare». |
| Spese Allegati IV e V | Per ogni bene: «Completato» o «Da completare» e, per i completati, i dati effettivi. |
| Spese Impianti FER | Stesso schema per gli impianti FER confermati. |
| Dati finali e riepilogo | Totali per anno (2026, 2027, 2028) dei soli beni completati; autoconsumo a distanza; dati di chi ha rilasciato perizia o attestato e del revisore. |
| Fatture – Leasing Conferma | Sola consultazione dei documenti inseriti in conferma. |
| Fatture – Leasing Completamento | Nuove fatture o contratti di leasing, ripartiti per voce. |
| Generazione documenti da firmare | Anteprima della DSAN, da non caricare. |
| Allegati | Nessun documento da caricare. |
| Riepilogo | «Invia Comunicazione»: firma con SPID e invio. |
I dati di ciascun bene
Per ogni bene segnato «Completato» i campi sono precompilati con i dati della conferma e si aggiornano con i valori effettivi:
- Data di completamento: data effettiva, tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Per i beni degli Allegati IV e V è la data di effettuazione secondo l'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR; per gli impianti FER è la data di fine lavori (art. 1, comma 1, lettera l), del decreto attuativo).
- Data di interconnessione ai sistemi aziendali: data effettiva, nello stesso intervallo e uguale o successiva alla data di completamento.
- Costo di acquisizione agevolabile: il minore tra il costo di acquisizione effettivo e quello indicato nella conferma. Può quindi solo diminuire. Nel modello di comunicazione l'impresa dichiara che la base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per gli stessi costi.
- Coefficiente di ammortamento in percentuale, secondo i coefficienti del D.M. 31 dicembre 1988.
- Componente di un bene complesso (Sì/No) e, se sì, la descrizione del bene e del componente.
- I dati del contratto di leasing e dell'acconto del 20% sono ereditati dalla conferma e restano in sola visualizzazione.
Fatture e contratti di leasing
Nello step «Fatture – Leasing Conferma» si consultano, senza poterli modificare, le fatture e i contratti di leasing inseriti in conferma. Nello step «Fatture – Leasing Completamento» si aggiungono i nuovi documenti:
- per i beni acquistati senza leasing, le fatture: numero, data, denominazione e partita IVA del titolare, importo complessivo;
- per i beni in leasing, eventuali ulteriori contratti: numero, data di stipula, società di leasing e partita IVA, importo complessivo, canone anticipato.
Gli importi si indicano senza IVA, salvo che l'IVA costituisca un costo.
Copertura di almeno il 100% per ogni bene completato
Per ciascun bene completato, la somma delle fatture e/o dei contratti di leasing associati deve coprire almeno il 100% del costo di acquisizione agevolabile dichiarato. Per i beni acquistati senza leasing la copertura somma le fatture di acconto registrate in conferma e le nuove fatture inserite nel completamento.
Ogni importo di una fattura o di un contratto va attribuito a una voce. Nel completamento le voci disponibili sono tre:
- il codice del bene completato (INT-…);
- «Spese non ammissibili»;
- «Spese ammissibili eccedenti l'importo agevolabile», che esiste solo in questa fase.
Come usiamo le tre voci (nostra lettura operativa)
La guida GSE elenca le voci senza definirle. Nelle pratiche le usiamo così: sul codice del bene va la parte che copre il costo agevolabile; tra le spese non ammissibili vanno i costi estranei al bene agevolato; tra le eccedenti va la parte di spesa ammissibile che supera il costo agevolabile dichiarato, per esempio un costo effettivo superiore a quello confermato.
Perizia e certificazione contabile
Sulla piattaforma non si carica alcun file. Nello step «Dati finali e riepilogo» si indicano:
- chi ha rilasciato la perizia asseverata o l'attestato di conformità (professionista incaricato oppure ente di certificazione), con nome, cognome e codice fiscale del professionista o del rappresentante dell'ente;
- il revisore legale o il rappresentante della società di revisione, con nome, cognome e codice fiscale, confermando con una dichiarazione che possiede i requisiti richiesti. Il testo della dichiarazione cambia a seconda che la società sia obbligata alla revisione legale dei conti, dato indicato nello step «Anagrafica Operatore».
La perizia (art. 6) attesta i requisiti tecnici dei beni e l'interconnessione; la certificazione contabile (art. 7) attesta l'effettivo sostenimento delle spese. Sono due documenti distinti, rilasciati da soggetti diversi: chi può firmarli è spiegato nella Guida Operativa. L'impresa li conserva, insieme a fatture e documenti di trasporto, per i controlli (art. 9, comma 2).
Impianti FER e autoconsumo a distanza
- Per gli impianti FER confermati valgono le stesse regole: «Completato» o «Da completare», date effettive di completamento e di entrata in funzione (uguale o successiva al completamento), costo agevolabile non superiore a quello confermato.
- Per il fotovoltaico si indica se i moduli sono iscritti al registro ENEA alla lettera b) o c) e si valorizza solo il campo di costo corrispondente.
- La producibilità complessiva non deve superare il 105% del consumo elettrico annuo, sommato al minimo tra consumo elettrico e fabbisogno elettrico equivalente ai consumi termici dell'anno precedente (vedi investimenti FER per autoconsumo).
- Nello step «Dati finali e riepilogo» si dichiara se è stato realizzato un impianto per autoconsumo a distanza; in caso affermativo si inseriscono il POD dell'impianto, il codice CENSIMP (formato IM_0123456) e la zona di mercato.
Invio, ricevute ed esito
- La DSAN generata è un'anteprima e non si carica: la firma avviene con SPID al momento dell'invio, da parte del firmatario indicato. Per correggere dati dopo aver generato la DSAN si usa «Modifica Completamento».
- Entro 24 ore la piattaforma genera la ricevuta di avvenuto invio, scaricabile da «Allegati e Ricevute Completamento» insieme alla DSAN firmata. Una notifica arriva all'e-mail del «Referente da contattare» indicato nell'anagrafica.
Gli esiti, secondo la guida GSE:
- entro 10 giorni dalla ricevuta: «Idonea – Ammessa» con ricevuta di esito positivo, oppure «In interlocutorio» con una notifica che indica le integrazioni da produrre entro 10 giorni;
- le integrazioni si caricano da «Gestisci interlocutorio», leggendo la nota del GSE in alto nella pagina; senza tutti gli allegati obbligatori non si può reinviare. Se non si integra, la comunicazione torna «Inviata» e la valutazione riprende;
- entro altri 10 giorni dall'invio delle integrazioni: «Idonea – Ammessa» oppure «Idonea – Non Ammessa», con ricevuta di esito negativo.
Il decreto e la guida GSE non qualificano questi termini come lavorativi.
Dopo il completamento
Dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine della fruizione restano le comunicazioni periodiche: entro il 20 gennaio e il 30 giugno di ogni anno (art. 3, comma 6). Nell'edizione del 15 ottobre 2026 della guida GSE le relative sezioni della piattaforma non sono ancora disponibili: saranno rese disponibili con un successivo rilascio. Il quadro è nella Guida Operativa.
Per approfondire:
Fonti
- •Decreto attuativo 7 maggio 2026 — art. 3, commi 3-6; art. 4, comma 1; artt. 6, 7 e 9
- •Decreto direttoriale MIMIT 14 ottobre 2026 — apertura delle comunicazioni di completamento
- •GSE, Guida all'utilizzo della piattaforma NPTR5 — edizione 15 ottobre 2026, capitolo «Comunicazione di completamento»
- •GSE, documenti del Nuovo Piano Transizione 5.0 — istruzioni operative e modello di comunicazione di completamento (15 ottobre 2026)
Ultimo aggiornamento: 3 novembre 2026, sulla guida GSE NPTR5 del 15 ottobre 2026.