Nuovo Piano Transizione 5.0 — Guida all'utilizzo della piattaforma NPTR5

15 ottobre 2026 · Documento informativo · GSE

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Sintesi

Il documento GSE del 15 ottobre 2026 è una guida operativa per utilizzare la piattaforma NPTR5 e non introduce autonomamente una nuova agevolazione. Illustra alle imprese come presentare le comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento relative alla maggiorazione del costo degli investimenti in beni strumentali nuovi e in impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile. Descrive inoltre deleghe, DSAN, documentazione di spesa, controlli, richieste di integrazione ed esiti delle comunicazioni. I destinatari sono imprese ed enti ammessi, comprese le imprese estere dotate di stabile organizzazione in Italia, con esclusione delle persone fisiche e delle pubbliche amministrazioni.

Contesto normativo e finalità

La guida attua sul piano procedurale l’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e il decreto attuativo MIMIT–MEF del 7 maggio 2026. Il documento non espone specifiche motivazioni politico-economiche, ma identifica come finalità operativa l’accesso alla maggiorazione del costo rilevante per ammortamenti e canoni di locazione finanziaria.

Il GSE circoscrive così l’oggetto della guida:

alle imprese che intendano richiedere la maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V

Il quadro europeo è richiamato graficamente attraverso il riferimento a NextGenerationEU. La guida non illustra, tuttavia, specifiche disposizioni europee né stabilisce un collegamento normativo puntuale con regolamenti o decisioni dell’Unione.

Disposizioni principali

Soggetti ammessi

Possono utilizzare la procedura società, enti, ditte individuali e imprese estere con stabile organizzazione in Italia. Il GSE individua i richiedenti abilitati nei seguenti termini:

Società o altri Enti, Ditta Individuale, Impresa o Ente Privato Costituito all'Estero (con Stabile Organizzazione in Italia) ad eccezione di Persona Fisica e Pubblica Amministrazione.

Per le ditte individuali residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia prive di partita IVA sono previste specifiche modalità di registrazione nell’Area Clienti.

Accesso, firma e delega

L’impresa accede dall’Area Clienti GSE mediante SPID, CIE o credenziali; SPID è però obbligatorio per sottoscrivere e inviare le comunicazioni e per conferire la delega. Se il firmatario è un delegato, la piattaforma genera il documento di delega e invita il rappresentante legale, titolare o responsabile ad autenticarsi tramite SPID.

Il GSE precisa:

La delega può essere conferita esclusivamente dal Rappresentante Legale, dal Titolare o dal Responsabile dichiarato, previa autenticazione tramite SPID; è facoltativa per la compilazione degli step successivi, ma è obbligatoria per la generazione della DSAN e l'invio della comunicazione da parte del delegato.

Le modifiche ai dati del delegante o del firmatario successive al conferimento determinano la decadenza della delega. Dopo l’invio, la delega rimane efficace per le fasi successive finché non venga revocata.

Comunicazione preventiva

La comunicazione preventiva contiene i dati della struttura produttiva e dell’operatore, le dichiarazioni richieste, le spese relative ai beni degli allegati IV e V, gli eventuali impianti FER, il riepilogo dei costi e la DSAN. Le date previste di completamento e interconnessione devono collocarsi tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028; l’interconnessione non può precedere il completamento.

È possibile presentare una richiesta priva di beni degli allegati IV e V soltanto se è inserito almeno un impianto FER destinato all’autoconsumo. Per gli impianti, la producibilità complessiva non deve superare il limite del 105% determinato secondo i consumi e il fabbisogno indicati nella guida.

Comunicazione di conferma

La conferma deve essere trasmessa dopo l’esito positivo della comunicazione preventiva. Il GSE stabilisce il seguente termine:

Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'esito positivo della comunicazione preventiva da parte del GSE, è necessario trasmettere la comunicazione di conferma.

Per ciascun bene o impianto già indicato occorre dichiarare lo stato «Confermato» o «Decaduto». Non possono essere aggiunte nuove sezioni rispetto alla comunicazione preventiva; il costo può essere modificato soltanto in diminuzione. La conferma documenta inoltre il raggiungimento dell’acconto del 20% oppure l’acquisizione mediante leasing, associando fatture o contratti ai beni confermati.

Comunicazioni di completamento

Dopo la conferma possono essere inviate più comunicazioni di completamento, riferite a singoli beni o gruppi di beni. La guida conserva nel passaggio seguente l’errore tipografico presente nel documento originale:

Una volta completati gli inventimenti, entro e non oltre il 15 novembre 2028, è possibile trasmettere una o più comunicazioni di completamento riferite a singoli beni o gruppi di beni.

Per ogni bene deve essere indicato lo stato «Completato» o «Da completare». Le date effettive di completamento, interconnessione ed entrata in funzione devono rispettare i limiti temporali e la sequenza indicati dalla guida. Devono inoltre essere inseriti i dati del professionista o dell’ente che ha rilasciato la perizia o l’attestato di conformità e quelli del revisore legale o della società di revisione.

Determinazione e documentazione dei costi

Nella comunicazione di completamento il valore agevolabile non può superare né il costo effettivo né quello precedentemente confermato. Il GSE precisa:

Costo di acquisizione agevolabile: inserire il costo minimo tra il costo di acquisizione effettivo e il costo di acquisizione inserito in fase di conferma.

La documentazione associata ai beni completati deve assicurare la copertura del costo dichiarato:

Per ciascun bene completato, la somma degli importi delle fatture e/o dei contratti di leasing associati deve garantire una copertura pari ad almeno il 100% del costo di acquisizione agevolabile dichiarato.

Per i beni non acquisiti in leasing sono considerate anche le fatture di acconto registrate durante la conferma. La piattaforma distingue inoltre le spese non ammissibili e le spese ammissibili eccedenti l’importo agevolabile.

Invio, valutazione e integrazioni

La DSAN viene generata inizialmente come anteprima e sottoscritta tramite SPID al momento dell’invio. La versione definitiva, completa dei dati di firma e protocollazione, è disponibile soltanto dopo la trasmissione.

Per ciascuna fase il GSE prevede una prima valutazione entro dieci giorni dalla generazione della ricevuta. Se occorrono integrazioni, la pratica passa in interlocutorio e l’impresa dispone di ulteriori dieci giorni per produrre quanto richiesto; il GSE conclude la verifica entro altri dieci giorni dall’invio delle integrazioni. Per il completamento, la guida descrive così l’esito favorevole:

nel caso in cui la comunicazione venga valutata positivamente, assume lo stato "Idonea - Ammessa" e viene rilasciata la Ricevuta di esito positivo della comunicazione di Completamento;

Testo dei commi rilevanti

La guida non riproduce il testo integrale dei commi da 427 a 436 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025. Per evitare di attribuire al documento GSE un testo normativo che non contiene, si riporta soltanto il rinvio letterale presente nella DSAN; il testo vigente dei commi deve essere consultato su Normattiva.

La DSAN richiama il fondamento legislativo nei seguenti termini:

Ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

Quanto al criterio temporale di effettuazione degli investimenti, il GSE specifica:

Data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, inclusi negli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, determinata secondo i criteri dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Modifiche e proroghe

  • 15 ottobre 2026 — l’edizione esaminata sostituisce quella del 21 luglio 2026 e aggiunge la disciplina operativa della comunicazione di completamento.
  • Il documento non segnala modifiche normative successive alla legge n. 199/2025 o al decreto attuativo del 7 maggio 2026.
  • Non sono indicate proroghe: restano riportati il 30 settembre 2028 come termine massimo per completamento e interconnessione e il 15 novembre 2028 come termine ultimo per trasmettere le comunicazioni di completamento.
  • Le funzionalità relative alle comunicazioni periodiche risultano rinviate a un successivo rilascio della piattaforma, senza indicazione di una data.

Riferimenti normativi

  • Art. 1, commi da 427 a 436, legge 30 dicembre 2025, n. 199 — disciplina della maggiorazione del costo per gli investimenti del Nuovo Piano Transizione 5.0.
  • Allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 — individuazione dei beni materiali e immateriali nuovi rilevanti per la misura.
  • Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 7 maggio 2026 — decreto attuativo richiamato dalla guida.
  • Art. 8, comma 2, decreto attuativo MIMIT–MEF 7 maggio 2026 — requisiti di dimensionamento degli impianti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo.
  • Allegato 1, tabelle da 2a a 2d, decreto attuativo MIMIT–MEF 7 maggio 2026 — costi massimi ammissibili degli impianti FER.
  • Art. 109, commi 1 e 2, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 — criteri di effettuazione degli investimenti.
  • Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988 — coefficienti di ammortamento dei beni materiali strumentali.
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — dichiarazioni sostitutive rese dal rappresentante legale o dal delegato.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — procedure concorsuali richiamate nelle dichiarazioni dell’impresa.
  • Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
  • Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 — requisiti del revisore legale o della società di revisione legale dei conti.
  • Allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 — beni strumentali materiali e immateriali richiamati nella schermata relativa al servizio Transizione 4.0.
  • Accordo sullo Spazio economico europeo — ambito territoriale richiamato per la provenienza dei beni oggetto d’investimento.