Prendiamo un centro di lavoro confermato per 400.000 euro che, al termine dell'installazione, è costato 430.000 euro; aggiungiamo una data di interconnessione inserita male e un completamento trasmesso nei primi giorni di gennaio anziché entro la chiusura dell'esercizio precedente. Sono tre problemi diversi. Il primo incontra il limite economico della procedura, il secondo non può essere corretto dall'impresa con una normale funzione di modifica dopo l'invio e il terzo può spostare il periodo d'imposta dal quale decorre la maggiorazione.
La distinzione è decisiva: norma, modello e portale non stabiliscono che qualsiasi errore sia sempre irrimediabile. Stabiliscono però che il completamento fissa costi e date effettivi, che una comunicazione trasmessa non è più modificabile direttamente dall'impresa e che la fruizione resta subordinata all'esito positivo del GSE.
Dal 15 ottobre 2026: chi può inviare
Il decreto direttoriale MIMIT del 14 ottobre 2026 ha aperto dalle ore 12:00 del 15 ottobre la presentazione delle comunicazioni di completamento, esclusivamente tramite il sistema telematico disponibile nell'Area Clienti GSE. Il provvedimento approva anche i modelli e le istruzioni operative messi a disposizione dal Gestore.
La funzione è disponibile per una pratica la cui comunicazione di conferma abbia ricevuto esito positivo. Nella guida NPTR5 del 15 ottobre il pulsante «Comunicazione di Completamento» compare nella pratica con stato «Idonea Ammessa - Attesa di completamento».
Il completamento segue la comunicazione preventiva e quella di conferma, ma l'invio non produce da solo l'ammissione definitiva. Il GSE verifica il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni. La maggiorazione può essere fruita soltanto dopo l'esito positivo relativo alla singola comunicazione di completamento.
Quando l'investimento può essere dichiarato completato
L'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 7 maggio 2026 richiede che l'investimento sia completato e, per i beni degli Allegati IV e V, che sia avvenuta l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il decreto distingue i due momenti:
- per i beni materiali e immateriali, il completamento è la data di effettuazione dell'investimento determinata secondo l'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati;
- per gli impianti destinati all'autoproduzione da fonti rinnovabili, il completamento coincide con la data di fine lavori definita dal decreto;
- per i beni degli Allegati IV e V, l'interconnessione è un requisito ulteriore rispetto al completamento.
La guida GSE traduce queste regole nei campi del portale. Per ogni bene 4.0 occorre indicare la data effettiva di completamento e quella effettiva di interconnessione. La seconda deve essere uguale o successiva alla prima ed entrambe devono ricadere tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Per gli impianti FER si indicano invece la data di completamento e quella di entrata in funzione, che non può precedere il completamento.
Questi sono anche controlli di compilazione della piattaforma: non sostituiscono le definizioni giuridiche contenute nel decreto.
Invii parziali e termine finale
Il decreto consente di trasmettere una o più comunicazioni di completamento per uno o più beni appartenenti alla stessa comunicazione di conferma. Non occorre quindi aspettare che tutti gli investimenti confermati siano pronti.
Nel portale, i beni compresi nell'invio assumono lo stato «Completato»; gli altri restano «Da completare» e non entrano nel totale della comunicazione corrente. La pratica principale rimane in «Completamento in corso» finché non sono state trasmesse le comunicazioni relative a tutti i beni confermati.
Il termine ordinario è il 15 novembre 2028. L'articolo 3, comma 3, dispone però una proroga di 20 giorni quando il GSE richiede un'integrazione documentale ai sensi del comma 4. Il 15 novembre non è pertanto un termine privo di qualsiasi eccezione, ma la proroga non opera automaticamente al di fuori di quella specifica ipotesi.
Perizia e certificazione: cosa deve già esistere
Il modello di completamento contiene la dichiarazione che l'impresa è in possesso della perizia tecnica asseverata prevista dall'articolo 6, oppure dell'attestazione di conformità rilasciata da un ente accreditato, e della certificazione contabile prevista dall'articolo 7. La guida richiede anche nome, cognome e codice fiscale del professionista o del rappresentante dell'ente di certificazione e del revisore.
L'obbligo non è subordinato a una soglia d'investimento. La perizia o l'attestazione comprova le caratteristiche tecniche e, per i beni degli Allegati IV e V, l'interconnessione. La certificazione contabile comprova invece l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell'impresa.
Poiché la DSAN attesta il possesso dei documenti e la piattaforma chiede chi li ha rilasciati, perizia o attestazione e certificazione devono essere già disponibili prima della sottoscrizione della dichiarazione.
La guida e il modello GSE del 15 ottobre 2026 precisano tuttavia che, nel flusso ordinario, lo step «Allegati» non richiede il caricamento di file: la schermata riporta «Non ci sono documenti da caricare». L'impresa deve dichiararne il possesso, conservarli e renderli disponibili in caso di richiesta di integrazione o di controllo. Attestare il possesso non equivale quindi ad allegare subito la documentazione.
Fatture, leasing e pagamenti: il controllo del 100%
Per ogni bene completato, la guida richiede che la somma degli importi delle fatture e dei contratti di leasing associati copra almeno il 100% del costo di acquisizione agevolabile dichiarato.
Per un acquisto senza leasing, il sistema considera insieme le fatture di acconto registrate nella comunicazione di conferma e le nuove fatture inserite nel completamento. Gli importi sono indicati senza IVA, salvo che l'IVA costituisca un costo, e possono essere attribuiti al singolo bene, alle spese non ammissibili oppure alle spese ammissibili eccedenti l'importo agevolabile.
La copertura del 100% è un controllo sui documenti associati al costo dichiarato. Il modello non contiene, per il restante importo, una distinta attestazione dell'avvenuto pagamento di ogni fattura. I dati sull'acconto del 20% inseriti nella conferma sono riportati in sola lettura.
Questo non elimina la diversa condizione prevista dall'articolo 7 del decreto: la certificazione contabile deve comprovare l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Prima dell'invio bisogna quindi verificare sia la copertura documentale richiesta dal portale sia la coerenza del costo con la certificazione contabile, senza trasformare il controllo del 100% in una regola, non espressa dal modello, di integrale pagamento bancario di tutte le fatture.
Il costo dichiarabile e i due limiti da non confondere
L'articolo 3, comma 3, vieta che il completamento comprenda beni diversi o un ammontare superiore rispetto alla comunicazione di conferma. La guida applica il limite chiedendo, per ciascun bene, il minore tra:
- il costo di acquisizione effettivo;
- il costo di acquisizione inserito nella comunicazione di conferma.
La base di calcolo deve inoltre essere esposta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili, secondo la regola di cumulabilità richiamata anche nella DSAN.
Torniamo al centro di lavoro confermato per 400.000 euro. Se il costo effettivo è 380.000 euro, nel completamento si indicano 380.000 euro. Se il costo effettivo è 430.000 euro, il costo agevolabile dichiarabile per quel bene non può superare 400.000 euro.
I 30.000 euro eccedenti non vengono assorbiti automaticamente dalla stessa pratica. I documenti disponibili non descrivono una funzione per aumentare, nel completamento, l'importo già confermato. L'eventuale presenza di un investimento distinto deve essere valutata separatamente e non costituisce una rettifica automatica del bene originario.
Esiste poi un limite diverso: il modello richiama il valore massimo degli investimenti completati in ciascuna annualità, pari a 20 milioni di euro per impresa beneficiaria. Entro quel tetto il decreto applica per quote gli scaglioni di maggiorazione del 180%, 100% e 50%. Il limite del singolo bene derivante dalla conferma e il tetto annuale per impresa operano dunque su piani differenti.
Prima e dopo l'invio: modifica e interlocutorio
Finché il completamento è in bozza, la guida mette a disposizione le funzioni «Riprendi Completamento», «Modifica Completamento» ed «Elimina Completamento». È possibile correggere i dati, rigenerare l'anteprima della DSAN e controllare il riepilogo prima della sottoscrizione tramite SPID.
Dopo l'invio, il portale offre invece «Visualizza Completamento» e specifica che la comunicazione non è modificabile. Ciò dimostra l'assenza di una funzione ordinaria con cui l'impresa possa riaprire e correggere autonomamente l'istanza trasmessa; non dimostra che qualsiasi errore sia giuridicamente insanabile.
Il decreto disciplina infatti l'interlocutorio avviato dal GSE. Entro dieci giorni dalla ricevuta di invio, il Gestore comunica l'esito positivo oppure indica dati e documenti da integrare entro dieci giorni. Dopo la presentazione delle integrazioni dispone di altri dieci giorni per comunicare l'esito positivo o la non ammissibilità.
La guida del 15 ottobre non descrive invece una procedura autonoma di sostituzione o rettifica spontanea di un completamento già inviato. Se l'impresa scopre un errore, la condotta prudente è utilizzare tempestivamente il form di assistenza richiamato dalla guida, identificare pratica e bene e conservare la risposta ricevuta. Una seconda comunicazione sullo stesso bene non va considerata automaticamente sostitutiva in assenza di un'indicazione espressa del GSE.
Decorrenza fiscale: conta il periodo dell'invio
L'articolo 4, comma 1, del decreto attuativo stabilisce che la maggiorazione rileva dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo. La fruizione è comunque subordinata all'esito positivo del GSE.
Per un'impresa con esercizio coincidente con l'anno solare, un bene completato, entrato in funzione e interconnesso nel 2026, ma comunicato nel gennaio 2027, fa decorrere la maggiorazione dal periodo d'imposta 2027. Il rinvio dell'invio non cambia la data effettiva di completamento né, da solo, il costo agevolabile; sposta però in avanti l'inizio della deduzione. Il tema è approfondito nell'analisi su interconnessione tardiva e decorrenza della maggiorazione.
Per chi ha un esercizio non coincidente con l'anno solare, il confine non è necessariamente il 31 dicembre. Bisogna individuare il periodo d'imposta nel quale cade la trasmissione e verificare che il bene sia entrato in funzione entro quello stesso periodo. Gli effetti sugli scaglioni sono esaminati nell'articolo su esercizio non solare e iperammortamento 2026.
Le periodiche continuano dopo il completamento
Il completamento non esaurisce gli obblighi informativi. L'articolo 3, comma 6, richiede, dalla prima comunicazione preventiva fino al termine di fruizione dell'agevolazione:
- entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione con gli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il successivo 30 giugno, un'integrazione con il piano di ammortamento e le quote dell'incentivo imputate a ciascun esercizio.
Non esiste quindi un totale fisso di cinque invii: preventive e completamenti possono essere più di uno, mentre le comunicazioni periodiche si ripetono annualmente per la durata stabilita dal decreto.
L'edizione della guida GSE pubblicata il 15 ottobre 2026 segnala che le sezioni dedicate alle comunicazioni periodiche saranno rese disponibili con il rilascio di nuove funzionalità. Questa indicazione descrive lo stato operativo documentato a quella data, ma non sospende l'obbligo previsto dal decreto.
Controllo finale prima della firma
Prima di sottoscrivere la DSAN conviene verificare:
- che la comunicazione di conferma collegata abbia ricevuto esito positivo;
- che siano selezionati come «Completati» soltanto i beni effettivamente completati e, per gli Allegati IV e V, già interconnessi;
- che le date effettive coincidano con la documentazione disponibile e che la data di interconnessione non sia confusa con quella di rilascio della perizia;
- che il costo indicato sia il minore tra quello effettivo e quello confermato, al netto delle altre agevolazioni rilevanti;
- che fatture e contratti associati coprano almeno il 100% del costo agevolabile di ciascun bene;
- che perizia o attestazione e certificazione contabile siano già state rilasciate;
- che il bene sia entrato in funzione nel periodo d'imposta dal quale si intende far decorrere la maggiorazione;
- che l'anteprima della DSAN sia stata controllata prima dell'invio e che DSAN definitiva e ricevute siano scaricate e conservate dopo la protocollazione.
La comunicazione di completamento non descrive più un programma d'investimento: cristallizza costi e date effettivi sui quali sarà misurato il beneficio. Per questo il dato più delicato non è sempre il prezzo della macchina. Può esserlo il giorno in cui si seleziona «Invia», perché da quel momento dipendono sia il primo periodo fiscale utile sia lo spazio operativo disponibile per correggere un errore.