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Normativa23 giugno 2026

Riordino incentivi: dove si colloca l'iperammortamento 2026

Il Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025) e il decreto di riordino non toccano l'iperammortamento 2026: cumulo e monitoraggio restano nella L. 199/2025.

Sommario

  1. Due decreti di riordino, nessuno dei due muove l'iperammortamento
  2. Agevolazione fiscale per definizione, esclusa perché automatica
  3. L'apparato proprio: cumulo nel comma 431, monitoraggio nel comma 436
  4. Cosa dice davvero la collocazione fuori dal riordino

Un consulente che nel 2026 apre il nuovo Codice degli incentivi per capire dove si collochi l'iperammortamento — quali registri popolare, quali regole di cumulo applicare, quale procedura avviare — chiude il testo senza risposta. Non per una lacuna del legislatore: l'iperammortamento 2026 non abita quel codice, e nemmeno il decreto di riordino arrivato in Consiglio dei ministri il 16 giugno 2026 lo sfiora. La misura corre su un binario tutto suo, fiscale e automatico, fuori sia dalla codificazione delle procedure sia dall'operazione di riordino. Chi la cerca lì guarda nel posto sbagliato.

Due decreti di riordino, nessuno dei due muove l'iperammortamento

L'equivoco nasce da una sovrapposizione di calendario. Il Consiglio dei ministri del 16 giugno 2026 ha messo all'ordine del giorno uno schema di decreto legislativo di revisione del sistema degli incentivi — un pacchetto di circa trentatré misure che riorganizza, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, strumenti come il Fondo crescita sostenibile, il Fondo di garanzia per le PMI, il Fondo nazionale per l'innovazione, la Nuova Sabatini e gli incentivi all'aerospazio. Lo schema è stato rinviato. E chi cercava nell'elenco l'iperammortamento non lo ha trovato: non è tra gli strumenti coinvolti.

Conviene allora distinguere i due atti che il termine "riordino" tiene insieme in modo improprio. Il riordino in senso proprio è già legge: è il Codice degli incentivi, il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2026. Il secondo intervento — lo schema rinviato del 16 giugno — è un provvedimento successivo e distinto, attuativo della stessa legge delega ma rivolto agli strumenti gestiti dal MIMIT.

La natura del Codice spiega perché l'iperammortamento non vi compaia. Il D.Lgs. 184/2025 codifica il ciclo di vita degli incentivi: fissa le definizioni, i principi di programmazione e selettività, il monitoraggio, le forme tecniche e le regole di cumulo. È una cornice procedurale comune, non un atto che istituisce o sopprime singole agevolazioni. In sostanza, la riorganizzazione non riguarda gli incentivi fiscali privi di un'istruttoria di valutazione.

E qui si misura la distanza tecnica. L'iperammortamento 2026 nasce altrove e prima: lo istituisce l'art. 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026). Soprattutto, è uno strumento di forma diversa. Non è un incentivo concesso tramite procedura — domanda, istruttoria, provvedimento di ammissione — ma una maggiorazione del costo deducibile, una variazione in diminuzione che opera in dichiarazione sull'imponibile IRES o IRPEF.

Il risultato è netto: né il Codice già in vigore né lo schema rinviato del 16 giugno toccano l'iperammortamento. Resta però una domanda che non è scontata, ed è quella giuridica vera — perché un'agevolazione che pure si rivolge alle imprese e pesa sul bilancio pubblico resti fuori da un'operazione che si propone di mettere ordine, appunto, negli incentivi alle imprese.

Agevolazione fiscale per definizione, esclusa perché automatica

Il Codice fornisce esso stesso la definizione che dovrebbe far rientrare l'iperammortamento nel suo campo. L'art. 2, lett. c) del Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 chiama «agevolazioni fiscali» le misure che comportano «una riduzione, parziale o totale, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta». Una maggiorazione del costo deducibile è esattamente questo: una variazione in diminuzione che abbatte l'imponibile in dichiarazione. Sul piano definitorio, dunque, l'iperammortamento è un'agevolazione fiscale a pieno titolo.

Lo scioglimento sta un articolo più indietro, nella norma sull'ambito di applicazione. L'art. 1, comma 2 esclude dal Codice «gli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative». Il discrimine non è quindi se la misura sia fiscale, ma come vi si accede. L'iperammortamento opera in automatico: il GSE riceve le comunicazioni e ne verifica la completezza documentale, non entra nel merito dell'investimento, non ammette né esclude con un provvedimento discrezionale. Manca la valutazione istruttoria, e con essa la condizione d'ingresso al Codice. È la stessa ragione che tiene fuori dal perimetro gli incentivi dei Piani Transizione 4.0 e 5.0.

La conseguenza è una sottrazione in blocco. All'iperammortamento non si applicano le forme tecniche dell'art. 12, le regole di cumulo dell'art. 15, la programmazione dell'art. 4, il monitoraggio dell'art. 20 e la valutazione dell'art. 21: l'intero apparato procedurale del Codice gli passa accanto. Un esempio rende l'effetto pratico: l'impresa che vuole sapere come l'iperammortamento si combina con un altro incentivo non trova la risposta nell'art. 15, perché quella regola di cumulo non lo governa — deve cercarla nella disciplina speciale, cioè nella L. 199/2025 e nel decreto attuativo (decreto interministeriale 7 maggio 2026).

Resta, al più, un solo aggancio: l'art. 19, commi 2-3, sulla comunicazione preventiva e sulla registrazione nel Registro nazionale aiuti per gli aiuti di Stato. Ma è un appiglio fragile. L'art. 19 è costruito intorno ai crediti d'imposta automatici, mentre l'iperammortamento è una deduzione, non un credito: gli obblighi residui lo riguarderebbero al più per analogia, per il suo carattere sui generis, e nessuna prassi del 2026 ha finora chiarito il punto. Anche dove il Codice sembra toccare l'iperammortamento, insomma, lo fa con presa incerta.

L'apparato proprio: cumulo nel comma 431, monitoraggio nel comma 436

Restare fuori dal Codice non significa restare senza regole. Significa solo che le regole stanno altrove — dentro la stessa norma che istituisce la misura. Dove il Codice degli incentivi predispone un cumulo generale, l'iperammortamento se ne dà uno proprio: il cumulo è disciplinato dall'art. 1, comma 431, della L. 199/2025, non dall'art. 15 del D.Lgs. 184/2025. La regola è autosufficiente. La maggiorazione è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o europee sui medesimi costi, a condizione che, per effetto della nettizzazione della base, non si superi il costo effettivamente sostenuto; e la base agevolabile si assume «al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili». Il tetto è il 100% del costo. La meccanica di calcolo, la nettizzazione e gli esempi numerici sono trattati a parte: qui basta sapere dove vive la regola, non riscriverla.

Stessa logica per il monitoraggio. Il Codice costruisce un sistema articolato — ex ante, in itinere, ex post — agli artt. 20-21. L'iperammortamento non vi rientra: il suo è il monitoraggio finanziario degli oneri previsto dall'art. 1, comma 436, della L. 199/2025, ancorato all'art. 17, commi da 12-bis a 12-quater, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196. Non è una valutazione d'impatto della misura, ma la sorveglianza sull'andamento della spesa. La gestione e il controllo sono affidati al GSE dal comma 435, con uno scambio di dati almeno mensile verso MIMIT, MEF e Agenzia delle Entrate.

Il terzo profilo separato è il Registro nazionale degli aiuti. Qui la ragione è strutturale: l'iperammortamento è una misura generale e non selettiva, a rilevanza esclusivamente fiscale. Non è aiuto di Stato, e quindi non viene iscritto nel RNA — a differenza degli strumenti aiuto-di-Stato con cui può combinarsi, come il credito ZES Unica, la Nuova Sabatini o gli aiuti regionali, che nel Registro transitano. La conseguenza pratica è che il rispetto del tetto del 100% non lo filtra alcun registro a monte. Lo determina l'impresa stessa, assumendo il costo ammissibile già al netto dei contributi ricevuti, e lo documenta con perizia asseverata e certificazione contabile; la verifica è documentale ed ex-post, non un controllo preventivo di sistema.

Una sola esclusione di perimetro nasce dentro la norma, ed è di natura diversa dalle precedenti. Il terzo periodo del comma 431 stabilisce che la maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano dell'art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), cioè la coda 2025 del credito d'imposta beni strumentali 4.0. È un divieto di sovrapposizione sugli stessi beni, non un'abrogazione: i due strumenti non possono insistere sul medesimo investimento, ma continuano a esistere entrambi. Anche il confine con il vecchio credito, quindi, l'iperammortamento lo traccia da sé.

Cosa dice davvero la collocazione fuori dal riordino

A monte di tutto c'è una scelta di policy, e conviene leggerla per quella che è. Il riordino mette ordine negli strumenti di offerta pubblica — quelli concessi tramite procedura, con domanda e provvedimento di ammissione; l'iperammortamento appartiene a un'altra famiglia, la spesa fiscale che lo Stato sostiene rinunciando a gettito, sorvegliata sul versante finanziario della spesa. Il rapporto sulle tax expenditure 2025 della commissione Marè (MEF) segna la direzione del momento: meno misure straordinarie, ritorno graduale ai regimi ordinari, con la mancata proroga del credito Transizione 4.0 che riduce la perdita di gettito nel triennio 2026-2028. Ma la stessa relazione si ferma lì. Registra l'esistenza dell'iperammortamento; non lo elegge a regime permanente di destinazione. La rotta indicata è il ritorno all'ordinario, non la stabilizzazione della nuova misura.

Rispetto ai crediti dei Piani Transizione 4.0 e 5.0, allora, l'iperammortamento è una sostituzione di fatto, non di diritto. Per i nuovi investimenti dal 1° gennaio 2026 cambia la forma agevolativa — dal credito d'imposta alla maggiorazione deducibile — ma la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 non contiene alcun articolo che abroghi quei crediti. È la distinzione tra le due dimensioni che si tengono separate: il piano è la cornice di policy, la forma è lo strumento fiscale concreto. Qui cambia la seconda senza un atto che cancelli la prima.

C'è di più, e conferma la regola. Anche quando il perimetro oggettivo dell'iperammortamento si muove davvero, il movimento non arriva dal riordino. Il caso più netto è la soppressione del vincolo Made in UE/SEE per i beni degli Allegati IV e V: a deciderla è stato l'art. 7 del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88), cioè la disciplina speciale, non il Codice degli incentivi. Chi voleva capire dove fosse cambiata la platea dei beni agevolabili doveva leggere lì — nel decreto-legge che ha eliminato il vincolo Made in UE/SEE, non nella codificazione delle procedure.

Resta una parola che ricorre a proposito di questa misura: «strutturale». Vale la pena fissarne il senso, perché è dove l'equivoco si chiude. Strutturale descrive il meccanismo — una deduzione che opera in dichiarazione, non un plafond che si esaurisce con l'ordine di arrivo delle domande — non l'orizzonte temporale, che resta una finestra triennale chiusa: investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il carattere automatico riguarda come si fruisce dell'agevolazione, non per quanto.

Per l'impresa la conseguenza è concreta e si misura in adempimenti che non ci sono: il riordino non aggiunge registri da popolare, codici da richiedere o procedure da avviare a carico di chi fruisce dell'iperammortamento. Il coordinamento della misura è scritto per intero dentro la sua norma istitutiva.

Lo schema rinviato tornerà sul tavolo del Consiglio dei ministri, e con ogni probabilità ne uscirà ridisegnando ancora la mappa degli strumenti gestiti dal MIMIT. Per chi ha investito o sta per farlo, però, il punto da tenere d'occhio è un altro: non il riordino, ma il successivo provvedimento direttoriale che fisserà i termini delle comunicazioni di conferma e completamento al GSE. È lì, dentro la disciplina speciale, che l'iperammortamento continuerà a scriversi le regole.

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