Il credito design 2026 ha aperto alle ore 12 del 7 luglio con un meccanismo di prenotazione a sportello. Per le imprese automotive, però, la domanda decisiva non è quale codice ATECO compaia in visura: è che cosa contiene realmente il progetto.
Le Linee guida MIMIT precisano infatti che l'elenco dei comparti richiamati dall'articolo 1, comma 202, della Legge 160/2019 ha carattere meramente esemplificativo. L'automotive non è quindi escluso in quanto settore. Può rientrare un'attività che introduca un'innovazione significativa nella forma o negli elementi non tecnici del prodotto; non basta, invece, chiamare "design" un normale sviluppo ingegneristico o un restyling privo dei requisiti previsti dalla disciplina.
Situazione all'8 luglio 2026. Il MIMIT ha comunicato che la dotazione di 60 milioni di euro è stata assorbita nelle prime 24 ore, con oltre 400 pratiche. Lo sportello resta aperto e le prenotazioni continuano a essere acquisite in ordine cronologico per eventuali scorrimenti o nuove risorse.
Cosa prevede lo sportello 2026
Il decreto direttoriale del 3 luglio disciplina la prenotazione del credito per le attività svolte nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: per un'impresa con esercizio solare, si tratta delle spese sostenute nel 2026.
I parametri principali sono:
- aliquota del 10% delle spese ammissibili;
- limite massimo di 2 milioni di euro per impresa;
- utilizzo del credito in un'unica quota annuale;
- dotazione complessiva di 60 milioni di euro;
- una comunicazione di prenotazione per ciascun progetto;
- acquisizione delle prenotazioni secondo l'ordine cronologico.
La prenotazione non conclude la procedura. Al termine del progetto occorre presentare la comunicazione di completamento entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta. L'investimento effettivamente realizzato deve inoltre raggiungere almeno il 70% di quello prenotato.
Un successivo provvedimento deve aprire operativamente la piattaforma per il completamento, ma il relativo termine non è lasciato indefinito. Per un soggetto con esercizio coincidente con l'anno solare, il limite dei 30 giorni porta al 30 gennaio 2027.
Dopo il completamento, il MIMIT trasmette periodicamente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse. Il credito può essere utilizzato dal decimo giorno del mese successivo alla trasmissione: non va quindi presentato come automaticamente disponibile dal 1° gennaio 2027.
Perché l'automotive non è escluso a priori
La norma istitutiva menziona moda, calzature, occhialeria, orafo, mobile, arredo e ceramica. Questo richiamo ha generato l'idea di un perimetro chiuso. Le Linee guida MIMIT del 2024 chiariscono però che l'elencazione è esemplificativa e che il decreto del 26 maggio 2020 non riproduce un vincolo settoriale tassativo.
Lo stesso decreto definisce prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese le componenti destinate a essere assemblate in un prodotto complesso. Questa definizione può comprendere, in linea di principio, anche un componente automobilistico.
L'apertura non significa che ogni progetto automotive sia agevolabile. L'attività deve riguardare un'innovazione significativa:
- della forma;
- della struttura;
- dei contorni;
- dei colori;
- della configurazione superficiale;
- degli ornamenti;
- oppure di altri elementi non tecnici del prodotto.
Deve inoltre collocarsi nella fase precompetitiva, cioè nelle attività di ideazione, progettazione e realizzazione dei prototipi o campionari necessari a definire il nuovo prodotto prima della produzione ordinaria.
Il rinnovo periodico di collezioni e campionari è una regola specifica per i settori che lavorano per collezioni. Non è la condizione attraverso cui ogni altro settore deve obbligatoriamente passare.
Design o ricerca e sviluppo: il confine nel progetto
In un progetto automotive possono convivere componenti diverse. La ricerca sull'architettura di un sistema di trazione, su un materiale o su una soluzione tecnica dall'esito incerto non diventa design perché modifica il prodotto finale. Va valutata nel credito ricerca e sviluppo.
Una nuova configurazione estetica di un componente, quando è significativa, non puramente tecnica e sviluppata nella fase precompetitiva, può invece ricadere nel credito design.
La distinzione deve risultare dalla documentazione, non soltanto dal titolo assegnato al progetto. È opportuno separare:
- obiettivi tecnici e obiettivi estetico-formali;
- attività svolte per ciascun obiettivo;
- personale e consulenti impiegati;
- prototipi, prove e risultati prodotti;
- relative voci di costo.
Per la ricerca e sviluppo il regime vigente prevede un credito del 10%, fino a 5 milioni di euro per periodo d'imposta, per le attività ammissibili svolte fino al 31 dicembre 2031. Restano essenziali i requisiti propri della R&S: avanzamento delle conoscenze, incertezza tecnico-scientifica, sistematicità, creatività e trasferibilità dei risultati. Un miglioramento ordinario ottenuto applicando soluzioni già note non diventa R&S soltanto perché richiede lavoro ingegneristico.
Cumulo con l'iperammortamento
Credito design, credito R&S e iperammortamento possono concorrere allo stesso programma industriale, ma non bisogna concludere che le basi siano sempre automaticamente distinte.
L'iperammortamento riguarda il costo dei beni strumentali agevolabili. I crediti design e R&S possono invece comprendere personale, consulenze, materiali, contratti di ricerca e quote relative a strumenti utilizzati nel progetto. Quando le voci sono analiticamente diverse, le misure possono operare parallelamente senza interferire.
Se un'altra agevolazione finanzia anche il costo su cui viene calcolato l'iperammortamento, occorre verificare le regole di entrambe le misure, determinare la base della maggiorazione al netto delle sovvenzioni o dei contributi riferibili ai medesimi costi e rispettare il limite complessivo del costo sostenuto. Non va finanziata due volte la stessa porzione di spesa.
La soluzione operativa è predisporre una matrice che colleghi ogni fattura e ogni voce contabile alla misura che la utilizza. È questa separazione, più di una formula generale sul cumulo, a rendere difendibile il calcolo.