Per un magazzino automatizzato 4.0 la base agevolabile non coincide con il prezzo “chiavi in mano”. Il punto di partenza è favorevole: la voce I.o dell’Allegato IV comprende espressamente i «magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica». Ma ogni importo deve conservare una natura precisa: bene materiale, software, onere accessorio oppure costruzione.
Questa distinzione va fatta prima dell’ordine. Nella procedura 2026 la comunicazione di conferma non può aggiungere beni né aumentare gli importi indicati nella preventiva; inoltre l’acconto del 20% è verificato sul costo di ciascun bene. Un prezzo globale impedisce di capire quale quota può entrare nella maggiorazione e rende fragile la successiva riconciliazione con fatture e cespiti.
La regola per costruire la base
L’articolo 110 del TUIR include nel costo gli oneri accessori di diretta imputazione. L’OIC 16 traduce il principio, per impianti e macchinari, in esempi concreti: progettazione, trasporto, dazi, installazione, montaggio, posa, messa a punto e collaudo tecnico-funzionale. Sono costi che portano il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie per utilizzarlo, non servizi genericamente collegati al progetto.
La guida ai costi accessori del bene 4.0 approfondisce questo filtro. Nel magazzino significa che il trasporto dei trasloelevatori, il montaggio dei convogliatori, il cablaggio dedicato e la messa a punto del sistema possono aumentare il costo del cespite se sono attribuibili proprio a quel bene. Formazione, manutenzione ordinaria, consulenza fiscale e spese generali non diventano invece agevolabili perché compaiono nello stesso contratto.
La mappa dei costi
| Voce del capitolato | Trattamento |
|---|---|
| Trasloelevatori, shuttle o satelliti, AGV/LGV, convogliatori, sorter, elevatori e manipolatori automatici | Base materiale agevolabile, se fanno parte del magazzino nuovo, interconnesso e conforme ai requisiti del Gruppo I |
| PLC, sensori, azionamenti, quadri e rete di campo dedicati al funzionamento del sistema | Inclusi quando sono componenti direttamente imputabili e integrati nel bene; l’infrastruttura generale di stabilimento resta distinta |
| Progettazione esecutiva, trasporto, dazi, installazione, montaggio, posa, messa a punto e collaudo funzionale | Oneri accessori inclusi nei limiti della diretta imputazione e della congruità |
| WMS, WCS e software logistico autonomo | Non va nascosto nel costo del bene materiale: si classifica separatamente, se rientra nell’Allegato V e possiede i requisiti propri |
| Piccoli basamenti e ancoraggi | Ammissibili solo se strettamente funzionali e privi di consistenza volumetrica apprezzabile |
| Fondazioni profonde, platee strutturali, pareti, coperture, tamponamenti e divisori | Fuori dalla base certa del magazzino: sono opere di costruzione |
| Impianti antincendio, elettrici o di climatizzazione | Gli impianti generali dell’edificio restano distinti. Un sistema autonomo può rientrare nella voce I.n soltanto se è necessario a garantire le condizioni ambientali e operative del processo — come HVAC, ventilazione, umidificazione o deumidificazione — e soddisfa i requisiti del Gruppo I. La sola dedicazione non porta nella I.n un impianto antincendio o elettrico; linee e cablaggi dedicati possono invece rilevare come oneri accessori se direttamente imputabili al bene |
| Scaffalature interne a un capannone, senza funzione portante dell’edificio | La qualificazione catastale come attrezzature non prova da sola l’agevolabilità. Se si applica la prassi sulle dotazioni accessorie, devono essere strettamente indispensabili e costituire normale dotazione del bene principale: entro il 5% del suo costo opera una presunzione amministrativa, mentre l’eccedenza richiede prova specifica |
| Scaffalature autoportanti che sostengono pareti e copertura | Punto interpretativo del regime 2026: prezzo e documentazione devono restare separati dalla base certa |
L’inclusione nella voce I.o non elimina i requisiti tecnici. Per i beni del Gruppo I servono le cinque caratteristiche obbligatorie e almeno due delle tre caratteristiche ulteriori indicate nell’Allegato IV, oltre all’interconnessione. La denominazione commerciale “magazzino 4.0” non sostituisce il funzionamento effettivo.
Scaffalature autoportanti: perché il 2026 non è un sì automatico
La storia normativa spiega il problema. Nel 2018 la Risoluzione 62/E qualificò le scaffalature autoportanti come parte del fabbricato, insieme a fondazioni, pareti e copertura; ammise invece i sistemi automatici di movimentazione, come trasloelevatori, satelliti e LGV.
Il legislatore intervenne poi con l’articolo 3-quater, comma 4, del Dl 135/2018: per il vecchio iperammortamento dell’Allegato A incluse espressamente il costo della scaffalatura asservita all’automazione, pur lasciandola rilevante ai fini catastali. La Risposta 408/2019 precisò che l’eccezione non copriva fondazioni, divisori, tamponamenti e coperture e che la maggiorazione della scaffalatura seguiva la durata fiscale dell’immobile. Nel 2021 la Risposta 720/2021 estese quella soluzione al credito d’imposta 4.0 perché anche quel regime richiamava lo stesso Allegato A.
L’iperammortamento 2026 usa però un nuovo Allegato IV. La voce sui magazzini è sostanzialmente identica, ma né la legge 199/2025 né il decreto attuativo del 7 maggio 2026 ripetono l’eccezione sulle scaffalature. La tesi inclusiva ha quindi argomenti forti di continuità, ma non è una disposizione espressa del nuovo regime. Per un budget deliberativo corretto servono due numeri: base certa senza scaffalatura autoportante e base estesa che la comprende. Il secondo non deve essere presentato come beneficio acquisito.
Come scrivere ordine e capitolato
Un magazzino complesso va scomposto per natura, non per numero di fornitori. La guida ai beni complessi spiega quando componenti e accessori devono restare distinti. Nel capitolato conviene chiedere almeno:
- prezzo separato per automazione, scaffalature, software, impianti dedicati, opere civili e servizi;
- descrizione funzionale di ciascun componente, matricola o identificativo e collegamento alla voce dell’Allegato IV o V;
- valorizzazione distinta di trasporto, montaggio, collaudo e messa a punto;
- date contrattuali di consegna, accettazione e ultimazione dei servizi;
- elenco delle fatture e dei documenti di trasporto associabili a ogni bene;
- indicazione esplicita della parte autoportante e della sua funzione strutturale.
Non serve creare un cespite per ogni fattura. Serve invece che ogni costo possa essere ricondotto al bene corretto, alla sua data di completamento e al relativo coefficiente fiscale. Un unico prezzo “magazzino completo” trasferisce il problema a valle, quando la scomposizione è più difficile da dimostrare.
Dalla preventiva al completamento GSE
La comunicazione preventiva GSE richiede tipologia, ammontare e data prevista di interconnessione. La conferma deve poi indicare l’acconto del 20% per ciascun bene e le fatture dei costi agevolabili; importi e beni non possono crescere. Alla fine, la comunicazione di completamento riporta costo e data effettivi e attesta il possesso della documentazione tecnica obbligatoria e della certificazione contabile.
Qui la separazione iniziale diventa prova. La documentazione tecnica deve descrivere lo stesso perimetro che il revisore ritrova nelle scritture e che l’impresa comunica al GSE. Il collaudo funzionale può concorrere al costo del bene; il compenso per la perizia o l’attestazione richiesta per ottenere l’agevolazione, secondo la prassi fiscale, no.
Dal 15 ottobre 2026 il completamento è operativo sulla piattaforma NPTR5. Per chi ordina oggi, però, la decisione decisiva resta anteriore: un capitolato che separa automazione, software, costruzioni e scaffalatura autoportante trasforma una fattura indistinta in una base fiscale verificabile.