Sintesi
La Risoluzione n. 62/E del 9 agosto 2018 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento agevolativo, ai fini del super e iper ammortamento, degli investimenti in magazzini autoportanti. Il documento affronta la questione della corretta distinzione tra componente immobiliare — esclusa dalle agevolazioni in quanto "fabbricati e costruzioni" ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge n. 208 del 2015 — e componente impiantistica, potenzialmente agevolabile. L'Agenzia richiama la disciplina catastale degli immobili a destinazione speciale (Gruppo D) e la normativa sugli "imbullonati" per tracciare il confine tra le due componenti. Il principio espresso stabilisce che sono agevolabili con il super/iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia quelle escluse dalla determinazione della rendita catastale, mentre le scaffalature autoportanti, in quanto elementi costruttivi del fabbricato, restano escluse.
Principio espresso
L'Agenzia delle Entrate, applicando i criteri catastali di distinzione tra componente immobiliare e componente impiantistica, afferma il seguente principio:
si ritiene che - al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla legge - siano agevolabili con il super/iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale secondo i criteri sopra esposti.
Tale conclusione viene posta in continuità con un precedente orientamento. L'Agenzia precisa di operare:
in linea con quanto già affermato nella circolare n. 4/E del 2017 (paragrafo 9) in tema di super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici
Motivazione
Il quadro normativo di esclusione
L'Agenzia richiama innanzitutto la norma che esclude i fabbricati dall'agevolazione, osservando che le istanze di interpello riguardano:
i criteri per la corretta distinzione, nell'ambito di tali investimenti, della componente immobiliare, in quanto tale suscettibile di attribuzione di rendita, rispetto alla componente mobiliare (macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo), in quanto tale non rilevante ai fini dell'attribuzione della rendita catastale.
Il criterio catastale degli "imbullonati"
Il fulcro dell'argomentazione è la disciplina catastale introdotta dalla medesima legge di stabilità 2016. L'Agenzia cita testualmente l'articolo 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015:
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
La quadripartizione delle componenti
L'Agenzia richiama la circolare n. 2/E del 2016, che ha individuato quattro categorie di componenti rilevanti ai fini della stima catastale. In merito alla nozione di "costruzione", la circolare precisava che:
Alla categoria 'costruzioni' [...] afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate
Quanto agli elementi strutturalmente connessi, l'Agenzia riporta:
Trattasi di quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni con qualsiasi mezzo di unione, anche attraverso le sole strutture di sostegno - in particolare quando le stesse integrano parti mobili - risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all'interno dell'unità immobiliare.
Tali componenti hanno una specifica rilevanza economica, in quanto:
conferiscono all'immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell'immobile, ossia della relativa rendita catastale.
Le scaffalature come "costruzione"
L'Agenzia qualifica le scaffalature autoportanti come parte integrante del fabbricato. La motivazione risiede nella peculiarità strutturale di tali magazzini:
La caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti risiede nella particolare struttura del magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio.
Ne consegue che:
le strutture costituenti le scaffalature dei magazzini autoportanti rappresentano elementi propri del fabbricato, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture, ed in quanto tali annoverabili, a tutti gli effetti, tra le "costruzioni", da includere, quindi, nella stima catastale.
La distinzione con le scaffalature tradizionali
L'Agenzia traccia un importante distinguo tra scaffalature autoportanti e scaffalature inserite in magazzini tradizionali:
nei magazzini tradizionali, le scaffalature eventualmente inserite all'interno del fabbricato (tipicamente un capannone industriale), non risultando elementi costitutivi del fabbricato stesso, sono rispondenti, più propriamente, alla nozione di "attrezzature" e come tali, quindi, escluse dalla stima catastale.
I sistemi di automazione come componente impiantistica
I sistemi di movimentazione automatizzata vengono invece ricondotti alla componente agevolabile:
i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.) costituiscono componenti annoverabili tra i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" e come tali esclusi dalla stima catastale
I sistemi antincendio e altri impianti generali
Quanto agli impianti di utilità generale, l'Agenzia richiama la circolare n. 2/E del 2016, precisando che:
i sistemi antincendio [...] così come gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione, ecc., rappresentano elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità.
Tuttavia, l'Agenzia segnala un limite alla loro inclusione nella stima:
la stima catastale deve essere limitata alla condizione di ordinaria apprezzabilità sul mercato, senza prendere pertanto in considerazione un eventuale sovradimensionamento delle stesse, non rispondente alle ordinarie esigenze di una pluralità di eventuali utilizzatori.
Portata applicativa
Il principio si applica ai magazzini autoportanti, definiti dall'Agenzia come:
strutture, solitamente di grandi dimensioni (veri e propri edifici anche di altezza elevata), destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi (stoccaggio intensivo) e di automazione dei sistemi di movimentazione.
Componenti NON agevolabili (incluse nella stima catastale, qualificate come "costruzioni"):
- scaffalature autoportanti con funzione di struttura portante del fabbricato;
- opere di fondazione;
- divisori verticali e orizzontali;
- pareti di tamponamento e coperture;
- sistemi antincendio, impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione (elementi strutturalmente connessi).
Componenti agevolabili (escluse dalla stima catastale, componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo):
- traslo-elevatori;
- satelliti;
- carrelli LGV a guida laser;
- altri sistemi di automazione della movimentazione.
La distinzione si fonda sul criterio catastale: sono agevolabili le sole componenti che, secondo la disciplina degli "imbullonati", risultano escluse dalla rendita catastale. Il presupposto è che l'investimento riguardi unità immobiliari censibili nelle categorie del Gruppo D:
gli investimenti in questione rappresentano elementi di più ampie e articolate unità immobiliari realizzate per le esigenze di attività produttive e/o commerciali in genere che, per caratteristiche intrinseche, risultano censibili in catasto nelle categorie del Gruppo D (immobili a destinazione speciale).
Limitazione importante: il principio riguarda specificamente i magazzini autoportanti. Nei magazzini tradizionali, le scaffalature non autoportanti hanno un trattamento diverso, potendo essere qualificate come "attrezzature" escluse dalla stima catastale e, pertanto, potenzialmente agevolabili.
Riferimenti normativi
- Articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (super ammortamento)
- Articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (esclusione fabbricati e costruzioni)
- Articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (disciplina catastale "imbullonati")
- Articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (iper ammortamento)
- Circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 (Agenzia delle Entrate — criteri di stima catastale immobili Gruppo D ed E)
- Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (Agenzia delle Entrate — super ammortamento, paragrafo 9, impianti fotovoltaici ed eolici)